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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 6822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6822 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. IC Caccese Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 447/2022 del R.G.A.C. pendente
TRA
nata il [...] a [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] (c.f.: , rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. De IO LO (c.f. ) e dall'Avv. RU Massimiliano (c.f. C.F._3
), come da procura su foglio separato;
C.F._4
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Vincenzo (c.f. ), come da procura C.F._6 su foglio separato;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Controparte_2 C.F._7 CP_3
nato a [...] il [...] (c.f.: ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._8
rappresentati e difesi dall'Avv. Marchese Valentina (c.f. ) Persona_1 C.F._9
e dall'Avv. Carnevale Stefano (c.f. ), come da procura su foglio separato;
C.F._10
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
1 nata a [...] il [...] (c.f.: ) e Controparte_4 C.F._11 CP_5
nata a [...] il [...] (c.f.: , rappresentate e
[...] C.F._12 difese dall'Avv. Casertano Rosina (c.f. ) e dall'Avv. Casertano Stefano (c.f. C.F._13
), come da procura su foglio separato;
C.F._14
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
(c.f.: , Controparte_6 P.IVA_1
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_7 C.F._15
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_3 C.F._16 Parte_4
nato a [...] il [...] (c.f.: ),
[...] C.F._17 Parte_5 nato ad [...] il [...] (c.f.: ), tutti in qualità di eredi di C.F._18
Persona_2
nata a [...] il [...] (c.f.: ;
[...] C.F._19
nato a [...] il [...] (c.f.: ); Controparte_8 C.F._20
nata a [...] il [...] (c.f.: ); Controparte_9 C.F._21
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/07/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 3555/04 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla società , nonché a CP_6 [...]
, , , , CP_6 Controparte_1 Controparte_5 Controparte_10 Parte_5 Per_1
e di pagare, in solido tra loro e in favore di e
[...] Controparte_8 Parte_1 [...]
, la complessiva somma di € 362.061,43, oltre agli interessi convenzionali pattuiti. Pt_2
La pretesa azionata col ricorso monitorio trovava fondamento nel contratto sottoscritto in data
19.12.1984 dai ricorrenti, unitamente alla madre con la quale essi, in qualità di eredi del Parte_6 dott. , avevano prestato il loro consenso a che la di Persona_3 CP_6 CP_6 riattivasse ed utilizzasse le convenzioni regionali in materia di terapia fisica intestate al defunto dott.
. Quale corrispettivo della menzionata autorizzazione, la società ed i soci in proprio Persona_3 cedevano ai ricorrenti e ad una quota pari complessivamente al 6% del capitale sociale Parte_6
2 della e si obbligavano a corrispondere “il 6% dei corrispettivi lordi che la società s.a.s. CP_6 CP_6 incasserà direttamente dalla per l'utilizzazione delle convenzioni intestate o comunque dipendenti Controparte_11 da quelle intestate al defunto dott. per terapia fisica ed altro”. Persona_3
Le suddette obbligazioni venivano altresì assunte in proprio da , , CP_6 Controparte_1
, , e . Controparte_5 Controparte_10 Parte_5 Persona_1 Controparte_8
In data 26.05.1995 cedeva a e la propria quota di Parte_6 Parte_1 Parte_2 partecipazione pari al 2% del capitale sociale della sicché i ricorrenti divenivano CP_6 titolari di una quota pari al 3% ciascuno del capitale sociale della summenzionata società.
Tuttavia, dall'aprile del 2000 la società aveva omesso di versare quanto dovuto in virtù CP_6 della convenzione del 19.12.1984, costringendo i ricorrenti ad agire in giudizio con il procedimento monitorio sopra indicato.
Avverso il predetto decreto, gli ingiunti proponevano separate opposizioni tutte riunite sotto un unico procedimento recante RG n. 31527/2004.
Con sentenza n. 5334/09, del 28.4.2009, il Tribunale di Napoli rigettava le opposizioni, confermava il decreto ingiuntivo e condannava i convenuti alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la formulando una serie di censure CP_6 alla decisione del Giudice di prime cure.
