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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/08/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di IN, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello sub R.G. n. 2142/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 12.8.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura unita Parte_1 C.F._1
mediante strumenti informatici all'atto di appello, dagli avv. Giovanni De Nardo e Mariastefania Dal
Pin del Foro di IN, domiciliatari;
appellante
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
, corrente a Tavagnacco (IN), Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vittimberga del Foro di Monza, domiciliataria;
appellato in punto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di IN n. 325/2023; altri contratti d'opera.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente appello, così prevedere: IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE Previa rimessione nei termini di proposizione dell'appello revocare, anche inaudita altera parte, l'esecutività della sentenza ivi impugnata in quanto l'impugnazione appare manifestamente fondata ai sensi dell'art. 283, comma 1, c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa e già documentate IN
VIA PRINCIPALE Previa rimessione nei termini di proposizione dell'appello dichiarare nulla la notifica dell'atto di citazione d.d. 22.02.2023 con cui veniva promosso dalla Controparte_2
il procedimento civile avanti al Giudice di Pace di IN (n. 2566/2023) nei riguardi del
[...]
sig. e della conseguente Sentenza n. 325/2023 emessa in data 18.05.2023 per le CP_3
argomentazioni di cui in narrativa e per l'effetto rimettere il giudizio avanti il giudice di primo grado ex articolo 354 cpc. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, in totale riforma della sentenza ivi impugnata e previa rimessione della causa in istruttoria, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. a Parte_1
alla Statale per le ragioni indicate in narrativa. In ogni caso con vittoria di CP_2 Controparte_2
spese di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per testi nella persona della Sig.ra da sentirsi sui seguenti capitoli di prova di seguito indicati e Parte_2
preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. In data18.08.2021 Il Sig. incorreva in un sinistro Parte_1
stradale per cui portava la propria vettura in riparazione presso la Controparte_2
”? 2. In data 18.08.2021 il Sig. le riferiva di aver sottoscritto un documento redatto
[...] Parte_1
dalla ” con cui dava a quest'ultima la possibilità di ricevere Controparte_2
l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo direttamente dalla ? 3. In data 18.08.2021 il Sig. CP_4
le riferiva che il Sig. gli aveva comunicato che con la sottoscrizione del documento Parte_1 CP_2
di cui al capitolo che precede nessuna altra somma di denaro gli sarebbe stata richiesta in quanto “se la sarebbe vista direttamente lui con l'assicurazione”? 4. Dopo la riconsegna della vettura riparata da pagina 2 di 7 parte della ”, nel mese di agosto 2021, Lei verificava che il Controparte_2
veicolo appariva nelle medesime condizioni ante sinistro? 5. Prima che si verificasse il sinistro stradale di data 18.08.2021 la vettura del Sig. presentava danni, rotture e/o danneggiamenti della Pt_1
carrozzeria e del radiatore. Si chiede che venga disposto l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico di ed avente ad oggetto la documentazione inerente il sinistro stradale fra cui le CP_4
comunicazioni intercorse fra la compagnia assicurativa e e la Controparte_2
relazione del perito intervenuto al fine della constatazione dei danni.
Per l'appellata: -in via preliminare: -accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal signor in quanto tardiva perché avvenuta oltre il termine semestrale dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza di primo grado qui impugnata;
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui il presente appello dovesse essere considerato tempestivo, rigettare la richiesta di revocare l'esecutività
della sentenza qui impugnata, essendo l'impugnazione de qua manifestatamente infondata, per tutti i motivi dedotti in atti;
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante perché
infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte ut supra dedotte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 325/2023 resa dal Giudice di Pace di IN il 18.05.2023 e pubblicata il
19.05.2023; -in estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale
dovesse ritenere nulla la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e quindi nulla la sentenza qui impugnata, si chiede la rimessione della causa avanti al primo Giudice ex art. 354
c.p.c.; -in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi in cui la causa venga rimessa in istruttoria nel presente giudizio, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado e si chiede che, accertata la prestazione d'opera eseguita dalla Controparte_2
, il signor venga condannato al pagamento in favore dell'odierno appellato della somma di
[...] Pt_1
€ 3.411,00= (per capitale residuo e spese d'intervento legale stragiudiziale per € 200,00=), oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, ed oltre a spese legali;
-in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate da parte appellante in questa sede;
ci si oppone all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di in CP_4
pagina 3 di 7 quanto avente natura esplorativa e mirante ad aggirare il principio sull'onere della prova sancito dall'art. 2697 cod. civ.. - in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti al Giudice di Pace di IN, notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario in data 2.3.2023, , titolare dell'impresa individuale CP_2 Controparte_2
, corrente a Tavagnacco (IN), convenne in giudizio esponendo di aver
[...] Parte_1
eseguito, su commissione di quest'ultimo, un intervento di riparazione dell'autovettura Ford Mondeo
targata DM411TA, intervento per il quale aveva emesso il preventivo n. 3253 del 31.8.2021 per l'importo di € 3.841,93; dopo il versamento, da parte del sig. di un acconto di € 600,00, nessun Pt_1
altro pagamento era stato eseguito, nonostante i solleciti. Ciò premesso, l'attore ha concluso per la condanna del sig. al pagamento della somma di € 3.411,00 (comprensiva dell'importo di € Pt_1
200,00 per spese legali stragiudiziali), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2. Dichiarata la contumacia del sig. il Giudice di pace di IN lo ha condannato al Pt_1
pagamento in favore del sig. , titolare di , della somma CP_2 Controparte_2
di € 3.411,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e spese processuali liquidate nell'importo di € 137,02 per spese e di € 600,00 per compenso, oltre rimborso forfetario spese generali del 15% e accessori.
