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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/07/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 901/2021
VERBALE D'UDIENZA del 04/07/2025 nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 04/07/2025, alle ore 11.10, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte opponente, l'avv.
Raffaella Guttilla in sostituzione dell'avv. Alessandro Gjomarkaj, per parte opposta l'avv.
Francesca Vercio in sostituzione dell'avv. Mario Mancusi.
L'avv. Guttilla insiste nelle domande proposte e si riporta agli atti depositati e, da ultimo, alle note conclusive del 24.6.2025.
L'avv. Vercio si riporta alla comparsa di risposta e alle successive memorie, nonché alle note conclusive da ultimo depositate.
I difensori chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 15.10, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 4.7.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 901/2021 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Gjomarkaj in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Dante n. 102, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(cf: ), a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario
Mancusi, in forza di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata a Termini Imerese in via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n. 78, presso lo studio dell'avv. Francesca Vercio
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1030/2020; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 7.051,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
E delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1030/2020 con il quale il Tribunale di Termini Imerese lo aveva condannato al pagamento della somma di € 180.000,00 (oltre spese e accessori) in favore di a titolo di saldo debitore del contratto di Controparte_1 finanziamento mediante cessione della retribuzione sottoscritto dal debitore il 20.3.2007 con Controparte_3
Eccepiva, innanzitutto, la prescrizione della pretesa azionata in via monitoria deducendo che il primo sollecito di pagamento risaliva al 2019, quando il diritto era già estinto.
Rilevava, in ogni caso, la nullità delle pattuizioni negoziali relative agli interessi e alle
“spese accessorie aggiuntive”, contenute in clausole vessatorie illeggibili, in quanto inserite
“in miniatura” nel documento contrattuale – che avevano comportato l'addebito di interessi convenzionali pari 36,5% rispetto alla sorte (sorte € 101.138,80, interessi € 36.933,84), commissioni finanziarie per € 11.664,36, commissioni accessorie per € 14.400,00, rimborso premi assicurativi per € 15.613,00, rimborso spese contrattuali per € 250,00, di penali etc
…– deducendo per altro verso l'inosservanza dell'art. 124 d.lgs. n. 385/1993 in materia di obblighi precontrattuali del finanziatore.
Deduceva, inoltre, la nullità delle clausole relative agli interessi moratori e alle spese e penali in forza degli artt. 33 e 36 cod. cons., trattandosi di condizioni idonee a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché aventi per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, prospettando altresì la invalidità della clausola relativa agli interessi compensativi, stabiliti in misura ultra legale e, dunque, usuraria.
In forza di tali allegazioni, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'insussistenza della propria posizione debitoria nei confronti della controparte e, in subordine, la rideterminazione della somma ingiunta.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.9.2021, a Controparte_1 mezzo della procuratrice in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, invocava innanzitutto il principio di non contestazione in ordine all'esistenza del credito – comprovata dal mancato pagamento di tutte le rate del contratto di finaziamento – e, a monte, del titolo su cui lo stesso si fondava – profili sui quali l'opponente non aveva formulato alcuna difesa –, contestando per altro verso le deduzioni avversarie, sia in punto di prescrizione del credito che di vessatorietà delle clausole contrattuali – tutte perfettamente leggibili e approvate specificamente da
[...]
, oltre che contenenti chiari e univoci riferimenti all'intero importo Parte_1 finanziato e alle modalità di restituzione –, nonché di usurarietà degli interessi pattuiti.
Domandava dunque il rigetto dell'opposizione, previa declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 17.1.2022, il Giudice già assegnatario del fascicolo ha dichiarato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 4.7.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti va innanzitutto dato atto della procedibilità della domanda avendo l'opposta esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale depositato in data 20.7.2022).
Ciò chiarito, deve ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 180.000,00 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 82679 da restituirsi mediante cessione di quote dello stipendio, in 120 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna a partire dal 30.6.2007, sottoscritto il
20.3.2007 dall'opponente con Controparte_3
Ora, l'opposta ha suffragato la pretesa depositando, già nella fase monitoria, il documento negoziale, debitamente sottoscritto dal cliente, l'assegno di € 101.138,00 comprovante la corresponsione del capitale, nonché un prospetto indicante la composizione del debito per sorte capitale (iniziale pari ad € 180.000,00), nonché gli interessi di mora (pari ad €
91.993,39) non azionati in sede monitoria, e il piano di ammortamento, da cui si evincono gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi in relazione a ciascuna rata (cfr. Trib.
Patti, 15.9.2021: “Ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento. La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto
"aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale”; conf. Trib. Lecce, 9.3.2020; Trib. Frosinone,
27.1.2020). Ebbene, la condotta di si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della CP_1 giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
23974/2010), atteso che peraltro, nel caso di specie, non è contestato che il soggetto finanziato non ha restituito neanche una minima parte dell'importo contrattualmente stabilito, non corrispondendo alcuna rata.
Ciò chiarito, va affermata la legittimazione attiva di contestata per la CP_1 Pt_2 prima volta dall'opponente nelle note conclusive depositate in data 24.6.2025.
Deve richiamarsi a tale proposito l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc (co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
“Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020).
Tale adempimento pubblicitario – <<in questa sua "minima" struttura informativa>> non esaurisce l'onera della prova gravante su colui che si affermi successore a tiolo universale o particolare della parte originaria, al fine legittimazione", essendo a tali fine necessari documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Ora nel caso di specie, con riguardo alla cessione intervenuta tra e l'odierna CP_3 opposta, è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella G.U., corredato dalla comunicazione trasmessa al debitore con racc. a.r. ricevuta in data 1.8.2019, dove si fa espressamente riferimento alla intervenuta cessione (cfr. all. al ricorso monitorio).
È stato, inoltre, prodotto l'estratto del contratto di cessione, nel quale si fa espressamente riferimento alle posizioni debitorie derivanti da contratti di cessione del quinto dello stipendio – richiamata anche sull'estratto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana –
(all. n. 4 alla comparsa di costituzione), nonché la certificazione notarile comprovante la inclusione del credito sub iudice tra quelli di titolarità di (all. n. 5). CP_1
Ebbene, in assenza di contestazioni specifiche sull'esistenza delle cessioni – essendosi l'opponente limitato a dedurre genericamente il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito in forza della mancata prova della inclusione del credito tra quelli ceduti, invocando a supporto pronunce invero riferite alla inesistenza dei contratti (cfr. pag. 2 e 3 delle note conclusive) –, la documentazione offerta dall'opposta deve ritenersi idonea a provare gli atti di trasferimento del credito (all. n. 3 alla comparsa di costituzione).
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso, Cass., n. 17262/2024).
Ciò chiarito, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da , Parte_1 che si pone in contrasto con la peculiare natura delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento, prestazioni periodiche che rappresentano il corrispettivo del godimento di un bene fungibile, ossia il denaro.
Simile inquadramento fa sì che il diritto al pagamento delle singole rate (di capitale e interessi) si prescrive a partire dalla scadenza fissata per l'obbligazione o, in mancanza, dalla conclusione del contratto non potendosi, ad avviso di chi giudica, distinguere l'obbligazione restitutoria avente ad oggetto il capitale da quella avente ad oggetto gli interessi. Simile conclusione, del resto, è in linea con l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (Cass. n. 18951/2013; Trib. Brescia,
31.12.2003).
In considerazione della scadenza fissata nel contratto di finanziamento – con pagamento delle rate in 120 mensilità e quindi in 10 anni (con scadenza prevista per l'ultima rata il
30.5.2017), come si evince dallo stesso documento negoziale – e della data della diffida prodotta da (consegnata in data 1.8.2019) e del deposito del ricorso monitorio, CP_1 può affermarsi il mancato decorso del termine di prescrizione decennale.
Venendo alle altre doglianze contenute nell'atto introduttivo, in ordine alla inosservanza dell'art. 124 tub, va detto che, pur non essendo in effetti stata dimostrata la consegna del supporto durevole contenente gli obblighi informativi in questione, l'unica “sanzione” a siffatta condotta omissiva è sussumibile nell'ambito della responsabilità precontrattuale, non specificamente fatta valere nel caso di specie dall'opponente che peraltro ha riferito il rilievo in oggetto alla impossibilità di comparare le offerte presenti sul mercato, senza fornire alcun elemento ulteriore, neanche in punto di (eventuale) danno patito.
