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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 272/20 R.G.A.C. dell'anno 20, avente ad oggetto: provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473bis.39 c.p.c.),
TRA
PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE TARANTO,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sardella Simona, come da mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Lisi, come da mandato in calce Controparte_2 alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/01/20, PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE TARANTO, premesso che con sentenza del 12.06.2024 nella causa civile n. 4513/2023 RGAC il Tribunale di
Taranto “Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ”, cosi provvedeva: “dichiara disciplinate le condizioni di Controparte_1 affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento dei figli minori nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2 nato a Grottaglie (Ta) il [...], in [...] alle condizioni allegate al verbale di
[...] udienza del 20.2.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”; con comunicazione di notizia di reato del 13.12.2024 della stazione Carabinieri di Taranto Principale veniva trasmessa al proprio ufficio la denuncia/querela sporta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con la quale la prima lamentava la violazione da parte di quest'ultimo delle condizioni
[...]
1 di affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di vista dei figli minori;
concludeva chiedendo di adottare i provvedimenti ritenuti idonei ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c..
Con comparsa di costituzione depositata il 24.3.20 , impugnava e Controparte_1 contestava tutto quanto parte avversa aveva riportato nell'atto di denuncia del 12-12- Parte_1
2024, pertanto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con comparsa di costituzione depositata il 26.3.20 , deduceva che la Parte_1 situazione fatta oggetto della denuncia di cui innanzi era da mesi ormai rientrata, in quanto i rapporti con erano più distesi, era stata ristabilita una comunicazione quotidiana per ciò che Controparte_3 concerneva la gestione dei figli, inoltre, il si era messo in pari con il versamento del CP_1 mantenimento in favore della prole;
pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di comparizione delle parti del 19 maggio 20, celebrata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui all'art. 473 bis.39 comma 3 e 473 bis. 21 comma 1 c.p.c., il Pubblico Ministero dichiarava a verbale di rinunciare al ricorso, quindi, tutte le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale preso atto della rinuncia al ricorso da parte del PM, accettata dalle controparti, nonché della richiesta congiuntamente formulata da tutte le parti, di compensazione delle spese di lite, ritiene che debba farsi luogo ad una pronuncia di estinzione della causa, ex art. 306 c.p.c., con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C/O Parte_2
TRIBUNALE TARANTO con ricorso depositato il 22.1.20, nei confronti di CP_1
e , così provvede:
[...] Parte_1
- dichiara l'estinzione della causa;
- spese compensate;
- Dispone che a cura della cancelleria vengano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto in copia il presente provvedimento, nonché gli atti pervenuti dalla Procura Ordinaria in allegato al ricorso introduttivo e in data 28.5.20, per le determinazioni di competenza.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 20.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 272/20 R.G.A.C. dell'anno 20, avente ad oggetto: provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473bis.39 c.p.c.),
TRA
PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE TARANTO,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sardella Simona, come da mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Lisi, come da mandato in calce Controparte_2 alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/01/20, PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE TARANTO, premesso che con sentenza del 12.06.2024 nella causa civile n. 4513/2023 RGAC il Tribunale di
Taranto “Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ”, cosi provvedeva: “dichiara disciplinate le condizioni di Controparte_1 affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento dei figli minori nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2 nato a Grottaglie (Ta) il [...], in [...] alle condizioni allegate al verbale di
[...] udienza del 20.2.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”; con comunicazione di notizia di reato del 13.12.2024 della stazione Carabinieri di Taranto Principale veniva trasmessa al proprio ufficio la denuncia/querela sporta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con la quale la prima lamentava la violazione da parte di quest'ultimo delle condizioni
[...]
1 di affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di vista dei figli minori;
concludeva chiedendo di adottare i provvedimenti ritenuti idonei ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c..
Con comparsa di costituzione depositata il 24.3.20 , impugnava e Controparte_1 contestava tutto quanto parte avversa aveva riportato nell'atto di denuncia del 12-12- Parte_1
2024, pertanto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con comparsa di costituzione depositata il 26.3.20 , deduceva che la Parte_1 situazione fatta oggetto della denuncia di cui innanzi era da mesi ormai rientrata, in quanto i rapporti con erano più distesi, era stata ristabilita una comunicazione quotidiana per ciò che Controparte_3 concerneva la gestione dei figli, inoltre, il si era messo in pari con il versamento del CP_1 mantenimento in favore della prole;
pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di comparizione delle parti del 19 maggio 20, celebrata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui all'art. 473 bis.39 comma 3 e 473 bis. 21 comma 1 c.p.c., il Pubblico Ministero dichiarava a verbale di rinunciare al ricorso, quindi, tutte le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale preso atto della rinuncia al ricorso da parte del PM, accettata dalle controparti, nonché della richiesta congiuntamente formulata da tutte le parti, di compensazione delle spese di lite, ritiene che debba farsi luogo ad una pronuncia di estinzione della causa, ex art. 306 c.p.c., con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C/O Parte_2
TRIBUNALE TARANTO con ricorso depositato il 22.1.20, nei confronti di CP_1
e , così provvede:
[...] Parte_1
- dichiara l'estinzione della causa;
- spese compensate;
- Dispone che a cura della cancelleria vengano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto in copia il presente provvedimento, nonché gli atti pervenuti dalla Procura Ordinaria in allegato al ricorso introduttivo e in data 28.5.20, per le determinazioni di competenza.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 20.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
2