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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/06/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°4921 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 19/08/2024
da
), con l'avv. INVIDIA Parte_1 C.F._1
ANTONIO
ricorrente nei confronti di
) Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“In via principale
1) Disporre l'affidamento super-esclusivo della figlia a Persona_1
favore del padre Parte_1
2) Conseguentemente, disporre e/o autorizzare che il ricorrente, 2
possa far espatriare la figlia anche da Parte_1 Per_1
sola, senza il consenso della madre;
3) Restano immutate tutte le altre condizioni stabilite nel Decreto di
Accoglimento n. 3831/2023 del 16.06.2023 emesso dal Tribunale di
Verona all'esito del procedimento n. 500/2023 RG;
In ogni caso
5) Con vittoria di spese, compenso, rimborso spese generali, Iva e
CPA.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
Con il decreto di accoglimento n. 3831/2023 del 16.06.2023, il
Tribunale di Verona, a modifica delle condizioni di divorzio,
stabiliva quanto segue: “ dispone l'affido della minore
[...]
(C.F.: ) in via esclusiva al ricorrente;
Per_1 C.F._3
pone in capo a l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_1
Euro 200,00 quale contributo al mantenimento della suddetta minore, importo soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT,
fermo restando l'obbligo in capo alla medesima resistente di contribuire nella misura del 50 % alle spese straordinarie per la medesima minore;
condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1
Euro 1.500,00 per compenso di avvocato, oltre al 15 % a titolo di
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rimborso forfettario delle spese generali, a I.V.A. e C.P.A. come per legge” (Doc. 9 di parte ricorrente).
Con sentenza emessa dal Tribunale di Tunisi in data 07.11.2023
nel procedimento n. 37265, il sig. ha ottenuto anche in Pt_1
Tunisia l'affido esclusivo della figlia Per_1
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
Il ricorrente ha allegato che la figlia è iscritta alla British Per_1
School di Verona e che il suo percorso formativo prevede molti viaggi d'istruzione in Europa e anche extra europei;
la madre,
oltre a non contribuire al mantenimento e a disinteressarsi alla vita della figlia, aveva ostacolato il processo di apprendimento e tutte le opportunità che il padre sta offrendo.
3. DOMANDE DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto che sia disposto l'affidamento superesclusivo a suo favore della figlia, con conseguente autorizzazione all'espatrio senza il consenso della madre.
4. DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti
possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente
sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di
contributi economici.”.
La resistente, regolarmente notificata come irreperibile, non si è
costituita, né è comparsa all'udienza del 25.2.2025, nella quale è
stato sentito il ricorrente, il quale ha risposto: “non so dove sia la
mia ex moglie, non so se sia in Italia o in Tunisia, non vede nostra figlia
né i nostri figli più grandi”.
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Con ordinanza resa all'udienza la Presidente delegata ha provveduto nel seguente senso: “rilevato che la resistente è
irreperibile e che pertanto è necessario garantire che il padre possa
assumere autonomamente tutte le decisioni che riguardano la salute,
l'istruzione, l'educazione, ed in particolare le autorizzazioni a svolgere
viaggi formativi, anche all'estero; DISPONE, a modifica delle condizioni
in atto, l'affidamento super esclusivo della figlia Persona_1
al padre sig. . Parte_1
Reputa il Collegio che il provvedimento di modifica emesso in via provvisoria vada confermato, stante l'irreperibilità della madre, che di fatto impedisce la condivisione delle decisioni più importanti, in particolare con riferimento alle autorizzazioni a recarsi all'estero necessarie in relazione al percorso formativo intrapreso dalla ragazza
(si veda doc. 11 di parte ricorrente).
5. SPESE di LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta (studio,
introduttiva e trattazione), della non particolare complessità delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A modifica delle condizioni di divorzio in atto, DISPONE
l'affidamento superesclusivo della figlia Per_1
al padre sig. con facoltà
[...] Parte_1
del medesimo di assumere le decisioni in ordine alla salute,
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all'istruzione e ai viaggi all'estero per scopo d'istruzione,
senza necessità del consenso della madre;
2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2356 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est. Antonella Guerra
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