3. Con atto di citazione notificato il 12.8.2024, il sig. ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza del Giudice di pace, sostenendo che: a) la contumacia nel giudizio di primo grado era stata erroneamente dichiarata, in quanto la notifica della citazione era avvenuta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
nel febbraio 2023, ad un indirizzo che era stato quello di sua residenza sino al 10.11.2021, data alla quale si era trasferito in Via Morosina n. 4, sempre a IN;
ne conseguiva la nullità della sentenza,
che, nel luglio 2024, era stata notificata, unitamente al precetto, proprio al nuovo indirizzo;
b) aveva diritto alla rimessione nel termine per la proposizione dell'appello, proposto tardivamente in ragione pagina 4 di 7 dell'incolpevole ignoranza del giudizio di primo grado;
c) la sentenza era errata, in quanto l'autovettura non necessitava dei lavori eseguiti, come dimostrato dalla liquidazione, da parte della società
assicuratrice del solo importo di € 630,00, a seguito della denuncia del sinistro stradale;
CP_4
nessun preventivo era mai stato fornito e l'autovettura gli era stata riconsegnata riparata, senza alcuna richiesta. L'appellante ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
4. Si è costituito l'appellato sig. , contestando la fondatezza dei motivi di CP_2
appello. In primo luogo, ha osservato che, alla data della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il sig.
risultava residente all'indirizzo presso il quale l'ufficiale giudiziario aveva eseguito la notifica, Pt_1
come evidenziato dalla relativa relazione;
in ogni caso, il sig. non aveva fornito, come Pt_1
necessario, la prova della mancata conoscenza della pendenza del processo di primo grado. Nel merito,
ha sostenuto che l'incidente si era verificato perché il veicolo che precedeva quello del sig. aveva Pt_1
eseguito una manovra in retromarcia che aveva determinato la flessione del paraurti anteriore e il danneggiamento del radiatore;
ancora, l'appellante aveva sottoscritto un contratto di cessione del credito verso con il quale si era impegnato a corrispondere al riparatore l'eventuale CP_4
differenza rispetto al costo totale delle riparazioni non indennizzate dall'assicuratrice. L'appellato ha concluso riportato nell'epigrafe.
5. La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa discussione orale.
6. L'appello deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo.
7. L'impugnazione è stata proposta ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata, ciò di cui ha dato atto lo stesso appellante. Ai fini dell'ammissibilità
dell'impugnazione tardiva del cosiddetto contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, c. 2, c.p.c.,
quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare, in primo luogo, la causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, in secondo luogo, di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, dunque di notificazione pagina 5 di 7 inesistente, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza (così Cass., sez. III civ., 11.10.2023, n. 28245 e precedenti di legittimità in essa citati).
8. Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto un certificato storico dei suoi indirizzi di residenza, dal quale si evince che egli è stato anagraficamente residente nel Comune di IN dal
22.5.2017 in Via Piazza d'Armi 68/04 e dall'11.11.2021 in Via Morosina 4. La notifica dell'atto di citazione avanti al Giudice di pace è stata eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
all'indirizzo di IN Via Piazza d'Armi 68/04, mediante deposito del piego presso la casa del
[...]
in data 2.3.2023, con affissione dell'avviso sulla porta e spedizione della raccomandata Pt_3
informativa, depositata presso l'ufficio (sulla busta si legge “Avviso 7/3/23”); nell'avviso di ricevimento è barrata la casella “invio non ritirato alla data”, con apposizione del timbro dell'ufficio postale di IN del 17.3.2023.
9. L'appellante ha invocato, a sostegno della nullità della notificazione, unicamente le risultanze anagrafiche di cui al citato certificato, senza allegare ed offrire di provare, come suo onere,
circostanze di fatto atte a dimostrare il luogo di effettiva dimora alla data di esecuzione della notifica;
ne consegue che non può essere ritenuta la nullità della notificazione dell'atto di citazione avanti al
Giudice di pace, eseguita dall'ufficiale giudiziario, in quanto “Al fine di dimostrare la sussistenza della
nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del
destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una
residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la
notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo
le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del
destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far
dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.” (così Cass., sez. I civ.,
9.5.2014, n. 10107 e Cass., sez. III civ., 19.7.2005, n. 15200; si veda anche Cass., sez. II civ., ord.
24.3.2023, n. 8463). A fronte dell'esecuzione della notifica ex art. 140 c.p.c. nel marzo 2023, l'odierno pagina 6 di 7 appellante, a ciò onerato, avrebbe dovuto fornire la prova diretta dell'intervenuto effettivo trasferimento a tale data, della sua dimora al diverso indirizzo. Se l'assenza di prova in ordine alla causa dell'asserita nullità della notificazione appare decisiva e assorbente, deve peraltro rilevarsi che,
in ogni caso, non è stata nemmeno offerta l'ulteriore prova necessaria che, a causa dell'affermato vizio,
sarebbe mancata la conoscenza del processo, tenuto conto del persistente collegamento del luogo della notifica con il suo destinatario, verificato dall'ufficiale giudiziario, che ha provveduto alla notifica ex art. 140 c.p.c..
10. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della causa, applicati in misura minima, attesa la semplicità della fattispecie e la limitata attività svolta, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di IN, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello suindicata:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 325/2023 del Giudice di pace di IN, del 18-19.5.2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali, che liquida in €
852,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 23 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
IN, 11 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di IN, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello sub R.G. n. 2142/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 12.8.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura unita Parte_1 C.F._1
mediante strumenti informatici all'atto di appello, dagli avv. Giovanni De Nardo e Mariastefania Dal
Pin del Foro di IN, domiciliatari;
appellante
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
, corrente a Tavagnacco (IN), Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vittimberga del Foro di Monza, domiciliataria;
appellato in punto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di IN n. 325/2023; altri contratti d'opera.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente appello, così prevedere: IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE Previa rimessione nei termini di proposizione dell'appello revocare, anche inaudita altera parte, l'esecutività della sentenza ivi impugnata in quanto l'impugnazione appare manifestamente fondata ai sensi dell'art. 283, comma 1, c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa e già documentate IN
VIA PRINCIPALE Previa rimessione nei termini di proposizione dell'appello dichiarare nulla la notifica dell'atto di citazione d.d. 22.02.2023 con cui veniva promosso dalla Controparte_2
il procedimento civile avanti al Giudice di Pace di IN (n. 2566/2023) nei riguardi del
[...]
sig. e della conseguente Sentenza n. 325/2023 emessa in data 18.05.2023 per le CP_3
argomentazioni di cui in narrativa e per l'effetto rimettere il giudizio avanti il giudice di primo grado ex articolo 354 cpc. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, in totale riforma della sentenza ivi impugnata e previa rimessione della causa in istruttoria, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. a Parte_1
alla Statale per le ragioni indicate in narrativa. In ogni caso con vittoria di CP_2 Controparte_2
spese di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per testi nella persona della Sig.ra da sentirsi sui seguenti capitoli di prova di seguito indicati e Parte_2
preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. In data18.08.2021 Il Sig. incorreva in un sinistro Parte_1
stradale per cui portava la propria vettura in riparazione presso la Controparte_2
”? 2. In data 18.08.2021 il Sig. le riferiva di aver sottoscritto un documento redatto
[...] Parte_1
dalla ” con cui dava a quest'ultima la possibilità di ricevere Controparte_2
l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo direttamente dalla ? 3. In data 18.08.2021 il Sig. CP_4
le riferiva che il Sig. gli aveva comunicato che con la sottoscrizione del documento Parte_1 CP_2
di cui al capitolo che precede nessuna altra somma di denaro gli sarebbe stata richiesta in quanto “se la sarebbe vista direttamente lui con l'assicurazione”? 4. Dopo la riconsegna della vettura riparata da pagina 2 di 7 parte della ”, nel mese di agosto 2021, Lei verificava che il Controparte_2
veicolo appariva nelle medesime condizioni ante sinistro? 5. Prima che si verificasse il sinistro stradale di data 18.08.2021 la vettura del Sig. presentava danni, rotture e/o danneggiamenti della Pt_1
carrozzeria e del radiatore. Si chiede che venga disposto l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico di ed avente ad oggetto la documentazione inerente il sinistro stradale fra cui le CP_4
comunicazioni intercorse fra la compagnia assicurativa e e la Controparte_2
relazione del perito intervenuto al fine della constatazione dei danni.
Per l'appellata: -in via preliminare: -accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal signor in quanto tardiva perché avvenuta oltre il termine semestrale dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza di primo grado qui impugnata;
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui il presente appello dovesse essere considerato tempestivo, rigettare la richiesta di revocare l'esecutività
della sentenza qui impugnata, essendo l'impugnazione de qua manifestatamente infondata, per tutti i motivi dedotti in atti;
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante perché
infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte ut supra dedotte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 325/2023 resa dal Giudice di Pace di IN il 18.05.2023 e pubblicata il
19.05.2023; -in estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale
dovesse ritenere nulla la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e quindi nulla la sentenza qui impugnata, si chiede la rimessione della causa avanti al primo Giudice ex art. 354
c.p.c.; -in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi in cui la causa venga rimessa in istruttoria nel presente giudizio, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado e si chiede che, accertata la prestazione d'opera eseguita dalla Controparte_2
, il signor venga condannato al pagamento in favore dell'odierno appellato della somma di
[...] Pt_1
€ 3.411,00= (per capitale residuo e spese d'intervento legale stragiudiziale per € 200,00=), oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, ed oltre a spese legali;
-in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate da parte appellante in questa sede;
ci si oppone all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di in CP_4
pagina 3 di 7 quanto avente natura esplorativa e mirante ad aggirare il principio sull'onere della prova sancito dall'art. 2697 cod. civ.. - in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti al Giudice di Pace di IN, notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario in data 2.3.2023, , titolare dell'impresa individuale CP_2 Controparte_2
, corrente a Tavagnacco (IN), convenne in giudizio esponendo di aver
[...] Parte_1
eseguito, su commissione di quest'ultimo, un intervento di riparazione dell'autovettura Ford Mondeo
targata DM411TA, intervento per il quale aveva emesso il preventivo n. 3253 del 31.8.2021 per l'importo di € 3.841,93; dopo il versamento, da parte del sig. di un acconto di € 600,00, nessun Pt_1
altro pagamento era stato eseguito, nonostante i solleciti. Ciò premesso, l'attore ha concluso per la condanna del sig. al pagamento della somma di € 3.411,00 (comprensiva dell'importo di € Pt_1
200,00 per spese legali stragiudiziali), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2. Dichiarata la contumacia del sig. il Giudice di pace di IN lo ha condannato al Pt_1
pagamento in favore del sig. , titolare di , della somma CP_2 Controparte_2
di € 3.411,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e spese processuali liquidate nell'importo di € 137,02 per spese e di € 600,00 per compenso, oltre rimborso forfetario spese generali del 15% e accessori.
3. Con atto di citazione notificato il 12.8.2024, il sig. ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza del Giudice di pace, sostenendo che: a) la contumacia nel giudizio di primo grado era stata erroneamente dichiarata, in quanto la notifica della citazione era avvenuta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
nel febbraio 2023, ad un indirizzo che era stato quello di sua residenza sino al 10.11.2021, data alla quale si era trasferito in Via Morosina n. 4, sempre a IN;
ne conseguiva la nullità della sentenza,
che, nel luglio 2024, era stata notificata, unitamente al precetto, proprio al nuovo indirizzo;
b) aveva diritto alla rimessione nel termine per la proposizione dell'appello, proposto tardivamente in ragione pagina 4 di 7 dell'incolpevole ignoranza del giudizio di primo grado;
c) la sentenza era errata, in quanto l'autovettura non necessitava dei lavori eseguiti, come dimostrato dalla liquidazione, da parte della società
assicuratrice del solo importo di € 630,00, a seguito della denuncia del sinistro stradale;
CP_4
nessun preventivo era mai stato fornito e l'autovettura gli era stata riconsegnata riparata, senza alcuna richiesta. L'appellante ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
4. Si è costituito l'appellato sig. , contestando la fondatezza dei motivi di CP_2
appello. In primo luogo, ha osservato che, alla data della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il sig.
