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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LV NA Presidente
LA SE Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3167/2025 promosso da:
( , nata l'[...] a [...]_1 C.F._1
(AN), rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Giuseppina Galli, per procura speciale in atti;
e
( ) nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Tiziana Moroni, per procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“1) Affidamento condiviso: Per_ I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 mantenendo la resi pr bitazione della madre. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati su ciò che riguarda i figli e a confrontarsi sulle linee guida relative alla cura, all'educazione e all'istruzione dello stesso, le cui decisioni più importanti dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità e delle aspettative dei minori e privilegiando in ogni questione il loro superiore interesse ad uno sviluppo sereno ed equilibrato.
- 1 - Per gli atti di ordinaria amministrazione la gestione dei minori sarà esercitata separatamente da ciascun genitore: ogni genitore si occuperà, nei momenti in cui starà con i figli, della gestione di ogni loro tipo di attività: scolastica, ludica/ricreativa e di socializzazione (feste di compleanno e/o visite da amici/che). Nel caso in cui il genitore (momentaneamente affidatario) fosse impossibilitato a Per_ seguire i figli nel doposcuola, interverrà l'altro genitore così da garantire a e ogni attività. Per_2
Per_ Entrambi i genitori avranno accesso al registro elettronico e alla Chat di classe di e Per_2 così che possano conoscere tempestivamente ogni impegno scolastico e non.
2) Assegnazione della casa familiare:
L'abitazione familiare, intendendosi per essa quella in cui il nucleo familiare ha convissuto, di proprietà dell'RA (contratto intestato a ) sita a Senigallia, Via Perugino n° 89, Parte_1 viene assegnata in esclusivo godimento alla Sig.ra che continuerà a risiedervi con i figli Pt_1 Per_ minori e Per_2
Il sig. i è già trasferito a Senigallia, Via U. Giordano n. 50 e ivi ha trasferito la propria CP_1 residenza anagrafica.
Anche se di fatto risiede in via Pasubio n. 24 ove a breve trasferirà la propria residenza anagrafica.
3) Ripartizione dei tempi di frequentazione dei minori da parte del genitore non collocatario (paritario tra i genitori):
I bambini dormiranno un giorno dal padre e un giorno dalla madre.
Al mattino saranno accompagnati a scuola dalla madre o dal padre a seconda di dove dormono;
pranzeranno tutti i giorni dal padre mentre il pomeriggio e la sera (compresa la cena) staranno con la madre.
I bambini staranno per i fine settimana una volta dal padre e una volta dalla madre, nel fine settimana di competenza del padre staranno con lui dal sabato sera al lunedì mattina.
Periodi di vacanza: i minori trascorreranno, ad anni alterni, il pranzo di Natale con un genitore e la cena con l'altro, così come la festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività, quali il 26 dicembre, l'ultimo dell'anno, il Capodanno, la Befana ed il giorno del compleanno del minore, così come quello dei due genitori, seguirà la regolamentazione giornaliera stabilita per la settimana.
Ciascun genitore, potrà, inoltre, trascorrere con i propri figli un periodo continuativo di 15 giorni, anche suddivisi in due periodi, durante le proprie ferie lavorative, impegnandosi, però, a comunicare all'altro genitore, con un anticipo di almeno 30 giorni, tale intenzione.
Resta espressamente inteso che tale regolamentazione del rapporto genitoriale potrà subire variazioni, da concordare tra i genitori i con congruo anticipo se possibile, ogni qualvolta si renda inevitabilmente necessario variare i giorni o gli orari a causa delle condizioni di salute dei minori o a causa di impegni o esigenze dei minori o per impegni di lavoro o particolari esigenze dei genitori.
In via generale, i genitori si impegnano, nel realizzare l'affidamento condiviso, alla flessibilità e disponibilità necessarie a venirsi incontro, sia nel caso in cui impegni lavorativi o comunque significativi di ciascuna parte richiedano modifiche dei tempi di cura e affidamento, sia per garantire al minore il maggior benessere e la più armoniosa crescita, collaborando tra loro nel superamento di eventuali contrasti e riconoscendosi reciprocamente il rispettivo ruolo genitoriale.
Tutte le comunicazioni riguardanti il minore dovranno intercorrere direttamente tra i genitori.
4) Mantenimento dei minori:
- 2 - Per quanto riguarda il mantenimento dei minori, tenuto conto dei tempi di permanenza dei bambini, sia con il padre che con la made, e la situazione finanziaria/reddituale degli stessi, il padre verserà mensilmente, nel conto corrente intestato alla sig.ra un importo mensile di € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ciascun mese a titolo di contribuzione mensile al mantenimento dei minori.
