Articolo 70 della Legge 17 marzo 1969, n. 105
Articolo 69Articolo 71
Versione
25 aprile 1969
Art. 70. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1967, risultano sta biliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1967 (articolo 66)................. L. 23.120.759.681 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 68)..... " 2.565.814.281 Somme riscosse e non versate (colonna p
del riepilogo dell'entrata)................. " 16.140.000.000
------------- Residui attivi al 31 dicembre 1967... L. 41.826.573.962
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Entrata in vigore il 25 aprile 1969