Va, poi, disattesa la dedotta nullità delle clausole in quanto “illeggibili”, atteso che nell'ipotesi di sottoscrizione contestuale di una pluralità di clausole unilateralmente predisposte, vessatorie e non, la giurisprudenza ritiene sufficiente un'unica firma di
“approvazione cumulativa”, ove le clausole in questione non siano solo indicate mediante riferimento numerico ma mediante richiamo del loro contenuto, come nel caso di specie (si veda pag. 1 del contratto, dove in basso a sinistra si fa espressamente riferimento alla clausola in materia di interessi moratori e a quella su spese e imposte;
del pari oggetto di specifica approvazione è la clausola inerente la sottoscrizione (facoltativa) del contratto assicurativo;
così Cass. n. 9149/2020: “Ciò detto, secondo la giurisprudenza di questa S.C., si deve negare, bensì, la legittimità di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se questo si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benchè sommariamente, del loro contenuto (per tutte: Cass. 9 luglio 2018, n. 17939; Cass. 11 novembre
2015, n. 22984). La conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale è quindi corretta”).
Esclusa, dunque, la natura abusiva delle clausole in base alla dimensione del carattere nel quale le stesse sono state inserite nel documento negoziale, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla clausola relativa agli interessi di mora (n. 9), dove si prevede la percentuale del 2,5 mese, con espresso riferimento in ogni caso alla “misura massima consentita dalla legge”.
È opportuno osservare che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il contratto non contempla alcuna ulteriore penale a carico del mutuatario, atteso che la clausola n. 9 in materia di “interessi di mora e penale” prevede a carico del debitore, oltre alla percentuale degli interessi da ritardo sopra indicata, il rimborso delle spese, anche stragiudiziali, per il recupero, salvo il diritto al maggior danno, non apparendo in alcun modo eccessivi gli importi contemplati “a titolo di penale” nella successiva clausola n. 13 (sempre riferiti alle spese).
Ad avviso di chi giudica, dunque, nessuna delle clausole contrattuali integra l'ipotesi di vessatorietà fino a prova contraria, di cui all'art. 33, co. 2, cod. cons. lett. f.
Ciò su cui bisogna invero soffermarsi sono gli importi previsti a titolo di commissioni finanziarie e commissioni accessorie e rimborso premi assicurativi, rispettivamente pari ad
€ 11.664,36, € 14.400,00 ed € 15.613,00, che, prima facie, potrebbero integrare l'eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi a carico del consumatore ex art. 36 cod. cons..
A tal fine, occorre procedere ad una interpretazione complessiva del documento negoziale, che porta ad escludere la configurabilità di un eccessivo squilibrio normativo tra le posizioni contrattuali delle parti, in danno del soggetto finanziato, dovendosi, in assenza di altri parametri, necessariamente – nella valutazione della portata dello squilibrio, avuto riguardo agli importi sopra indicati – tenere conto del valore complessivo dell'operazione, pari ad € 180.000,00, con la precisazione che l'indagine in oggetto non può comunque involgere la convenienza economica dell'affare.
È utile osservare che si tratta peraltro di somme indicate con caratteri grandi, facilmente comprensibili, il cui pagamento è previsto espressamente nella clausola n. 13, in cui si dà espressamente conto della loro corresponsione “anticipata, in un'unica soluzione, autorizzando la trattenuta dal saldo del finanziamento”, non trattandosi dunque neanche in questo caso di penali manifestamente eccessive (art. 33, co. 2, lett. f).
Del tutto generico è, infine, il rilievo inerente il superamento del tasso soglia – che appare invero da escludere avuto riguardo ai tassi riportati nelle rilevazioni trimestrali dei tassi da parte della Banca d'Italia nel periodo di riferimento, prodotti dall'opposta (cfr. all. n. 6)
– e che si traduce di fatto nell'assenza di specifiche allegazioni, anche sul piano assertivo, precludendo, ad avviso di chi giudica, l'accertamento delle questioni rilevabili d'ufficio, avuto riguardo peraltro alle specifiche contestazioni mosse sul punto dall'opposta (cfr.
Tribunale di Roma, sentenza del 3.10.2019 “la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n.
13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007)”).
Infatti, l'“inversione” che caratterizza le posizioni processuali delle parti nel presente giudizio non fa venir meno gli oneri di allegazione (e di prova) che gravano su ciascuna parte processuale, non potendosi le contestazioni in ordine ad un rapporto bancario risolvere in censure generiche.
Simile conclusione, del resto, si giustifica altresì sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi del novellato art. 115 c.p.c., comporta che il convenuto debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati detti dati, ma anche sulla base del principio della preponderanza della prova (cfr. Cass., S. U., n. 576/2008, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass., n. 10285/2009 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali).
In forza delle argomentazioni svolte l'opposizione non è meritevole di accoglimento, dovendosi dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ex art. 654 cpc.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Termini Imerese, 4 luglio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 901/2021
VERBALE D'UDIENZA del 04/07/2025 nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 04/07/2025, alle ore 11.10, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte opponente, l'avv.