Il sig. inoltre, riconosce il pieno diritto alla sig.ra di percepire integralmente CP_1 Pt_1
l'assegno u igli minori, rinunciando sin da ora a chiede rso di una qualsiasi quota dello stesso e, anzi, dichiarando che non avrà nulla a pretendere a tale titolo dalla medesima anche in futuro, tenuto conto che la misura dell'assegno da versare da parte del genitore non collocatario è stata determinata proprio inconsiderazione di tale pattuizione.
Entrambi i genitori si impegnano a partecipare al 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario che si rendano necessarie e/o opportune per l'educazione, l'istruzione e l'assistenza anche sanitaria del minore, così come quelle ludico-ricreative, con rinvio a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Ancona (luglio 2024).
5) Spese legali:
Le spese dell'odierna procedura ed i compensi per l'attività difensiva prestata dai sopra nominati avvocati, saranno interamente compensate tra le parti, (la Sig.ra ha presentato Istanza di Pt_1
Gratuito patrocinio) con rinuncia dei rispettivi procuratori al bene solidarietà professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, L.P.F.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 CP_1 premesso di avere avuto una relazione sentimentale e una convivenza more uxorio, che da tale relazione sono nati i figli (a Senigallia, il 24/01/2013) e (a Rimini, il Per_1 Per_2
16/12/2014), entrambi riconosciuti dai due genitori, che con il tempo, a causa di incomprensioni e divergenze caratteriali, il rapporto è entrato in crisi e i ricorrenti si sono separati, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, collocamento visita e mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 09/10/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che nulla hanno previsto per il mantenimento reciproco) e corrispondenti agli interessi dei due figli, in favore dei quali, oltre al mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, in ragione di pressoché paritetici tempi di frequentazione, è stato previsto anche un contributo mensile a carico del padre ad integrazione di quanto somministrato in via diretta, con rinuncia, altresì, di questi alla sua quota parte dell'assegno unico in favore della madre.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
- 3 - Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (i tempi di permanenza di fatto paritetici appaiono anche giustificati dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA SE LV NA
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LV NA Presidente
LA SE Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3167/2025 promosso da:
( , nata l'[...] a [...]_1 C.F._1
(AN), rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Giuseppina Galli, per procura speciale in atti;
e
( ) nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Tiziana Moroni, per procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“1) Affidamento condiviso: Per_ I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 mantenendo la resi pr bitazione della madre. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati su ciò che riguarda i figli e a confrontarsi sulle linee guida relative alla cura, all'educazione e all'istruzione dello stesso, le cui decisioni più importanti dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità e delle aspettative dei minori e privilegiando in ogni questione il loro superiore interesse ad uno sviluppo sereno ed equilibrato.
- 1 - Per gli atti di ordinaria amministrazione la gestione dei minori sarà esercitata separatamente da ciascun genitore: ogni genitore si occuperà, nei momenti in cui starà con i figli, della gestione di ogni loro tipo di attività: scolastica, ludica/ricreativa e di socializzazione (feste di compleanno e/o visite da amici/che). Nel caso in cui il genitore (momentaneamente affidatario) fosse impossibilitato a Per_ seguire i figli nel doposcuola, interverrà l'altro genitore così da garantire a e ogni attività. Per_2
Per_ Entrambi i genitori avranno accesso al registro elettronico e alla Chat di classe di e Per_2 così che possano conoscere tempestivamente ogni impegno scolastico e non.
2) Assegnazione della casa familiare:
L'abitazione familiare, intendendosi per essa quella in cui il nucleo familiare ha convissuto, di proprietà dell'RA (contratto intestato a ) sita a Senigallia, Via Perugino n° 89, Parte_1 viene assegnata in esclusivo godimento alla Sig.ra che continuerà a risiedervi con i figli Pt_1 Per_ minori e Per_2
Il sig. i è già trasferito a Senigallia, Via U. Giordano n. 50 e ivi ha trasferito la propria CP_1 residenza anagrafica.
Anche se di fatto risiede in via Pasubio n. 24 ove a breve trasferirà la propria residenza anagrafica.
3) Ripartizione dei tempi di frequentazione dei minori da parte del genitore non collocatario (paritario tra i genitori):
I bambini dormiranno un giorno dal padre e un giorno dalla madre.
Al mattino saranno accompagnati a scuola dalla madre o dal padre a seconda di dove dormono;
pranzeranno tutti i giorni dal padre mentre il pomeriggio e la sera (compresa la cena) staranno con la madre.
I bambini staranno per i fine settimana una volta dal padre e una volta dalla madre, nel fine settimana di competenza del padre staranno con lui dal sabato sera al lunedì mattina.
Periodi di vacanza: i minori trascorreranno, ad anni alterni, il pranzo di Natale con un genitore e la cena con l'altro, così come la festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività, quali il 26 dicembre, l'ultimo dell'anno, il Capodanno, la Befana ed il giorno del compleanno del minore, così come quello dei due genitori, seguirà la regolamentazione giornaliera stabilita per la settimana.
Ciascun genitore, potrà, inoltre, trascorrere con i propri figli un periodo continuativo di 15 giorni, anche suddivisi in due periodi, durante le proprie ferie lavorative, impegnandosi, però, a comunicare all'altro genitore, con un anticipo di almeno 30 giorni, tale intenzione.
Resta espressamente inteso che tale regolamentazione del rapporto genitoriale potrà subire variazioni, da concordare tra i genitori i con congruo anticipo se possibile, ogni qualvolta si renda inevitabilmente necessario variare i giorni o gli orari a causa delle condizioni di salute dei minori o a causa di impegni o esigenze dei minori o per impegni di lavoro o particolari esigenze dei genitori.
In via generale, i genitori si impegnano, nel realizzare l'affidamento condiviso, alla flessibilità e disponibilità necessarie a venirsi incontro, sia nel caso in cui impegni lavorativi o comunque significativi di ciascuna parte richiedano modifiche dei tempi di cura e affidamento, sia per garantire al minore il maggior benessere e la più armoniosa crescita, collaborando tra loro nel superamento di eventuali contrasti e riconoscendosi reciprocamente il rispettivo ruolo genitoriale.
Tutte le comunicazioni riguardanti il minore dovranno intercorrere direttamente tra i genitori.
4) Mantenimento dei minori:
- 2 - Per quanto riguarda il mantenimento dei minori, tenuto conto dei tempi di permanenza dei bambini, sia con il padre che con la made, e la situazione finanziaria/reddituale degli stessi, il padre verserà mensilmente, nel conto corrente intestato alla sig.ra un importo mensile di € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ciascun mese a titolo di contribuzione mensile al mantenimento dei minori.
Il sig. inoltre, riconosce il pieno diritto alla sig.ra di percepire integralmente CP_1 Pt_1
l'assegno u igli minori, rinunciando sin da ora a chiede rso di una qualsiasi quota dello stesso e, anzi, dichiarando che non avrà nulla a pretendere a tale titolo dalla medesima anche in futuro, tenuto conto che la misura dell'assegno da versare da parte del genitore non collocatario è stata determinata proprio inconsiderazione di tale pattuizione.
Entrambi i genitori si impegnano a partecipare al 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario che si rendano necessarie e/o opportune per l'educazione, l'istruzione e l'assistenza anche sanitaria del minore, così come quelle ludico-ricreative, con rinvio a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Ancona (luglio 2024).
5) Spese legali:
Le spese dell'odierna procedura ed i compensi per l'attività difensiva prestata dai sopra nominati avvocati, saranno interamente compensate tra le parti, (la Sig.ra ha presentato Istanza di Pt_1
Gratuito patrocinio) con rinuncia dei rispettivi procuratori al bene solidarietà professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, L.P.F.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 CP_1 premesso di avere avuto una relazione sentimentale e una convivenza more uxorio, che da tale relazione sono nati i figli (a Senigallia, il 24/01/2013) e (a Rimini, il Per_1 Per_2
16/12/2014), entrambi riconosciuti dai due genitori, che con il tempo, a causa di incomprensioni e divergenze caratteriali, il rapporto è entrato in crisi e i ricorrenti si sono separati, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, collocamento visita e mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 09/10/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che nulla hanno previsto per il mantenimento reciproco) e corrispondenti agli interessi dei due figli, in favore dei quali, oltre al mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, in ragione di pressoché paritetici tempi di frequentazione, è stato previsto anche un contributo mensile a carico del padre ad integrazione di quanto somministrato in via diretta, con rinuncia, altresì, di questi alla sua quota parte dell'assegno unico in favore della madre.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
- 3 - Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (i tempi di permanenza di fatto paritetici appaiono anche giustificati dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA SE LV NA
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