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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/11/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2420 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2420 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIGLI Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme (PI), Via B.Croce n.1, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
LL LI, elettivamente domiciliato in Collesalvetti (LI), Via Dell'Impresa n.18, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono, congiuntamente, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
23/09/2025.
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 28/07/2023 il sig. chiedeva venisse pronunciato, Parte_1 alle condizioni meglio specificate in ricorso, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castelfranco di Sotto (PI), il giorno 28/06/1992, con la sig.ra e trascritto nei Registri degli Controparte_1
Atti di matrimonio presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) al n.17, parte 2S, dalla cui unione sono nati due figli: nata a [...] il [...] Persona_1 maggiorenne ed economicamente, autosufficiente e nato a [...] il Persona_2
22./01/2002, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Con sentenza del Tribunale di Pisa n. 1059/2022, veniva pronunciata in data 11.08.2022 e pubblicata in data 18.08.2022 nel procedimento R.G. n. 4957/2019, la separazione giudiziale sulle conclusioni congiunte delle parti.
Nel presente giudizio, si costituiva parte resistente in data 03/11/2023, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Svolta l'udienza per la comparizione personale delle parti, a seguito di vari tentativi per addivenire ad una definizione transattiva della vertenza, stante le rispettive posizioni, con ordinanza del
04/11/2024, il Tribunale avanzava la seguente proposta conciliativa: IS l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra la somma di euro 300,00 mensili a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio SI la casa famigliare alla sig.ra Per_2 CP_1 che la abiterà con il figlio SP l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla Per_2 Pt_1 sig.ra la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento”, rinviando ad CP_1 una nuova udienza cartolare.
Successivamente, dopo un rinvio chiesto dalle parti, con ordinanza del 08/05/2025, il Tribunale, lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025, rilevato che parte resistente accettava la proposta conciliativa formulata da questo Tribunale non rinunciando, tuttavia, alle somme pregresse dovute dal ricorrente e che, pertanto, l'accordo non era stato trovato sulla totalità delle domande, riteneva la causa matura per la decisione, e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione del 23 settembre 2025, di cui disponeva la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., assegnando i termini ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. alle parti.
Il Pubblico Ministero, in data 29/08/2025, prendeva atto della proposta conciliativa avanzata dal
Tribunale.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025, entrambe le parti davano atto
2 di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare lo scioglimento del matrimonio in virtù della proposta conciliativa del Tribunale.
Con ordinanza del 03/10/2025, rilevato che entrambe le parti, congiuntamente, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione in virtù dell'accordo intervenuto, il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la sentenza previa trasmissione al Pubblico Ministero, che avveniva in pari data.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con l'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente.
Le spese devono essere compensate, stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'accordo intervenuto tra le parti a seguito di adesione alla proposta conciliativa del Tribunale, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), celebrato in Castelfranco di Sotto (PI) il giorno 28/06/1992, e C.F._2 trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio presso l'Ufficio di stato civile del Comune di
Castelfranco di Sotto (PI) al n.17, parte 2S;
2. PONE l'obbligo, a carico di , del pagamento del contributo di Parte_1 mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari Per_2
a euro 300,00 mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come di legge,
3 con decorrenza dalla data della domanda;
3. DISPONE che entrambi i genitori contribuiscano al 50% al pagamento delle spese straordinarie del figlio Per_2
4. PONE l'obbligo, a carico di , del pagamento dell'assegno divorzile in Parte_1 favore della coniuge pari ad euro 250,00 mensili, rivalutati Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
5. ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra ; Controparte_1
6. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2420 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIGLI Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme (PI), Via B.Croce n.1, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
LL LI, elettivamente domiciliato in Collesalvetti (LI), Via Dell'Impresa n.18, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono, congiuntamente, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
23/09/2025.
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 28/07/2023 il sig. chiedeva venisse pronunciato, Parte_1 alle condizioni meglio specificate in ricorso, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castelfranco di Sotto (PI), il giorno 28/06/1992, con la sig.ra e trascritto nei Registri degli Controparte_1
Atti di matrimonio presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) al n.17, parte 2S, dalla cui unione sono nati due figli: nata a [...] il [...] Persona_1 maggiorenne ed economicamente, autosufficiente e nato a [...] il Persona_2
22./01/2002, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Con sentenza del Tribunale di Pisa n. 1059/2022, veniva pronunciata in data 11.08.2022 e pubblicata in data 18.08.2022 nel procedimento R.G. n. 4957/2019, la separazione giudiziale sulle conclusioni congiunte delle parti.
Nel presente giudizio, si costituiva parte resistente in data 03/11/2023, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Svolta l'udienza per la comparizione personale delle parti, a seguito di vari tentativi per addivenire ad una definizione transattiva della vertenza, stante le rispettive posizioni, con ordinanza del
04/11/2024, il Tribunale avanzava la seguente proposta conciliativa: IS l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra la somma di euro 300,00 mensili a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio SI la casa famigliare alla sig.ra Per_2 CP_1 che la abiterà con il figlio SP l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla Per_2 Pt_1 sig.ra la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento”, rinviando ad CP_1 una nuova udienza cartolare.
Successivamente, dopo un rinvio chiesto dalle parti, con ordinanza del 08/05/2025, il Tribunale, lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025, rilevato che parte resistente accettava la proposta conciliativa formulata da questo Tribunale non rinunciando, tuttavia, alle somme pregresse dovute dal ricorrente e che, pertanto, l'accordo non era stato trovato sulla totalità delle domande, riteneva la causa matura per la decisione, e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione del 23 settembre 2025, di cui disponeva la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., assegnando i termini ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. alle parti.
Il Pubblico Ministero, in data 29/08/2025, prendeva atto della proposta conciliativa avanzata dal
Tribunale.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025, entrambe le parti davano atto
2 di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare lo scioglimento del matrimonio in virtù della proposta conciliativa del Tribunale.
Con ordinanza del 03/10/2025, rilevato che entrambe le parti, congiuntamente, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione in virtù dell'accordo intervenuto, il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la sentenza previa trasmissione al Pubblico Ministero, che avveniva in pari data.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con l'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente.
Le spese devono essere compensate, stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'accordo intervenuto tra le parti a seguito di adesione alla proposta conciliativa del Tribunale, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), celebrato in Castelfranco di Sotto (PI) il giorno 28/06/1992, e C.F._2 trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio presso l'Ufficio di stato civile del Comune di
Castelfranco di Sotto (PI) al n.17, parte 2S;
2. PONE l'obbligo, a carico di , del pagamento del contributo di Parte_1 mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari Per_2
a euro 300,00 mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come di legge,
3 con decorrenza dalla data della domanda;
3. DISPONE che entrambi i genitori contribuiscano al 50% al pagamento delle spese straordinarie del figlio Per_2
4. PONE l'obbligo, a carico di , del pagamento dell'assegno divorzile in Parte_1 favore della coniuge pari ad euro 250,00 mensili, rivalutati Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
5. ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra ; Controparte_1
6. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
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