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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2735/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8016/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Corso Marrucino N. 90 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220250001212656000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2236/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate Riscossione parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale,in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data
28.03.2025,avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituivano in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le doglianze, con cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione,suscettibili di essere trattate unitariamente in quanto connesse, sono destituite di fondamento.
Milita a sostegno di tale assunto la circostanza che la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla gravata cartella risulta ritualmente notificata per compiuta giacenza in data 07 ottobre 2022,attesa l'impossibilità di consegnarla al destinatario o di altra persona abilitata a riceverlo. Al riguardo giova evidenziare che il suindicato avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R.,modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche espressamente prevista dall'art.
3-comma 5 del D.L. 261/90,come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007 a cui non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82 ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile
2001 del Ministero delle Comunicazioni.(cfr ex multis Cass. n. 8293 del 2018).
Ne conseguem da tale premessa, che la notifica per compiuta giacenza non presuppone, per il suo perfezionamento, una raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito
(CAD).Pertanto anche l'eccezione di prescrizione è infondata risultando la gravata cartella notificata il
28.03.2025 e quindi anteriormente al maturare del termine di prescrizione triennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 150,00,(150 euro), a favore di ciascuna delle resistenti costituite, oltre oneri accessori,se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8016/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Corso Marrucino N. 90 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220250001212656000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2236/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate Riscossione parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale,in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data
28.03.2025,avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituivano in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le doglianze, con cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione,suscettibili di essere trattate unitariamente in quanto connesse, sono destituite di fondamento.
Milita a sostegno di tale assunto la circostanza che la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla gravata cartella risulta ritualmente notificata per compiuta giacenza in data 07 ottobre 2022,attesa l'impossibilità di consegnarla al destinatario o di altra persona abilitata a riceverlo. Al riguardo giova evidenziare che il suindicato avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R.,modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche espressamente prevista dall'art.
3-comma 5 del D.L. 261/90,come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007 a cui non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82 ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile
2001 del Ministero delle Comunicazioni.(cfr ex multis Cass. n. 8293 del 2018).
Ne conseguem da tale premessa, che la notifica per compiuta giacenza non presuppone, per il suo perfezionamento, una raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito
(CAD).Pertanto anche l'eccezione di prescrizione è infondata risultando la gravata cartella notificata il
28.03.2025 e quindi anteriormente al maturare del termine di prescrizione triennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 150,00,(150 euro), a favore di ciascuna delle resistenti costituite, oltre oneri accessori,se dovuti.