In data 01.12.2009, si costituivano nel giudizio di secondo grado e Controparte_8 [...]
formulando appello incidentale per motivi sostanzialmente identici a quelli CP_6 dell'impugnazione proposta dalla . CP_6
Successivamente, in data 21.01.2010, si costituivano, altresì, e Persona_2 Parte_5
proponendo, a loro volta, appello incidentale avverso la suddetta sentenza.
[...]
Infine, si costituivano in data 4.02.2010, ed mentre Controparte_4 Controparte_5 Per_1
e , pur regolarmente citati in giudizio, non si costituivano affatto.
[...] Controparte_1
Con sentenza n. 1456/2016, pubblicata il 13.04.2016, la Corte d'Appello di Napoli così provvedeva: “…1) dichiara la nullità della convenzione negoziale stipulata tra le parti in data 19.12.1984; per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta dalla di Controparte_6 [...] ed (ora di , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da CP_6 Controparte_5 CP_6
Controparte_1 Persona_1 CP_7 Persona_2 Pt_5 Pt_5 Controparte_5 [...]
, e avverso il decreto ingiuntivo n. 3355/04 del 6-13.7.2004 CP_4 Controparte_8 CP_6 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Napoli su istanza di e revocando il Pt_1 Parte_2 provvedimento suddetto;
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio …”.
3 In estrema sintesi e per quanto interessa ai fini della presente decisione, la Corte di Appello riteneva che gli eredi avessero disposto di un diritto giammai entrato a far parte del patrimonio Pt_2 ereditario, in quanto definitivamente estintosi con la morte del de cuius trattandosi di un rapporto caratterizzato dall'intuitus personae, avendo ad oggetto la convenzione tra il predetto dott. e Pt_2 la per la branca specialistica di terapia fisica e riabilitazione ovvero un rapporto di Parte_7 prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati del rapporto parasubordinato di collaborazione continuativa e coordinata di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.
La Corte, inoltre, rilevava che e erano rimasti contumaci mentre Controparte_1 Persona_1
e si erano costituti oltre il termine di cui al combinato disposto Controparte_5 Controparte_4 degli artt. 166 e 347, 1° comma, c.p.c. e, quindi, dovevano ritenersi decaduti dall'impugnazione, ai sensi dell'art. 343, 1° comma, dello stesso codice;
tuttavia, affermava che “con l'impugnazione principale
è stata rimessa in discussione la questione, decisiva e comune a tutte le parti, inerente la validità della convenzione negoziale posta dagli eredi a fondamento dell'avanzata pretesa creditoria. Per effetto di una simile Pt_2 iniziativa processuale, sulla cennata questione non può ritenersi formato il giudicato, non solo nei confronti dell'impugnante, ma anche nei riguardi delle altre parti, indipendentemente dal fatto che queste ultime abbiano o meno proposto, a loro volta, impugnazione, ovvero la abbiano inammissibilmente proposta oltre il termine all'uopo stabilito”.
Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per NE e , i Pt_1 Parte_2 quali, si dolevano del fatto che la sentenza della Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto che gli effetti della declaratoria della nullità della convenzione sopra indicata fossero estensibili anche nei confronti di coloro che avevano proposto appello incidentale tardivo, nonché nei confronti dei contumaci, che non avevano proposto alcun gravame. I ricorrenti, in particolare, contestavano che la obbligazione dedotta in giudizio – e dalla Corte dichiarata nulla – desse luogo ad un litisconsorzio necessario e che, pertanto, gli effetti del detto accertamento fossero estensibili anche agli appellanti incidentali tardivi, nonché ai contumaci.
Con ordinanza n. 30003/21 del 26.10.2021, la Corte di NE accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte affermava che:
- non era neanche controverso tra le parti che si verta nel caso in esame nell'ipotesi di obbligazioni solidali passive;
- la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri
4 condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla.
Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma.
- conseguentemente, la sentenza della Corte d'appello risultava errata, in contrasto con l'indicato principio di diritto, nel ritenere che non si fosse formato il giudicato nei confronti di quei debitori che avevano proposto appello incidentale tardivo, avverso la decisione di prime cure, o erano rimasti contumaci.
Inoltre, la Corte di NE rigettava il ricorso incidentale condizionato proposto da CP_5
e per "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - error in
[...] Controparte_4 procedendo" e "violazione e falsa applicazione del criterio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. - erronea ed incongrua motivazione", per affermare che, stante la inscindibilità dei rapporti dedotti in causa, sarebbe stato ammissibile anche l'appello incidentale tardivo.
Sul punto la Suprema Corte affermava che “Orbene, l'infondatezza delle doglianze discende direttamente da quanto sopra affermato in relazione all'accoglimento del ricorso principale, posto che - incontroversa la scindibilità delle cause in presenza di un rapporto obbligatorio - cade inevitabilmente anche il presupposto dedotto dai ricorrenti incidentali per raccoglimento delle doglianze così proposte”
Con atto tempestivamente notificato a tutte le parti dei precedenti gradi, e Pt_1 Parte_2 hanno riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni:
1) in ossequio al principio enunziato dalla Suprema Corte, dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n.
5334/09 del Tribunale di Napoli, depositata in data 28.04.2009, nei confronti dei sig.ri Controparte_4
e per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_5 Controparte_1 Persona_1
2) condannare esclusivamente i signori e in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 Persona_1 via solidale, al pagamento delle spese della fase di appello decisa con la sentenza impugnata dinanzi alla Suprema
Corte, di quella svoltasi dinanzi alla Corte di legittimità, nonché della presente fase, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
e si sono costituti in giudizio richiamando la propria posizione Controparte_1 Persona_1 di garanti delle obbligazioni della e prospettando che l'autonomia del contratto di CP_6 garanzia dal contratto principale non elideva il collegamento tra i due rapporti. I convenuti, quindi,
5 hanno eccepito la nullità della convenzione negoziale stipulata tra le parti in data 19/12/1984 e, per l'effetto, hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo 3355/2004 del 06/07/2004 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Napoli.
Si sono costituiti, altresì, e prospettando che, avverso la suddetta Controparte_5 Controparte_4 ordinanza emessa dalla Corte di NE, avevano proposto ricorso per revocazione per i seguenti motivi:
- errore ex art. 395 n. 4 c.p.c., relativamente ad un elemento essenziale del processo, inerente all'efficacia ed opponibilità probatoria della convenzione del 19.12.1984, ai sensi dell'art. 2702 c.c.;
- errore di fatto, ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., su un elemento che si assume
“incontrovertibile” consistente nel fatto che le ricorrenti avevano sì proposto appello incidentale tardivo, il quale, tuttavia, non poteva essere considerato tale, nella misura in cui esso era meramente adesivo rispetto alle doglianze articolate dalla (appellante CP_6 principale).
Tanto premesso le suddette convenute hanno chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello di revocazione ma, con ordinanza del 10.2.2023, il Collegio ha ritenuto tale istanza infondata – per le ragioni ivi indicate che si richiamano integralmente – rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2024.
Alla predetta udienza il difensore di ha dichiarato il decesso del proprio assistito e Persona_1 il giudizio è stato interrotto. Gli attori, quindi, hanno riassunto tempestivamente la causa nei confronti di tutte le parti e, in data 11.6.2025, si sono costituiti e Controparte_2 Controparte_3 dichiarandosi unici eredi del padre e riportandosi alle difese già spiegate nella comparsa di Per_1 costituzione del proprio dante causa.
All'udienza del 2.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. La domanda proposta da e con l'atto di riassunzione del giudizio, seguito Pt_1 Parte_2 all'ordinanza resa dalla Corte di NE in data 26.10.21, è fondata.
