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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4027/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del
25.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Gioiosa Ionica, alla Via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'Avv.
MALAVENDA MICHELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che in data
20.10.2023 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
06820239016388828000 con la quale gli veniva richiesto il versamento, entro 5 giorni, della somma complessiva di € 4.938,34; dedotto che con l'intimazione veniva intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 36820170017438926000 asseritamente notificato in data 09.11.2017, per contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2016, dell'importo di € Contr 4.938,34; eccepita la violazione dell'art. 30 d.l. 78/2010, in quanto l citato non gli sarebbe mai stato notificato;
eccepita l'intervenuta prescrizione delle somme Contr azionate con l atteso che si tratta di contributi relativi all'anno 2016; concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto:
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittimi
l'intimazione di pagamento n. 06820239016388828000 e l'avviso di addebito n.
36820170017438926000 per violazione dell'art. 30 del D.L. 78/2010. 2.
Conseguentemente, annullare il seguente avviso di addebito n.
36820170017438926000 dichiarandone la prescrizione dei crediti da esso portati
(anno 2016) in assenza di rituale notifica dello stesso, e/o di atti interruttivi”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa CP_1
di e deducendo nel merito l'infondatezza del Controparte_3
ricorso in fatto e diritto.
Ordinata all'Ader, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., la produzione di documentazione ritenuta indispensabile ai fini della decisione, a seguito dell'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della definizione del giudizio, occorre preliminarmente qualificare le domande avanzate dal ricorrente.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali, così come degli avvisi di addebito, è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo opposizione recuperatoria avverso l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto e la prescrizione dei crediti contributivi portati.
2. Alla luce dei principi su richiamati può senz'altro essere rigettata l'eccezione relativa alla supposta nullità del procedimento di riscossione in ragione dell'omessa
Contr notifica dell' n. 36820170017438926000. A prescindere da ogni ulteriore valutazione circa l'effettiva notifica di tale atto, su cui si dirà di seguito, si è già evidenziato come nel caso di atti aventi ad oggetto crediti contributivi non valgano i principi affermati in materia di riscossione coattiva delle entrate tributarie e che l'eventuale omessa notifica dell'avviso di addebito rilevi esclusivamente ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione recuperatoria.
3. Con riferimento all'eccepita prescrizione si evidenzia che l' , costituendosi in CP_1
giudizio, ha dedotto che la notifica dell'avviso di addebito risulta perfezionata per compiuta giacenza ma che la stessa è stata effettuata presso indirizzo non più corrispondente a quello di residenza del ricorrente al momento della notifica.
Dall'avviso di ricevimento prodotto in atti effettivamente è possibile desumere che la notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza, è stata spedita a Via Catalani Alfredo
n. 30, Milano, indirizzo non più corrispondente alla data della notifica a quello di residenza del ricorrente che, per come risultante dallo storico in atti, risulta effettivamente spostata in Via Ampere Andrea Maria a decorrere dal 28.9.2017.
Ciononostante, l' ha dedotto che il ricorrente ha senz'altro avuto conoscenza CP_1
della pretesa creditoria, avendo lo stesso avanzato istanza di rateizzazione proprio con riferimento all'Ava n. 36820170017438926000 e avendo persino provveduto a pagare alcune delle rate, circostanza rispetto alla quale chiedeva ordinarsi all'Ader la produzione della relativa documentazione. Con ordinanza del 4.11.2024 lo scrivente “rilevato che dall'esame degli atti di causa emergono significativi dati di indagine relativamente al versamento da parte del Contr ricorrente di somme a parziale soddisfacimento delle pretese portate dall n.
36820170017438926000; rilevato che emergono significativi dati di indagine anche con riferimento alla concessione da parte dell'ADER in favore del ricorrente, con riferimento allo stesso AVA, della possibilità di accedere alla definizione agevolata, poi revocata nel 2021; rilevato che è presente in atti messaggio PEC con cui l' CP_1
ha chiesto all'ADER la trasmissione dei provvedimenti adottati nei confronti del ricorrente dall'ente incaricato della riscossione e che tali documenti non sono nella disponibilità della parte resistente” ha ordinato all'Ader, ai sensi degli artt. 210 e 421
c.p.c., l'esibizione di “tutti gli atti di diffida, messa in mora, esecutivi o prodromici all'esecuzione, ivi compresi eventuali provvedimenti relativi all'ammissione alla definizione agevolata e sua revoca, posti in essere con riferimento all'AVA n.
