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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 14.5.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.64/2024 R.A.L., promosso con ricorso depositato l'8.1.2024
da
, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Parte_1
Mei ed elettivamente domiciliato presso di lui in Frosinone, Via Adige n.41
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, CP_1 presso l'Avv. Maria A. Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in unione con l'Avv. Andrea Botta, virtù di procura generale alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indennità di disoccupazione CP_2
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.1.2024, ha convenuto l' innanzi Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, deducendo che: 1) in data 27.7.2023 aveva presentato domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione c.d. comprovando il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. CP_2
n.22/2015, giacché era rimasto in stato di disoccupazione involontaria, e poteva far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate lavorative effettive o equivalenti nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione;
2) la domanda non era stata accolta, per la mancanza della carta o permesso di soggiorno;
3) aveva proposto istanza di riesame, rimasta senza riscontro;
4) sussistevano tutti i requisiti previsti per ottenere la richiesta prestazione.
Su queste premesse, l'attore ha chiesto di accertare il suo diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione con ordine all' di erogare il relativo trattamento previdenziale. CP_2 CP_1
Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità e la nullità della domanda e affermando CP_1
l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la prestazione richiesta, mancando il requisito del possesso di permesso/carta di soggiorno in corso di validità. In ogni caso, il ricorrente era stato assunto da altra ditta in data 1.1.2024, per cui l'eventuale periodo di doveva essere comunque limitato a 148 giorni.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Preliminarmente va evidenziato che – non essendo stata rilevata in prima udienza di discussione l'improcedibilità della domanda a norma dell'art.443 c.p.c., primo comma – non è più possibile procedere alla sospensione del giudizio e alla concessione di un termine a parte ricorrente per la presentazione del ricorso in sede amministrativa, come previsto dal secondo comma della norma citata.
Venendo al merito del giudizio va osservato che la prestazione oggetto di causa, ovvero la NASpI
(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), è una prestazione economica istituita dal D.Lgs. n.22/2015, che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati
ASPI e Mini-ASPI.
Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione – che nel caso di specie non ricorre - degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.
Il richiamato D.Lgs. n.22/2015 individua i destinatari (art.2) e i requisiti della prestazione (art.3), ne stabilisce la decorrenza (art.1) e la misura (art.4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza
(art.11).
In base al dettato normativo, la prestazione spetta ai lavoratori dipendenti che presentino i seguenti requisiti (art. 3): 1) lo stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181); 2) almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Si osservi che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo (di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) non trova più applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio
2022 (art. 3, comma 1 bis).
La sussistenza nel caso di specie dei predetti requisiti non è stata contestata dall' . CP_1
L' ha invece rilevato che il ricorrente, al momento della proposizione del ricorso CP_1 giudiziario, non era titolare di carta di soggiorno.
Sul punto va osservato che l'attore, già in sede amministrativa, aveva inviato all'Istituto con PEC dell'8.8.2023 la copia del vecchio permesso di soggiorno con scadenza 16.4.2023, nonché la domanda di rinnovo inoltrata prima della scadenza del vecchio permesso (in data 15.3.2023: doc. n.2-
3 allegati alle note attoree del 16.12.2024). In data 23.12.2024 l'attore ha poi ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. allegato alle note attoree del 13.3.2025).
Orbene, come chiarito dallo stesso Istituto con messaggio n.1589 del 22.4.2024, i cittadini non comunitari hanno diritto a ricevere le prestazioni economiche di sostegno al reddito erogate dall'ente
(qual è la anche durante il periodo di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno (doc. n.4 CP_2
allegato alle note attoree del 16.12.2024). Invero, durante la procedura di rinnovo, il cittadino straniero
è regolarmente presente sul territorio nazionale e mantiene senza soluzione di continuità la titolarità di tutti i diritti connessi allo stato di soggiornante.
Ne consegue che l' va condannato al pagamento, in favore dell'attore, dell'indennità CP_1
mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
NASpI, prevista dal D.Lgs. n.22/2015, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda amministrativa del 27.7.2023. La prestazione va peraltro limitata a n.148 giorni, emergendo dall'estratto contributo depositato dall' che lo stato di disoccupazione del ricorrente è cessato CP_1
in data 1.1.2024.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta, stante la sua prevalente soccombenza, e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.5.200, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta il diritto del ricorrente a percepire l'indennità mensile di Parte_1
disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI, prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 27.07.2023, limitatamente al numero di 148 giorni;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità mensile di CP_1
disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI, prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 27.07.2023, limitatamente al numero di 148 giorni, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda amministrativa;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore in €.1.312,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco MEI, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 13.6.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi