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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG 2312/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 17/12/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2312/2025 tra:
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
(deceduta in data 14/7/2023) Per_1 elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. LUCCI MARIO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso a mezzo di proprio CP_1 funzionario;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti in epigrafe indicate nella qualità di eredi della de cuius hanno Persona_1 convenuto in giudizio l' , chiedendo al Giudice di accertare il loro CP_1 diritto, nella espletata qualità di eredi, al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Frosinone del 27/09/2024 in favore della defunta . Persona_1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto a liquidare il CP_1 dovuto per la somma indicata nei mandati di pagamento del 20/8/2025 allegati in atti (all. n. 1 e 2 della memoria).
All'udienza del 17/12/2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell CP_1 al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza DEL 17.12.2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento del pagamento oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”. Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante il riconoscimento del pagamento oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l provveduto alla liquidazione di quanto richiesto solo CP_1 successivamente all'introduzione del presente giudizio ovvero in data 20.08.2025, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nella espletata qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 nei confronti dell' , in persona del Persona_1 CP_1 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 2312/2025 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 17/12/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2312/2025 tra:
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
(deceduta in data 14/7/2023) Per_1 elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. LUCCI MARIO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso a mezzo di proprio CP_1 funzionario;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti in epigrafe indicate nella qualità di eredi della de cuius hanno Persona_1 convenuto in giudizio l' , chiedendo al Giudice di accertare il loro CP_1 diritto, nella espletata qualità di eredi, al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Frosinone del 27/09/2024 in favore della defunta . Persona_1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto a liquidare il CP_1 dovuto per la somma indicata nei mandati di pagamento del 20/8/2025 allegati in atti (all. n. 1 e 2 della memoria).
All'udienza del 17/12/2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell CP_1 al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza DEL 17.12.2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento del pagamento oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”. Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante il riconoscimento del pagamento oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l provveduto alla liquidazione di quanto richiesto solo CP_1 successivamente all'introduzione del presente giudizio ovvero in data 20.08.2025, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nella espletata qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 nei confronti dell' , in persona del Persona_1 CP_1 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 2312/2025 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore