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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/10/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3120/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3120/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(Roma), Vicolo delle Valli, 8 – C.F. – rappresentato e difeso dagli C.F._1 avvocati Tullio Saravo (C.F. ed Olga Diamanti C.F._2
( ) giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_3
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Stumpo (c.f.: C.F._4
E
– P.e.c.: e LO BA (c.f.: Email_1 – P.e.c.: t), in virtù di C.F._5 Email_3 mandato generale alle liti del 22 marzo 2024, rep. 37875 racc. 7313 a rogito del Notaio dott. in Fiumicino (Rm),allegata alla memoria di costituzione;
Persona_1
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 27/5/2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 di cui all'intestazione di: “1) Accertare e dichiarare che, in ragione delle mansioni svolte, il ricorrente ha diritto di essere cancellato dalla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani commercianti.
2) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disporre e/o ordinare all' la CP_2 cancellazione dell'iscrizione del ricorrente dalla gestione previdenziale artigiani e commercianti.
2) Con vittoria delle spese di lite” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 17/1/2025 per chiedere di: “dichiarare la CP_2 cessazione della materia del contendere con riferimento alla cancellazione dell'iscrizione alla Gestione commercianti ed artigiani per il periodo dal luglio 2020 all'ottobre 2022 CP_2
e rigettare per il resto il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 4/2/2025, rinviata con termine per note all'udienza del 9/10/2025, all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4. L'istruttoria si articolava nella produzione documentale offerta dalle parti, anche con riferimento a quella ammessa ex art 421 cpc dal Giudice all'udienza del 9/10/2025, depositata in atti il 26/9/2025.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che è amministratore e socio al Parte_1
99,75% della che ha ad oggetto servizi di disinfestazione di ambienti. La società è Parte_2 attiva dall'8/7/2020. L'altro socio con quota pari allo 0,25% è (v. visura Persona_2 camerale allegato n. 1 al ricorso).
5. L' , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che il ricorrente, nella qualità di CP_2 amministratore unico e socio sostanzialmente unico, realizzava lo scopo sociale partecipando al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza e che per tale motivo doveva essere iscritto alla
Gestione Commercianti-Artigiani; tuttavia, l'Istituto deduceva anche che in data 13/12/2024
(v. all. n 3 alla memoria) aveva variato la data di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente da luglio 2020 all'ottobre 2022 “in ragione del fatto che era stato assunto il sig.
, come dipendente (con qualifica di quadro) dalla società dal 9 Persona_3 giugno 2020 al 30 settembre 2022 e, in quanto tale, nominato preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. n. 274/1997” (v. memoria pag 3); per l'effetto l' chiedeva CP_2 CP_2 dichiararsi la cessazione della materia del contendere da luglio 2020 ad ottobre 2022, con richiesta di rigetto del ricorso nel resto.
6. Parte ricorrente in data 26/9/2025 produceva visura camerale aggiornata della e Parte_2 dal documento si evince che dal 15/2/2022 (fratello del Persona_3 ricorrente), tutt'oggi è preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. n. 274/1997.
7. Ciò posto, risulta provato in giudizio che il ricorrente, ancorchè amministratore unico e socio sostanzialmente unico della non svolge con carattere di abitualità e Parte_2 prevalenza l'attività di impresa, in quanto la gestione della predetta società è stata delegata al preposto . Persona_3
3 8. L'iscrizione presso la Gestione Commercianti Artigiani è obbligatoria, infatti, solo ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla Legge 8 agosto
1985, n. 443.
In particolare:
▪ per quanto attiene alle condizioni oggettive, la Legge 4 luglio 1959, n. 463 prevede che l'assicurazione obbligatoria sia estesa ai soggetti che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare un'impresa artigiana, così come definita dall'art. 3,
L. n. 443/1985;
▪ per quanto riguarda le condizioni soggettive, sulla base della definizione di cui all'art. 2, L.
n. 443/1985, l'obbligo assicurativo sussiste per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolarità o gestione di imprese artigiane;
b) piena responsabilità e rischi di gestione;
c) partecipazione personale al lavoro aziendale;
d) possesso, ove richiesto, di licenze e qualifiche professionali.
Nel caso in esame difetta completamente il requisito di cui alla lettera c), ossia la partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale.
9. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021, è intervenuta sulla questione del doppio obbligo contributivo in capo ai commercianti che sono al contempo soci e amministratori della Questi ultimi, infatti, sono Controparte_3 obbligati al versamento: 1) sia dei contributi commercianti, per il reddito d'impresa prodotto dalla società, in quanto in essa esplicano la loro attività lavorativa in via prevalente (socio lavoratore); 2) sia dei contributi dovuti alla gestione separata per l'eventuale retribuzione ricevuta in qualità di amministratore (socio amministratore con compenso).
