Articolo 1 della Legge 26 giugno 1965, n. 724
Articolo 2
Versione
3 luglio 1965
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Versione
1 gennaio 1966
Art. 1.
Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, numero 1400 , e' prorogato al 31 dicembre 1965. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1965, n. 1415 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dalla legge 26 giugno 1965, numero 724 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1966."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1966