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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 6 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1862/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 95, emesso dal Tribunale di Patti il 9 marzo 2019, depositato in cancelleria l'11 marzo 2019 e notificato in data 19 aprile 2019, promossa da Magistro (C.F.: ), PA C.F._1 attrice in opposizione – contumace in riassunzione, contro (C.F.: ; P.IVA: Controparte_1 C.F._2
), titolare dell'omonima ditta individuale, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Dei Mille n. 243, presso lo studio dell'avv. Marco Galia che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Rosa Scattareggia, convenuto in opposizione - riassumente, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti gli avv.ti Marco Galia e Maria Rosa Scattareggia, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa insistendo nella richiesta di vittoria delle spese con distrazione in favore dei procuratori dell'opposto. Nessuno è comparso per parte opponente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 14 novembre 2019, Magistro ha proposto opposizione avverso il PA decreto ingiuntivo n. 95, emesso dal Tribunale di Patti il 9 marzo 2019, depositato in cancelleria l'11 marzo 2019 e notificato in data 19 aprile 2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro 18.722,79, oltre Controparte_1 interessi e le spese del procedimento monitorio. L'opponente, premettendo che, in data 5 novembre 2019, aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto attraverso cui aveva appreso di essere destinataria del d.i. n. 95/19 e che la notifica dell'atto monitorio era stata viziata da irregolarità, ha contestato la sussistenza e l'ammontare del credito vantato da controparte. Pertanto, ha chiesto: in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto;
nel merito, di dichiararne la nullità; in subordine, di revocarlo e porlo nel nulla, nonché dichiararlo privo di ogni effetto giuridico;
di accertare e dichiarare che non era tenuta a corrispondere all'opposto nessuna somma, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 3 gennaio 2020, si è costituito , titolare dell'omonima ditta individuale, il Controparte_1 quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'attrice, ha domandato: in via preliminare, di accertare, ritenere e dichiarare nulla l'opposizione per avere parte opponente indicato una data in citazione in violazione dell'art. 645 c.p.c. e dell'art. 163 bis c.p.c.; in ogni caso, ove ritenuta sanata la nullità, di fissare una nuova udienza di prima comparizione, nel rispetto dei termini di legge;
sempre in via preliminare, di accertare, ritenere e dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, per essere stata proposta tardivamente, nonostante il decreto ingiuntivo n. 95/19 fosse stato notificato regolarmente all'attrice; per l'effetto, di dichiarare passato in giudicato il decreto ingiuntivo opposto con la conseguente conferma del credito ingiunto;
sempre in via preliminare, di accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto, rigettando, per l'effetto, l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare integralmente tutte le domande promosse da EN nei confronti di Parte_2 [...]
titolare dell'omonima ditta individuale, in quanto CP_1 inammissibili, illegittime e infondate, confermando il d.i.; in ogni caso, di dichiarare dovute le somme ingiunte;
di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
di condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa. All'udienza del 9 gennaio 2020, vista l'eccezione del convenuto in ordine al mancato rispetto del termine a comparire, la causa è stata rinviata nel rispetto del predetto termine. Con comparsa, depositata in data 5 febbraio 2021, si è costituito il nuovo procuratore dell'attrice, avv. , attesa la Controparte_2 rinuncia all'incarico prodotta dal precedente difensore il 28 dicembre 2020. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 27 settembre 2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. Con provvedimento del 15 gennaio 2024, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, vista la cancellazione volontaria dall'albo dell'unico procuratore di parte attrice. Successivamente, in data 9 aprile 2024, ha Controparte_1 depositato il ricorso in riassunzione, che è stato notificato all'opponente in data 25 luglio 2024, entro il termine concesso con provvedimento del 1° luglio 2024. Magistro non si è costituita nel giudizio così PA riassunto, nonostante la prova in atti della notifica regolarmente avvenuta nei suoi confronti (v. prod. del 7 ottobre 2024, fasc. opposto). Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia nel procedimento riassunto. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L' , preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardività. Ai sensi dell'art. 641, comma 1, c.p.c.: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata”. A mitigare la rigidità di tale norma, interviene l'art. 650 c.p.c. che, con riferimento all'opposizione tardiva, prevede che l'intimato possa fare opposizione “anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Tale norma ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, non al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non ne abbia avuto tempestiva conoscenza per effetto dell'irregolarità della notifica, o per caso fortuito o forza maggiore. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità di un'opposizione fuori dai termini di cui all'art. 641 c.p.c., l'ingiunto non solo deve fornire la prova che la mancata conoscenza del provvedimento monitorio dipende da una irregolarità della notifica, oppure da caso fortuito o forza maggiore, ma altresì di aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (SS.UU., n. 14572/07). Dalla documentazione in atti, emerge che il decreto ingiuntivo n. 95, emesso dal Tribunale di Patti il 9 marzo 2019 e depositato in cancelleria l'11 marzo 2019, è stato notificato all'opponente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la propria residenza anagrafica in Patti, via Praia n. 2, in data 19 aprile 2019 (v.
