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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1807/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI PP, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19631/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00143 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259032863247000 BOLLO 2017
- SOLLECITO n. 07120259032863247000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1953/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato CI IO ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Napoli impugnazione avverso il sollecito di pagamento notificato dalla ADER per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali aventi a oggetto la tassa automobilistica 2017 e 2018, per un importo complessivo di € 526,00.
Eccepisce l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione triennale, nonché il vizio di motivazione per mancata allegazione delle cartelle.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa e ha prodotto copia delle notifiche delle due cartelle in data 23.12.2024 e 21.2.2025.
Si è costituita, altresì, la Regione Campania, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia delle notifiche dei due atti di accertamento prodromici.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'ente impositore ha prodotto copia dei due avvisi di accertamento, regolarmente notificate al contribuente, nel termine triennale.
Successivamente l'ADER ha prodotto copia delle notifiche delle due cartelle di pagamento sottese al sollecito oggi impugnato, rispettivamente mediante deposito alla casa comunale e per compiuta giacenza (allegato 1).
Successivamente è stato notificato il sollecito di pagamento oggetto di impugnazione.
Il termine di prescrizione triennale non è dunque decorso, essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi, non venendo in rilievo neppure la questione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
Al riguardo, è pacifico che, in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass.civ., Sez.
5, n. 29968 del 19/11/2019, Rv. 655917 - 01).
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 278,00, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, che liquida in euro 278,00 ciascuno, oltre accessori di legge se dovuti
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
PP RI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI PP, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19631/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00143 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259032863247000 BOLLO 2017
- SOLLECITO n. 07120259032863247000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1953/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato CI IO ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Napoli impugnazione avverso il sollecito di pagamento notificato dalla ADER per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali aventi a oggetto la tassa automobilistica 2017 e 2018, per un importo complessivo di € 526,00.
Eccepisce l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione triennale, nonché il vizio di motivazione per mancata allegazione delle cartelle.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa e ha prodotto copia delle notifiche delle due cartelle in data 23.12.2024 e 21.2.2025.
Si è costituita, altresì, la Regione Campania, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia delle notifiche dei due atti di accertamento prodromici.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'ente impositore ha prodotto copia dei due avvisi di accertamento, regolarmente notificate al contribuente, nel termine triennale.
Successivamente l'ADER ha prodotto copia delle notifiche delle due cartelle di pagamento sottese al sollecito oggi impugnato, rispettivamente mediante deposito alla casa comunale e per compiuta giacenza (allegato 1).
Successivamente è stato notificato il sollecito di pagamento oggetto di impugnazione.
Il termine di prescrizione triennale non è dunque decorso, essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi, non venendo in rilievo neppure la questione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
Al riguardo, è pacifico che, in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass.civ., Sez.
5, n. 29968 del 19/11/2019, Rv. 655917 - 01).
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 278,00, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, che liquida in euro 278,00 ciascuno, oltre accessori di legge se dovuti
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
PP RI