risultava residente all'indirizzo presso il quale l'ufficiale giudiziario aveva eseguito la notifica, Pt_1
come evidenziato dalla relativa relazione;
in ogni caso, il sig. non aveva fornito, come Pt_1
necessario, la prova della mancata conoscenza della pendenza del processo di primo grado. Nel merito,
ha sostenuto che l'incidente si era verificato perché il veicolo che precedeva quello del sig. aveva Pt_1
eseguito una manovra in retromarcia che aveva determinato la flessione del paraurti anteriore e il danneggiamento del radiatore;
ancora, l'appellante aveva sottoscritto un contratto di cessione del credito verso con il quale si era impegnato a corrispondere al riparatore l'eventuale CP_4
differenza rispetto al costo totale delle riparazioni non indennizzate dall'assicuratrice. L'appellato ha concluso riportato nell'epigrafe.
5. La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa discussione orale.
6. L'appello deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo.
7. L'impugnazione è stata proposta ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata, ciò di cui ha dato atto lo stesso appellante. Ai fini dell'ammissibilità
dell'impugnazione tardiva del cosiddetto contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, c. 2, c.p.c.,
quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare, in primo luogo, la causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, in secondo luogo, di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, dunque di notificazione pagina 5 di 7 inesistente, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza (così Cass., sez. III civ., 11.10.2023, n. 28245 e precedenti di legittimità in essa citati).
8. Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto un certificato storico dei suoi indirizzi di residenza, dal quale si evince che egli è stato anagraficamente residente nel Comune di IN dal
22.5.2017 in Via Piazza d'Armi 68/04 e dall'11.11.2021 in Via Morosina 4. La notifica dell'atto di citazione avanti al Giudice di pace è stata eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
all'indirizzo di IN Via Piazza d'Armi 68/04, mediante deposito del piego presso la casa del
[...]
in data 2.3.2023, con affissione dell'avviso sulla porta e spedizione della raccomandata Pt_3
informativa, depositata presso l'ufficio (sulla busta si legge “Avviso 7/3/23”); nell'avviso di ricevimento è barrata la casella “invio non ritirato alla data”, con apposizione del timbro dell'ufficio postale di IN del 17.3.2023.
9. L'appellante ha invocato, a sostegno della nullità della notificazione, unicamente le risultanze anagrafiche di cui al citato certificato, senza allegare ed offrire di provare, come suo onere,
circostanze di fatto atte a dimostrare il luogo di effettiva dimora alla data di esecuzione della notifica;
ne consegue che non può essere ritenuta la nullità della notificazione dell'atto di citazione avanti al
Giudice di pace, eseguita dall'ufficiale giudiziario, in quanto “Al fine di dimostrare la sussistenza della
nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del
destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una
residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la
notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo
le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del
destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far
dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.” (così Cass., sez. I civ.,
9.5.2014, n. 10107 e Cass., sez. III civ., 19.7.2005, n. 15200; si veda anche Cass., sez. II civ., ord.
24.3.2023, n. 8463). A fronte dell'esecuzione della notifica ex art. 140 c.p.c. nel marzo 2023, l'odierno pagina 6 di 7 appellante, a ciò onerato, avrebbe dovuto fornire la prova diretta dell'intervenuto effettivo trasferimento a tale data, della sua dimora al diverso indirizzo. Se l'assenza di prova in ordine alla causa dell'asserita nullità della notificazione appare decisiva e assorbente, deve peraltro rilevarsi che,
in ogni caso, non è stata nemmeno offerta l'ulteriore prova necessaria che, a causa dell'affermato vizio,
sarebbe mancata la conoscenza del processo, tenuto conto del persistente collegamento del luogo della notifica con il suo destinatario, verificato dall'ufficiale giudiziario, che ha provveduto alla notifica ex art. 140 c.p.c..
10. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della causa, applicati in misura minima, attesa la semplicità della fattispecie e la limitata attività svolta, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di IN, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello suindicata:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 325/2023 del Giudice di pace di IN, del 18-19.5.2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali, che liquida in €
852,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 23 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
IN, 11 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi pagina 7 di 7