Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1044/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GABAGLIO Parte_1 C.F._1
RICCARDO e MICCOLI MICHELE, e domicilio eletto in Indirizzo Telematico,
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell'avv. ZAMBELLI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo via Verdi 3.
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 17.4.2024, esponeva quanto Parte_1 segue: “con nota protocollo n. 0072138 del 27/11/2023 veniva segnalato all'Ufficio per i Procedimenti disciplinari che in diverse occasioni la ricorrente, asseritamente all'insaputa del responsabile del Servizio autonomo corpo di polizia locale, sicurezza e protezione civile e Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di , nonché Controparte_1
Responsabile interno del trattamento dei dati personali svolti nell'ambito della propria U.O., ed in assenza di alcuna esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo, avrebbe più volte visualizzato e scaricato dal sistema informatico in cloud , che gestisce le registrazioni CP_2 delle Bodycam in dotazione agli agenti, i video registrati dal dispositivo identificato con il codice X60F08852, registrati il giorno 29 luglio 2023 dalle bodycam di due suoi colleghi e relativi ai fatti che hanno portato al fermo del Sig. autoaccusatosi Persona_1 dell'omicidio della sig.ra Questo, senza aver ricevuto alcuna delega Persona_2 d'indagine né aver assunto alcun ruolo di polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti occorsi il 29/7/2023 ed essendo anzi rimasta costantemente e totalmente estranea ad essi anche per le fasi successive
1
violazione dell'art. 71, comma 3, lett. c) del CCNL;
violazione dell'art. 71, comma 3, lett. k) del CCNL;
violazione dell'art. 72, comma 3, lett. a) del CCNL;
violazione dell'art. 72, comma 3, lett. h) del CCNL;
violazione delll'art. 72, comma 4, lett. b) “particolare gravità delle mancanze previste al comma 3”; violazione dell'art. 43, comma 3, del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;
violazione degli artt. 3, commi 2 e 3, e 14, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del ”. CP_1 Controparte_1 Affermava quindi che “veniva emesso nei confronti della ricorrente, per le violazioni indicate nella nota protocollo n. 0075109 in data 18.03.2023 provvedimento di irrogazione della sanzione della sospensione del servizio di sette giorni a partire dal giorno 20.03.2024, notificato via pec in pari data”. Secondo l'impostazione difensiva assunta in ricorso, l'accesso al sistema sarebbe avvenuto lecitamente, e in ogni caso per ragioni inerenti al servizio, quali la prassi del Comando dell'Ente di visualizzare i filmati a scopo formativo, indipendentemente da un in incarico ricevuto;
l'aver riscontrato nell'operato dei colleghi gravi criticità, che avrebbero potuto pregiudicare le indagini sull'omicidio di di aver quindi agito nell'esercizio dei Persona_2 doveri d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 55 c.p.p., provvedendo ad avvisare verbalmente il Comandante delle criticità rilevate. In ogni caso, la ricorrente era in possesso delle credenziali per l'accesso al sistema in Cloud Axon, deputato alle registrazioni della bodycam, e la visione dei filmati avveniva senza la presenza di altri soggetti, e senza che i video venissero scaricati su dispositivi esterni. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare dalla sospensione dal pubblico servizio, emesso il 18.03.2024.
Il si costituiva con memoria difensiva, nella quale Controparte_1 contestava le deduzioni avversarie, ribadendo il contenuto e la ratio degli addebiti di cui all'impugnato provvedimento disciplinare, ed in particolare il fatto che il possesso delle credenziali non consentiva un accesso indiscriminato e che, nel caso di specie, non sussisteva nessuna delle circostanze/ragioni giustificative addotte dalla ricorrente.
Esclusa con ordinanza in data 24.1.2025 l'ammissione delle prove testimoniali richieste da parte ricorrente, all'udienza del 6.5.2025 le parti procedevano alla discussione della causa, cui seguiva pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. Giova innanzitutto riportare il testo del provvedimento disciplinare, oggetto della domanda di annullamento, il quale così sviluppa e motiva le contestazioni elevate nei confronti di
: Parte_1
“con nota protocollo n. 0072138 del 27/11/2023 veniva segnalato all'
[...] che in diverse occasioni la S.V., all'insaputa del Responsabile del Parte_2
Servizio autonomo corpo di polizia locale, sicurezza e protezione civile e Comandante del
Corpo di Polizia Locale del Comune di , nonché Responsabile interno del Controparte_1 trattamento dei dati personali svolti nell'ambito della propria U.O., ed in assenza di alcuna esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo, ha più volte visualizzato e scaricato dal sistema informatico in cloud , che gestisce le registrazioni delle Bodycam in dotazione CP_2 agli agenti, i video registrati dal dispositivo identificato con il codice X60F08852, registrati il giorno 29 luglio 2023 dalle bodycam di due suoi colleghi e relativi ai fatti che hanno portato al fermo del Sig. autoaccusatosi dell'omicidio della sig.ra Persona_1 Persona_2
Questo senza aver ricevuto alcuna delega d'indagine né aver assunto alcun ruolo di polizia
2 giudiziaria nell'immediatezza dei fatti occorsi il 29/7/2023 ed essendo anzi rimasta costantemente e totalmente estranea ad essi anche per le fasi successive.
con nota protocollo n. 0075109 del 12/12/2023 veniva espressamente contestato alla S.V. l'addebito per condotte non conformi agli obblighi previsti in capo ai pubblici dipendenti ed in particolare:
• violazione dell'art 71, comma 1 del CCNL;
• violazione dell'art. 71, comma 3, lett. c) del CCNL;
violazione dell'art. 71, comma 3, lett. k) del CCNL;
• violazione dell'art. 72, comma 3, lett. a) del CCNL;
• violazione dell'art. 72, comma 3, lett. h) del CCNL;
• violazione dell'art. 72, comma 4, lett. b) “particolare gravità delle mancanze previste al comma 3”;
• violazione dell'art. 43, comma 3, del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;
• violazione degli artt. 3, commi 2 e 3, e 14, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del;
CP_1 Controparte_1 con la medesima nota prot. 0075109 del 12/12/2023 la S.V. veniva convocata per il giorno 8 gennaio 2024, successivamente rinviato al giorno 15/01/2024, presso l'Ufficio del Segretario Generale per essere sentita a Sua difesa dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, con facoltà di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante di associazione sindacale cui aderisce o a cui conferisce mandato;
in data 15/01/2024 la S.V. si è presentata all'audizione personalmente, accompagnata dal sig. , , dall'avvocato Riccardo Gabaglio, dall'avvocato professor CP_3 CP_4
Michele Miccoli, di cui al verbale agli atti. Preso atto delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 15/01/2024 riportate nel relativo verbale si ritiene che:
• le motivazioni addotte dalla dipendente per giustificare il suo accesso Parte_1
(mediante visione e scarico dei file sul pc) ai filmati del sistema informatico che gestisce le registrazioni delle bodycam in dotazione agli agenti di polizia locale, non sono accettabili in quanto il possesso delle credenziali di accesso al sistema non autorizza la dipendente ad accedere automaticamente e senza formale autorizzazione a qualsiasi filmato presente nel sistema. L'eventuale accesso deve essere limitato alle specifiche mansioni ed incarichi a lei affidati. Pertanto, si conferma la violazione dell'art. 71, comma 3 lettera K del vigente CCNL funzioni locali.
• l'asserito utilizzo delle immagini (mediante visione e scarico dei file sul pc) per scopo formativo non è altrettanto ammissibile in quanto la dipendente non risulta essere stata formalmente incaricata dello svolgimento di attività formative specifiche. Trattandosi di immagini relative ad indagini di polizia giudiziaria, le stesse sono ad esclusivo uso dell'autorità giudiziaria stessa, il loro eventuale utilizzo deve essere preventivamente autorizzato e la dipendente stessa non doveva accedere a tali registrazioni. Pertanto, si conferma la violazione dell'art. 71, comma 3 lettera K, art. 72, comma 3 lettera A ed H del vigente CCNL funzioni locali.
• la circostanza secondo la quale la dipendente avrebbe informato Parte_1 tempestivamente e verbalmente il Comandante relativamente al suo accesso al sistema informatico già citato e l'avrebbe invitato a visionare i filmati al fine di correggere eventuali criticità verificatesi nell'intervento, non è in alcun modo dimostrata e anzi è contraddittoria con la segnalazione del Comandante stesso che ha portato all'avvio del procedimento disciplinare. Pertanto, si conferma la violazione dell'art. 71, comma 1 del vigente CCNL funzioni locali.
• la circostanza secondo cui la dipendente abbia visionato e scaricato, più Parte_1 volte, a partire dal 6 ottobre 2023, i filmati registrati il giorno 29 luglio 2023 dalle bodycam di due suoi colleghi relativi ai fatti che hanno portato al fermo del Sig. Persona_1
3 autoaccusatosi dell'omicidio della sig.ra per adempiere all'obbligo previsto Persona_2 dall'art. 55 del Codice di Procedura Penale, non trova alcuna giustificazione. I filmati infatti sono stati tempestivamente scaricati e consegnati all'Autorità giudiziaria, da parte dei competenti Ufficiali di Polizia Locale a ciò autorizzati dal Sostituto del Comandante. La dipendente invece, a distanza di oltre due mesi dalla registrazione, ha Parte_1 ritenuto di visionare e scaricare i filmati senza alcuna autorizzazione. Infatti, è pacifico che per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria, ogni ufficiale di polizia giudiziaria deve agire di propria iniziativa, ma tale dovere trova il limite al momento in cui la direzione delle indagini è assunta dall'autorità giudiziaria, la quale è l'unica titolata ad assegnare la delega per il compimento di indagini. Dal momento in cui l'autorità giudiziaria prende in capo la pratica, nessuno, se non i delegati dall'autorità stessa, ha titolo ad agire. In questo senso le tempistiche relative alla visione dei filmati sono ulteriormente incompatibili con lo svolgimento delle indagini, in considerazione che il fatto si era concluso oltre due mesi prima e nessuna delega risulta esser stata conferita alla dipendente dal pubblico ministero, né la dipendente riferisce di averla ricevuta. La dipendente peraltro non risulta in servizio presso l'aliquota di polizia giudiziaria costituita presso la Procura della Repubblica né, in base agli atti di micro-organizzazione, è mai stata incaricata di assolvere a funzioni di polizia giudiziaria in via prioritaria e continuativa. Pertanto, si conferma la violazione dell'art. 72, comma 3 lettera H e dell'art. 72, comma 4 lettera B, in relazione alla particolare gravità della mancanza prevista dal comma 3, del vigente CCNL funzioni locali.
• Infine in riferimento al fatto che la dipendente avrebbe la possibilità di visionare, senza autorizzazione specifica i filmati dei sistemi di videosorveglianza, tra cui quelli relativi alle bodycam, ai sensi dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 10 del vigente Regolamento comunale per la videosorveglianza, si evidenzia che tali articoli non possono essere presi ad esimente, in quanto gli accessi risultano effettuati con una tempistica del tutto incoerente con la finalità di “sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.”, tant'è vero che il primo accesso risulta in dato 6 ottobre 2023. Si conferma pertanto la violazione dell'art. 43, comma 3, dell'allora vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e di conseguenza si conferma la violazione dell'art. 72, comma 3 lettera H e dell'art. 72, comma 4 lettera B, in relazione alla particolare gravità della mancanza prevista dal comma 3, del vigente CCNL funzioni locali.
Per quanto riguarda al fatto, emerso in sede di colloquio, secondo cui la dipendente avrebbe evidenziato al Comandante la presunta “passività” di altri ufficiali “di fronte alla confessione di un cittadino di aver ucciso una donna”, essa non è oggetto del presente procedimento, oltre al fatto che si è già conclusa la relativa istruttoria, precedentemente attivata d'ufficio. Pertanto, tenuto conto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni di cui all'art. 72 del C.C.N.L. funzioni locali vigente e, precisamente:
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connessa alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
Considerato che non risultano agli atti negli ultimi due anni altri procedimenti a carico della dipendente;
Parte_1
4 Ritenuto pertanto che possa essere valutata come congrua una sanzione pari alla sospensione di sette giorni;
STABILISCE di procedere all'applicazione della sospensione dal servizio di sette giorni ai sensi dell'art. 72, comma 4 del CCNL vigente a partire dal giorno 20/03/2024”. La disamina del provvedimento, di cui si lamenta l'illegittimità, adducendo circostanze ed esigenze, che avrebbero consentito, e vieppiù giustificato l'accesso al sistema da parte della ricorrente, unitamente alla visione dei filmati relativi alla vicenda di interesse, induce diversamente a ritenerne la piena adeguatezza e conformità alle disposizioni di volta in volta richiamate. Premesso che l'utilizzo delle credenziali di accesso non costituisce evenienza esclusa da parte della stessa , occorre evidenziare che l'azione posta in essere da Parte_3 quest'ultima esula e non risponde ad alcuna delle esigenze specificatamente individuate nel Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, adottato dal CP_1
