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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 507/2023, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. ANNALISA LADISA, elettivamente domiciliate C.F._2 alla VIA ARGIRO n. 135, BARI, presso il difensore avv. ANNALISA LADISA
Appellanti contro
P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MICHELE DI LORENZO, elettivamente domiciliato alla VIA BARLETTA n. 367, –
ANDRIA, presso il difensore avv. MICHELE DI LORENZO
Appellata avverso la sentenza n. 1631/2022, rep. n. 2197/2022, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n.
1761/2020. pagina 1 di 8 All'udienza collegiale del 19 dicembre 2023, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 18 febbraio 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2020, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi il Tribunale di Trani, la per ivi Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) -in accoglimento della domanda proposta con la presente opposizione, Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo menzionato nel precetto opposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o illegittimità e/o irregolarità del precetto opposto, per tutte le ragioni ed i motivi indicati al punto A) della presente opposizione, con conseguente accertamento della inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto indicate nella narrativa del presente atto al punto A) per l'effetto, annullare, revocare ovvero comunque porre nel nulla il precetto opposto, con ogni conseguente effetto processuale e sostanziale. B)in via subordinata, ovvero in secondo luogo, previo accertamento del diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto in favore della società convenuta, accertare e dichiarare, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle opponenti al punto sub B) del presente atto, la illegittimità, erroneità, inammissibilità, improponibilità, infondatezza delle richieste e pretese così come quantificate dalla Società convenuta nell'avverso atto di precetto, e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità di tale precetto e la insussistenza assoluta del diritto della Società convenuta di procedere ad esecuzione forzata, per le causali e/o gli importi indicati nel precetto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto indicate nella narrativa del presente atto al punto B); per l'effetto, annullare, revocare ovvero comunque porre nel nulla il precetto opposto, ovvero, in via ulteriormente gradata, ridurre adeguatamente gli importi dovuti in favore della Società opposta in ragione di quanto eccepito dalle odierne opponenti, con ogni conseguente effetto sostanziale e processuale;
C) condannare la parte convenuta-opposta a rimborsare pagina 2 di 8 alla parte attrice –opponente le spese del presente giudizio, ivi compresi diritti ed onorari di procuratore oltre accessori, come per legge”.
Le attrici-opponenti invocavano la nullità insanabile del precetto in quanto privo di sottoscrizione nonché la illegittima richiesta di pagamento dell'IVA sui compensi legali.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_2 contestando l'avversa domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “1) dichiari inammissibile ed infondata, in fatto e diritto, l'avversa opposizione e per
l'effetto la rigetti. 2) rigetti la richiesta di sospensione dell'esecuzione non sussistendone i presupposti.
3)condanni le opponenti in solido tra loro al pagamento di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipazione”.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e Parte_1 Pt_2 così provvedeva: “ rigetta la preliminare eccezione di nullità del precetto;
accerta e dichiara
[...] che la società convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma di
€ 867,42 in quanto non dovuta dalle attrici;
condanna le attrici, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi di causa che liquida, nella già ridotta misura del 50%, nella complessiva somma di € 1.215,00 oltre rimborso spese forfettario, CNA ed IVA coe per legge, se dovuta.”.
A giudizio del Tribunale, la dedotta nullità del precetto per mancanza di sottoscrizione non meritava accoglimento, a tal proposito evidenziava che la procura poteva essere rilasciata “in un momento successivo con ratifica a posteriori da parte del cliente” poiché l'atto di precetto non rientrava nel novero degli atti processuali e precisava che tale tipo di sanatoria poteva “intervenire in sede di opposizione con la costituzione in giudizio del legale, in tal caso obbligatoriamente munito della necessaria procura rilasciatagli dal creditore.”.
Con riguardo al secondo motivo d'opposizione si adduceva la eccepita illegittima richiesta di pagamento dell'IVA sui compensi legali e il Tribunale rilevava che trattandosi di questione attinente al quantum della pretesa creditoria “va esclusa la insussistenza “assoluta” del diritto della società convenuta a procedere ad esecuzione forzata.”
Secondo il Giudice di prime cure l'importo precettato di € 867,42 corrispondente all'IVA richiesta sui compensi indicati nel titolo esecutivo non era dovuto dalle opponenti condividendo con ciò
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno pagate in pagina 3 di 8 aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta. La parte soccombente in giudizio non
è quindi tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. qualora l'avente diritto, come nella specie, sia titolare di partita
IVA, quindi in grado di detrarre l'imposta (cfr. artt. 18 e 19 D.P.R. 633/1972)”.
2. Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
Il gravame è affidato a due motivi di appello.
Il primo motivo di appello è rubricato “erroneità della decisione – travisamento dei fatti – errata e/o falsa applicazione di norme di legge e principi di diritto – insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione – nullità della sentenza per motivazione apparente – violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – violazione dei principi in tema di nullità e/o inesistenza degli atti.”.
Secondo le appellanti il Tribunale, benché sia partito da un principio corretto e cioè quello secondo cui la mancanza della sottoscrizione del precetto non determina la nullità dello stesso qualora la relazione di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario permetta di attribuire l'atto al difensore ivi indicato, avrebbe completamente travisato il senso dell'eccezione sollevata incorrendo nel vizio di motivazione apparente e/o nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Ciò avrebbe reso la decisione del tutto errata in quanto la questione prospettata dalle parti opponenti quali la nullità e/o inesistenza del precetto a causa della mancata sottoscrizione dello stesso è stata erroneamente qualificata e interpretata come eccezione di difetto di mandato risolta attraverso una sanatoria successiva.
A tal proposito le appellanti precisano che l'eccepita nullità del precetto “deriva, nella fattispecie, non dalla carenza del mandato in favore del procuratore (questione che le opponenti non hanno mai sollevato) bensì dalla mancanza della sottoscrizione del precetto e tale nullità non può essere superata in nome del principio del raggiungimento dello scopo in quanto tale sanatoria può intervenire – come precisato dalla giurisprudenza richiamata anche nella sentenza in esame – soltanto qualora il precetto privo di sottoscrizione presenti elementi formali idonei a consentire il raggiungimento dello scopo, ovvero un mandato in calce o a margine debitamente sottoscritto oppure l'attestazione dell'ufficiale giudiziario.”.
pagina 4 di 8 Sostengono -sempre le odierne appellanti- che dal tenore letterale del precetto opposto “si evince infatti che lo stesso non è stato redatto direttamente e personalmente dalla società intimante, e quindi non è assolutamente riferibile (direttamente e personalmente) alla Mer. Im srl, in quanto contiene il riferimento esplicito alla rappresentanza – in forza di pregresso mandato – al difensore Avv. Mauro
Gadaleta, la cui sottoscrizione in calce al precetto de quo è tuttavia inesistente.”.
Affermano che la riferibilità dell'atto al suo autore apparente ovvero l'Avv. Mauro Gadaleta “non può nemmeno essere ricavata indirettamente, in quanto l'atto di precetto de quo risulta privo di mandato ed inoltre nella relazione di notificazione non è attestato che la richiesta di notifica è stata presentata dal predetto difensore, con la conseguenza che nella fattispecie non sussistono i presupposti per poter eventualmente sopperire alla mancanza di sottoscrizione, o quanto meno non sussiste la possibilità di desumere con sufficiente sicurezza la riferibilità del precetto al suo estensore apparente, ossia al difensore ivi indicato.”.
Aggiungono “che nel caso in esame sussiste un ulteriore elemento che genera incertezza e confusione, ovvero che rileva quale ulteriore vizio del precetto : nella relazione di notificazione, infatti, la Società intimante fa ferimento alla sentenza n. 256/2020 del Tribunale di Trani, e quindi attesta che la sentenza notificata unitamente al precetto è, appunto, la sentenza n. 256 del Tribunale di Trani, mentre invece nella narrativa dell'atto di precetto viene menzionata la sentenza n. 296/2020.”
Concludono che in carenza di tali elementi, la nullità permane poiché la questione sollevata dalle odierne appellanti non è se il procuratore fosse dotato o meno di mandato per il precetto “ma ha ad oggetto la mancanza di sottoscrizione del precetto e la impossibilità che la nullità derivante da tale difetto di sottoscrizione sia sanata attraverso altri elementi intrinseci.” (cfr. testualmente dall'atto di appello). In definitiva l'atto di precetto opposto risulta inesistente ovvero nullo o comunque affetto da vizi formali quale il difetto di sottoscrizione e pertanto la decisione impugnata è erronea e meritevole di integrale riforma.
Con il secondo motivo di appello, le appellanti denunciano l'“Erroneità della statuizione relativa alle spese” ritenendo che la compensazione totale oppure in percentuale più favorevole sarebbe stata più coerente con la decisione tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
Con rituale comparsa, si è costituita nel presente grado la eccependo l'infondatezza CP_2 dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
pagina 5 di 8 All'udienza collegiale del 19 dicembre 2023, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025 per precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 18 febbraio 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è fondato.
Le opponenti (primo motivo di appello), con l'atto di opposizione, avevano eccepito la nullità e/o l'inesistenza del precetto opposto per la mancata sottoscrizione dello stesso e, a loro dire, l'eccezione non poteva ritenersi superata applicando il principio del raggiungimento dello scopo, attesa la carenza di elementi strutturali del precetto che consentissero l'identificazione dell'autore dell'atto ovvero la sua riferibilità all'autore apparente.
Se questo è il fulcro del primo motivo di gravame, la Corte osserva quanto segue.
Dopo l'opposizione proposta dalle odierne appellanti, il patrono dell'opposta/appellata ha notificato un nuovo atto di precetto, debitamente sottoscritto, scorporando dal credito l'IVA contestata dalle opponenti. Il detto atto, che richiama il precedente, notificato ad istanza del difensore dell'appellata, è regolarmente sottoscritto dal procuratore, avv. Gadaleta, con firma che risulta identica a quella apposta in calce al mandato rilasciato in data 15.09.2020 dalla pure Controparte_2 allegato alla comparsa. Tuttavia, il precetto oggetto dell'odierno scrutinio, il primo dei due, non risulta sottoscritto né nella copia notificata e neppure nell'originale. Oggetto della cognizione, dunque, non è il precetto successivo, quello che il difensore dell'odierna appellata ha notificato emendandolo dai vizi denunziati con l'opposizione, ma il precedente, quello privo di sottoscrizione dell'istante e del procuratore ed esso non fu redatto né direttamente, nè personalmente dalla società intimante e, quindi, non è formalmente riferibile alla creditrice Mer. Im S.r.L., in quanto dall'atto stesso si evince il riferimento esplicito alla rappresentanza in forza di un mandato conferito precedentemente al difensore
Avv. Mauro Gadaleta, la cui sottoscrizione in calce al precetto risulta omessa.
Peraltro, v'è da dire che l'attribuibilità dell'atto di precetto all'Avv. Mauro Gadaleta non si poteva neanche desumere aliunde dal momento che il mandato non è stato riprodotto né in calce e neppure a margine dell'atto e, inoltre, nella relazione di notificazione non è attestato che la richiesta di notifica pagina 6 di 8 stessa fosse stata fatta ad istanza del difensore. Infatti, nella relata di notifica si legge che essa risulta eseguita su istanza della “Srl Mer. Im. ”. Controparte_2
Di conseguenza, al precetto in esame non possono essere applicati i principi ricavati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati dal Tribunale, vale a dire quei principi secondo cui la mancanza della sottoscrizione della parte e del suo procuratore sulla copia notificata del precetto, non è causa di nullità qualora l'ufficiale giudiziario attesti di avere ricevuto la detta copia dal difensore indicato e la copia risulti conforme all'originale sottoscritto. Ed infatti, i detti principi fanno riferimento ad una mera irregolarità riferita alla copia notificata dell'atto di precetto e purché l'originale sia sottoscritto o, comunque, si possa ricavare aliunde la provenienza dell'atto. Essi non si attagliano al caso di specie: nei casi richiamati, infatti, la sottoscrizione della parte e/o del suo procuratore mancava sulla copia notificata del precetto, l'ufficiale giudiziario aveva attestato di avere notificato ad istanza del difensore indicato e la copia stessa risultava conforme all'originale sottoscritto dal difensore. Nel caso di specie, invece e come già detto, neppure l'originale dell'atto di precetto (non solo la copia notificata) è stato sottoscritto.
Concludendo quindi sul primo motivo di appello, la Corte ritiene che l'originale dell'atto di precetto non possa prescindere dalla sottoscrizione del creditore intimante e/o del difensore quando non vi siano elementi di riconducibilità forti dell'atto al suo autore. Per l'operatività dell'art. 156, comma 3 c.p.c.
(secondo cui la nullità non può essere dichiarata quando l'atto, sebbene carente dei requisiti formali previsti dalla legge, ha ugualmente raggiunto il suo scopo), è necessario che la riferibilità dell'atto processuale all'autore sia ricavabile da altri elementi, evincibili dall'atto stesso, elementi che consentano di superare qualsiasi incertezza sulla sua provenienza.
Ne deriva che il precetto opposto è nullo, come dedotto con l'opposizione prima e con l'appello in scrutinio, poi, con conseguente accoglimento del primo motivo di gravame (e dell'opposizione) e assorbimento del secondo motivo di appello.
4. Circa le spese processuali, esse seguono la soccombenza sulla domanda e sul gravame e, distratte in favore della procuratrice delle appellanti dichiaratasi antistataria e poste a carico dell'appellata, sono liquidate nei valori minimi, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
contro in persona del suo legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...] CP_1
1631/2022, rep. n. 2197/2022, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n. 1761/2020, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della spiegata opposizione, accerta e dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto, con ogni conseguenza di legge;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore CP_1 delle sig.re e delle spese del doppio grado che si liquidano in € Parte_1 Parte_2
2.540,00 per il giudizio di primo grado ed in € 2.906,00 per l'appello, oltre esborsi, IVA, CAP come per legge ed R.S.G. al 15% e distrazione in favore della procuratrice delle appellanti dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 507/2023, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. ANNALISA LADISA, elettivamente domiciliate C.F._2 alla VIA ARGIRO n. 135, BARI, presso il difensore avv. ANNALISA LADISA
Appellanti contro
P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MICHELE DI LORENZO, elettivamente domiciliato alla VIA BARLETTA n. 367, –
ANDRIA, presso il difensore avv. MICHELE DI LORENZO
Appellata avverso la sentenza n. 1631/2022, rep. n. 2197/2022, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n.
1761/2020. pagina 1 di 8 All'udienza collegiale del 19 dicembre 2023, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 18 febbraio 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2020, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi il Tribunale di Trani, la per ivi Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) -in accoglimento della domanda proposta con la presente opposizione, Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo menzionato nel precetto opposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o illegittimità e/o irregolarità del precetto opposto, per tutte le ragioni ed i motivi indicati al punto A) della presente opposizione, con conseguente accertamento della inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto indicate nella narrativa del presente atto al punto A) per l'effetto, annullare, revocare ovvero comunque porre nel nulla il precetto opposto, con ogni conseguente effetto processuale e sostanziale. B)in via subordinata, ovvero in secondo luogo, previo accertamento del diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto in favore della società convenuta, accertare e dichiarare, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle opponenti al punto sub B) del presente atto, la illegittimità, erroneità, inammissibilità, improponibilità, infondatezza delle richieste e pretese così come quantificate dalla Società convenuta nell'avverso atto di precetto, e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità di tale precetto e la insussistenza assoluta del diritto della Società convenuta di procedere ad esecuzione forzata, per le causali e/o gli importi indicati nel precetto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto indicate nella narrativa del presente atto al punto B); per l'effetto, annullare, revocare ovvero comunque porre nel nulla il precetto opposto, ovvero, in via ulteriormente gradata, ridurre adeguatamente gli importi dovuti in favore della Società opposta in ragione di quanto eccepito dalle odierne opponenti, con ogni conseguente effetto sostanziale e processuale;
C) condannare la parte convenuta-opposta a rimborsare pagina 2 di 8 alla parte attrice –opponente le spese del presente giudizio, ivi compresi diritti ed onorari di procuratore oltre accessori, come per legge”.
Le attrici-opponenti invocavano la nullità insanabile del precetto in quanto privo di sottoscrizione nonché la illegittima richiesta di pagamento dell'IVA sui compensi legali.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_2 contestando l'avversa domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “1) dichiari inammissibile ed infondata, in fatto e diritto, l'avversa opposizione e per
l'effetto la rigetti. 2) rigetti la richiesta di sospensione dell'esecuzione non sussistendone i presupposti.
3)condanni le opponenti in solido tra loro al pagamento di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipazione”.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e Parte_1 Pt_2 così provvedeva: “ rigetta la preliminare eccezione di nullità del precetto;
accerta e dichiara
[...] che la società convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma di
€ 867,42 in quanto non dovuta dalle attrici;
condanna le attrici, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi di causa che liquida, nella già ridotta misura del 50%, nella complessiva somma di € 1.215,00 oltre rimborso spese forfettario, CNA ed IVA coe per legge, se dovuta.”.
A giudizio del Tribunale, la dedotta nullità del precetto per mancanza di sottoscrizione non meritava accoglimento, a tal proposito evidenziava che la procura poteva essere rilasciata “in un momento successivo con ratifica a posteriori da parte del cliente” poiché l'atto di precetto non rientrava nel novero degli atti processuali e precisava che tale tipo di sanatoria poteva “intervenire in sede di opposizione con la costituzione in giudizio del legale, in tal caso obbligatoriamente munito della necessaria procura rilasciatagli dal creditore.”.
Con riguardo al secondo motivo d'opposizione si adduceva la eccepita illegittima richiesta di pagamento dell'IVA sui compensi legali e il Tribunale rilevava che trattandosi di questione attinente al quantum della pretesa creditoria “va esclusa la insussistenza “assoluta” del diritto della società convenuta a procedere ad esecuzione forzata.”
Secondo il Giudice di prime cure l'importo precettato di € 867,42 corrispondente all'IVA richiesta sui compensi indicati nel titolo esecutivo non era dovuto dalle opponenti condividendo con ciò
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno pagate in pagina 3 di 8 aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta. La parte soccombente in giudizio non
è quindi tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. qualora l'avente diritto, come nella specie, sia titolare di partita
IVA, quindi in grado di detrarre l'imposta (cfr. artt. 18 e 19 D.P.R. 633/1972)”.
2. Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
Il gravame è affidato a due motivi di appello.
Il primo motivo di appello è rubricato “erroneità della decisione – travisamento dei fatti – errata e/o falsa applicazione di norme di legge e principi di diritto – insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione – nullità della sentenza per motivazione apparente – violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – violazione dei principi in tema di nullità e/o inesistenza degli atti.”.
Secondo le appellanti il Tribunale, benché sia partito da un principio corretto e cioè quello secondo cui la mancanza della sottoscrizione del precetto non determina la nullità dello stesso qualora la relazione di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario permetta di attribuire l'atto al difensore ivi indicato, avrebbe completamente travisato il senso dell'eccezione sollevata incorrendo nel vizio di motivazione apparente e/o nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Ciò avrebbe reso la decisione del tutto errata in quanto la questione prospettata dalle parti opponenti quali la nullità e/o inesistenza del precetto a causa della mancata sottoscrizione dello stesso è stata erroneamente qualificata e interpretata come eccezione di difetto di mandato risolta attraverso una sanatoria successiva.
A tal proposito le appellanti precisano che l'eccepita nullità del precetto “deriva, nella fattispecie, non dalla carenza del mandato in favore del procuratore (questione che le opponenti non hanno mai sollevato) bensì dalla mancanza della sottoscrizione del precetto e tale nullità non può essere superata in nome del principio del raggiungimento dello scopo in quanto tale sanatoria può intervenire – come precisato dalla giurisprudenza richiamata anche nella sentenza in esame – soltanto qualora il precetto privo di sottoscrizione presenti elementi formali idonei a consentire il raggiungimento dello scopo, ovvero un mandato in calce o a margine debitamente sottoscritto oppure l'attestazione dell'ufficiale giudiziario.”.
pagina 4 di 8 Sostengono -sempre le odierne appellanti- che dal tenore letterale del precetto opposto “si evince infatti che lo stesso non è stato redatto direttamente e personalmente dalla società intimante, e quindi non è assolutamente riferibile (direttamente e personalmente) alla Mer. Im srl, in quanto contiene il riferimento esplicito alla rappresentanza – in forza di pregresso mandato – al difensore Avv. Mauro
Gadaleta, la cui sottoscrizione in calce al precetto de quo è tuttavia inesistente.”.
Affermano che la riferibilità dell'atto al suo autore apparente ovvero l'Avv. Mauro Gadaleta “non può nemmeno essere ricavata indirettamente, in quanto l'atto di precetto de quo risulta privo di mandato ed inoltre nella relazione di notificazione non è attestato che la richiesta di notifica è stata presentata dal predetto difensore, con la conseguenza che nella fattispecie non sussistono i presupposti per poter eventualmente sopperire alla mancanza di sottoscrizione, o quanto meno non sussiste la possibilità di desumere con sufficiente sicurezza la riferibilità del precetto al suo estensore apparente, ossia al difensore ivi indicato.”.
Aggiungono “che nel caso in esame sussiste un ulteriore elemento che genera incertezza e confusione, ovvero che rileva quale ulteriore vizio del precetto : nella relazione di notificazione, infatti, la Società intimante fa ferimento alla sentenza n. 256/2020 del Tribunale di Trani, e quindi attesta che la sentenza notificata unitamente al precetto è, appunto, la sentenza n. 256 del Tribunale di Trani, mentre invece nella narrativa dell'atto di precetto viene menzionata la sentenza n. 296/2020.”
Concludono che in carenza di tali elementi, la nullità permane poiché la questione sollevata dalle odierne appellanti non è se il procuratore fosse dotato o meno di mandato per il precetto “ma ha ad oggetto la mancanza di sottoscrizione del precetto e la impossibilità che la nullità derivante da tale difetto di sottoscrizione sia sanata attraverso altri elementi intrinseci.” (cfr. testualmente dall'atto di appello). In definitiva l'atto di precetto opposto risulta inesistente ovvero nullo o comunque affetto da vizi formali quale il difetto di sottoscrizione e pertanto la decisione impugnata è erronea e meritevole di integrale riforma.
Con il secondo motivo di appello, le appellanti denunciano l'“Erroneità della statuizione relativa alle spese” ritenendo che la compensazione totale oppure in percentuale più favorevole sarebbe stata più coerente con la decisione tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
Con rituale comparsa, si è costituita nel presente grado la eccependo l'infondatezza CP_2 dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
pagina 5 di 8 All'udienza collegiale del 19 dicembre 2023, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025 per precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 18 febbraio 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è fondato.
Le opponenti (primo motivo di appello), con l'atto di opposizione, avevano eccepito la nullità e/o l'inesistenza del precetto opposto per la mancata sottoscrizione dello stesso e, a loro dire, l'eccezione non poteva ritenersi superata applicando il principio del raggiungimento dello scopo, attesa la carenza di elementi strutturali del precetto che consentissero l'identificazione dell'autore dell'atto ovvero la sua riferibilità all'autore apparente.
Se questo è il fulcro del primo motivo di gravame, la Corte osserva quanto segue.
Dopo l'opposizione proposta dalle odierne appellanti, il patrono dell'opposta/appellata ha notificato un nuovo atto di precetto, debitamente sottoscritto, scorporando dal credito l'IVA contestata dalle opponenti. Il detto atto, che richiama il precedente, notificato ad istanza del difensore dell'appellata, è regolarmente sottoscritto dal procuratore, avv. Gadaleta, con firma che risulta identica a quella apposta in calce al mandato rilasciato in data 15.09.2020 dalla pure Controparte_2 allegato alla comparsa. Tuttavia, il precetto oggetto dell'odierno scrutinio, il primo dei due, non risulta sottoscritto né nella copia notificata e neppure nell'originale. Oggetto della cognizione, dunque, non è il precetto successivo, quello che il difensore dell'odierna appellata ha notificato emendandolo dai vizi denunziati con l'opposizione, ma il precedente, quello privo di sottoscrizione dell'istante e del procuratore ed esso non fu redatto né direttamente, nè personalmente dalla società intimante e, quindi, non è formalmente riferibile alla creditrice Mer. Im S.r.L., in quanto dall'atto stesso si evince il riferimento esplicito alla rappresentanza in forza di un mandato conferito precedentemente al difensore
Avv. Mauro Gadaleta, la cui sottoscrizione in calce al precetto risulta omessa.
Peraltro, v'è da dire che l'attribuibilità dell'atto di precetto all'Avv. Mauro Gadaleta non si poteva neanche desumere aliunde dal momento che il mandato non è stato riprodotto né in calce e neppure a margine dell'atto e, inoltre, nella relazione di notificazione non è attestato che la richiesta di notifica pagina 6 di 8 stessa fosse stata fatta ad istanza del difensore. Infatti, nella relata di notifica si legge che essa risulta eseguita su istanza della “Srl Mer. Im. ”. Controparte_2
Di conseguenza, al precetto in esame non possono essere applicati i principi ricavati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati dal Tribunale, vale a dire quei principi secondo cui la mancanza della sottoscrizione della parte e del suo procuratore sulla copia notificata del precetto, non è causa di nullità qualora l'ufficiale giudiziario attesti di avere ricevuto la detta copia dal difensore indicato e la copia risulti conforme all'originale sottoscritto. Ed infatti, i detti principi fanno riferimento ad una mera irregolarità riferita alla copia notificata dell'atto di precetto e purché l'originale sia sottoscritto o, comunque, si possa ricavare aliunde la provenienza dell'atto. Essi non si attagliano al caso di specie: nei casi richiamati, infatti, la sottoscrizione della parte e/o del suo procuratore mancava sulla copia notificata del precetto, l'ufficiale giudiziario aveva attestato di avere notificato ad istanza del difensore indicato e la copia stessa risultava conforme all'originale sottoscritto dal difensore. Nel caso di specie, invece e come già detto, neppure l'originale dell'atto di precetto (non solo la copia notificata) è stato sottoscritto.
Concludendo quindi sul primo motivo di appello, la Corte ritiene che l'originale dell'atto di precetto non possa prescindere dalla sottoscrizione del creditore intimante e/o del difensore quando non vi siano elementi di riconducibilità forti dell'atto al suo autore. Per l'operatività dell'art. 156, comma 3 c.p.c.
(secondo cui la nullità non può essere dichiarata quando l'atto, sebbene carente dei requisiti formali previsti dalla legge, ha ugualmente raggiunto il suo scopo), è necessario che la riferibilità dell'atto processuale all'autore sia ricavabile da altri elementi, evincibili dall'atto stesso, elementi che consentano di superare qualsiasi incertezza sulla sua provenienza.
Ne deriva che il precetto opposto è nullo, come dedotto con l'opposizione prima e con l'appello in scrutinio, poi, con conseguente accoglimento del primo motivo di gravame (e dell'opposizione) e assorbimento del secondo motivo di appello.
4. Circa le spese processuali, esse seguono la soccombenza sulla domanda e sul gravame e, distratte in favore della procuratrice delle appellanti dichiaratasi antistataria e poste a carico dell'appellata, sono liquidate nei valori minimi, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
contro in persona del suo legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...] CP_1
1631/2022, rep. n. 2197/2022, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n. 1761/2020, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della spiegata opposizione, accerta e dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto, con ogni conseguenza di legge;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore CP_1 delle sig.re e delle spese del doppio grado che si liquidano in € Parte_1 Parte_2
2.540,00 per il giudizio di primo grado ed in € 2.906,00 per l'appello, oltre esborsi, IVA, CAP come per legge ed R.S.G. al 15% e distrazione in favore della procuratrice delle appellanti dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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