CASS
Sentenza 4 agosto 2022
Sentenza 4 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/08/2022, n. 30682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30682 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SU EP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/2/2021 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Stefano Palma in sostituzione dell'Avv. Cosimo Deleonardis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/2/2021, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 7/2/2019 dal Tribunale di Brindisi, con la quale EP SU era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e condannato alla pena di sei mesi di arresto e diecimila euro di ammenda. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30682 Anno 2022 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 05/07/2022 2. Propone ricorso per cassazione il SU, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla prescrizione del reato. La Corte di appello avrebbe affermato che la consumazione degli illeciti risalirebbe al 21/1/2016, data di accertamento del fatto, e da questa farebbe decorrere il corso della prescrizione;
in tal modo, però, la sentenza si porrebbe in aperto contrasto con quanto sostenuto dal primo Giudice, che avrebbe riferito la consumazione del reato - con certezza - al 2015. Come confermato, peraltro, dalle dichiarazioni dei testi LE, che avrebbero riferito di aver presentato un esposto nell'ottobre di quell'anno, esattamente il 22/10/2015, così che proprio questa data avrebbe dovuto esser considerata il dies a quo della prescrizione. Maturata, quindi, con i periodi di sospensione, al più tardi il 4/2/2021 - e non il 4/5/2021, come in sentenza di appello - ossia prima dell'emissione della pronuncia di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte osserva, in primo luogo, che la sentenza di appello e quella di primo grado presentano, in effetti, un'apparente discrasia motivazionale, denunciata nell'impugnazione: il Tribunale ha affermato che "si è potuto appurare con certezza che le opere (...), nella loro interezza e nella configurazione in cui si sono presentate all'atto del sopralluogo, sono state completate nel 2015"; la Corte di appello, per contro, ha sostenuto che "le opere abusive complessivamente considerate non possono ritenersi ultimate alla data dell'accertamento" (21/1/2016), da considerare, dunque, solo dies a quo del corso della prescrizione, poi maturata il 4/5/2021. 5. Tanto premesso, il ricorso àncora l'ultimazione delle opere - quindi il citato dies a quo - al 22/10/2015, quando tali TR e CE LE avevano presentato un esposto con riguardo agli stessi lavori qui contestati;
questa tesi, tuttavia, presuppone che gli abusi fossero stati ultimati (al più tardi) proprio a quella data, senza proseguire affatto dopo la proposizione dell'esposto, ma di ciò non vi è traccia nella sentenza di primo grado che, infatti, ha concluso soltanto per il completamento degli interventi, "con certezza, (...) nel 2015", senza specificazioni ulteriori, peraltro dopo aver sostenuto che "le opere apparivano di edificazione coeva o prossima al periodo del sopralluogo" (ossia 21/1/2016). La Corte di appello, peraltro, ha sviluppato un'ulteriore considerazione, estranea alla pronuncia di primo grado, ed ha rilevato che, "anche a voler ritenere ultimato l'edificio principale destinato ad abitazione, certamente non lo sono gli ulteriori edifici realizzati, come obiettivamente evidenziato dalle fotografie indicate" (tali 2 o-1'; da rappresentare l'assenza dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali intonaci od infissi, necessari per ritenere ultimate le opere, come da costante giurisprudenza di legittimità); così da sostenere, dunque, come già richiamato, che le opere abusive "complessivamente considerate non possono ritenersi ultimate alla data dell'accertamento" (21/1/2016). Quel che, peraltro, trova una traccia anche nella sentenza del Tribunale, che - pur concludendo nei termini indicati - aveva precisato che "i testi hanno spiegato che sull'area era presente ancora sabbione ad uso edile (per malta)", segno evidente di opere non ancora terminate (quantomeno) in tutte le loro rifiniture. 6. Con l'effetto che, alla data della pronuncia di appello, il reato non poteva ritenersi prescritto, anche tenuto conto dei periodi di sospensione. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2022 El Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Stefano Palma in sostituzione dell'Avv. Cosimo Deleonardis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/2/2021, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 7/2/2019 dal Tribunale di Brindisi, con la quale EP SU era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e condannato alla pena di sei mesi di arresto e diecimila euro di ammenda. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30682 Anno 2022 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 05/07/2022 2. Propone ricorso per cassazione il SU, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla prescrizione del reato. La Corte di appello avrebbe affermato che la consumazione degli illeciti risalirebbe al 21/1/2016, data di accertamento del fatto, e da questa farebbe decorrere il corso della prescrizione;
in tal modo, però, la sentenza si porrebbe in aperto contrasto con quanto sostenuto dal primo Giudice, che avrebbe riferito la consumazione del reato - con certezza - al 2015. Come confermato, peraltro, dalle dichiarazioni dei testi LE, che avrebbero riferito di aver presentato un esposto nell'ottobre di quell'anno, esattamente il 22/10/2015, così che proprio questa data avrebbe dovuto esser considerata il dies a quo della prescrizione. Maturata, quindi, con i periodi di sospensione, al più tardi il 4/2/2021 - e non il 4/5/2021, come in sentenza di appello - ossia prima dell'emissione della pronuncia di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte osserva, in primo luogo, che la sentenza di appello e quella di primo grado presentano, in effetti, un'apparente discrasia motivazionale, denunciata nell'impugnazione: il Tribunale ha affermato che "si è potuto appurare con certezza che le opere (...), nella loro interezza e nella configurazione in cui si sono presentate all'atto del sopralluogo, sono state completate nel 2015"; la Corte di appello, per contro, ha sostenuto che "le opere abusive complessivamente considerate non possono ritenersi ultimate alla data dell'accertamento" (21/1/2016), da considerare, dunque, solo dies a quo del corso della prescrizione, poi maturata il 4/5/2021. 5. Tanto premesso, il ricorso àncora l'ultimazione delle opere - quindi il citato dies a quo - al 22/10/2015, quando tali TR e CE LE avevano presentato un esposto con riguardo agli stessi lavori qui contestati;
questa tesi, tuttavia, presuppone che gli abusi fossero stati ultimati (al più tardi) proprio a quella data, senza proseguire affatto dopo la proposizione dell'esposto, ma di ciò non vi è traccia nella sentenza di primo grado che, infatti, ha concluso soltanto per il completamento degli interventi, "con certezza, (...) nel 2015", senza specificazioni ulteriori, peraltro dopo aver sostenuto che "le opere apparivano di edificazione coeva o prossima al periodo del sopralluogo" (ossia 21/1/2016). La Corte di appello, peraltro, ha sviluppato un'ulteriore considerazione, estranea alla pronuncia di primo grado, ed ha rilevato che, "anche a voler ritenere ultimato l'edificio principale destinato ad abitazione, certamente non lo sono gli ulteriori edifici realizzati, come obiettivamente evidenziato dalle fotografie indicate" (tali 2 o-1'; da rappresentare l'assenza dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali intonaci od infissi, necessari per ritenere ultimate le opere, come da costante giurisprudenza di legittimità); così da sostenere, dunque, come già richiamato, che le opere abusive "complessivamente considerate non possono ritenersi ultimate alla data dell'accertamento" (21/1/2016). Quel che, peraltro, trova una traccia anche nella sentenza del Tribunale, che - pur concludendo nei termini indicati - aveva precisato che "i testi hanno spiegato che sull'area era presente ancora sabbione ad uso edile (per malta)", segno evidente di opere non ancora terminate (quantomeno) in tutte le loro rifiniture. 6. Con l'effetto che, alla data della pronuncia di appello, il reato non poteva ritenersi prescritto, anche tenuto conto dei periodi di sospensione. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2022 El Presidente