. In particolare, l'art. 3, nell'indicare le finalità istituzionali (che già di per Controparte_1 sé ne escludono ricorso ed impiego generalizzati e indiscriminati), individua “l'acquisizione di prove da parte del Corpo di Polizia Locale nella veste di Polizia Giudiziaria su mandato della Competente Autorità Giudiziaria”; il successivo art.10 precisa che “alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo (ndr. immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico) possono accedere, per l'espletamento delle relative immagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia”. Nel caso in esame, l'accesso da parte della ricorrente, oltre ad avvenire diversi mesi dopo il compimento dei fatti oggetto di indagine, si poneva al di fuori dell'indagine stessa, non avendo ricevuto la medesima alcuna delega in tal senso, né risultando in qualche modo coinvolta a titolo professionale/istituzionale nello svolgimento delle investigazioni. Queste peraltro, una volta esaurite le attività preliminari facenti capo alla Polizia Giudiziaria, erano state già trasmesse, relativamente all'esito e agli elementi acquisiti, all'Autorità Giudiziaria, sicchè nessun intervento autonomo e ulteriore poteva giustificarsi ad opera della ricorrente, la quale – si ribadisce - di nessun incarico e delega pertinente era titolare. Ciò è quanto chiaramente enunciato nel provvedimento irrogativo della sanzione, ove testualmente si legge: “anche la dipendente, come tutti, è soggetta alle regole per l'accesso al sistema, dei documenti conservati, del quale non può fruire se non nei limiti delle mansioni e degli incarichi a lei affidati”. Si evidenzia altresì che “gli accessi risultano effettuati con una tempistica del tutto incoerente con la finalità di 'sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica' tant'è vero che il primo accesso risulta in data 6 ottobre 2023” (i filmati risalgono al 29.7.2023). E ancora, si afferma nel provvedimento che “la dipendente non risulta in servizio presso l'aliquota di polizia giudiziaria costituita presso la Procura della Repubblica né è mai stata incaricata di assolvere a funzioni di polizia giudiziaria in via prioritaria e continuativa”. Ciò costituisce circostanza pacifica, peraltro neppure invocata dalla ricorrente, la quale pertanto non poteva operare in virtù di una qualifica legittimante. Né appare validamente invocabile il disposto dell'art. 55 c.p.p. che attribuisce un potere di iniziativa alla Polizia Giudiziaria al fine di “raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale”. In verità, la ricorrente non afferma e allega specificamente circostanze idonee a determinare l'applicazione di tale norma, posto che l'accesso alle videoregistrazioni – come già evidenziato – è avvenuto a distanza di diversi mesi dai fatti di interesse investigativo, e in ogni caso non si comprende quali potevano essere “le criticità riscontrate nell'operato dei
5 colleghi”. Sul punto si è parimenti espresso il provvedimento sanzionatorio, là dove si afferma che “per quanto riguarda la parte relativa al fatto della segnalazione da parte della lavoratrice al comandante sulla responsabilità di altri ufficiali, essa non è oggetto del presente procedimento, oltre al fatto che si è conclusa la relativa istruttoria, precedentemente attivata d'ufficio”. In ogni caso, oltre alla mancata specificazione di tali ipotetiche “criticità”, quand'anche l'accesso al sistema e la conseguente visione dei filmati possa essere dipesa da esigenze connesse, le stringenti modalità di utilizzo dell'impianto e le preclusioni derivanti dall'estraneità della ricorrente, imponevano la preventiva consultazione e autorizzazione dei soggetti sovraordinati, eventualmente accompagnate da una formale esposizione, e non una mera comunicazione verbale al Comandante di Polizia Locale. Infine, quanto all'assunto incentrato sulle finalità formative, per le quali sarebbe avvenuto l'accesso unitamente alla visione delle immagini, trattasi di evenienza non contemplata né rientrante tra quelle previste dal citato Regolamento;
la stessa peraltro esula dalle fisiologiche funzioni di impiego della videosorveglianza, ben individuate e circoscritte proprio allo scopo di contemperare l'inevitabile esito di compressione dell'altrui riservatezza con l'esigenza di tutela dell'ordine e delle sicurezza pubblica, nel cui ambito si inseriscono attività investigative, al cui compimento la ricorrente non era in alcun modo destinata e abilitata. Ne consegue il rigetto del ricorso proposto e la condanna alla rifusione delle spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro
3.689,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 6.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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