36820170017438926000, ivi comprese le eventuali istanze di dilazione ed i pagamenti parziali”.
In ottemperanza all'ordine impartito con il provvedimento citato l'Ader ha prodotto in atti documentazione che conferma effettivamente la ricostruzione fornita dall' . CP_1
In particolare, è stata prodotta in giudizio la dichiarazione di adesione alla definizione dei debiti di cui all'art. 1 c. 184 e 185 l. n. 145/2018 sottoscritta dal ricorrente e Contr presentata all'Ader con protocollo del 26.4.2019, relativa proprio all' oggetto del presente giudizio. Risultano inoltre prodotti: 1) la comunicazione delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” e di “rottamazione ter” indirizzata da parte dell'Ader al ricorrente, con l'indicazione dell'importo delle singole rate dovute;
2) le attestazioni dei pagamenti parziali eseguiti dal ricorrente in ragione del piano di rateizzazione;
3)
l'estratto CAD dell'Ader attestante tutti i pagamenti operati dal ricorrente e debitamente quietanzati, con versamenti sino al 14.12.2021, che risultano effettuati solo a parziale soddisfacimento del piano di rateizzazione. Orbene alla luce della documentazione in atti, si ritiene senz'altro che il ricorrente abbia avuto piena contezza della pretesa creditoria e, in ogni caso, si evidenzia che l'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente costituisce ricognizione del proprio debito, idoneo di per sé a determinare l'interruzione della prescrizione.
A tale riguardo si intende aderire al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, da ultimo ribadito anche in materia previdenziale (v. Cass. n.
5234/2025), secondo cui “l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere” (cfr. Cass. n.
27504/2024).
Ne consegue dunque che l'opposizione recuperatoria proposta con il presente giudizio, seppur ammissibile, è senz'altro infondata, non essendo maturata alcuna Contr prescrizione con riferimento alle pretese creditorie portate dall n.
36820170017438926000, in ragione della valenza interruttiva della prescrizione da riconoscersi alla presentazione dell'istanza di rateizzazione in data 26.4.2019.
Il ricorso deve essere dunque integralmente rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.312,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 26/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4027/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del
25.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Gioiosa Ionica, alla Via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'Avv.
MALAVENDA MICHELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che in data
20.10.2023 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
06820239016388828000 con la quale gli veniva richiesto il versamento, entro 5 giorni, della somma complessiva di € 4.938,34; dedotto che con l'intimazione veniva intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 36820170017438926000 asseritamente notificato in data 09.11.2017, per contributi previdenziali IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2016, dell'importo di € Contr 4.938,34; eccepita la violazione dell'art. 30 d.l. 78/2010, in quanto l citato non gli sarebbe mai stato notificato;
eccepita l'intervenuta prescrizione delle somme Contr azionate con l atteso che si tratta di contributi relativi all'anno 2016; concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto:
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittimi
l'intimazione di pagamento n. 06820239016388828000 e l'avviso di addebito n.
36820170017438926000 per violazione dell'art. 30 del D.L. 78/2010. 2.
Conseguentemente, annullare il seguente avviso di addebito n.
36820170017438926000 dichiarandone la prescrizione dei crediti da esso portati
(anno 2016) in assenza di rituale notifica dello stesso, e/o di atti interruttivi”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa CP_1
di e deducendo nel merito l'infondatezza del Controparte_3
ricorso in fatto e diritto.
Ordinata all'Ader, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., la produzione di documentazione ritenuta indispensabile ai fini della decisione, a seguito dell'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della definizione del giudizio, occorre preliminarmente qualificare le domande avanzate dal ricorrente.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali, così come degli avvisi di addebito, è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo opposizione recuperatoria avverso l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto e la prescrizione dei crediti contributivi portati.
2. Alla luce dei principi su richiamati può senz'altro essere rigettata l'eccezione relativa alla supposta nullità del procedimento di riscossione in ragione dell'omessa
Contr notifica dell' n. 36820170017438926000. A prescindere da ogni ulteriore valutazione circa l'effettiva notifica di tale atto, su cui si dirà di seguito, si è già evidenziato come nel caso di atti aventi ad oggetto crediti contributivi non valgano i principi affermati in materia di riscossione coattiva delle entrate tributarie e che l'eventuale omessa notifica dell'avviso di addebito rilevi esclusivamente ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione recuperatoria.
