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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/12/2024, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato........................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, promossa con atto di citazione notificato in data 18.06.2024
e vertente tra
, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello Barbato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ATTRICE
e
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza CONVENUTO
--------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto della causa: rettificazione sesso ex legge n.164/1982
--------------------------------------------------------------------------------------------
1) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla rettificazione di sesso da femmina a maschio e alla modifica del suo nome da a;
Parte_1 Persona_1
2) per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...]_1 il 14 aprile 2005 da femminile a maschile, nonché del nome proprio da a Parte_1 ; Persona_1
3) mandare il Cancelliere a comunicare copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago, perché provveda alle annotazioni sull'atto di nascita e su tutti gli atti correlati e alle ulteriori incombenze di legge;
4) autorizzare, nel contempo, l'attrice a sottoporsi a intervento chirurgico per l'adeguamento del soma da femminile a maschile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza,
[...] chiedeva la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a Parte_1 maschile, con la conseguente variazione del proprio nome da “ ” a “ Parte_1 [...]
. Persona_1 Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come l'attrice abbia manifestato, sin dalla tenera età una psicosessualità nettamente maschile e preferenze verso interessi e attività del segno opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita.
-------------------------------------------------------------------------------------- 1 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile Nel 2022, l'attrice, all'età di 17 anni, si rivolgeva al dott. psicologo e Testimone_1 specialista in ciclo di vita, in compagnia dei genitori, evidenziando da subito una solida convinzione nell'intraprendere il percorso di transizione.
A gennaio 2023 l'attrice iniziava la terapia ormonale mascolinizzante prescrittiva off-label, con somministrazione di testosterone transdermico a basso dosaggio, e successivamente, dal 14 febbraio 2024, è stata effettuata una modifica della terapia passando alla formulazione iniettiva transmuscolare, con controllo clinico periodico presso Istituto Auxologico Italiano;
la mascolinizzazione ottenuta attraverso la terapia ormonale portava l'attrice a un progressivo benessere e da quando la stessa ha maturato la propria decisione e intrapreso il percorso transizionale, non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione. Il Dottor psicologo presso il servizio "Sportello Trans" ALA Milano Testimone_1 ONLUS concludeva la propria relazione:
“… alla luce delle informazioni in mio possesso, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi di affermativi di genere nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Sulla base degli elementi emersi tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il sig. i attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare Pt_1 ulteriormente la sua identità fisica e immagine corporea e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali” Anche la dott.ssa specialista in endocrinologia e malattie del ricambio Persona_2 presso l'Istituto Auxologico, concludeva: “ è assolutamente Persona_1 consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). Non ha ritenuto di criopreservare i gameti né ad inizio della terapia né tantomeno durante il percorso. È inoltre, assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. Persona_1
non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione di
[...] genere. è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile Persona_1 dal punto di vista sociale, studentesco e affettivo. Nel periodo di tempo in cui abbiamo seguito abbiamo evidenziato un progressivo miglioramento dello Persona_1 stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Riteniamo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del genere d'elezione per garantire a
serenità e benessere. Non appena ottenuto il cambio anagrafico, Persona_1
procederà ad intervento di mastectomia con mascolinizzazione del torace.” Per_1 All'udienza del 27 novembre 2024 il Giudice procedeva all'audizione dell'attrice che, tramite il proprio procuratore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo ed in particolare chiedeva che venisse accertato il diritto a sottoporsi ai trattamenti chirurgici che la parte eventualmente ritenesse di fare per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari. II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato
Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento
-------------------------------------------------------------------------------------- 2 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Nel caso che occupa, parte attorea, a sostegno della propria domanda, ha prodotto la relazione del Dott. che in base alle informazioni raccolte nei colloqui con l'attrice ha Testimone_1 specificato: “E' possibile formulare pienamente una diagnosi di "Disforia di Genere". … Non vi sono quindi possibili predittori psicologici di esito negativo a lungo termine dell'intervento di falloplastica, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale: il periziando comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, incluso il suo carattere radicale e irreversibile. Presenta una matura percezione dei possibili esiti chirurgiche nutre aspettative realistiche relativamente ai possibili effetti di tale intervento sul suo benessere psicologico;
il processo di transizione sociale risulta di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità. Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta Parte_1 dalla patologia meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha Pt_1 intrapreso un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'attrice da tempo si comporta come se fosse un uomo e che lo stesso è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Dalle dichiarazioni rese dall'attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di Parte_1 presentarsi all'esterno come uomo sotto il nome di è irreversibile e Persona_1 seria. infatti, già da tempo si presenta nell'ambiente sociale e Parte_1 scolastico con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato da tempo, l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome “ Catherine” va sostituito il Pt_1 prenome “ ”. Persona_1
-------------------------------------------------------------------------------------- 3 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile Venendo quindi alla domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
Come già sopra rilevato, in virtù del percorso intrapreso, già da Parte_1 tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili, sicché può affermarsi che l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico.
Va peraltro riconosciuto il diritto della parte a sottoporsi ad interventi chirurgici diretti a mutare i propri caratteri sessuali primari senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione giudiziale. Invero, accertata la condizione clinica di disforia di genere, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari rientra pienamente nell'alveo dei trattamenti medici consentiti, in quanto volti a garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. che deve essere inteso come benessere psico-fisico della persona. L'intervento chirurgico, nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e la psicosessualità sia fonte di sofferenza, rappresenta un possibile mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere dell'individuo e la richiesta in tal senso proveniente da un soggetto maggiorenne e consapevole costituisce una forma di estrinsecazione dei diritti personalissimi tutelati dall'art, 2 Cost. che riconosce tra gli altri il diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto per quello che è nell'ambito sociale di riferimento. Sarà dunque rimesso all'alleanza terapeutica tra medico e paziente proporre ed assentire consapevolmente eventuali successivi interventi medici e chirurgici che si ritenessero necessari o utili per conseguire un pieno equilibrio psico-fisico ed eliminare o quantomeno ridurre la sofferenza conseguente a disforia di genere.
Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta da , così Parte_1 provvede:
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così Parte_1 provvede: 1) DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di
[...]
di sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei Parte_1 propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
2) ACCERTA il diritto di a sottoporsi ad eventuali interventi Parte_1 chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari;
-------------------------------------------------------------------------------------- 4 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile 3) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a Parte_1 Desio il 14.04.2005 (atto n. 37, parte I, Serie A, anno 2005) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece Parte_1 intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Persona_1
4) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Bovisio-Masciago di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto III);
5) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 05.11.2024
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
-------------------------------------------------------------------------------------- 5 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato........................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, promossa con atto di citazione notificato in data 18.06.2024
e vertente tra
, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello Barbato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ATTRICE
e
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza CONVENUTO
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Oggetto della causa: rettificazione sesso ex legge n.164/1982
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1) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla rettificazione di sesso da femmina a maschio e alla modifica del suo nome da a;
Parte_1 Persona_1
2) per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...]_1 il 14 aprile 2005 da femminile a maschile, nonché del nome proprio da a Parte_1 ; Persona_1
3) mandare il Cancelliere a comunicare copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago, perché provveda alle annotazioni sull'atto di nascita e su tutti gli atti correlati e alle ulteriori incombenze di legge;
4) autorizzare, nel contempo, l'attrice a sottoporsi a intervento chirurgico per l'adeguamento del soma da femminile a maschile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza,
[...] chiedeva la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a Parte_1 maschile, con la conseguente variazione del proprio nome da “ ” a “ Parte_1 [...]
. Persona_1 Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come l'attrice abbia manifestato, sin dalla tenera età una psicosessualità nettamente maschile e preferenze verso interessi e attività del segno opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita.
-------------------------------------------------------------------------------------- 1 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile Nel 2022, l'attrice, all'età di 17 anni, si rivolgeva al dott. psicologo e Testimone_1 specialista in ciclo di vita, in compagnia dei genitori, evidenziando da subito una solida convinzione nell'intraprendere il percorso di transizione.