“doc_006_decreto_ingiuntivo_notificato.PDF” fasc. convenuto). La residenza anagrafica risulta coincidere con quella dell'attrice,
, certificata dall'Ufficiale d'Anagrafe del Controparte_3
Comune di Patti pochi giorni prima, in data 4 aprile 2019 (v.
“doc_005_Certificato_di_residenza.PDF” fasc. convenuto). Dalla relazione di notificazione, si evince che l'Ufficiale Giudiziario, con certificazione efficace fino a querela di falso, non avendo rinvenuto alcuno dei soggetti abilitati a ricevere la notifica, ha consegnato il plico, in busta chiusa e sigillata all'impiegato della casa comunale di residenza, avvisando del deposito la destinataria con avviso affisso alla porta di abitazione, nonché mediante invio di raccomandata n. 66837935525-2 in data 19 aprile 2019. Effettivamente, l'avviso di ricevimento di quest'ultima reca la data del 18 aprile 2019, ma sembra trattarsi di un semplice errore materiale, in quanto la ricevuta di accettazione, così come la relata dell'Ufficiale Giudiziario, indicano la data del 19 aprile 2019. In ogni caso, non sussistono dubbi circa l'individuazione dell'atto notificato, giacché il numero dell'invio (66837935525-2) è il medesimo (v. pagg. 9, 10 e 11, “doc_006” cit., fasc. convenuto). Tale ulteriore raccomandata risulta non ritirata al decimo giorno, in data 10 maggio 2019 (v. pag. 11, “doc_006” cit., fasc. convenuto). La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. va eseguita con il compimento delle prescritte formalità (deposito della copia presso la casa comunale;
affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) e del loro avveramento fa fede, fino a querela di falso, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, restando irrilevanti sia il mancato rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso affisso alla porta, sia l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario medesimo, senza che possa in contrario argomentarsi dagli artt. 4 e 10 della legge n. 890 del 1982, riferibile alle sole notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass., n. 2490/96). In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'Ufficiale Giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'Ufficiale Giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute (Cass., n. 4193/2010). Nella specie, risultano espletati tutti gli adempimenti, richiesti dalla norma di cui all'art. 140 c.p.c., ai fini della validità della notifica. La stessa opponente, peraltro, ha dedotto di aver avuto conoscenza del decreto monitorio, al momento del ricevimento dell'atto di precetto. A ben vedere, anche quest'ultimo risulta notificato al medesimo indirizzo di recapito del provvedimento ingiuntivo tardivamente opposto (“Patti, via Praia n. 2”, v. pag. 4, all. n. 1, fasc. attrice). La notificazione del decreto ingiuntivo appare, pertanto, valida. Inoltre, anche considerando, quale dies a quo, la data del 29 aprile 2019, momento in cui è spirato il termine di dieci giorni per il ritiro della raccomandata di avviso di deposito, l'opposizione notificata all'ingiungente in data 14 novembre 2019 appare tardiva ed inammissibile. Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass., n. 15763/06). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va, pertanto, dichiarata tardiva ed inammissibile, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La Suprema Corte ha chiarito che l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno, di per sé, a seguito dell'opposizione tardivamente proposta (Cass., n. 8299/2021), sicché non si rende necessaria alcuna pronuncia in ordine alla sua esecutorietà. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la pronuncia in rito;
con attività istruttoria tenuto conto del deposito di memorie istruttorie;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, avv.ti Marco Galia e Maria Rosa Scattareggia.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1862/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 95, emesso dal Tribunale di Patti il 9 marzo 2019, depositato in cancelleria l'11 marzo 2019 e notificato in data 19 aprile 2019, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di nel giudizio Pt_2 PA riassunto;
- dichiara tardiva ed inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c., con la convalida del decreto ingiuntivo opposto, di cui va confermata l'esecutorietà;
- condanna Magistro al pagamento, in favore di PA
, delle spese della presente fase di opposizione, che Controparte_1 liquida in euro 13,90 per esborsi (spese notifica ricorso in riassunzione) ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, avv.ti Marco Galia e Maria Rosa Scattareggia.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