Raffaella Guttilla in sostituzione dell'avv. Alessandro Gjomarkaj, per parte opposta l'avv.
Francesca Vercio in sostituzione dell'avv. Mario Mancusi.
L'avv. Guttilla insiste nelle domande proposte e si riporta agli atti depositati e, da ultimo, alle note conclusive del 24.6.2025.
L'avv. Vercio si riporta alla comparsa di risposta e alle successive memorie, nonché alle note conclusive da ultimo depositate.
I difensori chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 15.10, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 4.7.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 901/2021 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Gjomarkaj in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Dante n. 102, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(cf: ), a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario
Mancusi, in forza di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata a Termini Imerese in via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n. 78, presso lo studio dell'avv. Francesca Vercio
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1030/2020; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 7.051,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
E delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1030/2020 con il quale il Tribunale di Termini Imerese lo aveva condannato al pagamento della somma di € 180.000,00 (oltre spese e accessori) in favore di a titolo di saldo debitore del contratto di Controparte_1 finanziamento mediante cessione della retribuzione sottoscritto dal debitore il 20.3.2007 con Controparte_3
Eccepiva, innanzitutto, la prescrizione della pretesa azionata in via monitoria deducendo che il primo sollecito di pagamento risaliva al 2019, quando il diritto era già estinto.
Rilevava, in ogni caso, la nullità delle pattuizioni negoziali relative agli interessi e alle
“spese accessorie aggiuntive”, contenute in clausole vessatorie illeggibili, in quanto inserite
“in miniatura” nel documento contrattuale – che avevano comportato l'addebito di interessi convenzionali pari 36,5% rispetto alla sorte (sorte € 101.138,80, interessi € 36.933,84), commissioni finanziarie per € 11.664,36, commissioni accessorie per € 14.400,00, rimborso premi assicurativi per € 15.613,00, rimborso spese contrattuali per € 250,00, di penali etc
…– deducendo per altro verso l'inosservanza dell'art. 124 d.lgs. n. 385/1993 in materia di obblighi precontrattuali del finanziatore.
Deduceva, inoltre, la nullità delle clausole relative agli interessi moratori e alle spese e penali in forza degli artt. 33 e 36 cod. cons., trattandosi di condizioni idonee a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché aventi per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, prospettando altresì la invalidità della clausola relativa agli interessi compensativi, stabiliti in misura ultra legale e, dunque, usuraria.
In forza di tali allegazioni, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'insussistenza della propria posizione debitoria nei confronti della controparte e, in subordine, la rideterminazione della somma ingiunta.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.9.2021, a Controparte_1 mezzo della procuratrice in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, invocava innanzitutto il principio di non contestazione in ordine all'esistenza del credito – comprovata dal mancato pagamento di tutte le rate del contratto di finaziamento – e, a monte, del titolo su cui lo stesso si fondava – profili sui quali l'opponente non aveva formulato alcuna difesa –, contestando per altro verso le deduzioni avversarie, sia in punto di prescrizione del credito che di vessatorietà delle clausole contrattuali – tutte perfettamente leggibili e approvate specificamente da
[...]
, oltre che contenenti chiari e univoci riferimenti all'intero importo Parte_1 finanziato e alle modalità di restituzione –, nonché di usurarietà degli interessi pattuiti.
Domandava dunque il rigetto dell'opposizione, previa declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 17.1.2022, il Giudice già assegnatario del fascicolo ha dichiarato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 4.7.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti va innanzitutto dato atto della procedibilità della domanda avendo l'opposta esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale depositato in data 20.7.2022).
Ciò chiarito, deve ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 180.000,00 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 82679 da restituirsi mediante cessione di quote dello stipendio, in 120 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna a partire dal 30.6.2007, sottoscritto il
20.3.2007 dall'opponente con Controparte_3
Ora, l'opposta ha suffragato la pretesa depositando, già nella fase monitoria, il documento negoziale, debitamente sottoscritto dal cliente, l'assegno di € 101.138,00 comprovante la corresponsione del capitale, nonché un prospetto indicante la composizione del debito per sorte capitale (iniziale pari ad € 180.000,00), nonché gli interessi di mora (pari ad €
91.993,39) non azionati in sede monitoria, e il piano di ammortamento, da cui si evincono gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi in relazione a ciascuna rata (cfr. Trib.
Patti, 15.9.2021: “Ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento. La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto
"aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale”; conf. Trib. Lecce, 9.3.2020; Trib. Frosinone,
27.1.2020). Ebbene, la condotta di si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della CP_1 giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
23974/2010), atteso che peraltro, nel caso di specie, non è contestato che il soggetto finanziato non ha restituito neanche una minima parte dell'importo contrattualmente stabilito, non corrispondendo alcuna rata.
Ciò chiarito, va affermata la legittimazione attiva di contestata per la CP_1 Pt_2 prima volta dall'opponente nelle note conclusive depositate in data 24.6.2025.
Deve richiamarsi a tale proposito l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc (co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
“Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020).
Tale adempimento pubblicitario – <<in questa sua "minima" struttura informativa>> non esaurisce l'onera della prova gravante su colui che si affermi successore a tiolo universale o particolare della parte originaria, al fine legittimazione", essendo a tali fine necessari documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Ora nel caso di specie, con riguardo alla cessione intervenuta tra e l'odierna CP_3 opposta, è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella G.U., corredato dalla comunicazione trasmessa al debitore con racc. a.r. ricevuta in data 1.8.2019, dove si fa espressamente riferimento alla intervenuta cessione (cfr. all. al ricorso monitorio).
È stato, inoltre, prodotto l'estratto del contratto di cessione, nel quale si fa espressamente riferimento alle posizioni debitorie derivanti da contratti di cessione del quinto dello stipendio – richiamata anche sull'estratto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana –
(all. n. 4 alla comparsa di costituzione), nonché la certificazione notarile comprovante la inclusione del credito sub iudice tra quelli di titolarità di (all. n. 5). CP_1
Ebbene, in assenza di contestazioni specifiche sull'esistenza delle cessioni – essendosi l'opponente limitato a dedurre genericamente il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito in forza della mancata prova della inclusione del credito tra quelli ceduti, invocando a supporto pronunce invero riferite alla inesistenza dei contratti (cfr. pag. 2 e 3 delle note conclusive) –, la documentazione offerta dall'opposta deve ritenersi idonea a provare gli atti di trasferimento del credito (all. n. 3 alla comparsa di costituzione).
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso, Cass., n. 17262/2024).
Ciò chiarito, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da , Parte_1 che si pone in contrasto con la peculiare natura delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento, prestazioni periodiche che rappresentano il corrispettivo del godimento di un bene fungibile, ossia il denaro.
Simile inquadramento fa sì che il diritto al pagamento delle singole rate (di capitale e interessi) si prescrive a partire dalla scadenza fissata per l'obbligazione o, in mancanza, dalla conclusione del contratto non potendosi, ad avviso di chi giudica, distinguere l'obbligazione restitutoria avente ad oggetto il capitale da quella avente ad oggetto gli interessi. Simile conclusione, del resto, è in linea con l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (Cass. n. 18951/2013; Trib. Brescia,
31.12.2003).
In considerazione della scadenza fissata nel contratto di finanziamento – con pagamento delle rate in 120 mensilità e quindi in 10 anni (con scadenza prevista per l'ultima rata il
30.5.2017), come si evince dallo stesso documento negoziale – e della data della diffida prodotta da (consegnata in data 1.8.2019) e del deposito del ricorso monitorio, CP_1 può affermarsi il mancato decorso del termine di prescrizione decennale.
Venendo alle altre doglianze contenute nell'atto introduttivo, in ordine alla inosservanza dell'art. 124 tub, va detto che, pur non essendo in effetti stata dimostrata la consegna del supporto durevole contenente gli obblighi informativi in questione, l'unica “sanzione” a siffatta condotta omissiva è sussumibile nell'ambito della responsabilità precontrattuale, non specificamente fatta valere nel caso di specie dall'opponente che peraltro ha riferito il rilievo in oggetto alla impossibilità di comparare le offerte presenti sul mercato, senza fornire alcun elemento ulteriore, neanche in punto di (eventuale) danno patito.