10. Più di recente la Corte di legittimità ha precisato che: “… secondo la giurisprudenza della
Corte, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Cass. Ord. n. 35181 del 2021); vi rientrano, perciò, anche
4 quelle attività di coordinamento dei dipendenti, contatto con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche, che il ricorrente ritiene invece siano proprie dell'amministratore” (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 10 agosto 2023, n. 24439).
11. Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente non si ingerisce nell'attività di gestione dell'impresa per la realizzazione degli scopi sociali con carattere di abitualità e prevalenza poiché sin dal 15/2/2022 – per come emerge dalla visura camerale aggiornata depositata il
26/9/2025 – preposto alla gestione dell'impresa è diversa persona;
per l'effetto l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti dell' ai sensi dell'art. 1 comma 208 CP_2 della L. n. 662/1996 è illegittima per carenza dei presupposti e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla cancellazione dalla Gestione Commercianti dell' con CP_2 decorrenza da ottobre 2022, avendo provveduto l'Istituto in via di autotutela alla cancellazione da luglio 2020; ordina pertanto all' di cancellare il ricorrente dalla CP_2
Gestione Commercianti da ottobre 2022.
Dichiara, altresì, la cessazione della materia del contendere in ordine alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti da luglio 2020 ad ottobre 2022, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_2 spese di lite in favore del ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 1863,50 €.
5 13. Condanna, dunque, l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_2 liquidate nella misura di € 43,00 per spese e di € 1863,50 per onorari, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si precisa che la valutazione della soccombenza totale dell' è stata effettuata anche alla luce della CP_2 soccombenza virtuale per il periodo relativo alla cancellazione in via di autotutela perché intervenuta in data 13/12/2024 dopo la notifica dell'odierno ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti da luglio 2020 ad ottobre 2022, per sopravvenuta carenza di interesse;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla cancellazione dalla Gestione
Commercianti dell' con decorrenza da ottobre 2022; CP_2
- ordina all' di cancellare il ricorrente dalla Gestione Commercianti da ottobre CP_2
2022;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate CP_2 nella misura di € 43,00 per spese e di € 1863,50 per onorari, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 9/10/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3120/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(Roma), Vicolo delle Valli, 8 – C.F. – rappresentato e difeso dagli C.F._1 avvocati Tullio Saravo (C.F. ed Olga Diamanti C.F._2
( ) giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_3
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Stumpo (c.f.: C.F._4
E
– P.e.c.: e LO BA (c.f.: Email_1 – P.e.c.: t), in virtù di C.F._5 Email_3 mandato generale alle liti del 22 marzo 2024, rep. 37875 racc. 7313 a rogito del Notaio dott. in Fiumicino (Rm),allegata alla memoria di costituzione;
Persona_1
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 27/5/2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 di cui all'intestazione di: “1) Accertare e dichiarare che, in ragione delle mansioni svolte, il ricorrente ha diritto di essere cancellato dalla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani commercianti.
2) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disporre e/o ordinare all' la CP_2 cancellazione dell'iscrizione del ricorrente dalla gestione previdenziale artigiani e commercianti.
2) Con vittoria delle spese di lite” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 17/1/2025 per chiedere di: “dichiarare la CP_2 cessazione della materia del contendere con riferimento alla cancellazione dell'iscrizione alla Gestione commercianti ed artigiani per il periodo dal luglio 2020 all'ottobre 2022 CP_2
e rigettare per il resto il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 4/2/2025, rinviata con termine per note all'udienza del 9/10/2025, all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4. L'istruttoria si articolava nella produzione documentale offerta dalle parti, anche con riferimento a quella ammessa ex art 421 cpc dal Giudice all'udienza del 9/10/2025, depositata in atti il 26/9/2025.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che è amministratore e socio al Parte_1
99,75% della che ha ad oggetto servizi di disinfestazione di ambienti. La società è Parte_2 attiva dall'8/7/2020. L'altro socio con quota pari allo 0,25% è (v. visura Persona_2 camerale allegato n. 1 al ricorso).
5. L' , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che il ricorrente, nella qualità di CP_2 amministratore unico e socio sostanzialmente unico, realizzava lo scopo sociale partecipando al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza e che per tale motivo doveva essere iscritto alla
Gestione Commercianti-Artigiani; tuttavia, l'Istituto deduceva anche che in data 13/12/2024
(v. all. n 3 alla memoria) aveva variato la data di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente da luglio 2020 all'ottobre 2022 “in ragione del fatto che era stato assunto il sig.
, come dipendente (con qualifica di quadro) dalla società dal 9 Persona_3 giugno 2020 al 30 settembre 2022 e, in quanto tale, nominato preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. n. 274/1997” (v. memoria pag 3); per l'effetto l' chiedeva CP_2 CP_2 dichiararsi la cessazione della materia del contendere da luglio 2020 ad ottobre 2022, con richiesta di rigetto del ricorso nel resto.
6. Parte ricorrente in data 26/9/2025 produceva visura camerale aggiornata della e Parte_2 dal documento si evince che dal 15/2/2022 (fratello del Persona_3 ricorrente), tutt'oggi è preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. n. 274/1997.
7. Ciò posto, risulta provato in giudizio che il ricorrente, ancorchè amministratore unico e socio sostanzialmente unico della non svolge con carattere di abitualità e Parte_2 prevalenza l'attività di impresa, in quanto la gestione della predetta società è stata delegata al preposto . Persona_3
3 8. L'iscrizione presso la Gestione Commercianti Artigiani è obbligatoria, infatti, solo ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla Legge 8 agosto
1985, n. 443.
In particolare:
▪ per quanto attiene alle condizioni oggettive, la Legge 4 luglio 1959, n. 463 prevede che l'assicurazione obbligatoria sia estesa ai soggetti che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare un'impresa artigiana, così come definita dall'art. 3,
L. n. 443/1985;
▪ per quanto riguarda le condizioni soggettive, sulla base della definizione di cui all'art. 2, L.
n. 443/1985, l'obbligo assicurativo sussiste per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolarità o gestione di imprese artigiane;
b) piena responsabilità e rischi di gestione;
c) partecipazione personale al lavoro aziendale;
d) possesso, ove richiesto, di licenze e qualifiche professionali.
Nel caso in esame difetta completamente il requisito di cui alla lettera c), ossia la partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale.
9. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021, è intervenuta sulla questione del doppio obbligo contributivo in capo ai commercianti che sono al contempo soci e amministratori della Questi ultimi, infatti, sono Controparte_3 obbligati al versamento: 1) sia dei contributi commercianti, per il reddito d'impresa prodotto dalla società, in quanto in essa esplicano la loro attività lavorativa in via prevalente (socio lavoratore); 2) sia dei contributi dovuti alla gestione separata per l'eventuale retribuzione ricevuta in qualità di amministratore (socio amministratore con compenso).
10. Più di recente la Corte di legittimità ha precisato che: “… secondo la giurisprudenza della
Corte, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Cass. Ord. n. 35181 del 2021); vi rientrano, perciò, anche
4 quelle attività di coordinamento dei dipendenti, contatto con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche, che il ricorrente ritiene invece siano proprie dell'amministratore” (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 10 agosto 2023, n. 24439).
11. Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente non si ingerisce nell'attività di gestione dell'impresa per la realizzazione degli scopi sociali con carattere di abitualità e prevalenza poiché sin dal 15/2/2022 – per come emerge dalla visura camerale aggiornata depositata il
26/9/2025 – preposto alla gestione dell'impresa è diversa persona;
per l'effetto l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti dell' ai sensi dell'art. 1 comma 208 CP_2 della L. n. 662/1996 è illegittima per carenza dei presupposti e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla cancellazione dalla Gestione Commercianti dell' con CP_2 decorrenza da ottobre 2022, avendo provveduto l'Istituto in via di autotutela alla cancellazione da luglio 2020; ordina pertanto all' di cancellare il ricorrente dalla CP_2
Gestione Commercianti da ottobre 2022.
Dichiara, altresì, la cessazione della materia del contendere in ordine alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti da luglio 2020 ad ottobre 2022, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_2 spese di lite in favore del ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 1863,50 €.
5 13. Condanna, dunque, l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_2 liquidate nella misura di € 43,00 per spese e di € 1863,50 per onorari, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si precisa che la valutazione della soccombenza totale dell' è stata effettuata anche alla luce della CP_2 soccombenza virtuale per il periodo relativo alla cancellazione in via di autotutela perché intervenuta in data 13/12/2024 dopo la notifica dell'odierno ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti da luglio 2020 ad ottobre 2022, per sopravvenuta carenza di interesse;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla cancellazione dalla Gestione
Commercianti dell' con decorrenza da ottobre 2022; CP_2
- ordina all' di cancellare il ricorrente dalla Gestione Commercianti da ottobre CP_2
2022;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate CP_2 nella misura di € 43,00 per spese e di € 1863,50 per onorari, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 9/10/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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