A gennaio 2023 l'attrice iniziava la terapia ormonale mascolinizzante prescrittiva off-label, con somministrazione di testosterone transdermico a basso dosaggio, e successivamente, dal 14 febbraio 2024, è stata effettuata una modifica della terapia passando alla formulazione iniettiva transmuscolare, con controllo clinico periodico presso Istituto Auxologico Italiano;
la mascolinizzazione ottenuta attraverso la terapia ormonale portava l'attrice a un progressivo benessere e da quando la stessa ha maturato la propria decisione e intrapreso il percorso transizionale, non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione. Il Dottor psicologo presso il servizio "Sportello Trans" ALA Milano Testimone_1 ONLUS concludeva la propria relazione:
“… alla luce delle informazioni in mio possesso, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi di affermativi di genere nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Sulla base degli elementi emersi tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il sig. i attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare Pt_1 ulteriormente la sua identità fisica e immagine corporea e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali” Anche la dott.ssa specialista in endocrinologia e malattie del ricambio Persona_2 presso l'Istituto Auxologico, concludeva: “ è assolutamente Persona_1 consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). Non ha ritenuto di criopreservare i gameti né ad inizio della terapia né tantomeno durante il percorso. È inoltre, assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. Persona_1
non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione di
[...] genere. è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile Persona_1 dal punto di vista sociale, studentesco e affettivo. Nel periodo di tempo in cui abbiamo seguito abbiamo evidenziato un progressivo miglioramento dello Persona_1 stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Riteniamo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del genere d'elezione per garantire a
serenità e benessere. Non appena ottenuto il cambio anagrafico, Persona_1
procederà ad intervento di mastectomia con mascolinizzazione del torace.” Per_1 All'udienza del 27 novembre 2024 il Giudice procedeva all'audizione dell'attrice che, tramite il proprio procuratore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo ed in particolare chiedeva che venisse accertato il diritto a sottoporsi ai trattamenti chirurgici che la parte eventualmente ritenesse di fare per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari. II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato
Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento
-------------------------------------------------------------------------------------- 2 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Nel caso che occupa, parte attorea, a sostegno della propria domanda, ha prodotto la relazione del Dott. che in base alle informazioni raccolte nei colloqui con l'attrice ha Testimone_1 specificato: “E' possibile formulare pienamente una diagnosi di "Disforia di Genere". … Non vi sono quindi possibili predittori psicologici di esito negativo a lungo termine dell'intervento di falloplastica, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale: il periziando comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, incluso il suo carattere radicale e irreversibile. Presenta una matura percezione dei possibili esiti chirurgiche nutre aspettative realistiche relativamente ai possibili effetti di tale intervento sul suo benessere psicologico;
il processo di transizione sociale risulta di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità. Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta Parte_1 dalla patologia meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha Pt_1 intrapreso un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'attrice da tempo si comporta come se fosse un uomo e che lo stesso è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Dalle dichiarazioni rese dall'attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di Parte_1 presentarsi all'esterno come uomo sotto il nome di è irreversibile e Persona_1 seria. infatti, già da tempo si presenta nell'ambiente sociale e Parte_1 scolastico con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato da tempo, l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome “ Catherine” va sostituito il Pt_1 prenome “ ”. Persona_1
-------------------------------------------------------------------------------------- 3 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile Venendo quindi alla domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
Come già sopra rilevato, in virtù del percorso intrapreso, già da Parte_1 tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili, sicché può affermarsi che l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico.
Va peraltro riconosciuto il diritto della parte a sottoporsi ad interventi chirurgici diretti a mutare i propri caratteri sessuali primari senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione giudiziale. Invero, accertata la condizione clinica di disforia di genere, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari rientra pienamente nell'alveo dei trattamenti medici consentiti, in quanto volti a garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. che deve essere inteso come benessere psico-fisico della persona. L'intervento chirurgico, nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e la psicosessualità sia fonte di sofferenza, rappresenta un possibile mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere dell'individuo e la richiesta in tal senso proveniente da un soggetto maggiorenne e consapevole costituisce una forma di estrinsecazione dei diritti personalissimi tutelati dall'art, 2 Cost. che riconosce tra gli altri il diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto per quello che è nell'ambito sociale di riferimento. Sarà dunque rimesso all'alleanza terapeutica tra medico e paziente proporre ed assentire consapevolmente eventuali successivi interventi medici e chirurgici che si ritenessero necessari o utili per conseguire un pieno equilibrio psico-fisico ed eliminare o quantomeno ridurre la sofferenza conseguente a disforia di genere.
Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta da , così Parte_1 provvede:
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così Parte_1 provvede: 1) DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di
[...]
di sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei Parte_1 propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
2) ACCERTA il diritto di a sottoporsi ad eventuali interventi Parte_1 chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari;
-------------------------------------------------------------------------------------- 4 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile 3) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a Parte_1 Desio il 14.04.2005 (atto n. 37, parte I, Serie A, anno 2005) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece Parte_1 intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Persona_1
4) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Bovisio-Masciago di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto III);
5) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 05.11.2024
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
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