Va, poi, disattesa la dedotta nullità delle clausole in quanto “illeggibili”, atteso che nell'ipotesi di sottoscrizione contestuale di una pluralità di clausole unilateralmente predisposte, vessatorie e non, la giurisprudenza ritiene sufficiente un'unica firma di
“approvazione cumulativa”, ove le clausole in questione non siano solo indicate mediante riferimento numerico ma mediante richiamo del loro contenuto, come nel caso di specie (si veda pag. 1 del contratto, dove in basso a sinistra si fa espressamente riferimento alla clausola in materia di interessi moratori e a quella su spese e imposte;
del pari oggetto di specifica approvazione è la clausola inerente la sottoscrizione (facoltativa) del contratto assicurativo;
così Cass. n. 9149/2020: “Ciò detto, secondo la giurisprudenza di questa S.C., si deve negare, bensì, la legittimità di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se questo si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benchè sommariamente, del loro contenuto (per tutte: Cass. 9 luglio 2018, n. 17939; Cass. 11 novembre
2015, n. 22984). La conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale è quindi corretta”).
Esclusa, dunque, la natura abusiva delle clausole in base alla dimensione del carattere nel quale le stesse sono state inserite nel documento negoziale, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla clausola relativa agli interessi di mora (n. 9), dove si prevede la percentuale del 2,5 mese, con espresso riferimento in ogni caso alla “misura massima consentita dalla legge”.
È opportuno osservare che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il contratto non contempla alcuna ulteriore penale a carico del mutuatario, atteso che la clausola n. 9 in materia di “interessi di mora e penale” prevede a carico del debitore, oltre alla percentuale degli interessi da ritardo sopra indicata, il rimborso delle spese, anche stragiudiziali, per il recupero, salvo il diritto al maggior danno, non apparendo in alcun modo eccessivi gli importi contemplati “a titolo di penale” nella successiva clausola n. 13 (sempre riferiti alle spese).
Ad avviso di chi giudica, dunque, nessuna delle clausole contrattuali integra l'ipotesi di vessatorietà fino a prova contraria, di cui all'art. 33, co. 2, cod. cons. lett. f.
Ciò su cui bisogna invero soffermarsi sono gli importi previsti a titolo di commissioni finanziarie e commissioni accessorie e rimborso premi assicurativi, rispettivamente pari ad
€ 11.664,36, € 14.400,00 ed € 15.613,00, che, prima facie, potrebbero integrare l'eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi a carico del consumatore ex art. 36 cod. cons..
A tal fine, occorre procedere ad una interpretazione complessiva del documento negoziale, che porta ad escludere la configurabilità di un eccessivo squilibrio normativo tra le posizioni contrattuali delle parti, in danno del soggetto finanziato, dovendosi, in assenza di altri parametri, necessariamente – nella valutazione della portata dello squilibrio, avuto riguardo agli importi sopra indicati – tenere conto del valore complessivo dell'operazione, pari ad € 180.000,00, con la precisazione che l'indagine in oggetto non può comunque involgere la convenienza economica dell'affare.
È utile osservare che si tratta peraltro di somme indicate con caratteri grandi, facilmente comprensibili, il cui pagamento è previsto espressamente nella clausola n. 13, in cui si dà espressamente conto della loro corresponsione “anticipata, in un'unica soluzione, autorizzando la trattenuta dal saldo del finanziamento”, non trattandosi dunque neanche in questo caso di penali manifestamente eccessive (art. 33, co. 2, lett. f).
Del tutto generico è, infine, il rilievo inerente il superamento del tasso soglia – che appare invero da escludere avuto riguardo ai tassi riportati nelle rilevazioni trimestrali dei tassi da parte della Banca d'Italia nel periodo di riferimento, prodotti dall'opposta (cfr. all. n. 6)
– e che si traduce di fatto nell'assenza di specifiche allegazioni, anche sul piano assertivo, precludendo, ad avviso di chi giudica, l'accertamento delle questioni rilevabili d'ufficio, avuto riguardo peraltro alle specifiche contestazioni mosse sul punto dall'opposta (cfr.
Tribunale di Roma, sentenza del 3.10.2019 “la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n.
13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007)”).
Infatti, l'“inversione” che caratterizza le posizioni processuali delle parti nel presente giudizio non fa venir meno gli oneri di allegazione (e di prova) che gravano su ciascuna parte processuale, non potendosi le contestazioni in ordine ad un rapporto bancario risolvere in censure generiche.
Simile conclusione, del resto, si giustifica altresì sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi del novellato art. 115 c.p.c., comporta che il convenuto debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati detti dati, ma anche sulla base del principio della preponderanza della prova (cfr. Cass., S. U., n. 576/2008, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass., n. 10285/2009 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali).
In forza delle argomentazioni svolte l'opposizione non è meritevole di accoglimento, dovendosi dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ex art. 654 cpc.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Termini Imerese, 4 luglio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.