Occorre premettere che, come è noto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato
6 dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Nel caso di specie la Corte di NE ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di Appello ravvisando la violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. nonché dell'art. 2909 c.c. e, dunque, questo
Collegio non può che applicare il principio di diritto affermato dal Giudice di legittimità ovvero che, la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla.
Nel caso di specie, risulta pacifico che nel precedente giudizio erano stati convenuti anche Per_1
e , rimasti contumaci in grado di appello, nonché ed
[...] CP_12 Controparte_4 le quali, tuttavia, si erano costituite tardivamente e il cui appello incidentale era Controparte_5 stato, pertanto, dichiarato inammissibile.
Peraltro, rispetto alla posizione di quest'ultime due parti, va anche evidenziato che, in data 1.7.2025,
e hanno depositato copia dell'ordinanza resa dalla Corte di NE in Pt_1 Parte_8 data 28.2.2025 e con la quale sono stati dichiarati inammissibili entrambi i motivi del ricorso per revocazione formulati dalla e dalla CP_4 CP_5
Conseguentemente e per i motivi già sopra indicati, nei confronti della e della , CP_5 CP_4 oltre che di e di (e quindi dei suoi eredi e CP_12 Persona_1 Controparte_2
), i quali non si erano nemmeno costituiti nel giudizio di appello, la sentenza n. CP_13
5334/09, pubblicata il 28.04.2009 dal Tribunale di Napoli deve ritenersi passata in giudicato con definitivo rigetto delle opposizioni proposte dalle suddette parti avverso il decreto ingiuntivo n.
3355/04 del 13.7.2004.
4. l'accoglimento delle domande formulate da e con l'atto di riassunzione a Pt_1 Parte_2 seguito dell'ordinanza della Corte di NE che ha annullato con rinvio la sentenza n.
1456/2016, pubblicata il 13.04.2016, da questa Corte e, quindi, il definitivo rigetto delle opposizioni proposte da , , e avverso il CP_12 Persona_1 Controparte_5 Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 3355/04 del 13.7.2004 impongono una nuova regolamentazione delle spese del primo giudizio svolto in Corte di Appello e del giudizio di legittimità, unitamente alla regolamentazione di quelle del presente giudizio.
Le predette spese ovviamente seguono la soccombenza (con esclusione per e Controparte_1
di quelle del primo giudizio di appello, in cui essi rimasero contumaci) e vengono Persona_1 liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore degli avv.ti Massimiliano RU e LO De
7 IO, dichiaratisene anticipatari ex art. 93 c.p.c., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal
D.M. 147/2022 per le controversie civili e per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, così provvede:
1. Accerta il passaggio in giudicato della sentenza n. 5334/09, pubblicata il 28.04.2009 dal
Tribunale di Napoli nei confronti di , (e quindi dei suoi CP_12 Persona_1 eredi e ), e;
Controparte_2 CP_13 Controparte_5 Controparte_4
2. condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore di Controparte_4 Controparte_5
e delle spese del giudizio concluso con la sentenza della Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Napoli n. 1456/19 del 14.4.2016, in € 17.179,00
(diciassettemilacentosettantanove/00) per onorari;
3. condanna e , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 CP_13
(quali eredi di IC ) al pagamento, in solido tra loro e in favore di
[...] Per_1 [...]
e , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.450,00 Pt_1 Parte_2
(duemilaquattrocentocinquanta/00) per spese ed € 10.773,00
(diecimilasettecentosettantatre/00) per onorari;
4. condanna e , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 CP_13
(quali eredi di IC SC) al pagamento, in solido tra loro e in favore di
[...] [...]
e , delle spese del presente giudizio, liquidate in € 804,00 Pt_1 Parte_2
(ottocentoquattro/00) per spese ed € 17.179,00 (diciassettemilacentosettantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, per tutti i giudizi, in favore degli avv.ti Massimiliano
RU e LO De IO, dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 c.p.c
Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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