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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2924/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17842/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500481733300614591101 IMU 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500481733300614591101 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2893/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
Municipia spa e il Comune di Marano di Napoli.
La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio.
Municipia spa si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il Comune di Marano di Napoli è rimasto contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'1/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe relativa all'IMU per gli anni
2017-2018 deducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi, la prescrizione del tributo e l'infondatezza della pretesa in quanto l'immobile è inagibile e, comunque, non è stata applicata la prevista riduzione del 50%.
Municipia spa controdeduce di aver ritualmente notificato gli avvisi di accertamento per cui non sono ammissibili questioni attinenti al merito della pretesa;
infine, chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione. Con una memoria illustrativa il ricorrente insiste nell'eccezione di prescrizione evidenziando che, alla data di notifica dell'avviso relativo all'IMU per l'anno 2018 (3/1/24), l'imposta era già prescritta, e che la notifica dell'avviso relativo all'IMU per l'anno 2017 non si è perfezionata per la mancata notifica della raccomandata informativa.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie Municipia spa ha documentato che gli avvisi di pagamento prodromici sono stati notificati in data 3/3/23 (relativamente all'IMU per l'anno 2017) e 3/1/24 (relativamente all'IMU per l'anno 2018).
Tuttavia, la notifica dell'avviso relativo all'IMU pe l'anno 2017, effettuata ex art 140 c.p.c., è irrituale in quanto difetta la prova della consegna della raccomandata informativa. Al riguardo, costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per la sua temporanea assenza ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima" (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 9782/18). Infatti, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.
La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 346/1998), con il quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna;
assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una "raccomandata con avviso di ricevimento".
Pertanto, relativamente all'IMU per l'anno 2017, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
Per quanto attiene, invece, all'IMU per l'anno 2018, risulta rituale la notifica dell'avviso effettuata il 3/1/24.
Al riguardo, è priva di pregio la doglianza del ricorrete secondo cui a tale data l'imposta era già prescritta. Infatti, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati.
Pertanto, la prescrizione eventualmente maturata al momento della notifica dell'avviso di accertamento non può essere fatta valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, dato che l'omessa impugnazione dell'avviso lo ha reso ormai inoppugnabile (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del
02-09-2004)
Infondata, quindi, è anche l'eccezione di prescrizione. Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento ha interrotto il relativo termine quinquennale che, quindi, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (21/7/25) non era ancora decorso.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente all'IMU per l'anno 2017, in relazione alla quale si impone l'annullamento dell'atto impugnato. Respinge nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO CO
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17842/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500481733300614591101 IMU 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500481733300614591101 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2893/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
Municipia spa e il Comune di Marano di Napoli.
La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio.
Municipia spa si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il Comune di Marano di Napoli è rimasto contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'1/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe relativa all'IMU per gli anni
2017-2018 deducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi, la prescrizione del tributo e l'infondatezza della pretesa in quanto l'immobile è inagibile e, comunque, non è stata applicata la prevista riduzione del 50%.
Municipia spa controdeduce di aver ritualmente notificato gli avvisi di accertamento per cui non sono ammissibili questioni attinenti al merito della pretesa;
infine, chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione. Con una memoria illustrativa il ricorrente insiste nell'eccezione di prescrizione evidenziando che, alla data di notifica dell'avviso relativo all'IMU per l'anno 2018 (3/1/24), l'imposta era già prescritta, e che la notifica dell'avviso relativo all'IMU per l'anno 2017 non si è perfezionata per la mancata notifica della raccomandata informativa.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie Municipia spa ha documentato che gli avvisi di pagamento prodromici sono stati notificati in data 3/3/23 (relativamente all'IMU per l'anno 2017) e 3/1/24 (relativamente all'IMU per l'anno 2018).
Tuttavia, la notifica dell'avviso relativo all'IMU pe l'anno 2017, effettuata ex art 140 c.p.c., è irrituale in quanto difetta la prova della consegna della raccomandata informativa. Al riguardo, costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per la sua temporanea assenza ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima" (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 9782/18). Infatti, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.
La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 346/1998), con il quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna;
assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una "raccomandata con avviso di ricevimento".
Pertanto, relativamente all'IMU per l'anno 2017, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
Per quanto attiene, invece, all'IMU per l'anno 2018, risulta rituale la notifica dell'avviso effettuata il 3/1/24.
Al riguardo, è priva di pregio la doglianza del ricorrete secondo cui a tale data l'imposta era già prescritta. Infatti, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati.
Pertanto, la prescrizione eventualmente maturata al momento della notifica dell'avviso di accertamento non può essere fatta valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, dato che l'omessa impugnazione dell'avviso lo ha reso ormai inoppugnabile (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del
02-09-2004)
Infondata, quindi, è anche l'eccezione di prescrizione. Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento ha interrotto il relativo termine quinquennale che, quindi, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (21/7/25) non era ancora decorso.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente all'IMU per l'anno 2017, in relazione alla quale si impone l'annullamento dell'atto impugnato. Respinge nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO CO