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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10850 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10850/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PERSICHETTI ANDREA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Convenuto contumace
Oggetto: retribuzione;
TFR;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 04.09.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della attiva nel settore del “Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in Controparte_1 esercizi specializzati”, dal 10.11.2021 al 31.05.2022, in forza di contratto di lavoro a tempo
1 determinato part-time, con la qualifica di operaio generico, inquadrato al Livello VI del CCNL Terziario Confcommercio, con il seguente orario di lavoro: dal 10.11.2021 al 13.12.2021 per 17,50 ore/settimana (part-time 43,75%) distribuite su 5 giorni (dal martedì al sabato, dalle ore 17:00 alle ore 20:30), mentre dal 14.12.2021 al 31.05.2022 per 25 ore/settimana (part-time 62,50%) distribuite su 5 giorni (dal martedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00); con una retribuzione oraria pari a circa € 8,40; si doleva della mancata corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022 - in relazione ai quali non si era visto consegnare nemmeno i prospetti paga -, dell'indennità di malattia per i periodi di assenza dal 20.04.2022 al 28.04.2022 e dal 5.05.2022 al 22.05.2022, nonché di quanto maturato a titolo di TFR.
Rivendicando il trattamento retributivo in forza del CCNL di categoria e comunque ex art. 36 Cost., l'istante conveniva in giudizio la ditta resistente chiedendo condannarsi il datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 4.732,92, di cui € 559,22 a titolo di TFR ed € 991,22 a titolo di indennità di malattia, oltre a interessi e rivalutazione come per legge, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Benché ritualmente evocata nel presente giudizio, la ditta resistente rimaneva contumace.
* Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È fondata la domanda avente ad oggetto la condanna della parte resistente alla corresponsione della somma complessiva di € 3.741,70, di cui € 3.181,78 per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2022 (al netto dell'indennità dovuta per i periodi di assenza per malattia ricadenti nell'indicato periodo) ed
€ 559,92 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società
dal 10.11.2021 al 31.05.2022, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato Controparte_1 part-time, con la qualifica di operaio generico, inquadramento nel Livello VI del CCNL Terziario Confcommercio. Si evidenzia che risultano in atti il contratto individuale di lavoro a tempo determinato part-time del 09.11.2021, atto di variazione orario contrattuale, lettera di proroga del contratto a termine del 07.01.2022, prospetti paga del ricorrente nel periodo dal novembre 2021 a febbraio 2022 (cfr. all. nn. 2, 3, 4 e 5 del fascicolo ricorrente).
Come noto, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c..
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione - non ricorrente nel presente giudizio - in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..
2 Invero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, incombe su chi deduce l'avvenuto pagamento la dimostrazione in giudizio della soddisfazione della pretesa creditoria. Invero, graverebbe sul datore di lavoro la prova dell'esatta corresponsione retributiva, quand'anche, per ipotesi, fosse avvenuta la regolare consegna dei prospetti paga, ma in assenza del contestuale rilascio di debita ricevuta. In altri termini, solo ove si fosse in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, potrebbe dirsi gravante sul dipendente l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata. Mancando del tutto simili dichiarazioni, nel caso di specie, è il datore di lavoro tenuto a fornire la prova dei pagamenti (cfr. Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n. 9503).
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, afferma come “la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti spetti al datore di lavoro (Cass. n. 1150 del 1994) e che, correttamente, siano da ritenere come effettivamente corrisposti soltanto gli importi che il lavoratore ha dichiarato di avere percepito” (cfr. ex plurimis Cass. Sent. 24 giugno 2016, n. 13150).
Nel caso in esame, avendo inteso non costituirsi nel presente giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, la società resistente ha rinunciato alla possibilità di provare di avere corrisposto al proprio dipendente emolumenti retributivi maggiori di quelli indicati in ricorso, sicché deve essere condannata a corrispondergli le spettanze retributive pattuite.
A ciò si aggiunga che il legale rappresentante della società non si è presentato a rendere interrogatorio nonostante sia stato regolarmente citato, e tale comportamento, unitamente alle altre risultanze probatorie di cui innanzi, consente di ritenere provati i fatti dedotti in giudizio ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Ai fini della quantificazione delle spettanze, possono prendersi a riferimento i conteggi di parte sufficientemente analitici allegati al ricorso, peraltro, basati sui parametri di computo impiegati nell'ambito dell'accertamento esitato nel verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA- BA/2023/1426 dell'ITL di Bari in atti.
Discorso diverso deve esser fatto in relazione alla domanda di pagamento dell'indennità di malattia. Com'è noto, nel periodo in cui è assente per malattia il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ma all'indennità di malattia, vale a dire ad un trattamento di natura previdenziale che non perde tale natura anche quando, invece che dall' , venga corrisposto dal datore di lavoro, quale adiectus CP_2 solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000); ciò comportando che, in caso di inadempimento di colui che è individuato come adiectus solutionis causa, il creditore ha azione solo nei confronti del debitore delegante, non anche nei confronti dell'adiectus, perfino quando costui, adducendo di aver adempiuto, abbia effettuato il conguaglio fra la somma dovuta al lavoratore quale indennità e i contributi dovuti all'istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 639 del 1997).
Va rilevato, del resto, anche che: “ … ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l' è l'unico soggetto obbligato a erogare le indennità di CP_2 malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all , sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall CP_3 [...]
” (v. Cass. 22.1.2015, n. 1172). CP_4
3 Pertanto, nella controversia promossa dal lavoratore per ottenere il pagamento della indennità odiernamente pretesa è l' il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la CP_2 circostanza che il datore di lavoro abbia (eventualmente) già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti.
Deve osservarsi pure che, come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, fra le tante, Cass. nn. 5185 del 1996 e 639 del 1997), il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causa dell'indennità di malattia – unico legittimato passivo della stessa essendo l' – salvo il caso in CP_2 cui il datore sia tenuto a corrispondere l'integrazione al trattamento economico eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva, in cui peraltro è legittimato passivo solo pro tanto(cfr. Cass. n. 696 del 1993).
Nel caso di specie, va rilevato che la parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza di una fonte autonoma di obbligazione per la datrice di lavoro, né ha indicato se la somma richiesta possa (ipoteticamente) trovare titolo nella integrazione al trattamento economico (eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva), come tale gravante sul datore di lavoro.
CP_ Né tantomeno risulta, nel caso di specie, che la parte datoriale abbia già conseguito dall' il rimborso di quanto avrebbe dovuto versare al dipendente.
Ne consegue l'infondatezza della relativa domanda.
Pertanto, il ricorso va limitatamente accolto, dovendo condannarsi la società al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 3.741,70, a titolo di mensilità di marzo, aprile e maggio 2022 e TFR, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite gravano secondo soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 04.09.2024, Controparte_1 così provvede:
-accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 3.741,70, oltre ad interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'odierno ricorrente delle spese processuali liquidate in € 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 16.09.2025 Il Giudice
Claudia Tanzarella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10850/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PERSICHETTI ANDREA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Convenuto contumace
Oggetto: retribuzione;
TFR;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 04.09.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della attiva nel settore del “Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in Controparte_1 esercizi specializzati”, dal 10.11.2021 al 31.05.2022, in forza di contratto di lavoro a tempo
1 determinato part-time, con la qualifica di operaio generico, inquadrato al Livello VI del CCNL Terziario Confcommercio, con il seguente orario di lavoro: dal 10.11.2021 al 13.12.2021 per 17,50 ore/settimana (part-time 43,75%) distribuite su 5 giorni (dal martedì al sabato, dalle ore 17:00 alle ore 20:30), mentre dal 14.12.2021 al 31.05.2022 per 25 ore/settimana (part-time 62,50%) distribuite su 5 giorni (dal martedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00); con una retribuzione oraria pari a circa € 8,40; si doleva della mancata corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022 - in relazione ai quali non si era visto consegnare nemmeno i prospetti paga -, dell'indennità di malattia per i periodi di assenza dal 20.04.2022 al 28.04.2022 e dal 5.05.2022 al 22.05.2022, nonché di quanto maturato a titolo di TFR.
Rivendicando il trattamento retributivo in forza del CCNL di categoria e comunque ex art. 36 Cost., l'istante conveniva in giudizio la ditta resistente chiedendo condannarsi il datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 4.732,92, di cui € 559,22 a titolo di TFR ed € 991,22 a titolo di indennità di malattia, oltre a interessi e rivalutazione come per legge, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Benché ritualmente evocata nel presente giudizio, la ditta resistente rimaneva contumace.
* Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È fondata la domanda avente ad oggetto la condanna della parte resistente alla corresponsione della somma complessiva di € 3.741,70, di cui € 3.181,78 per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2022 (al netto dell'indennità dovuta per i periodi di assenza per malattia ricadenti nell'indicato periodo) ed
€ 559,92 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società
dal 10.11.2021 al 31.05.2022, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato Controparte_1 part-time, con la qualifica di operaio generico, inquadramento nel Livello VI del CCNL Terziario Confcommercio. Si evidenzia che risultano in atti il contratto individuale di lavoro a tempo determinato part-time del 09.11.2021, atto di variazione orario contrattuale, lettera di proroga del contratto a termine del 07.01.2022, prospetti paga del ricorrente nel periodo dal novembre 2021 a febbraio 2022 (cfr. all. nn. 2, 3, 4 e 5 del fascicolo ricorrente).
