Art. 1.
Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, numero 1400 , e' prorogato al 31 dicembre 1965. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1965, n. 1415 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dalla legge 26 giugno 1965, numero 724 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1966."
Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, numero 1400 , e' prorogato al 31 dicembre 1965. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1965, n. 1415 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dalla legge 26 giugno 1965, numero 724 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1966."