), titolare dell'omonima ditta individuale, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Dei Mille n. 243, presso lo studio dell'avv. Marco Galia che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Rosa Scattareggia, convenuto in opposizione - riassumente, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti gli avv.ti Marco Galia e Maria Rosa Scattareggia, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa insistendo nella richiesta di vittoria delle spese con distrazione in favore dei procuratori dell'opposto. Nessuno è comparso per parte opponente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 14 novembre 2019, Magistro ha proposto opposizione avverso il PA decreto ingiuntivo n. 95, emesso dal Tribunale di Patti il 9 marzo 2019, depositato in cancelleria l'11 marzo 2019 e notificato in data 19 aprile 2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro 18.722,79, oltre Controparte_1 interessi e le spese del procedimento monitorio. L'opponente, premettendo che, in data 5 novembre 2019, aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto attraverso cui aveva appreso di essere destinataria del d.i. n. 95/19 e che la notifica dell'atto monitorio era stata viziata da irregolarità, ha contestato la sussistenza e l'ammontare del credito vantato da controparte. Pertanto, ha chiesto: in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto;
nel merito, di dichiararne la nullità; in subordine, di revocarlo e porlo nel nulla, nonché dichiararlo privo di ogni effetto giuridico;
di accertare e dichiarare che non era tenuta a corrispondere all'opposto nessuna somma, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 3 gennaio 2020, si è costituito , titolare dell'omonima ditta individuale, il Controparte_1 quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'attrice, ha domandato: in via preliminare, di accertare, ritenere e dichiarare nulla l'opposizione per avere parte opponente indicato una data in citazione in violazione dell'art. 645 c.p.c. e dell'art. 163 bis c.p.c.; in ogni caso, ove ritenuta sanata la nullità, di fissare una nuova udienza di prima comparizione, nel rispetto dei termini di legge;
sempre in via preliminare, di accertare, ritenere e dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, per essere stata proposta tardivamente, nonostante il decreto ingiuntivo n. 95/19 fosse stato notificato regolarmente all'attrice; per l'effetto, di dichiarare passato in giudicato il decreto ingiuntivo opposto con la conseguente conferma del credito ingiunto;
sempre in via preliminare, di accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto, rigettando, per l'effetto, l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare integralmente tutte le domande promosse da EN nei confronti di Parte_2 [...]
titolare dell'omonima ditta individuale, in quanto CP_1 inammissibili, illegittime e infondate, confermando il d.i.; in ogni caso, di dichiarare dovute le somme ingiunte;
di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
di condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa. All'udienza del 9 gennaio 2020, vista l'eccezione del convenuto in ordine al mancato rispetto del termine a comparire, la causa è stata rinviata nel rispetto del predetto termine. Con comparsa, depositata in data 5 febbraio 2021, si è costituito il nuovo procuratore dell'attrice, avv. , attesa la Controparte_2 rinuncia all'incarico prodotta dal precedente difensore il 28 dicembre 2020. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 27 settembre 2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. Con provvedimento del 15 gennaio 2024, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, vista la cancellazione volontaria dall'albo dell'unico procuratore di parte attrice. Successivamente, in data 9 aprile 2024, ha Controparte_1 depositato il ricorso in riassunzione, che è stato notificato all'opponente in data 25 luglio 2024, entro il termine concesso con provvedimento del 1° luglio 2024. Magistro non si è costituita nel giudizio così PA riassunto, nonostante la prova in atti della notifica regolarmente avvenuta nei suoi confronti (v. prod. del 7 ottobre 2024, fasc. opposto). Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia nel procedimento riassunto. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L' , preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardività. Ai sensi dell'art. 641, comma 1, c.p.c.: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata”. A mitigare la rigidità di tale norma, interviene l'art. 650 c.p.c. che, con riferimento all'opposizione tardiva, prevede che l'intimato possa fare opposizione “anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Tale norma ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, non al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non ne abbia avuto tempestiva conoscenza per effetto dell'irregolarità della notifica, o per caso fortuito o forza maggiore. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità di un'opposizione fuori dai termini di cui all'art. 641 c.p.c., l'ingiunto non solo deve fornire la prova che la mancata conoscenza del provvedimento monitorio dipende da una irregolarità della notifica, oppure da caso fortuito o forza maggiore, ma altresì di aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (SS.UU., n. 14572/07). Dalla documentazione in atti, emerge che il decreto ingiuntivo n. 95, emesso dal Tribunale di Patti il 9 marzo 2019 e depositato in cancelleria l'11 marzo 2019, è stato notificato all'opponente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la propria residenza anagrafica in Patti, via Praia n. 2, in data 19 aprile 2019 (v.
“doc_006_decreto_ingiuntivo_notificato.PDF” fasc. convenuto). La residenza anagrafica risulta coincidere con quella dell'attrice,
, certificata dall'Ufficiale d'Anagrafe del Controparte_3
Comune di Patti pochi giorni prima, in data 4 aprile 2019 (v.
“doc_005_Certificato_di_residenza.PDF” fasc. convenuto). Dalla relazione di notificazione, si evince che l'Ufficiale Giudiziario, con certificazione efficace fino a querela di falso, non avendo rinvenuto alcuno dei soggetti abilitati a ricevere la notifica, ha consegnato il plico, in busta chiusa e sigillata all'impiegato della casa comunale di residenza, avvisando del deposito la destinataria con avviso affisso alla porta di abitazione, nonché mediante invio di raccomandata n. 66837935525-2 in data 19 aprile 2019. Effettivamente, l'avviso di ricevimento di quest'ultima reca la data del 18 aprile 2019, ma sembra trattarsi di un semplice errore materiale, in quanto la ricevuta di accettazione, così come la relata dell'Ufficiale Giudiziario, indicano la data del 19 aprile 2019. In ogni caso, non sussistono dubbi circa l'individuazione dell'atto notificato, giacché il numero dell'invio (66837935525-2) è il medesimo (v. pagg. 9, 10 e 11, “doc_006” cit., fasc. convenuto). Tale ulteriore raccomandata risulta non ritirata al decimo giorno, in data 10 maggio 2019 (v. pag. 11, “doc_006” cit., fasc. convenuto). La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. va eseguita con il compimento delle prescritte formalità (deposito della copia presso la casa comunale;
affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) e del loro avveramento fa fede, fino a querela di falso, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, restando irrilevanti sia il mancato rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso affisso alla porta, sia l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario medesimo, senza che possa in contrario argomentarsi dagli artt. 4 e 10 della legge n. 890 del 1982, riferibile alle sole notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass., n. 2490/96). In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'Ufficiale Giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'Ufficiale Giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute (Cass., n. 4193/2010). Nella specie, risultano espletati tutti gli adempimenti, richiesti dalla norma di cui all'art. 140 c.p.c., ai fini della validità della notifica. La stessa opponente, peraltro, ha dedotto di aver avuto conoscenza del decreto monitorio, al momento del ricevimento dell'atto di precetto. A ben vedere, anche quest'ultimo risulta notificato al medesimo indirizzo di recapito del provvedimento ingiuntivo tardivamente opposto (“Patti, via Praia n. 2”, v. pag. 4, all. n. 1, fasc. attrice). La notificazione del decreto ingiuntivo appare, pertanto, valida. Inoltre, anche considerando, quale dies a quo, la data del 29 aprile 2019, momento in cui è spirato il termine di dieci giorni per il ritiro della raccomandata di avviso di deposito, l'opposizione notificata all'ingiungente in data 14 novembre 2019 appare tardiva ed inammissibile. Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass., n. 15763/06). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va, pertanto, dichiarata tardiva ed inammissibile, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La Suprema Corte ha chiarito che l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno, di per sé, a seguito dell'opposizione tardivamente proposta (Cass., n. 8299/2021), sicché non si rende necessaria alcuna pronuncia in ordine alla sua esecutorietà. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la pronuncia in rito;
con attività istruttoria tenuto conto del deposito di memorie istruttorie;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, avv.ti Marco Galia e Maria Rosa Scattareggia.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1862/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 95, emesso dal Tribunale di Patti il 9 marzo 2019, depositato in cancelleria l'11 marzo 2019 e notificato in data 19 aprile 2019, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di nel giudizio Pt_2 PA riassunto;
- dichiara tardiva ed inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c., con la convalida del decreto ingiuntivo opposto, di cui va confermata l'esecutorietà;
- condanna Magistro al pagamento, in favore di PA
, delle spese della presente fase di opposizione, che Controparte_1 liquida in euro 13,90 per esborsi (spese notifica ricorso in riassunzione) ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, avv.ti Marco Galia e Maria Rosa Scattareggia.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)