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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/04/2025 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 16072/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 10.46 sono presenti l'avv. Butticè Carmelo per parte ricorrente il quale, alla luce del provvedimento di liquidazione e pagamento della prestazione, depositato in atti, CP_1
chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16072 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F. Parte_1
, n.q. di erede del Sig. nato a San Vito (TP) in [...] C.F._1 Persona_1
16.08.1943 e deceduto in data 19.10.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Butticè, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Roma, Via CP_1
Ciro il Grande 21.
Convenuto contumace
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara: CP_1
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 850,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, nella qualità di erede di Parte_1 Per_1 conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire le somme
[...] CP_1
spettanti a titolo di indennità di accompagnamento al defunto marito a decorrere dal marzo 2023 sino alla data del decesso avvenuto nell'ottobre 2023, i cui requisiti sanitari erano stati riconosciuti da questo Tribunale con decreto di omologa reso in data 02.07.2024 nel procedimento RGN.7704/2023.
Cont L' benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata pagata come da provvedimento di liquidazione allegato agli atti ed ha concluso chiedendo la cessata materia del contendere, con vittoria delle spese processuali.
Ciò premesso, sulla base delle allegazioni e dei documenti versati in atti, risulta che la prestazione,
oggetto della domanda, è già stata riconosciuta, pertanto, va dichiarata la cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese del giudizio, atteso che il pagamento della prestazione è avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario, l' in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve CP_1
essere condannato al pagamento delle spese processuali, che devono liquidarsi come in dispositivo,
con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 16.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile