Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Avv. Salvatore Sindoni, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 583/2024 R.G. avente ad oggetto atto di citazione ex art. 616 c.p.c.
Tra
Parte 1 nata in [...], il [...], residente in [...], nella
Via Risorgimento, n. 42, C.F.: C.F. 1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli CO AU MI e IA RA, presso il cui studio in Barcellona
P.G. (ME), nella Via Mandanici, n. 10, elegge domicilio, giusta procura stesa, ai sensi di legge in separato foglio
Attore
Contro
Controparte_1 nato in [...], l'[...] ed ivi residente nella Via Tomasi di Lampedusa, n. 3,
,elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), nella Via N. Ryolo, n. 20, presso lo studio C.F.: C.F. 2
dell'Avv. Angelo US e con domicilio digitale presso lo stesso difensore all'indirizzo di posta elettronica
nonchè per l'Avv. SIRACUSA Angelo, nato a [...] P.G. (ME), l'11.1.1956, residente in S.Lucia del Mela (ME), nella
Via Padre Giovanni Parisi, n. 2, C.F.: C.F. 3 rappresentato e difeso da sé medesimo
Convenuti
Oggetto: Atto di Citazione ex art. 616 c.p.c..
Conclusioni delle parti come da verbale.
Fatto
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta con la Legge n. 69/2009.
All'udienza del 26.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare si osserva che il presente procedimento costituisce la fase di merito dell'opposizione al pignoramento ex art. 615 e 617 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, depositata in data 7.2.2024 dall'odierna attrice e promanante dal pignoramento mobiliare richiesto da parte degli odierni convenuti.
Eccepiva l'attrice, la nullità dell'atto di pignoramento mobiliare stante l'inidonietà del titolo esecutivo per mancata notifica dell'Ordinanza Collegiale, del 17.10.2019, di rigetto del reclamo proposto. In ordine a quanto prima si osserva che sulla predetta eccezione si sono già espressi i precedenti Giudicanti
sia con Ordinanza del 14.10.2024, riguardante la fase antecedente del presente giudizio, nel corso dell'esame della istanza di sospensione dell'esecuzione, così come proposta dall'odierna parte attrice, che sempre lo stesso Tribunale di Barcellona P.G. in altra procedura esecutiva immobiliare promossa dall'odierno convenuto e precisamente la n. 4/2021 R.G.E..
Considerato quindi quanto sopra, trattandosi di medesima richiesta, non sussistendo motivi e/o elementi per discostarsi da quanto deciso dai precedenti Giudicanti l'eccezione avanzata va rigettata.
Eccepiva, ancora, l'attrice, la nullità dell'atto di pignoramento mobiliare promosso dall'Avv. Angelo US
per inidoneità del titolo esecutivo per i motivi meglio specificati nell'atto introduttivo del giudizio.
In ordine alla doglianza di cui prima si osserva che già il G.E. con l'Ordinanza del 14.3.2024 rilevava testualmente che: in relazione al terzo motivo di opposzione di nullità del titolo esecutivo azionato dall'Avv. Angelo US, quest'ultimo ha rinunziato al credito precettato, relativo alla sua posizione personale...", considerando, quindi, non presenti, nel calcolo delle somme assegnate al creditore, quelle esclusivamente destinate al predetto soggetto e considerato, inoltre che ai sensi dell'art. 629, comma 2,
c.p.c., "... Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti ...", mentre nel caso di specie a rinunciare è stato soltanto uno dei creditori, l'eccezione proposta non merita accoglimento e và, pertanto, rigettata.
Nel merito, contestava l'attrice l'illegittima ripetizione delle spese di precetto. Orbene, lo stesso G.E. rappresentava che l'atto di precetto posto in essere non rappresentava una rinnovazione del precedente precetto ma risultava essere un nuovo precetto con la conseguente condanna alle spese.
Pertanto trattandosi di atto nuovo non può rilevarsi alcuna ripetizione delle spese di precetto così come formulata da parte attrice.
Infine, relativamente alla richiesta di parte attrice, di modifica-rivalutazione dell'Ordinanza Cautelare
dell'1.4.2019, in ordine alla regolamentazione delle spese legali. Contestazione del provvedimento nella parte in cui condanna l'opponente al pagamento delle spese legali, non risultano elementi nuovi al fine di poter provvedere alla superiore chiesta modifica dell'Ordinanza già emessa dal precedente Giudicante e relativa alla regolamentazione delle spese legali, tenuto anche conto del fatto che è stata dichiarata la soccombenza virtuale che come previsto dalla normativa vigente viene dichiarata nel caso in cui il Giudice
abbia valutato la possibile inesistenza del diritto fatto valere.
Per tutti i motivi di cui sopra vanno rigettate tutte le domande così come formulate da parte attrice.
Il rigetto delle superiori domande comporta la condanna dell'attrice, Sig.ra Parte 1 al pagamento delle spese processuali, in favore dei convenuti, Sigg.ri Controparte_1 e US Angelo, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di citazione ex art. 616 cpc,
dalla Sig.ra Parte 1 nei confronti dei Sigg.ri Controparte 1 e US Angelo, sentiti i procuratori delle parti, così provvede :
1) Rigetta le domannde così come formulate da parte attrice, Sig.ra Parte 1 , per quanto in
parte motiva;
2) condanna l'attrice, Sig.ra Parte 1 al pagamento delle spese processuali, in favore dei convenuti, Sigg.ri Controparte_1 e US Angelo, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 26.02.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)