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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1384/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili V.G. vertente
TRA
, (C.F. ), nata in Albania il 16.07.1983, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Melodia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Alcamo (TP), nella Via Arrivabene n. 109, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, (C.F. ) nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Geraci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Palermo, nella via La Farina 13/C, e nomina conferita dell'avv. Viviana Matera n.q. di amministratore di sostegno, giusta procura in atti
Ricorrente E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso e note ex art. 127 ter depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando, preliminarmente, la pendenza di procedimento penale n. R.G.N.R. 3717/2022 – RG GIP 9187/2022 presso il Tribunale di Palermo a carico del sig. imputato, al capo 1), per il CP_1
delitto p. e p. dall'art. 572 commi 1 e 2 c.p.; al capo 2), per il delitto p. e p. dagli artt.
582-585, in relazione all'art. 576 n. 5 e 577 co. 2 c.p.; al capo 3), per il delitto p. e p. dagli artt. 582-585, in relazione all'art. 576 n. 5 e 577 co. 2 c.p.; procedimento n.r.g.
2451/2022 V.G. avanti al Giudice Tutelare di Palermo, nel quale è stata disposta l'amministrazione di sostegno in favore del sig. , con nomina dell'avv. CP_1
Viviana Matera quale amministratrice di sostegno.
Hanno, poi, rappresentato: - di aver contratto matrimonio in data 10.07.2003 a Durazzo
(Albania), con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Partinico al n. 20, parte II, Serie C, dell'anno 2023; - che, dall'unione coniugale sono nati tre figli,
, nato ad [...] il [...], nato ad [...] il [...], Per_1 Per_2
e nata a [...] l'[...]; - che, a seguito del peggioramento del quadro Per_3
clinico del sig. affetto da “disturbo schizofrenico paranoideo” e CP_1
successivamente diagnosticato come “Disturbo delirante – sindrome Psicorganica” si sono verificati frequenti episodi di violenza domestica e forte conflittualità, causa di una crisi irreversibile del rapporto coniugale e cessazione dell'affectio coniugale, e che hanno altresì determinato l'adozione, su istanza della stessa di ordini di CP_1
protezione da parte del Tribunale di Palermo a tutela della moglie e della prole, con previsione di incontri tra il padre ed i figli in modalità protette presso lo “spazio neutro”, con monitoraggio dei servizi sociali;
- che, nel frattempo, la sig.ra ha CP_1
lasciato la casa coniugale e si è trasferita in locazione in Alcamo con i tre figli minori ed il sig. dopo un periodo di ricovero presso il reparto SPDC dell'Ospedale CP_1
Villa Sofia di Palermo, è stato trasferito presso la comunità terapeutica assistita “Villa
Gloria” di Terrasini (PA), ove tuttora risiede, proseguendo con esito positivo un percorso terapeutico e riabilitativo per soggetti affetti da patologie psichiche.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori , e resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi Per_1 Per_2 Per_3
i genitori e fisseranno il loro domicilio prevalente con la madre presso la casa sita in
Alcamo (TP) in via Sant'Ippolito n. 10; 3) La regolamentazione del diritto di visita del padre avverrà in modo graduale, in ragione della distanza tra la residenza dei figli
(Alcamo) e l'attuale domicilio ospedaliero del padre (Terrasini). Pertanto, compatibilmente con le esigenze dei figli, con gli impegni lavorativi della madre nonchè con le disposizioni della struttura ospedaliera che ospita il padre, le parti concordano che: la madre, due volte al mese, per un paio di ore, accompagnerà i figli
a Terrasini presso la CTA “Villa Gloria” ove è ricoverato il signor per CP_1
consentire gli incontri padre/figli che dovranno sempre e comunque svolgersi alla presenza della madre e di un operatore della struttura sanitaria, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
4) Il signor si obbliga a versare tramite CP_1
bonifico alla OR , entro il giorno 10 di ogni mese, la complessiva Parte_1
somma di euro 450,00 (euro 150,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori , e somma da rivalutare annualmente secondo gli Per_1 Per_2 Per_3
indici Istat;
5) L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli minori sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore convivente con la prole;
6) Le spese straordinarie riguardanti la prole verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo adottato dal Tribunale di Trapani che si allega al presente accordo;
7) I coniugi si prestano fin da subito reciprocamente consenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi a prestarlo davanti alle competenti Autorità a semplice richiesta dell'altro coniuge;
8) I coniugi danno atto che a fronte della corresponsione della somma di € 21.000,00 da parte del sig. in favore della sig.ra avvenuta in data 09.04.2024, CP_1 Parte_1
quale quota di spettanza sul saldo dei rapporti di conto corrente e di deposito titoli cointestati tra i coniugi, hanno regolamentato i loro rapporti patrimoniali e unitamente al presente atto anche i loro rapporti di natura personale;
9) Ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Partinico (PA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri”
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale, dando altresì atto dell'intervenuta autorizzazione resa dal G.T. all'accordo trasfuso nel ricorso.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], matrimonio celebrato a Durazzo CP_1
(Albania) in data 10.07.2003, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Partinico al n. 20, parte II, Serie C, dell'anno 2023, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 15.10.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 2.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1384/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili V.G. vertente
TRA
, (C.F. ), nata in Albania il 16.07.1983, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Melodia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Alcamo (TP), nella Via Arrivabene n. 109, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, (C.F. ) nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Geraci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Palermo, nella via La Farina 13/C, e nomina conferita dell'avv. Viviana Matera n.q. di amministratore di sostegno, giusta procura in atti
Ricorrente E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso e note ex art. 127 ter depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando, preliminarmente, la pendenza di procedimento penale n. R.G.N.R. 3717/2022 – RG GIP 9187/2022 presso il Tribunale di Palermo a carico del sig. imputato, al capo 1), per il CP_1
delitto p. e p. dall'art. 572 commi 1 e 2 c.p.; al capo 2), per il delitto p. e p. dagli artt.
582-585, in relazione all'art. 576 n. 5 e 577 co. 2 c.p.; al capo 3), per il delitto p. e p. dagli artt. 582-585, in relazione all'art. 576 n. 5 e 577 co. 2 c.p.; procedimento n.r.g.
2451/2022 V.G. avanti al Giudice Tutelare di Palermo, nel quale è stata disposta l'amministrazione di sostegno in favore del sig. , con nomina dell'avv. CP_1
Viviana Matera quale amministratrice di sostegno.
Hanno, poi, rappresentato: - di aver contratto matrimonio in data 10.07.2003 a Durazzo
(Albania), con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Partinico al n. 20, parte II, Serie C, dell'anno 2023; - che, dall'unione coniugale sono nati tre figli,
, nato ad [...] il [...], nato ad [...] il [...], Per_1 Per_2
e nata a [...] l'[...]; - che, a seguito del peggioramento del quadro Per_3
clinico del sig. affetto da “disturbo schizofrenico paranoideo” e CP_1
successivamente diagnosticato come “Disturbo delirante – sindrome Psicorganica” si sono verificati frequenti episodi di violenza domestica e forte conflittualità, causa di una crisi irreversibile del rapporto coniugale e cessazione dell'affectio coniugale, e che hanno altresì determinato l'adozione, su istanza della stessa di ordini di CP_1
protezione da parte del Tribunale di Palermo a tutela della moglie e della prole, con previsione di incontri tra il padre ed i figli in modalità protette presso lo “spazio neutro”, con monitoraggio dei servizi sociali;
- che, nel frattempo, la sig.ra ha CP_1
lasciato la casa coniugale e si è trasferita in locazione in Alcamo con i tre figli minori ed il sig. dopo un periodo di ricovero presso il reparto SPDC dell'Ospedale CP_1
Villa Sofia di Palermo, è stato trasferito presso la comunità terapeutica assistita “Villa
Gloria” di Terrasini (PA), ove tuttora risiede, proseguendo con esito positivo un percorso terapeutico e riabilitativo per soggetti affetti da patologie psichiche.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori , e resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi Per_1 Per_2 Per_3
i genitori e fisseranno il loro domicilio prevalente con la madre presso la casa sita in
Alcamo (TP) in via Sant'Ippolito n. 10; 3) La regolamentazione del diritto di visita del padre avverrà in modo graduale, in ragione della distanza tra la residenza dei figli
(Alcamo) e l'attuale domicilio ospedaliero del padre (Terrasini). Pertanto, compatibilmente con le esigenze dei figli, con gli impegni lavorativi della madre nonchè con le disposizioni della struttura ospedaliera che ospita il padre, le parti concordano che: la madre, due volte al mese, per un paio di ore, accompagnerà i figli
a Terrasini presso la CTA “Villa Gloria” ove è ricoverato il signor per CP_1
consentire gli incontri padre/figli che dovranno sempre e comunque svolgersi alla presenza della madre e di un operatore della struttura sanitaria, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
4) Il signor si obbliga a versare tramite CP_1
bonifico alla OR , entro il giorno 10 di ogni mese, la complessiva Parte_1
somma di euro 450,00 (euro 150,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori , e somma da rivalutare annualmente secondo gli Per_1 Per_2 Per_3
indici Istat;
5) L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli minori sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore convivente con la prole;
6) Le spese straordinarie riguardanti la prole verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo adottato dal Tribunale di Trapani che si allega al presente accordo;
7) I coniugi si prestano fin da subito reciprocamente consenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi a prestarlo davanti alle competenti Autorità a semplice richiesta dell'altro coniuge;
8) I coniugi danno atto che a fronte della corresponsione della somma di € 21.000,00 da parte del sig. in favore della sig.ra avvenuta in data 09.04.2024, CP_1 Parte_1
quale quota di spettanza sul saldo dei rapporti di conto corrente e di deposito titoli cointestati tra i coniugi, hanno regolamentato i loro rapporti patrimoniali e unitamente al presente atto anche i loro rapporti di natura personale;
9) Ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Partinico (PA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri”
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale, dando altresì atto dell'intervenuta autorizzazione resa dal G.T. all'accordo trasfuso nel ricorso.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], matrimonio celebrato a Durazzo CP_1
(Albania) in data 10.07.2003, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Partinico al n. 20, parte II, Serie C, dell'anno 2023, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 15.10.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 2.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo