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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/11/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 13 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 423 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
rappresenta e difesa giusta procura alle liti in calce al ricorso Parte_1 in appello dall'avv Maurizio Faticoni e con lui elett.te dom.ta in Roma Viale
Mazzini n. 114/B presso lo studio dell'avv Virginia Coletta.
Appellante
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli CP_1
e UR RE giusta procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati con atto del Notaio del 23 gennaio 2023, repertorio n. 37590, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura dell'Istituto.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 125/2023 pubblicata il 31/01/2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante, allegava Parte_1 di essere titolare di pensione n.10001678 categoria VO con decorrenza 01.08.1996; che con nota di indebito del 12.01.2021, l' calcolava un indebito a suo carico CP_1 sulla base della sua comunicazione dei redditi dall'anno 2010 all'anno 2021, per un importo complessivo di euro 6.090,08.
Sosteneva di aver compilato i mod. 730 inerenti i redditi personali e del coniuge e di aver fatto ricorso al Comitato Provinciale in data 18.03.2021 stante la CP_1 permanenza della nota di indebito.
Invocava l'applicazione dell'art. 13 della legge n.412 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n.88 del 1989, evidenziando che l'indebito era scaturito dalla corresponsione di integrazione al trattamento minimo non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
che, tuttavia, l'istituto previdenziale, pur in possesso dei redditi del beneficiario e del coniuge non aveva provveduto al recupero nei termini previsti e nonostante avesse, quale titolare della pensione di vecchiaia, presentato all' CP_1 dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, con la dichiarazione dei redditi mod. 730.
Chiedeva che fosse revocata, annullata e comunque dichiarata inefficace la nota del
12.01.2021 trasmessa ad essa ricorrente dalla sede di Latina, per tutte le CP_1 ragioni di cui alla premessa del ricorso, con condanna dell' Controparte_2 alla restituzione di quanto dovesse risultare essere stato trattenuto indebitamente, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi.
Si costituiva l' deducendo che l'indebito < CP_1 scaturito da una verifica a campione richiesta d'ufficio in data 13/11/2019.
Dall'esame della posizione della ricorrente è stato verificato il reddito dichiarato dal pensionato e inserito il reddito del coniuge, titolare di una pensione vocpts, mai dichiarato e non agganciato in procedura, inserito il suo reddito. La sistemazione d'ufficio della posizione della ricorrente con l'inserimento del reddito del coniuge ha comportato per la stessa la perdita del diritto al trattamento minimo percepito dal
1/2010 al 2/2021 per un importo di euro 6.090,08 >>.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così motivato: << La domanda attorea - avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della comunicazione di indebito del
2 12.01.2021 per euro 6.090,08- è infondata e deve essere respinta. La ricorrente, già titolare di pensione n.10001678 categoria VO, ha ricevuto la suddetta comunicazione di indebito, relativa alla richiesta di restituzione di euro 6.090,08 corrisposti a titolo di integrazione al minimo, per superamento del requisito reddituale nel periodo dal 2010 al 2021. A sostegno del ricorso, la ricorrente richiama la disposizione di cui all'art. 13 della legge n.412 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n.88 del 1989, CP_ deducendo che l' pur essendo in possesso dei redditi del beneficiario e del CP_ coniuge, non avrebbe provveduto al recupero nei termini previsti. L invece, fonda il recupero sull'inadempimento dell'onere di comunicare l'importo del reddito percepito nell'anno di riferimento che incombe sui pensionati ai sensi dell'articolo
13, comma 6, lettera c) del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, a mente del quale “All'articolo 35, del decretolegge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14 sono apportate le seguenti modifiche: (…) c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.>>.
Così imposta la controversia il primo giudice ha ritenuto < del requisito reddituale per tutto il periodo oggetto di recupero>>; che la pretesa della ricorrente si fondasse sulla sanatoria di cui all'art. 13 l. 241/1991; che <
3 conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili…L. 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2 bis all'art. 13, a mente del quale…il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica..>>.
Quanto all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, il primo giudice ha ritenuto che < CP_ reddituale a disposizione dell' che possa dirsi completo>>; che la ricorrente CP_ non ha provato di <all' le dichiarazioni reddituali anche del proprio coniuge, i cui redditi determinano il superamento limite di Parte_1 in appello dall'avv Maurizio Faticoni e con lui elett.te dom.ta in Roma Viale
Mazzini n. 114/B presso lo studio dell'avv Virginia Coletta.
