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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10424/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.9.2025 da 1) Parte_1 nata Milano il 12/03/1980 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato BU SI (VA) il 18/01/1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 05/07/2013 in Pregnana Milanese (MI) anno 2013 atto n. 8 reg. parte II serie A Ufficio 1 In comunione separazione dei beni.
1 con i seguenti figli:
(c.f. ) nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1 C.F._3
(c.f. ) nata a [...] il [...], cittadina italiana. Parte_3 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. in aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c., le figlie minori e saranno affidate Pt_3 Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi, inoltre, si obbligano a cooperare nel progetto di crescita delle figlie a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie in relazione alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita delle figlie minori, invece, sarà esercitata - in via esclusiva - dal genitore presso il quale le minori saranno collocate in quel determinato momento. Le decisioni di emergenza inerenti alla salute o sicurezza delle figlie saranno assunte dal genitore presso il quale le minori si trovano, che dovrà informare al più presto l'altro coniuge.
3. Dato atto dell'importanza per le figlie minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, le figlie saranno collocate prevalentemente presso la madre, e continueranno a vivere presso l'abitazione familiare, sita in Pregnana M.se, Via Genova n. 19, che sarà pertanto assegnata alla medesima. Il sig. con l'accordo della sig.ra si è già Parte_2 Parte_1 trasferito, dal 25 luglio 2025 nella nuova sistemazione abitativa sita in Rho, Via Petrarca n. 108, ove trasferirà anche la propria residenza;
4. Fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, le minori frequenteranno il padre con le seguenti modalità:
- infrasettimanalmente, un pomeriggio/sera da individuarsi previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze delle figlie e degli impegni lavorativi dei genitori;
- due fine settimana al mese, in alternanza con la madre: dal venerdì sera/sabato mattina alla domenica sera;
- festività natalizie: dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, in alternanza annuale con la madre. In ogni caso, le figlie trascorreranno con la madre il giorno di Natale, fatto salvo ogni diverso accordo;
- festività pasquali: giorni di festività (S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo) alternati con la madre di anno in anno;
2 - altri giorni festivi e ponti in alternanza con la madre;
- durante il periodo estivo le minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre, il cui periodo sarà da concordare tra i genitori entro il 31/03 di ogni anno;
- in ogni caso, qualora sopravvengano impossibilità della madre, dovute ad impegni lavorativi o personali, il padre si impegna a collaborare con la madre rendendosi disponibile ad occuparsi delle figlie anche in giorni differenti rispetto alla regolamentazione sopra prevista.
- In ogni caso, i genitori assumono l'impegno di concordare eventuali modifiche al regime di frequentazione dei figli, in funzione di sopravvenute variazioni degli orari e dei calendari di lavoro deli stessi e/o degli impegni scolastici o extrascolastici delle figlie.
5. Il padre, signor verserà alla madre signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie la somma mensile di € 750,00 (€ 375,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal trasferimento del sig. presso la nuova abitazione, e sarà annualmente rivalutata in Parte_2 base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di deposito della sentenza di separazione (prima rivalutazione anno successivo al deposito della sentenza).
6. L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
7. Le spese straordinarie rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano da ultimo in data 10 giugno 2025, di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico [ ]; f) farmaci integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
3 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.) f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dei dispositivi elettronici (pc, tablet). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo e-mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (o, al massimo, entro 10 giorni dalla stessa); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione o altra modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
8. I genitori forniranno i recapiti dei luoghi in cui trascorreranno le vacanze con le figlie e garantiranno le comunicazioni quotidiane tra le minori e il genitore che non è con loro. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
9. Il sig. si obbliga a trasferire, a fronte di un corrispettivo pari a € 11.000,00 Parte_2
(undicimila/00 euro), entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale, alla signora che accetta il predetto trasferimento, la Parte_1 propria quota pari al 20% (1/5) di proprietà del seguente immobile così testualmente descritto in titolo - Atto di vendita Dott.ssa , Notaio in Bareggio, Persona_2 repertorio n. 1169 – Raccolta n. 916:
“In Comune di PREGNANA MILANESE (Milano), Via Genova n. 19, appartamento al piano quarto con annessi cantina e box autorimessa al piano seminterrato, il tutto così distinto al Catasto Fabbricati: Foglio 5 (cinque), mappali:
- 458 sub. 12 (quattrocentocinquantotto subalterno dodici), Via Genova n. 19, piano 4-S1, categoria A/3, classe 4, vani 8, rendita Euro
4 537,12;
- 457 sub. 10 (quattrocentocinquantasette subalterno dieci), Via Genova n. 19, piano S1, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 12, rendita Euro 30,99”. Il tutto, presso Notaio scelto dalla signora con spese a carico dell'acquirente come Parte_1 per legge;
10. L'impegno alla cessione ed il successivo trasferimento della quota indivisa della casa coniugale da parte del sig. in favore della signora sono ritenuti dai Parte_2 Parte_1 coniugi indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali pertanto, in relazione alla disposizione patrimoniale di cui sopra, chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa a norma di legge, conformemente all'art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
11. All'atto della firma del presente ricorso per la separazione, la signora si impegna Parte_1
a richiedere all'istituto bancario competente Intesa Sanpaolo S.p.A. l'accollo esclusivo integrale e liberatorio del mutuo a carico della medesima in quanto coniuge cessionario della quota che acquisisce l'intera proprietà dell'immobile sito in Pregnana Milanese Via Genova n. 19, con integrale liberazione del sig. attualmente cointestatario del mutuo. Parte_2
12. I risparmi in essere sul rapporto di c/c: 01912/1000/90200 c/o Intesa San Paolo S.p.A. saranno devoluti a favore delle figlie e sui rispettivi libretti postali con accensione di Per_1 Pt_3 buoni di risparmio fruttiferi.
13. I beni ed arredi presenti nella casa coniugale rimarranno definitivamente attribuiti alla signora avendo il sig. già provveduto ad asportare i propri beni ed effetti personali. Parte_1 Parte_2
14. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
15. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra.
16. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
17. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore delle figlie minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Pregnana M.se il 05/07/2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pregnana M.se (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di EG .
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Nicola Latour. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ 6
IL PM IL PG