Come noto, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c..
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione - non ricorrente nel presente giudizio - in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..
2 Invero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, incombe su chi deduce l'avvenuto pagamento la dimostrazione in giudizio della soddisfazione della pretesa creditoria. Invero, graverebbe sul datore di lavoro la prova dell'esatta corresponsione retributiva, quand'anche, per ipotesi, fosse avvenuta la regolare consegna dei prospetti paga, ma in assenza del contestuale rilascio di debita ricevuta. In altri termini, solo ove si fosse in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, potrebbe dirsi gravante sul dipendente l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata. Mancando del tutto simili dichiarazioni, nel caso di specie, è il datore di lavoro tenuto a fornire la prova dei pagamenti (cfr. Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n. 9503).
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, afferma come “la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti spetti al datore di lavoro (Cass. n. 1150 del 1994) e che, correttamente, siano da ritenere come effettivamente corrisposti soltanto gli importi che il lavoratore ha dichiarato di avere percepito” (cfr. ex plurimis Cass. Sent. 24 giugno 2016, n. 13150).
Nel caso in esame, avendo inteso non costituirsi nel presente giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, la società resistente ha rinunciato alla possibilità di provare di avere corrisposto al proprio dipendente emolumenti retributivi maggiori di quelli indicati in ricorso, sicché deve essere condannata a corrispondergli le spettanze retributive pattuite.
A ciò si aggiunga che il legale rappresentante della società non si è presentato a rendere interrogatorio nonostante sia stato regolarmente citato, e tale comportamento, unitamente alle altre risultanze probatorie di cui innanzi, consente di ritenere provati i fatti dedotti in giudizio ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Ai fini della quantificazione delle spettanze, possono prendersi a riferimento i conteggi di parte sufficientemente analitici allegati al ricorso, peraltro, basati sui parametri di computo impiegati nell'ambito dell'accertamento esitato nel verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA- BA/2023/1426 dell'ITL di Bari in atti.
Discorso diverso deve esser fatto in relazione alla domanda di pagamento dell'indennità di malattia. Com'è noto, nel periodo in cui è assente per malattia il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ma all'indennità di malattia, vale a dire ad un trattamento di natura previdenziale che non perde tale natura anche quando, invece che dall' , venga corrisposto dal datore di lavoro, quale adiectus CP_2 solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000); ciò comportando che, in caso di inadempimento di colui che è individuato come adiectus solutionis causa, il creditore ha azione solo nei confronti del debitore delegante, non anche nei confronti dell'adiectus, perfino quando costui, adducendo di aver adempiuto, abbia effettuato il conguaglio fra la somma dovuta al lavoratore quale indennità e i contributi dovuti all'istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 639 del 1997).
Va rilevato, del resto, anche che: “ … ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l' è l'unico soggetto obbligato a erogare le indennità di CP_2 malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all , sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall CP_3 [...]
” (v. Cass. 22.1.2015, n. 1172). CP_4
3 Pertanto, nella controversia promossa dal lavoratore per ottenere il pagamento della indennità odiernamente pretesa è l' il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la CP_2 circostanza che il datore di lavoro abbia (eventualmente) già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti.
Deve osservarsi pure che, come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, fra le tante, Cass. nn. 5185 del 1996 e 639 del 1997), il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causa dell'indennità di malattia – unico legittimato passivo della stessa essendo l' – salvo il caso in CP_2 cui il datore sia tenuto a corrispondere l'integrazione al trattamento economico eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva, in cui peraltro è legittimato passivo solo pro tanto(cfr. Cass. n. 696 del 1993).
Nel caso di specie, va rilevato che la parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza di una fonte autonoma di obbligazione per la datrice di lavoro, né ha indicato se la somma richiesta possa (ipoteticamente) trovare titolo nella integrazione al trattamento economico (eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva), come tale gravante sul datore di lavoro.
CP_ Né tantomeno risulta, nel caso di specie, che la parte datoriale abbia già conseguito dall' il rimborso di quanto avrebbe dovuto versare al dipendente.
Ne consegue l'infondatezza della relativa domanda.
Pertanto, il ricorso va limitatamente accolto, dovendo condannarsi la società al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 3.741,70, a titolo di mensilità di marzo, aprile e maggio 2022 e TFR, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite gravano secondo soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 04.09.2024, Controparte_1 così provvede:
-accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 3.741,70, oltre ad interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'odierno ricorrente delle spese processuali liquidate in € 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 16.09.2025 Il Giudice
Claudia Tanzarella
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