Appellante
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli CP_1
e UR RE giusta procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati con atto del Notaio del 23 gennaio 2023, repertorio n. 37590, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura dell'Istituto.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 125/2023 pubblicata il 31/01/2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante, allegava Parte_1 di essere titolare di pensione n.10001678 categoria VO con decorrenza 01.08.1996; che con nota di indebito del 12.01.2021, l' calcolava un indebito a suo carico CP_1 sulla base della sua comunicazione dei redditi dall'anno 2010 all'anno 2021, per un importo complessivo di euro 6.090,08.
Sosteneva di aver compilato i mod. 730 inerenti i redditi personali e del coniuge e di aver fatto ricorso al Comitato Provinciale in data 18.03.2021 stante la CP_1 permanenza della nota di indebito.
Invocava l'applicazione dell'art. 13 della legge n.412 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n.88 del 1989, evidenziando che l'indebito era scaturito dalla corresponsione di integrazione al trattamento minimo non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
che, tuttavia, l'istituto previdenziale, pur in possesso dei redditi del beneficiario e del coniuge non aveva provveduto al recupero nei termini previsti e nonostante avesse, quale titolare della pensione di vecchiaia, presentato all' CP_1 dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, con la dichiarazione dei redditi mod. 730.
Chiedeva che fosse revocata, annullata e comunque dichiarata inefficace la nota del
12.01.2021 trasmessa ad essa ricorrente dalla sede di Latina, per tutte le CP_1 ragioni di cui alla premessa del ricorso, con condanna dell' Controparte_2 alla restituzione di quanto dovesse risultare essere stato trattenuto indebitamente, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi.
Si costituiva l' deducendo che l'indebito < CP_1 scaturito da una verifica a campione richiesta d'ufficio in data 13/11/2019.
Dall'esame della posizione della ricorrente è stato verificato il reddito dichiarato dal pensionato e inserito il reddito del coniuge, titolare di una pensione vocpts, mai dichiarato e non agganciato in procedura, inserito il suo reddito. La sistemazione d'ufficio della posizione della ricorrente con l'inserimento del reddito del coniuge ha comportato per la stessa la perdita del diritto al trattamento minimo percepito dal
1/2010 al 2/2021 per un importo di euro 6.090,08 >>.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così motivato: << La domanda attorea - avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della comunicazione di indebito del
2 12.01.2021 per euro 6.090,08- è infondata e deve essere respinta. La ricorrente, già titolare di pensione n.10001678 categoria VO, ha ricevuto la suddetta comunicazione di indebito, relativa alla richiesta di restituzione di euro 6.090,08 corrisposti a titolo di integrazione al minimo, per superamento del requisito reddituale nel periodo dal 2010 al 2021. A sostegno del ricorso, la ricorrente richiama la disposizione di cui all'art. 13 della legge n.412 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n.88 del 1989, CP_ deducendo che l' pur essendo in possesso dei redditi del beneficiario e del CP_ coniuge, non avrebbe provveduto al recupero nei termini previsti. L invece, fonda il recupero sull'inadempimento dell'onere di comunicare l'importo del reddito percepito nell'anno di riferimento che incombe sui pensionati ai sensi dell'articolo
13, comma 6, lettera c) del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, a mente del quale “All'articolo 35, del decretolegge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14 sono apportate le seguenti modifiche: (…) c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.>>.
Così imposta la controversia il primo giudice ha ritenuto < del requisito reddituale per tutto il periodo oggetto di recupero>>; che la pretesa della ricorrente si fondasse sulla sanatoria di cui all'art. 13 l. 241/1991; che <
3 conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili…L. 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2 bis all'art. 13, a mente del quale…il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica..>>.
Quanto all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, il primo giudice ha ritenuto che < CP_ reddituale a disposizione dell' che possa dirsi completo>>; che la ricorrente CP_ non ha provato diCP_ legge e il conseguente indebito. Né si può pretendere che l' possa procedere in autonomia a verificare non tanto e non solo i redditi del diretto beneficiario, quanto anche quelli dei familiari>>
Con l'atto di appello la ha censurato la decisione chiedendone la riforma Pt_1 con accoglimento dell'originario ricorso.
Si è costituito l' resistendo all'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Con l'unico articolato motivo di appello si censura la decisione per errata valutazione delle prove- violazione degli artt. 115 e 116 cpc con conseguente violazione dell'art. 52 co 2 l 88/89 e l. 412/91art 13
In buona sostanza ci si duole del fatto che il Tribunale non abbia < correttemente la documentazione reddituale depositata dalla ricorrente nel fascicolo di parte. Invero, forse è sfuggito al Giudice che nel fascicolo telematico sono state prodotte tutte le dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi dall'anno d'imposta
2014 all'anno d'imposta 2019, mentre per gli anni d'imposta dal 2010 al 2013 per entrambi i coniugi sono stati prodotti i certificati reddituali rilasciati dall'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi in atti (mod 730) risultano presentate dal sig. , marito dell'appellante e riportano correttemente gli importi, Controparte_3
4 reddito complessivo con le varie deduzioni dei coniugi ( ). Persona_2
Anche le attestazioni della situazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate del
31.03.21 riportano i redditi dei coniugi con la precisazione che il reddito deriva dalla fonte modello 730 presentato. Con il presente ricorso in appello si depositano anche le dichiarazioni dei redditi 730 anni d'imposta 2020 e 2021 non disponibili CP_ all'atto del deposito del ricorso di primo grado. Nella fattispecie, quindi, l' era in possesso dei dati certi e completi e regolarmente riportati nel modello 730>>.
L'integrazione al minimo si applica quando l'importo della pensione è inferiore al cosiddetto “trattamento minimo”, stabilito annualmente dallo Stato.
Per valutare se sussiste il diritto all'integrazione al minimo, si considerano i redditi personali del pensionato e, se sposato, anche quelli del coniuge. Il calcolo dipende, quindi, dal reddito complessivo proprio e del coniuge, confrontato con specifici limiti annuali.
E' pacifico che il reddito complessivo dei coniugi, nel periodo considerato, non consentisse l'intergrazione al minimo della pensione dell'appellante.
Resta da valutare quale sia l'onere probatorio e su chi ricada.
E' pacifico che le dichiarazioni dei redditi congiunte siano state presentate dai coniugi per gli anni oggetto della richiesta di indebito Persona_2 all'Agenzia delle Entrate, sia per la certificazione prodotta che per il deposito dei
730.
Ma cio che il giudice ha ritenuto è che la ricorrente non ha provato di < CP_ regolarmente inoltrato all' le dichiarazioni reddituali anche del proprio coniuge, i cui redditi determinano il superamento del limite di legge e il conseguente CP_ indebito. Né si può pretendere che l' possa procedere in autonomia a verificare non tanto e non solo i redditi del diretto beneficiario, quanto anche quelli dei familiari>>.
Il dato fattuale della produzione delle dichiarazioni dei redditti congiunte smentisce, nel senso che si andrà a precisare, l'affermazione del Giudice sul CP_ mancato inoltro all' della dichiarazione reddituale dell'appellante e del proprio coniuge, a fronte della prova dell'inoltro all'Agenzia delle Entrate delle suddette dichiarazioni.
L'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del
2009, introducendo il comma 10 bis, pone espressamente in capo al titolare della
5 prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima, e tale obbligo viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria (ed è il caso di specie), ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
Recita, infatti, la norma: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma ha posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima.
L'obbligo viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o
UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
Nel caso in esame la ricorrente ora appellante ha documentato di aver presentato le dichiarazioni dei redditi per i periodi indicati nella nota di debito (730 congiunto con il coniuge) per cui non era tenuta a effettuare la predetta comunicazione, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale, e deve pertanto ritenersi illegittimo il CP_ recupero da parte dell' oltre che tardivo.
Con la circolare n.195 del 30.11.2015 sono state chiarite le modalità ed i termini entro cui effettuare la dichiarazione, a prescindere da invito espresso dell'Istituto,
6 precisando altresì che sono tenuti alla periodica dichiarazione reddituale, tra gli altri, coloro che non presentano dichiarazione fiscale o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali ma non inclusi nella dichiarazione al fisco, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione sostitutiva, quali gli interessi sui titoli del debito pubblico.
Dal tenore letterale della norma sopra richiamata, l'omessa comunicazione dei redditi è dunque di per sé sola causa della legittima ripetizione dei ratei, a prescindere dallo stato soggettivo del pensionato, come in astratto correttamente argomentato dal giudice di prime cure. Quanto al modello RED l'appellante non era tenuta a presentarlo.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio poiché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere comunicati all' . CP_1
Conclusivamente l'appello va accolto.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza dichiara che l'appellante non deve restituire all' la somma di € 6.090,08 di cui alla CP_1 comunicazione di indebito del 12.01.2021. Condanna l' al pagamento nei CP_1 confronti di delle spese del doppio grado che si liquidano per Parte_1 il primo in € 1.407,00 e per il secondo in € 1.620,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 13 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 423 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
rappresenta e difesa giusta procura alle liti in calce al ricorso Parte_1 in appello dall'avv Maurizio Faticoni e con lui elett.te dom.ta in Roma Viale
Mazzini n. 114/B presso lo studio dell'avv Virginia Coletta.
Appellante
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli CP_1
e UR RE giusta procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati con atto del Notaio del 23 gennaio 2023, repertorio n. 37590, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura dell'Istituto.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 125/2023 pubblicata il 31/01/2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante, allegava Parte_1 di essere titolare di pensione n.10001678 categoria VO con decorrenza 01.08.1996; che con nota di indebito del 12.01.2021, l' calcolava un indebito a suo carico CP_1 sulla base della sua comunicazione dei redditi dall'anno 2010 all'anno 2021, per un importo complessivo di euro 6.090,08.
Sosteneva di aver compilato i mod. 730 inerenti i redditi personali e del coniuge e di aver fatto ricorso al Comitato Provinciale in data 18.03.2021 stante la CP_1 permanenza della nota di indebito.
Invocava l'applicazione dell'art. 13 della legge n.412 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n.88 del 1989, evidenziando che l'indebito era scaturito dalla corresponsione di integrazione al trattamento minimo non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
che, tuttavia, l'istituto previdenziale, pur in possesso dei redditi del beneficiario e del coniuge non aveva provveduto al recupero nei termini previsti e nonostante avesse, quale titolare della pensione di vecchiaia, presentato all' CP_1 dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, con la dichiarazione dei redditi mod. 730.
Chiedeva che fosse revocata, annullata e comunque dichiarata inefficace la nota del
12.01.2021 trasmessa ad essa ricorrente dalla sede di Latina, per tutte le CP_1 ragioni di cui alla premessa del ricorso, con condanna dell' Controparte_2 alla restituzione di quanto dovesse risultare essere stato trattenuto indebitamente, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi.
Si costituiva l' deducendo che l'indebito < CP_1 scaturito da una verifica a campione richiesta d'ufficio in data 13/11/2019.
Dall'esame della posizione della ricorrente è stato verificato il reddito dichiarato dal pensionato e inserito il reddito del coniuge, titolare di una pensione vocpts, mai dichiarato e non agganciato in procedura, inserito il suo reddito. La sistemazione d'ufficio della posizione della ricorrente con l'inserimento del reddito del coniuge ha comportato per la stessa la perdita del diritto al trattamento minimo percepito dal
1/2010 al 2/2021 per un importo di euro 6.090,08 >>.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così motivato: << La domanda attorea - avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della comunicazione di indebito del
2 12.01.2021 per euro 6.090,08- è infondata e deve essere respinta. La ricorrente, già titolare di pensione n.10001678 categoria VO, ha ricevuto la suddetta comunicazione di indebito, relativa alla richiesta di restituzione di euro 6.090,08 corrisposti a titolo di integrazione al minimo, per superamento del requisito reddituale nel periodo dal 2010 al 2021. A sostegno del ricorso, la ricorrente richiama la disposizione di cui all'art. 13 della legge n.412 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n.88 del 1989, CP_ deducendo che l' pur essendo in possesso dei redditi del beneficiario e del CP_ coniuge, non avrebbe provveduto al recupero nei termini previsti. L invece, fonda il recupero sull'inadempimento dell'onere di comunicare l'importo del reddito percepito nell'anno di riferimento che incombe sui pensionati ai sensi dell'articolo
13, comma 6, lettera c) del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, a mente del quale “All'articolo 35, del decretolegge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14 sono apportate le seguenti modifiche: (…) c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.>>.
Così imposta la controversia il primo giudice ha ritenuto < del requisito reddituale per tutto il periodo oggetto di recupero>>; che la pretesa della ricorrente si fondasse sulla sanatoria di cui all'art. 13 l. 241/1991; che <
3 conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili…L. 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2 bis all'art. 13, a mente del quale…il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica..>>.
Quanto all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, il primo giudice ha ritenuto che < CP_ reddituale a disposizione dell' che possa dirsi completo>>; che la ricorrente CP_ non ha provato di <all' le dichiarazioni reddituali anche del proprio coniuge, i cui redditi determinano il superamento limite di Parte_1 in appello dall'avv Maurizio Faticoni e con lui elett.te dom.ta in Roma Viale
Mazzini n. 114/B presso lo studio dell'avv Virginia Coletta.
Appellante
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli CP_1
e UR RE giusta procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati con atto del Notaio del 23 gennaio 2023, repertorio n. 37590, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura dell'Istituto.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 125/2023 pubblicata il 31/01/2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante, allegava Parte_1 di essere titolare di pensione n.10001678 categoria VO con decorrenza 01.08.1996; che con nota di indebito del 12.01.2021, l' calcolava un indebito a suo carico CP_1 sulla base della sua comunicazione dei redditi dall'anno 2010 all'anno 2021, per un importo complessivo di euro 6.090,08.
Sosteneva di aver compilato i mod. 730 inerenti i redditi personali e del coniuge e di aver fatto ricorso al Comitato Provinciale in data 18.03.2021 stante la CP_1 permanenza della nota di indebito.
Invocava l'applicazione dell'art. 13 della legge n.412 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n.88 del 1989, evidenziando che l'indebito era scaturito dalla corresponsione di integrazione al trattamento minimo non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
che, tuttavia, l'istituto previdenziale, pur in possesso dei redditi del beneficiario e del coniuge non aveva provveduto al recupero nei termini previsti e nonostante avesse, quale titolare della pensione di vecchiaia, presentato all' CP_1 dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, con la dichiarazione dei redditi mod. 730.
Chiedeva che fosse revocata, annullata e comunque dichiarata inefficace la nota del
12.01.2021 trasmessa ad essa ricorrente dalla sede di Latina, per tutte le CP_1 ragioni di cui alla premessa del ricorso, con condanna dell' Controparte_2 alla restituzione di quanto dovesse risultare essere stato trattenuto indebitamente, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi.
Si costituiva l' deducendo che l'indebito < CP_1 scaturito da una verifica a campione richiesta d'ufficio in data 13/11/2019.
Dall'esame della posizione della ricorrente è stato verificato il reddito dichiarato dal pensionato e inserito il reddito del coniuge, titolare di una pensione vocpts, mai dichiarato e non agganciato in procedura, inserito il suo reddito. La sistemazione d'ufficio della posizione della ricorrente con l'inserimento del reddito del coniuge ha comportato per la stessa la perdita del diritto al trattamento minimo percepito dal
1/2010 al 2/2021 per un importo di euro 6.090,08 >>.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così motivato: << La domanda attorea - avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della comunicazione di indebito del
2 12.01.2021 per euro 6.090,08- è infondata e deve essere respinta. La ricorrente, già titolare di pensione n.10001678 categoria VO, ha ricevuto la suddetta comunicazione di indebito, relativa alla richiesta di restituzione di euro 6.090,08 corrisposti a titolo di integrazione al minimo, per superamento del requisito reddituale nel periodo dal 2010 al 2021. A sostegno del ricorso, la ricorrente richiama la disposizione di cui all'art. 13 della legge n.412 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n.88 del 1989, CP_ deducendo che l' pur essendo in possesso dei redditi del beneficiario e del CP_ coniuge, non avrebbe provveduto al recupero nei termini previsti. L invece, fonda il recupero sull'inadempimento dell'onere di comunicare l'importo del reddito percepito nell'anno di riferimento che incombe sui pensionati ai sensi dell'articolo
13, comma 6, lettera c) del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, a mente del quale “All'articolo 35, del decretolegge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14 sono apportate le seguenti modifiche: (…) c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.>>.
Così imposta la controversia il primo giudice ha ritenuto < del requisito reddituale per tutto il periodo oggetto di recupero>>; che la pretesa della ricorrente si fondasse sulla sanatoria di cui all'art. 13 l. 241/1991; che <
3 conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili…L. 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2 bis all'art. 13, a mente del quale…il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica..>>.
Quanto all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, il primo giudice ha ritenuto che < CP_ reddituale a disposizione dell' che possa dirsi completo>>; che la ricorrente CP_ non ha provato di
Con l'atto di appello la ha censurato la decisione chiedendone la riforma Pt_1 con accoglimento dell'originario ricorso.
Si è costituito l' resistendo all'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Con l'unico articolato motivo di appello si censura la decisione per errata valutazione delle prove- violazione degli artt. 115 e 116 cpc con conseguente violazione dell'art. 52 co 2 l 88/89 e l. 412/91art 13
In buona sostanza ci si duole del fatto che il Tribunale non abbia < correttemente la documentazione reddituale depositata dalla ricorrente nel fascicolo di parte. Invero, forse è sfuggito al Giudice che nel fascicolo telematico sono state prodotte tutte le dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi dall'anno d'imposta
2014 all'anno d'imposta 2019, mentre per gli anni d'imposta dal 2010 al 2013 per entrambi i coniugi sono stati prodotti i certificati reddituali rilasciati dall'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi in atti (mod 730) risultano presentate dal sig. , marito dell'appellante e riportano correttemente gli importi, Controparte_3
4 reddito complessivo con le varie deduzioni dei coniugi ( ). Persona_2
Anche le attestazioni della situazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate del
31.03.21 riportano i redditi dei coniugi con la precisazione che il reddito deriva dalla fonte modello 730 presentato. Con il presente ricorso in appello si depositano anche le dichiarazioni dei redditi 730 anni d'imposta 2020 e 2021 non disponibili CP_ all'atto del deposito del ricorso di primo grado. Nella fattispecie, quindi, l' era in possesso dei dati certi e completi e regolarmente riportati nel modello 730>>.
L'integrazione al minimo si applica quando l'importo della pensione è inferiore al cosiddetto “trattamento minimo”, stabilito annualmente dallo Stato.
Per valutare se sussiste il diritto all'integrazione al minimo, si considerano i redditi personali del pensionato e, se sposato, anche quelli del coniuge. Il calcolo dipende, quindi, dal reddito complessivo proprio e del coniuge, confrontato con specifici limiti annuali.
E' pacifico che il reddito complessivo dei coniugi, nel periodo considerato, non consentisse l'intergrazione al minimo della pensione dell'appellante.
Resta da valutare quale sia l'onere probatorio e su chi ricada.
E' pacifico che le dichiarazioni dei redditi congiunte siano state presentate dai coniugi per gli anni oggetto della richiesta di indebito Persona_2 all'Agenzia delle Entrate, sia per la certificazione prodotta che per il deposito dei
730.
Ma cio che il giudice ha ritenuto è che la ricorrente non ha provato di < CP_ regolarmente inoltrato all' le dichiarazioni reddituali anche del proprio coniuge, i cui redditi determinano il superamento del limite di legge e il conseguente CP_ indebito. Né si può pretendere che l' possa procedere in autonomia a verificare non tanto e non solo i redditi del diretto beneficiario, quanto anche quelli dei familiari>>.
Il dato fattuale della produzione delle dichiarazioni dei redditti congiunte smentisce, nel senso che si andrà a precisare, l'affermazione del Giudice sul CP_ mancato inoltro all' della dichiarazione reddituale dell'appellante e del proprio coniuge, a fronte della prova dell'inoltro all'Agenzia delle Entrate delle suddette dichiarazioni.
L'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del
2009, introducendo il comma 10 bis, pone espressamente in capo al titolare della
5 prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima, e tale obbligo viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria (ed è il caso di specie), ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
Recita, infatti, la norma: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma ha posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima.
L'obbligo viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o
UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
Nel caso in esame la ricorrente ora appellante ha documentato di aver presentato le dichiarazioni dei redditi per i periodi indicati nella nota di debito (730 congiunto con il coniuge) per cui non era tenuta a effettuare la predetta comunicazione, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale, e deve pertanto ritenersi illegittimo il CP_ recupero da parte dell' oltre che tardivo.
Con la circolare n.195 del 30.11.2015 sono state chiarite le modalità ed i termini entro cui effettuare la dichiarazione, a prescindere da invito espresso dell'Istituto,
6 precisando altresì che sono tenuti alla periodica dichiarazione reddituale, tra gli altri, coloro che non presentano dichiarazione fiscale o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali ma non inclusi nella dichiarazione al fisco, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione sostitutiva, quali gli interessi sui titoli del debito pubblico.
Dal tenore letterale della norma sopra richiamata, l'omessa comunicazione dei redditi è dunque di per sé sola causa della legittima ripetizione dei ratei, a prescindere dallo stato soggettivo del pensionato, come in astratto correttamente argomentato dal giudice di prime cure. Quanto al modello RED l'appellante non era tenuta a presentarlo.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio poiché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere comunicati all' . CP_1
Conclusivamente l'appello va accolto.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza dichiara che l'appellante non deve restituire all' la somma di € 6.090,08 di cui alla CP_1 comunicazione di indebito del 12.01.2021. Condanna l' al pagamento nei CP_1 confronti di delle spese del doppio grado che si liquidano per Parte_1 il primo in € 1.407,00 e per il secondo in € 1.620,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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