3. Con riferimento all'eccepita prescrizione si evidenzia che l' , costituendosi in CP_1
giudizio, ha dedotto che la notifica dell'avviso di addebito risulta perfezionata per compiuta giacenza ma che la stessa è stata effettuata presso indirizzo non più corrispondente a quello di residenza del ricorrente al momento della notifica.
Dall'avviso di ricevimento prodotto in atti effettivamente è possibile desumere che la notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza, è stata spedita a Via Catalani Alfredo
n. 30, Milano, indirizzo non più corrispondente alla data della notifica a quello di residenza del ricorrente che, per come risultante dallo storico in atti, risulta effettivamente spostata in Via Ampere Andrea Maria a decorrere dal 28.9.2017.
Ciononostante, l' ha dedotto che il ricorrente ha senz'altro avuto conoscenza CP_1
della pretesa creditoria, avendo lo stesso avanzato istanza di rateizzazione proprio con riferimento all'Ava n. 36820170017438926000 e avendo persino provveduto a pagare alcune delle rate, circostanza rispetto alla quale chiedeva ordinarsi all'Ader la produzione della relativa documentazione. Con ordinanza del 4.11.2024 lo scrivente “rilevato che dall'esame degli atti di causa emergono significativi dati di indagine relativamente al versamento da parte del Contr ricorrente di somme a parziale soddisfacimento delle pretese portate dall n.
36820170017438926000; rilevato che emergono significativi dati di indagine anche con riferimento alla concessione da parte dell'ADER in favore del ricorrente, con riferimento allo stesso AVA, della possibilità di accedere alla definizione agevolata, poi revocata nel 2021; rilevato che è presente in atti messaggio PEC con cui l' CP_1
ha chiesto all'ADER la trasmissione dei provvedimenti adottati nei confronti del ricorrente dall'ente incaricato della riscossione e che tali documenti non sono nella disponibilità della parte resistente” ha ordinato all'Ader, ai sensi degli artt. 210 e 421
c.p.c., l'esibizione di “tutti gli atti di diffida, messa in mora, esecutivi o prodromici all'esecuzione, ivi compresi eventuali provvedimenti relativi all'ammissione alla definizione agevolata e sua revoca, posti in essere con riferimento all'AVA n.
36820170017438926000, ivi comprese le eventuali istanze di dilazione ed i pagamenti parziali”.
In ottemperanza all'ordine impartito con il provvedimento citato l'Ader ha prodotto in atti documentazione che conferma effettivamente la ricostruzione fornita dall' . CP_1
In particolare, è stata prodotta in giudizio la dichiarazione di adesione alla definizione dei debiti di cui all'art. 1 c. 184 e 185 l. n. 145/2018 sottoscritta dal ricorrente e Contr presentata all'Ader con protocollo del 26.4.2019, relativa proprio all' oggetto del presente giudizio. Risultano inoltre prodotti: 1) la comunicazione delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” e di “rottamazione ter” indirizzata da parte dell'Ader al ricorrente, con l'indicazione dell'importo delle singole rate dovute;
2) le attestazioni dei pagamenti parziali eseguiti dal ricorrente in ragione del piano di rateizzazione;
3)
l'estratto CAD dell'Ader attestante tutti i pagamenti operati dal ricorrente e debitamente quietanzati, con versamenti sino al 14.12.2021, che risultano effettuati solo a parziale soddisfacimento del piano di rateizzazione. Orbene alla luce della documentazione in atti, si ritiene senz'altro che il ricorrente abbia avuto piena contezza della pretesa creditoria e, in ogni caso, si evidenzia che l'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente costituisce ricognizione del proprio debito, idoneo di per sé a determinare l'interruzione della prescrizione.
A tale riguardo si intende aderire al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, da ultimo ribadito anche in materia previdenziale (v. Cass. n.
5234/2025), secondo cui “l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere” (cfr. Cass. n.
27504/2024).
Ne consegue dunque che l'opposizione recuperatoria proposta con il presente giudizio, seppur ammissibile, è senz'altro infondata, non essendo maturata alcuna Contr prescrizione con riferimento alle pretese creditorie portate dall n.
36820170017438926000, in ragione della valenza interruttiva della prescrizione da riconoscersi alla presentazione dell'istanza di rateizzazione in data 26.4.2019.
Il ricorso deve essere dunque integralmente rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.312,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 26/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi