TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/09/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3829/2018 di R.G. avente ad oggetto: servitù.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Crocetta, in virtù di procura depositata in data 30.10.2020, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
, Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ),
[...] C.F._4 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._5 dall'avv. Anna Sarappa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, domiciliati come in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Crocetta, in virtù di procura depositata in data 30.10.2020, domiciliata come in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la sig.ra il sig. AR CP_1
il sig. e la sig.ra per
[...] Controparte_2 Controparte_4
sentirli condannare alla rimozione delle costruzioni abusive effettuate sull'immobile di sua proprietà e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.
L'attore deduceva di essere proprietario di un immobile commerciale in
Roccarainola, in P.zza San NI, composto da più locali collegati tra loro e adibito a ristorante.
Secondo quanto dedotto dall'attore, lo stato dei luoghi relativo a tale unità immobiliare risultava alterato a causa di costruzioni abusive eseguite dai proprietari delle unità abitative confinanti.
Nello specifico, sarebbe stata realizzata una intercapedine sul solaio di proprietà dell'attore, mediante la realizzazione di un prolungamento del balcone della proprietà soprastante, con affaccio sulla sua proprietà e tale costruzione abusiva sarebbe riconducibile alla confinante proprietà della sig.ra AR
Inoltre, secondo quanto dedotto dall'attore, sarebbe stata realizzata abusivamente una costruzione in sopraelevazione sul solaio del blocco cucina-WC di sua proprietà esclusiva, mediante la realizzazione di un ampliamento, da parte dei proprietari confinanti, i sig.ri Controparte_1
e Notaro Controparte_2
In ultimo, sarebbe stata realizzata una costruzione abusiva in sopraelevazione sul solaio di sua esclusiva proprietà, per la realizzazione di un manufatto in ampliamento, da parte della proprietaria confinante,
la sig.ra . Controparte_4
L'attore deduceva, inoltre, che tutti i suddetti confinanti avrebbero convogliato le tubazioni di scarico delle loro unità in quella esclusiva del sig. creando una alterazione delle sue condotte Parte_1
fognarie.
In via subordinata chiedeva di dichiarare che le suddette costruzioni aggravano la proprietà attorea e che pertanto tutti sono tenuti a partecipare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano gli addebiti e spiegavano domande riconvenzionali, sostenendo l'assenza di ogni abuso contestato e/o comunque la maturata usucapione per il decorso del termine ventennale.
Inoltre, i convenuti chiamavano in causa la sig.ra Controparte_5
comproprietaria dell'immobile e autrice dei lavori in corso.
Il Tribunale di Nola autorizzava la notifica della chiamata in causa del terzo e la sig.ra costituitasi in giudizio, aderiva alle Controparte_5
difese svolte dal sig. con l'atto introduttivo, Parte_1
condividendone il contenuto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, va affermata l'ammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, in quanto connesse con l'oggetto di causa e non contraddittorie rispetto alla spiegata difesa principale.
Come è stato affermato dalla giurisprudenza sul punto: “La domanda riconvenzionale deve dipendere da fatti collegati con i fatti costitutivi della domanda
principale o con i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti nella causa in forma di eccezione. Dunque la relazione di interdipendenza della domanda riconvenzionale
dal titolo dedotto in giudizio dall'attore è ciò che giustifica la trattazione simultanea delle cause, configurandosi non già come identità della causa petendi ma come
comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione del rapporto
giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di un'eccezione, si dà delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale in
relazione all'eccezione proposta”(Cass. civ., 04.03.2020, n.6091).
Ebbene, nel caso di specie è chiaramente evincibile la connessione tra l'oggetto della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e quello della domanda principale, in quanto le parti in giudizio hanno effettuato deduzioni relative alle medesime costruzioni, presuntivamente abusive, riguardanti lo stesso immobile e rispetto alle quali devono essere definiti i loro stessi rapporti. Nel merito, vanno rigettate, in quanto infondate, le domande riconvenzionali proposte dai convenuti in ordine all'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di mantenere le rispettive proprietà, ivi compresi il sistema fognario, gli scarichi e le tubazioni tutte, nello stato attuale di fatto e di diritto, con tutte le servitù attive.
I convenuti hanno formulato una domanda estremamente generica, priva di un preciso riferimento temporale e sfornita di qualsivoglia elemento utile ad addivenire a un accertamento, in quanto si sono limitati ad affermare che, nel caso di specie, trattasi di costruzioni risalenti “a oltre un
ventennio addietro”.
Come ha stabilito la Corte di cassazione, invero: “Il possesso ad usucapionem
deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del
proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per
quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza.
La prova dell'esercizio del potere corrispondente a quello del proprietario, dunque, deve
essere supportata da elementi univoci, ed è oggetto di “accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un
bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento
concretamente esercitato del proprietario” (Cass. civ., sez. II, 09.07.2021,
n.19568).
La prova dell'intervenuta usucapione deve essere particolarmente rigorosa, in quanto gli elementi sopra specificati devono poter essere riferiti a circostanze temporali ben definite.
Nel caso di specie, come anticipato, tali presupposti temporali non sono stati individuati in via definita dai convenuti, né sono state fornite indicazioni specifiche volte a corroborare l'effettivo decorso dei venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto dei diritti invocati per usucapione.
Discorso analogo deve essere fatto con riguardo alla costituzione della destinazione del padre di famiglia, della servitù di scarico nel collettore fognario esistente nella proprietà, in quanto i convenuti non hanno addotto elementi idonei a provare la costituzione di tale diritto.
Come affermato in giurisprudenza, invero, “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del
padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza
del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue
che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta
l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale
che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid
pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. civ., ord. 17.03.2017, n. 7004).
La domanda formulata dai convenuti, anche in questo caso risulta generica e priva di precisi riferimenti temporali.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della servitù volontaria di affaccio e veduta a favore della proprietà della sig.ra e a carico della proprietà dei sig.ri AR Pt_1
e
[...] Controparte_5
Tale servitù risulta costituita, invero, a mezzo della scrittura privata di transazione dei giudizi pendenti tra le parti innanzi al Tribunale di
Napoli, recante R.G. nn.18046/83 e 18589/83, depositata in atti (prod. convenuti).
Dalla lettura della scrittura menzionata si evince che tra le parti venivano effettuati precisi accordi tra il sig. la sig.ra Parte_1 CP_5
e la sig.ra Sulla scorta di tali accordi, i coniugi
[...] AR e venivano autorizzati a “prolungare e allargare l'attuale Pt_2 CP_3
pensile, antistante la loro proprietà, in proiezione della proprietà Persona_1
fino a raggiungere la lunghezza di metri 14 sul confine tra le proprietà dei
[...]
contraenti e la larghezza di metri 4.40 verso la proprietà e metri 5.60 verso CP_1
la proprietà e metri 5.60 verso la proprietò . CP_1 Persona_2
Le parti sottoscrivevano anche l'allegata planimetria.
Veniva inoltre stabilito che “L'ampliamento di detto sporto sarà realizzato a
spese dei coniugi ed eventuali appoggi o sostegni dello sporto Persona_2
stesso dovranno in ogni caso essere messi in opera sulle mura o solaio di proprietà dei
coniugi senza opere all'interno della loro sottostante proprietà”. Persona_2
Inoltre, in atti risulta depositato l'atto per notar del 1973 (cfr. Per_3
prod. convenuti), ove è espressamente previsto che erano compresi nella vendita, sia il diritto di costruire al primo piano un balcone sporgente per un metro nel giardinetto sottostante, sia il diritto di trasformare le finestre esistenti in primo piano verso il giardino in proprietà del venditore in balconata prospiciente verso tale giardino con aggetto di un metro.
Con tale atto, in sostanza, veniva affermata la sussistenza di una servitù di veduta e di affaccio sul sottostante giardino di proprietà Pt_1
Sulla base della documentazione versata in atti, deve dunque essere dichiarata l'esistenza della servitù volontaria di affaccio e veduta a favore della proprietà della sig.ra e a carico della proprietà AR
, in quanto, nel caso di specie, sussistono specifici Persona_2
elementi probatori di carattere documentale e sono individuabili precisi riferimenti temporali, idonei a fondare il convincimento di questo
Giudicante.
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dall'attore e dalla chiamata in causa, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul tema, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn.
25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019;
27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'attore e dalla chiamata in causa, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Quanto alle domande formulate dall'attore, cui ha aderito la chiamata in causa, la sig.ra va preliminarmente rigettata, in Controparte_5
quanto infondata, l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione formulata dai convenuti.
L'atto di citazione contiene, invero, tutti gli elementi necessari per l'individuazione del contenuto della domanda della parte attrice, in quanto dalla sola lettura dello stesso è agevole evincere l'oggetto di causa.
Va inoltre ricordato che la Cassazione ha chiarito che un'eventuale pronuncia di nullità della citazione deve avvenire nelle ipotesi in cui l'oggetto risulti “assolutamente incerto” e non se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle ragioni dell'attore,
In particolare, la Corte ha specificato che “la nullità della citazione per
assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si
domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del
giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”. (Cass. civ., II sez., del 29.01.2015, n. 1681).
La Cassazione ha evidenziato, dunque, che l'atto di citazione deve essere considerato valido e ammissibile, sia qualora sia stata quantificata con precisione la pretesa, sia laddove l'attore abbia indicato il titolo da cui essa deriva (cfr. Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
Nel merito, quanto alle domande formulate da parte attrice e alle residue domande formulate dai convenuti, questo Giudicante ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU, analiticamente descritte nella relazione depositata in data 03.05.2021, con la precisazione che i profili relativi all'eventuale abusività delle opere sono scrutinabili dall'autorità giurisdizionale amministrativa.
Avuto riguardo alle costruzioni che l'attore assume siano state realizzate dalla sig.ra il CTU ha evidenziato che: “In fase di AR
sopralluogo si è potuto costatare che tra l'estradosso del solaio di copertura della sala ricettiva, di proprietà , e l'intradosso del solaio del piano primo, esiste Pt_1
un'intercapedine avente altezza circa 1.00 mt, allo stato grezzo. Tale intercapedine è nata sicuramente a seguito della riconfigurazione della sala ricettiva (abbassamento
dell'altezza del locale). A tale intercapedine si accede mezzo di una scala interna posta nella zona disimpegno del locale di proprietà . Pt_1
Dalla medesima scala si dovrebbe accedere anche al solaio di copertura del blocco cucina/wc di proprietà , ma in realtà si accede ad una seconda intercapedine Pt_1
di altezza circa 1.00 mt, che si sviluppa per circa 65 mq per quasi la totalità della copertura del blocco cucina/wc. Tale intercapedine è dovuta alla realizzazione di una
terrazza al primo piano da parte della convenuta opera realizzata AR
ante 1995”.
Secondo quanto evidenziato dal CTU, dunque, una seconda intercapedine di altezza di circa 1.00 mt, si sviluppa per circa 65 mq per quasi la totalità della copertura del blocco cucina/wc; la stessa è dovuta alla realizzazione di una terrazza al primo piano da parte della sig.ra opera realizzata ante 1995. AR
Inoltre, ha aggiunto il CTU: “Per completezza si evidenzia che l'ampliamento del
terrazzo è stato oggetto di richiesta di condono in data 01/03/1995 prot. 1583 a nome di figlio di In data 13/011/2007, il comune di Persona_4 CP_3
Roccarainola rilasciava permesso di costruire in sanatoria n. 69/724 prot. n. 9747.
Per quanto concerne l'altra intercapedine venutasi a formare a seguito
dell'abbassamento dell'altezza interna del locale di proprietà si è potuto Pt_1
riscontrare la presenza di diverse tubazioni in PVC rigido a servizio della proprietà
che percorrono trasversalmente tutta l'intercapedine per poter giungere al CP_3
lato cortile comune del fabbricato. Allo stato non è presente alcuna fuoriuscita di
liquido dalle richiamate tubazioni”.
In definitiva, il CTU ha precisato che vi è stata alterazione dello stato dei luoghi del solaio di copertura del blocco cucina/wc di proprietà degli attori, che allo stato non sono stati riscontrati fenomeni di infiltrazioni, e che si è potuta riscontrare la presenza di diverse tubazioni in PVC rigido a servizio della proprietà , e che: “il tutto rappresenta un aggravio CP_3
per la proprietà attoria”.
Il CTU ha accertato, dunque, che l'ampliamento del terrazzo è stato oggetto di richiesta di condono in data 01.03.1995 prot. 1583 a nome del sig. , figlio della sig.ra Persona_4 AR
In data 13.11.2007, dunque, il Comune di Roccarainola ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 69/724 prot. n. 9747.
Inoltre, come anticipato, in atti è stata depositata una scrittura privata autenticata ove vengono effettuati precisi accordi tra il sig. Pt_1
la sig.ra e la sig.ra Sulla
[...] Controparte_5 AR
scorta di tali accordi, i coniugi e venivano autorizzati a Pt_2 CP_3
“prolungare e allargare l'attuale pensile, antistante la loro proprietà, in proiezione della proprietà fino a raggiungere la lunghezza di metri 14 sul Persona_1
confine tra le proprietà dei contraenti e la larghezza di metri 4.40 verso la proprietà
e metri 5.60 verso la proprietà e metri 5.60 verso la proprietò CP_1 CP_1
. Persona_2
Veniva inoltre stabilito che “L'ampliamento di detto sporto sarà realizzato a
spese dei coniugi ed eventuali appoggi o sostegni dello sporto Persona_2 stesso dovranno in ogni caso essere messi in opera sulle mura o solaio di proprietà dei
coniugi senza opere all'interno della loro sottostante proprietà”. Persona_2
Ancora, come anticipato, in atti risulta depositato l'atto per notar Per_3
del 1973, ove è espressamente previsto che sono compresi nella vendita sia il diritto di costruire al primo piano un balcone sporgente per un metro nel giardinetto sottostante, sia il diritto di trasformare le finestre esistenti in primo piano verso il giardino in proprietà del venditore in balconata prospiciente verso tale giardino con aggetto di un metro.
Con tale atto, in sostanza, è stata affermata la sussistenza di una servitù
di veduta e di affaccio sul sottostante giardino di proprietà Pt_1
Sulla base della documentazione versata in atti, deve dunque essere rigettata la richiesta di rimozione delle costruzioni effettuate dalla sig.ra
AR
Quanto all'aggravio della proprietà attorea, lo stesso è stato riconosciuto in sede di elaborazione della relazione peritale, per questo le spese eventuali di manutenzione dovranno essere suddivise tra i sig.ri Pt_1
e secondo le linee
[...] Controparte_5 AR
interpretative tracciate dalla Cassazione: “allorchè il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie
alla conservazione della servitù, le relative spese devono essere sostenute sia dal proprietario del fondo dominante che da quello del fondo servente in proporzione dei
rispettivi vantaggi” (Cass. Cassazione, la n.6653 del 15 marzo 2017).
In definitiva, in virtù dell'aggravio riconosciuto dal CTU sulla proprietà
del sig. e della sig.ra dovranno Parte_1 Controparte_5
essere suddivise tra le parti interessate le spese di manutenzione necessarie alla conservazione della servitù, in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Discorso diverso deve invece essere effettuato con riguardo all'esistenza dei tubi di scarico in PVC che attraversano la proprietà del sig. Pt_1
per poi finire nel cortile comune ed essere convogliati sulla
[...]
fogna pubblica.
L'esistenza di tali tubature è stata accertata dal CTU, come sopra chiarito e si sostanzia in una violazione della titolarità della proprietà Pt_1
in quanto non attiene al contenuto della servitù di affaccio.
[...]
Per questo motivo, deve essere ordinata la rimozione dei tubi di scarico in PVC che attraversano la proprietà del sig. e della Parte_1
sig.ra a servizio della proprietà della sig.ra Controparte_5 CP_3
[...]
Quanto alle violazioni commesse dalla sig.ra il CTU Controparte_4
ha evidenziato che: “Dai sopralluoghi si è potuto costatare all'attualità l'esistenza di porzioni di opere murarie e la presenza di una copertura realizzata con tubulari
metallici e lamiera grecata. È presente una porzione di tubazione che fuoriesce da tali resti murari ma che è stata interrotta”.
Inoltre, in atti, è stata depositata una comunicazione del
[...]
con n.3246/2017, con cui si comunicava l'avvio del CP_6
procedimento per l'adozione dei provvedimenti opportuni per il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le opere presenti sulla proprietà della sig.ra risultano abusive. Controparte_4
Allo stato attuale, tuttavia, non vi è prova in atti dell'avvenuta rimozione di tale opere, per questo motivo, questo Tribunale non può che prendere atto della già disposta rimozione sulla base dei provvedimenti amministrativi dell'ente locale, con la conseguenza che essi dovranno essere ottemperati secondo i successivi provvedimenti in tal senso del competente CP_6
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata da parte attrice, la stessa non merita accoglimento, in quanto estremamente generica e del tutto sfornita di prova.
Sul punto, va evidenziato che il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale non possono essere liquidati sulla base di meri automatismi ma vanno provati adeguatamente in giudizio.
Quanto al danno patrimoniale, la parte che vuole ottenere il risarcimento deve adeguatamente allegare e provare tale voce di danno, nelle sue duplici componenti, sia quella del danno emergente che quella del lucro cessante.
Quanto al danno non patrimoniale, la Cassazione è granitica nell'affermare che: “anche in caso di lesione di valori della persona il danno non
può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo
accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v.
Corte di cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975),
ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 29.01.2018, n. 2056).
Sulla base di tali principi, anche “il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa
qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non
patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d'altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 29.01.2018, n.
2056; cfr. Cass. civ., 03.10.2013, n. 22585; Cass. civ., 20.11.2012, n. 20292).
Nel caso di specie, gli attori non hanno allegato né provato alcuna voce di danno che sarebbe loro derivato dalle costruzioni abusive e dalle presunte infiltrazioni, ma si sono limitati a formulare una richiesta del tutto generica.
Quanto alle presunte violazioni commesse dai sig.ri , il Parte_3
CTU ha evidenziato che: “Dal sopraluogo eseguito nel locale adibito a
cartolibreria con l'ausilio dei grafici di cui alla pratica L. 219/81 si riscontrano le seguenti difformità:
la scala risulta essere traslata e posizionata longitudinalmente, nel locale posteriore è stato realizzato un soppalco in legno posta ad una quota – 0.2 mt rispetto la quota
del piano ammezzato posto in verticale al locale antistante in moda da creare un unico ambiente anche se con una quota leggermente diversa. Dal piano ammezzato così
venutosi a creare non vi sono tubazioni che fuoriescono, l'unico ambiente dotato di scolo d'acqua è il bagno posto nel locale posteriore, però non si è riusciti con certezza
ad individuare il punto di scarico”.
Inoltre, ha chiarito il CTU che: “Da sopralluogo effettuato nel locale adibito a
cartolibreria di proprietà dei convenuti si evidenzia che Controparte_7
lungo tutta la parete di confine con la proprietà non si è riscontrata alcuna Pt_1
presenza di infiltrazione. Le uniche infiltrazioni presenti in tale proprietà sono riscontrabili sulla parete del bagno interno, il quale confina con il cortile di esclusiva
proprietà , da cui tale infiltrazione potrebbe essere imputabile a qualche Pt_1
perdita dell'impianto dello stesso bagno, visto anche lo stato di cattiva manutenzione
in cui si presenta”.
In definitiva, il CTU ha riscontrato la sola realizzazione di una diversa distribuzione degli spazi interni e, quindi, nessuna costruzione abusiva, né tantomeno sono state individuate infiltrazioni in danno della proprietà
. Persona_2
Va dunque rigettata anche la domanda formulata dall'attore e dalla chiamata in causa nei confronti dei convenuti, i sig.ri e Controparte_1
Controparte_2
Devono ora essere analizzate le residue domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti.
In particolare, i convenuti chiedevano:
- condannare i coniugi e/o il solo a Persona_2 Pt_1
eliminare tutti gli abusi posti in essere e riportati ai nn.1-2-3-4-5-6 di cui alla comparsa di costituzione e risposta e quindi:
“- dichiarare illegittima la costruzione del piano cantinato ricavato dai coniugi
e/o dal solo al di sotto del fabbricato prospettante su Persona_2 Pt_1
Piazza S.NI, nel quale trovansi gli immobili dei convenuti, sfruttandone le fondazioni e,per l'effetto, ordinarne la eliminazione con ripristino dello stato dei luoghi
e/o la restituzione in favore dei conchiudenti;
- dichiarare illegittima e per l'effetto, condannare i coniugi e/o il Persona_2
solo a demolire la costruzione realizzata nel giardino di loro proprietà sopra Pt_1
la cantina di cui sono comproprietarie e , senza AR Controparte_4
la preventiva verifica delle strutture sottostanti;
sub.te a ridurla alla legalità e nel rispetto di quanto previsto dall'art.1127 c.c.;
- condannare i coniugi e/o il solo a liberare gli “occhi Persona_2 Pt_1
di cantina” occlusi a seguito della costruzione del locale sulla sottostante cantina;
- condannare i coniugi e/o il solo a sgomberare la Persona_2 Pt_1
cantina di tutto il materiale di risulta e di altra natura da essi/esso sversatovi;
- condannare i coniugi e/o il solo a demolire le opere Persona_2 Pt_1
costruite nella sua proprietà in violazione delle norme sulla distanza rispetto ai
limitrofi fabbricati in cui si trovano le proprietà dei convenuti fino a ridurle alla legalità e ciò anche in riferimento ai lavori attualmente in corso;
- condannare i coniugi e/o il solo ad eliminare la Persona_2 Pt_1
intercapedine realizzata a mezzo di un solaio al di sotto della terrazza di proprietà
abusiva ed illegittima;
CP_3
- condannare i coniugi e/o il solo a rimuovere i tubi Persona_2 Pt_1
apposti nella intercapedine sottostante la terrazza della convenuta a CP_3 distanza non regolamentare , specie con riferimento alle condutture del gas;
- condannare i coniugi e/o il solo a rimuovere le canne Persona_2 Pt_1
fumarie a distanza e ad altezza non regolamentare che producono rumori ,fumi e
cattivi odori specie in danno della proprietà e CP_4 CP_3
- condannare i coniugi e/o il solo ad eliminare dal Persona_2 Pt_1
prospetto principale il rivestimento in legno e tufo,ripristinando lo stato dei luoghi;
- condannare i coniugi e/o il solo ad eliminare le Persona_2 Pt_1
infiltrazioni d'acqua che si stanno verificando nei locali di proprietà Controparte_7
ed in particolare nel locale retrostante quello prospiciente Piazza S.NI
[...]
ed attualmente adibito a cartolibreria,infiltrazioni provenienti dalla limitrofa proprietà nonchè al risarcimento dei danni subiti e subendi;
Pt_1
- condannare i coniugi in solido tra loro e/o il solo Parte_4 Pt_1
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza degli abusi ed
illegittimità perpetrate ai danni dei convenuti nella misura a determinarsi da rinnovanda ctu.
Ebbene, questo Tribunale ritiene di condividere le risultanze cui è pervenuto il CTU, in quanto la relazione depositata in atti risulta estremamente analitica e dettagliata,
normativamente e razionalmente fondata”.
Quanto ai manufatti realizzati dall'attore, il CTU ha evidenziato, in particolare, che: “Dal sopralluogo effettuato si è potuto riscontrare la presenza di una serie di manufatti realizzati nel cortile del in epoche diverse. Pt_1
Entrando nel cortile da P.zza San NI è presente un fabbricato di forma rettangolare delle dimensioni di circa 3.50 x 5.5 mt. mentre nella parte posteriore del
fabbricato, in ampliamento a questo, il ha realizzato un manufatto destinato Pt_1
a cucina e sala in acciaio, con chiusure laterali in vetro e copertura in lamiere grecate.
Il tutto è stato oggetto di Concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/85 rilasciata in data 28/05/1996 prot. 3929.
Si evidenzia che le Amministrazioni devono verificare solo la legittimità delle opere dal punto di vista edilizio e urbanistico, ma non ha il potere di accertare se vengono
lesi i diritti dei terzi. Questo vale tanto per il permesso di costruire quanto per la
Segnalazione certificata di inizio attività tanto per i titoli in sanatoria. Fatte queste
premesse, i giudici hanno spiegato che l'espressione "fatti salvi i diritti dei terzi" costituisce una sorta di manleva. Sta a significare che l'Amministrazione certifica la
conformità dell'intervento alla normativa edilizia e urbanistica, ma non ha responsabilità nel caso in cui l'intervento pregiudichi i diritti di un terzo, ad esempio
un confinante, che per tutelarsi potrà ricorrere al giudice ordinario.
In tale ottica si evidenzia che le opere presenti nel cortile di esclusiva proprietà del
seppure oggetti di concessione in sanatoria violano le norme sulle distanze Pt_1
dai confini.
Infatti, il primo fabbricato, entrando da P.zza San NI, dista dal confine circa 0.40 mt, mentre le opere realizzate nella parte posteriore del fabbricato, per due lati,
distano dal confine circa 0.70 mt, mentre sul lato posteriore di circa 1.40 mt. All
G”.
I manufatti realizzati dall'attore, dunque, anche se realizzati in presenza di concessione in sanatoria, risultano effettuati in violazione delle norme sulle distanze dai confini.
Per questo motivo, in quanto le opere in questione risultano comunque oggetto di sanatoria, ne va disposto il solo arretramento, onde rispettare le norme in tema di distanze dai confini.
Quanto allo sversamento del materiale di risulta, vista la pericolosità del luogo in cui sarebbe stato necessario accedere e, considerato che in data
22.06.2018, la locale polizia con gli uffici tecnici preposti e in successiva data 27.06.2018, ha effettuato un sopralluogo con relativo rilievo fotografico, il CTU si è attenuto a tale verbale di sopralluogo, ove è accertato quanto segue:
“Scendendo la scala di accesso, si trovano i primi due “occhi di cantina” e precisamente, uno a circa metà scalinata, e il secondo poco dopo di accedere al fondo
della cantina stessa e, come denunciato, risultano entrambi completamente chiusi.
La cantina in parola, si compone di un unico vano a forma di L che all'arrivo della
scalinata a un'ampiezza di circa 4.00 x 4.00 mt, allargandosi poi, sul lato destro e, per quanto potuto accertare, a dimensione, circa, mt 3.00x10.00 mt con altezza di
oltre 7.00 mt.
In fondo alla scala, erano visibili residui di materiali di vario genere, anche edili, che
rendono difficoltoso l'accesso al fondo della cantina.
Nel lato più ampio è stato costatata una enorme quantità di rifiuti, anch'essi di vario
genere, tra cui molti assimilabili ad inerti da demolizione e che formano addirittura una piccola collina, stimati, per quanto possibile in oltre 50.00 mc”.
Dal verbale di sopralluogo sopra menzionato e dal rilievo fotografico a esso allegato, si constata la presenza di rifiuti di vario genere, tra cui anche materiali inerti, nonché l'occlusione degli “occhi di cantina”.
Quest'ultima circostanza è stata documentata anche dal CTU con rilievi fotografici (cfr. All. H e All. I alla perizia).
Inoltre, il CTU ha verificato che, nell'intercapedine venutasi a formare a seguito della realizzazione del terrazzo in ampliamento al balcone della proprietà , sono presenti diverse tubazioni: CP_3
- “Due tubi in PVC rigido di colore arancione a servizio della proprietà
è una tubazione di diametro D 80 e sono posti sull'intradosso del CP_3
solaio del terrazzo per poi discendere nella proprietà ”; CP_3 Pt_1
- “Tubazione in acciaio con relativo filtro a servizio della cappa posizionata nel
locale cucina del sig. . è una tubazione di diametro di circa D 400 è Pt_1 leggermente sollevato dal solaio del blocco cucina/wc ed è posiziona circa lungo
la mezzeria di tale blocco”;
- “Un tubo in acciaio zincato, presumibilmente per il trasporto del gas, il quale
è posto a circa 20 cm dal muro perimetrale che delimita la proprietà
”. Pt_1
Quanto alle canne fumarie, il CTU ha accertato che: “lungo il prospetto est del fabbricato, lato interno cortile, per tutta l'altezza di tale parete, del tutto cieca,
sono presente 2 canne fumarie che proseguono dopo il solaio di copertura per circa
1.00 mt, così come previste dalle norme di attuazione del PRG del comune di
Roccarainola, art. 94. All. M”.
Il posizionamento delle canne fumarie, dunque, risponde ai requisiti di legge.
Quanto alle variazioni subite dall'immobile nel corso degli anni, il CTU
ha evidenziato che: “l'immobile risale agli anni 20 e nel tempo ha subito diverse modifiche, sia esse di carattere permanente sia di carattere meramente ornamentale,
vedi locali commerciali posti a piano terra.
Per quanto concerne le alterazioni permanenti vedasi le opere realizzate in proprietà
, prospiciente P.zza san NI, le opere realizzate in proprietà Controparte_4
meno visibili da P.zza san NI, o anche le opere in proprietà Pt_1
sia per quanto concerne l'ampliamento del terrazzo sia per quanto concerne CP_3 l'ampliamento del soppalco sull'attività commerciale posta a piano terra.
Per quanto concerne le alterazioni meramente ornamentali si fa riferimento in particolare alla caratterizzazione dell'ingresso sia del locale commerciale del Pt_1
che quello di . CP_3
In conclusione, quanto alle residue domande poste dai convenuti, non può delibaris la richiesta di declaratoria di illegittimità della costruzione del piano cantinato ricavato dai coniugi al di sotto Persona_2
del fabbricato prospettante su Piazza S.NI, nel quale trovansi gli immobili dei convenuti, in quanto trattasi di profili attinenti la regolarità
urbanistica scrutinabili dall'autorità giurisdizionale amministrativa.
Per lo stesso motivo, vanno rigettate le domande proposte dai convenuti in via riconvenzionale relative all'eliminazione della intercapedine realizzata a mezzo di un solaio al di sotto della terrazza di proprietà
; alla rimozione dei tubi apposti nella intercapedine sottostante CP_3
la terrazza della convenuta , alla eliminazione dal prospetto CP_3
principale del rivestimento in legno e tufo.
Infine, vanno rigettate, in quanto infondate, le domande formulate dai convenuti di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto sfornite di prova, nei termini che sono stati ampiamente chiariti in precedenza. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92,
comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3829/2018, così provvede:
- accoglie in parte le domande riconvenzionali proposte dai convenuti e per l'effetto dispone quanto segue:
1. accerta l'esistenza della servitù volontaria di affaccio e veduta a favore della proprietà della sig.ra e a carico della proprietà AR
, così come costituita a mezzo della scrittura privata Persona_2
di transazione dei giudizi pendenti tra le parti innanzi al Tribunale di
Napoli, R.G. nn.18046/83 e 18589/83;
2. condanna i coniugi a ridurre a legalità le opere Persona_2
presenti nel cortile di loro esclusiva proprietà, nel rispetto delle norme sulle distanze dai confini;
3. condanna i coniugi a liberare gli “occhi di cantina” Persona_2 occlusi a seguito della costruzione del locale sulla sottostante cantina,
previa demolizione dello stesso;
4. condanna i coniugi a sgomberare la cantina di Persona_2
proprietà da tutto il materiale di risulta e di altra Parte_5
natura da essi/esso sversatovi;
- rigetta le residue domande proposte dai convenuti in via riconvenzionale;
- accoglie in parte le domande formulate dall'attore e dalla chiamata in causa e, per l'effetto,
ordina alla sig.ra la rimozione dei tubi di scarico in AR
PVC che attraversano la proprietà del sig. e della sig.ra Parte_1
a servizio della stessa proprietà della sig.ra Controparte_5 CP_3
[...]
- in virtù dell'aggravio riconosciuto dal CTU sulla proprietà del sig.
e della sig.ra dispone che le spese Parte_1 Controparte_5
in ordine alla manutenzione della servitù di affaccio della sig.ra CP_3
vengano suddivise tra le parti interessate, in proporzione dei
[...]
rispettivi vantaggi;
- rigetta le restanti domande formulate dall'attore e dalla chiamata in causa;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Nola, lì 26.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3829/2018 di R.G. avente ad oggetto: servitù.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Crocetta, in virtù di procura depositata in data 30.10.2020, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
, Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ),
[...] C.F._4 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._5 dall'avv. Anna Sarappa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, domiciliati come in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Crocetta, in virtù di procura depositata in data 30.10.2020, domiciliata come in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la sig.ra il sig. AR CP_1
il sig. e la sig.ra per
[...] Controparte_2 Controparte_4
sentirli condannare alla rimozione delle costruzioni abusive effettuate sull'immobile di sua proprietà e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.
L'attore deduceva di essere proprietario di un immobile commerciale in
Roccarainola, in P.zza San NI, composto da più locali collegati tra loro e adibito a ristorante.
Secondo quanto dedotto dall'attore, lo stato dei luoghi relativo a tale unità immobiliare risultava alterato a causa di costruzioni abusive eseguite dai proprietari delle unità abitative confinanti.
Nello specifico, sarebbe stata realizzata una intercapedine sul solaio di proprietà dell'attore, mediante la realizzazione di un prolungamento del balcone della proprietà soprastante, con affaccio sulla sua proprietà e tale costruzione abusiva sarebbe riconducibile alla confinante proprietà della sig.ra AR
Inoltre, secondo quanto dedotto dall'attore, sarebbe stata realizzata abusivamente una costruzione in sopraelevazione sul solaio del blocco cucina-WC di sua proprietà esclusiva, mediante la realizzazione di un ampliamento, da parte dei proprietari confinanti, i sig.ri Controparte_1
e Notaro Controparte_2
In ultimo, sarebbe stata realizzata una costruzione abusiva in sopraelevazione sul solaio di sua esclusiva proprietà, per la realizzazione di un manufatto in ampliamento, da parte della proprietaria confinante,
la sig.ra . Controparte_4
L'attore deduceva, inoltre, che tutti i suddetti confinanti avrebbero convogliato le tubazioni di scarico delle loro unità in quella esclusiva del sig. creando una alterazione delle sue condotte Parte_1
fognarie.
In via subordinata chiedeva di dichiarare che le suddette costruzioni aggravano la proprietà attorea e che pertanto tutti sono tenuti a partecipare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano gli addebiti e spiegavano domande riconvenzionali, sostenendo l'assenza di ogni abuso contestato e/o comunque la maturata usucapione per il decorso del termine ventennale.
Inoltre, i convenuti chiamavano in causa la sig.ra Controparte_5
comproprietaria dell'immobile e autrice dei lavori in corso.
Il Tribunale di Nola autorizzava la notifica della chiamata in causa del terzo e la sig.ra costituitasi in giudizio, aderiva alle Controparte_5
difese svolte dal sig. con l'atto introduttivo, Parte_1
condividendone il contenuto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, va affermata l'ammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, in quanto connesse con l'oggetto di causa e non contraddittorie rispetto alla spiegata difesa principale.
Come è stato affermato dalla giurisprudenza sul punto: “La domanda riconvenzionale deve dipendere da fatti collegati con i fatti costitutivi della domanda
principale o con i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti nella causa in forma di eccezione. Dunque la relazione di interdipendenza della domanda riconvenzionale
dal titolo dedotto in giudizio dall'attore è ciò che giustifica la trattazione simultanea delle cause, configurandosi non già come identità della causa petendi ma come
comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione del rapporto
giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di un'eccezione, si dà delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale in
relazione all'eccezione proposta”(Cass. civ., 04.03.2020, n.6091).
Ebbene, nel caso di specie è chiaramente evincibile la connessione tra l'oggetto della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e quello della domanda principale, in quanto le parti in giudizio hanno effettuato deduzioni relative alle medesime costruzioni, presuntivamente abusive, riguardanti lo stesso immobile e rispetto alle quali devono essere definiti i loro stessi rapporti. Nel merito, vanno rigettate, in quanto infondate, le domande riconvenzionali proposte dai convenuti in ordine all'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di mantenere le rispettive proprietà, ivi compresi il sistema fognario, gli scarichi e le tubazioni tutte, nello stato attuale di fatto e di diritto, con tutte le servitù attive.
I convenuti hanno formulato una domanda estremamente generica, priva di un preciso riferimento temporale e sfornita di qualsivoglia elemento utile ad addivenire a un accertamento, in quanto si sono limitati ad affermare che, nel caso di specie, trattasi di costruzioni risalenti “a oltre un
ventennio addietro”.
Come ha stabilito la Corte di cassazione, invero: “Il possesso ad usucapionem
deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del
proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per
quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza.
La prova dell'esercizio del potere corrispondente a quello del proprietario, dunque, deve
essere supportata da elementi univoci, ed è oggetto di “accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un
bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento
concretamente esercitato del proprietario” (Cass. civ., sez. II, 09.07.2021,
n.19568).
La prova dell'intervenuta usucapione deve essere particolarmente rigorosa, in quanto gli elementi sopra specificati devono poter essere riferiti a circostanze temporali ben definite.
Nel caso di specie, come anticipato, tali presupposti temporali non sono stati individuati in via definita dai convenuti, né sono state fornite indicazioni specifiche volte a corroborare l'effettivo decorso dei venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto dei diritti invocati per usucapione.
Discorso analogo deve essere fatto con riguardo alla costituzione della destinazione del padre di famiglia, della servitù di scarico nel collettore fognario esistente nella proprietà, in quanto i convenuti non hanno addotto elementi idonei a provare la costituzione di tale diritto.
Come affermato in giurisprudenza, invero, “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del
padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza
del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue
che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta
l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale
che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid
pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. civ., ord. 17.03.2017, n. 7004).
La domanda formulata dai convenuti, anche in questo caso risulta generica e priva di precisi riferimenti temporali.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della servitù volontaria di affaccio e veduta a favore della proprietà della sig.ra e a carico della proprietà dei sig.ri AR Pt_1
e
[...] Controparte_5
Tale servitù risulta costituita, invero, a mezzo della scrittura privata di transazione dei giudizi pendenti tra le parti innanzi al Tribunale di
Napoli, recante R.G. nn.18046/83 e 18589/83, depositata in atti (prod. convenuti).
Dalla lettura della scrittura menzionata si evince che tra le parti venivano effettuati precisi accordi tra il sig. la sig.ra Parte_1 CP_5
e la sig.ra Sulla scorta di tali accordi, i coniugi
[...] AR e venivano autorizzati a “prolungare e allargare l'attuale Pt_2 CP_3
pensile, antistante la loro proprietà, in proiezione della proprietà Persona_1
fino a raggiungere la lunghezza di metri 14 sul confine tra le proprietà dei
[...]
contraenti e la larghezza di metri 4.40 verso la proprietà e metri 5.60 verso CP_1
la proprietà e metri 5.60 verso la proprietò . CP_1 Persona_2
Le parti sottoscrivevano anche l'allegata planimetria.
Veniva inoltre stabilito che “L'ampliamento di detto sporto sarà realizzato a
spese dei coniugi ed eventuali appoggi o sostegni dello sporto Persona_2
stesso dovranno in ogni caso essere messi in opera sulle mura o solaio di proprietà dei
coniugi senza opere all'interno della loro sottostante proprietà”. Persona_2
Inoltre, in atti risulta depositato l'atto per notar del 1973 (cfr. Per_3
prod. convenuti), ove è espressamente previsto che erano compresi nella vendita, sia il diritto di costruire al primo piano un balcone sporgente per un metro nel giardinetto sottostante, sia il diritto di trasformare le finestre esistenti in primo piano verso il giardino in proprietà del venditore in balconata prospiciente verso tale giardino con aggetto di un metro.
Con tale atto, in sostanza, veniva affermata la sussistenza di una servitù di veduta e di affaccio sul sottostante giardino di proprietà Pt_1
Sulla base della documentazione versata in atti, deve dunque essere dichiarata l'esistenza della servitù volontaria di affaccio e veduta a favore della proprietà della sig.ra e a carico della proprietà AR
, in quanto, nel caso di specie, sussistono specifici Persona_2
elementi probatori di carattere documentale e sono individuabili precisi riferimenti temporali, idonei a fondare il convincimento di questo
Giudicante.
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dall'attore e dalla chiamata in causa, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul tema, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn.
25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019;
27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'attore e dalla chiamata in causa, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Quanto alle domande formulate dall'attore, cui ha aderito la chiamata in causa, la sig.ra va preliminarmente rigettata, in Controparte_5
quanto infondata, l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione formulata dai convenuti.
L'atto di citazione contiene, invero, tutti gli elementi necessari per l'individuazione del contenuto della domanda della parte attrice, in quanto dalla sola lettura dello stesso è agevole evincere l'oggetto di causa.
Va inoltre ricordato che la Cassazione ha chiarito che un'eventuale pronuncia di nullità della citazione deve avvenire nelle ipotesi in cui l'oggetto risulti “assolutamente incerto” e non se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle ragioni dell'attore,
In particolare, la Corte ha specificato che “la nullità della citazione per
assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si
domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del
giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”. (Cass. civ., II sez., del 29.01.2015, n. 1681).
La Cassazione ha evidenziato, dunque, che l'atto di citazione deve essere considerato valido e ammissibile, sia qualora sia stata quantificata con precisione la pretesa, sia laddove l'attore abbia indicato il titolo da cui essa deriva (cfr. Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
Nel merito, quanto alle domande formulate da parte attrice e alle residue domande formulate dai convenuti, questo Giudicante ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU, analiticamente descritte nella relazione depositata in data 03.05.2021, con la precisazione che i profili relativi all'eventuale abusività delle opere sono scrutinabili dall'autorità giurisdizionale amministrativa.
Avuto riguardo alle costruzioni che l'attore assume siano state realizzate dalla sig.ra il CTU ha evidenziato che: “In fase di AR
sopralluogo si è potuto costatare che tra l'estradosso del solaio di copertura della sala ricettiva, di proprietà , e l'intradosso del solaio del piano primo, esiste Pt_1
un'intercapedine avente altezza circa 1.00 mt, allo stato grezzo. Tale intercapedine è nata sicuramente a seguito della riconfigurazione della sala ricettiva (abbassamento
dell'altezza del locale). A tale intercapedine si accede mezzo di una scala interna posta nella zona disimpegno del locale di proprietà . Pt_1
Dalla medesima scala si dovrebbe accedere anche al solaio di copertura del blocco cucina/wc di proprietà , ma in realtà si accede ad una seconda intercapedine Pt_1
di altezza circa 1.00 mt, che si sviluppa per circa 65 mq per quasi la totalità della copertura del blocco cucina/wc. Tale intercapedine è dovuta alla realizzazione di una
terrazza al primo piano da parte della convenuta opera realizzata AR
ante 1995”.
Secondo quanto evidenziato dal CTU, dunque, una seconda intercapedine di altezza di circa 1.00 mt, si sviluppa per circa 65 mq per quasi la totalità della copertura del blocco cucina/wc; la stessa è dovuta alla realizzazione di una terrazza al primo piano da parte della sig.ra opera realizzata ante 1995. AR
Inoltre, ha aggiunto il CTU: “Per completezza si evidenzia che l'ampliamento del
terrazzo è stato oggetto di richiesta di condono in data 01/03/1995 prot. 1583 a nome di figlio di In data 13/011/2007, il comune di Persona_4 CP_3
Roccarainola rilasciava permesso di costruire in sanatoria n. 69/724 prot. n. 9747.
Per quanto concerne l'altra intercapedine venutasi a formare a seguito
dell'abbassamento dell'altezza interna del locale di proprietà si è potuto Pt_1
riscontrare la presenza di diverse tubazioni in PVC rigido a servizio della proprietà
che percorrono trasversalmente tutta l'intercapedine per poter giungere al CP_3
lato cortile comune del fabbricato. Allo stato non è presente alcuna fuoriuscita di
liquido dalle richiamate tubazioni”.
In definitiva, il CTU ha precisato che vi è stata alterazione dello stato dei luoghi del solaio di copertura del blocco cucina/wc di proprietà degli attori, che allo stato non sono stati riscontrati fenomeni di infiltrazioni, e che si è potuta riscontrare la presenza di diverse tubazioni in PVC rigido a servizio della proprietà , e che: “il tutto rappresenta un aggravio CP_3
per la proprietà attoria”.
Il CTU ha accertato, dunque, che l'ampliamento del terrazzo è stato oggetto di richiesta di condono in data 01.03.1995 prot. 1583 a nome del sig. , figlio della sig.ra Persona_4 AR
In data 13.11.2007, dunque, il Comune di Roccarainola ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 69/724 prot. n. 9747.
Inoltre, come anticipato, in atti è stata depositata una scrittura privata autenticata ove vengono effettuati precisi accordi tra il sig. Pt_1
la sig.ra e la sig.ra Sulla
[...] Controparte_5 AR
scorta di tali accordi, i coniugi e venivano autorizzati a Pt_2 CP_3
“prolungare e allargare l'attuale pensile, antistante la loro proprietà, in proiezione della proprietà fino a raggiungere la lunghezza di metri 14 sul Persona_1
confine tra le proprietà dei contraenti e la larghezza di metri 4.40 verso la proprietà
e metri 5.60 verso la proprietà e metri 5.60 verso la proprietò CP_1 CP_1
. Persona_2
Veniva inoltre stabilito che “L'ampliamento di detto sporto sarà realizzato a
spese dei coniugi ed eventuali appoggi o sostegni dello sporto Persona_2 stesso dovranno in ogni caso essere messi in opera sulle mura o solaio di proprietà dei
coniugi senza opere all'interno della loro sottostante proprietà”. Persona_2
Ancora, come anticipato, in atti risulta depositato l'atto per notar Per_3
del 1973, ove è espressamente previsto che sono compresi nella vendita sia il diritto di costruire al primo piano un balcone sporgente per un metro nel giardinetto sottostante, sia il diritto di trasformare le finestre esistenti in primo piano verso il giardino in proprietà del venditore in balconata prospiciente verso tale giardino con aggetto di un metro.
Con tale atto, in sostanza, è stata affermata la sussistenza di una servitù
di veduta e di affaccio sul sottostante giardino di proprietà Pt_1
Sulla base della documentazione versata in atti, deve dunque essere rigettata la richiesta di rimozione delle costruzioni effettuate dalla sig.ra
AR
Quanto all'aggravio della proprietà attorea, lo stesso è stato riconosciuto in sede di elaborazione della relazione peritale, per questo le spese eventuali di manutenzione dovranno essere suddivise tra i sig.ri Pt_1
e secondo le linee
[...] Controparte_5 AR
interpretative tracciate dalla Cassazione: “allorchè il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie
alla conservazione della servitù, le relative spese devono essere sostenute sia dal proprietario del fondo dominante che da quello del fondo servente in proporzione dei
rispettivi vantaggi” (Cass. Cassazione, la n.6653 del 15 marzo 2017).
In definitiva, in virtù dell'aggravio riconosciuto dal CTU sulla proprietà
del sig. e della sig.ra dovranno Parte_1 Controparte_5
essere suddivise tra le parti interessate le spese di manutenzione necessarie alla conservazione della servitù, in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Discorso diverso deve invece essere effettuato con riguardo all'esistenza dei tubi di scarico in PVC che attraversano la proprietà del sig. Pt_1
per poi finire nel cortile comune ed essere convogliati sulla
[...]
fogna pubblica.
L'esistenza di tali tubature è stata accertata dal CTU, come sopra chiarito e si sostanzia in una violazione della titolarità della proprietà Pt_1
in quanto non attiene al contenuto della servitù di affaccio.
[...]
Per questo motivo, deve essere ordinata la rimozione dei tubi di scarico in PVC che attraversano la proprietà del sig. e della Parte_1
sig.ra a servizio della proprietà della sig.ra Controparte_5 CP_3
[...]
Quanto alle violazioni commesse dalla sig.ra il CTU Controparte_4
ha evidenziato che: “Dai sopralluoghi si è potuto costatare all'attualità l'esistenza di porzioni di opere murarie e la presenza di una copertura realizzata con tubulari
metallici e lamiera grecata. È presente una porzione di tubazione che fuoriesce da tali resti murari ma che è stata interrotta”.
Inoltre, in atti, è stata depositata una comunicazione del
[...]
con n.3246/2017, con cui si comunicava l'avvio del CP_6
procedimento per l'adozione dei provvedimenti opportuni per il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le opere presenti sulla proprietà della sig.ra risultano abusive. Controparte_4
Allo stato attuale, tuttavia, non vi è prova in atti dell'avvenuta rimozione di tale opere, per questo motivo, questo Tribunale non può che prendere atto della già disposta rimozione sulla base dei provvedimenti amministrativi dell'ente locale, con la conseguenza che essi dovranno essere ottemperati secondo i successivi provvedimenti in tal senso del competente CP_6
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata da parte attrice, la stessa non merita accoglimento, in quanto estremamente generica e del tutto sfornita di prova.
Sul punto, va evidenziato che il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale non possono essere liquidati sulla base di meri automatismi ma vanno provati adeguatamente in giudizio.
Quanto al danno patrimoniale, la parte che vuole ottenere il risarcimento deve adeguatamente allegare e provare tale voce di danno, nelle sue duplici componenti, sia quella del danno emergente che quella del lucro cessante.
Quanto al danno non patrimoniale, la Cassazione è granitica nell'affermare che: “anche in caso di lesione di valori della persona il danno non
può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo
accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v.
Corte di cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975),
ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 29.01.2018, n. 2056).
Sulla base di tali principi, anche “il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa
qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non
patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d'altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 29.01.2018, n.
2056; cfr. Cass. civ., 03.10.2013, n. 22585; Cass. civ., 20.11.2012, n. 20292).
Nel caso di specie, gli attori non hanno allegato né provato alcuna voce di danno che sarebbe loro derivato dalle costruzioni abusive e dalle presunte infiltrazioni, ma si sono limitati a formulare una richiesta del tutto generica.
Quanto alle presunte violazioni commesse dai sig.ri , il Parte_3
CTU ha evidenziato che: “Dal sopraluogo eseguito nel locale adibito a
cartolibreria con l'ausilio dei grafici di cui alla pratica L. 219/81 si riscontrano le seguenti difformità:
la scala risulta essere traslata e posizionata longitudinalmente, nel locale posteriore è stato realizzato un soppalco in legno posta ad una quota – 0.2 mt rispetto la quota
del piano ammezzato posto in verticale al locale antistante in moda da creare un unico ambiente anche se con una quota leggermente diversa. Dal piano ammezzato così
venutosi a creare non vi sono tubazioni che fuoriescono, l'unico ambiente dotato di scolo d'acqua è il bagno posto nel locale posteriore, però non si è riusciti con certezza
ad individuare il punto di scarico”.
Inoltre, ha chiarito il CTU che: “Da sopralluogo effettuato nel locale adibito a
cartolibreria di proprietà dei convenuti si evidenzia che Controparte_7
lungo tutta la parete di confine con la proprietà non si è riscontrata alcuna Pt_1
presenza di infiltrazione. Le uniche infiltrazioni presenti in tale proprietà sono riscontrabili sulla parete del bagno interno, il quale confina con il cortile di esclusiva
proprietà , da cui tale infiltrazione potrebbe essere imputabile a qualche Pt_1
perdita dell'impianto dello stesso bagno, visto anche lo stato di cattiva manutenzione
in cui si presenta”.
In definitiva, il CTU ha riscontrato la sola realizzazione di una diversa distribuzione degli spazi interni e, quindi, nessuna costruzione abusiva, né tantomeno sono state individuate infiltrazioni in danno della proprietà
. Persona_2
Va dunque rigettata anche la domanda formulata dall'attore e dalla chiamata in causa nei confronti dei convenuti, i sig.ri e Controparte_1
Controparte_2
Devono ora essere analizzate le residue domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti.
In particolare, i convenuti chiedevano:
- condannare i coniugi e/o il solo a Persona_2 Pt_1
eliminare tutti gli abusi posti in essere e riportati ai nn.1-2-3-4-5-6 di cui alla comparsa di costituzione e risposta e quindi:
“- dichiarare illegittima la costruzione del piano cantinato ricavato dai coniugi
e/o dal solo al di sotto del fabbricato prospettante su Persona_2 Pt_1
Piazza S.NI, nel quale trovansi gli immobili dei convenuti, sfruttandone le fondazioni e,per l'effetto, ordinarne la eliminazione con ripristino dello stato dei luoghi
e/o la restituzione in favore dei conchiudenti;
- dichiarare illegittima e per l'effetto, condannare i coniugi e/o il Persona_2
solo a demolire la costruzione realizzata nel giardino di loro proprietà sopra Pt_1
la cantina di cui sono comproprietarie e , senza AR Controparte_4
la preventiva verifica delle strutture sottostanti;
sub.te a ridurla alla legalità e nel rispetto di quanto previsto dall'art.1127 c.c.;
- condannare i coniugi e/o il solo a liberare gli “occhi Persona_2 Pt_1
di cantina” occlusi a seguito della costruzione del locale sulla sottostante cantina;
- condannare i coniugi e/o il solo a sgomberare la Persona_2 Pt_1
cantina di tutto il materiale di risulta e di altra natura da essi/esso sversatovi;
- condannare i coniugi e/o il solo a demolire le opere Persona_2 Pt_1
costruite nella sua proprietà in violazione delle norme sulla distanza rispetto ai
limitrofi fabbricati in cui si trovano le proprietà dei convenuti fino a ridurle alla legalità e ciò anche in riferimento ai lavori attualmente in corso;
- condannare i coniugi e/o il solo ad eliminare la Persona_2 Pt_1
intercapedine realizzata a mezzo di un solaio al di sotto della terrazza di proprietà
abusiva ed illegittima;
CP_3
- condannare i coniugi e/o il solo a rimuovere i tubi Persona_2 Pt_1
apposti nella intercapedine sottostante la terrazza della convenuta a CP_3 distanza non regolamentare , specie con riferimento alle condutture del gas;
- condannare i coniugi e/o il solo a rimuovere le canne Persona_2 Pt_1
fumarie a distanza e ad altezza non regolamentare che producono rumori ,fumi e
cattivi odori specie in danno della proprietà e CP_4 CP_3
- condannare i coniugi e/o il solo ad eliminare dal Persona_2 Pt_1
prospetto principale il rivestimento in legno e tufo,ripristinando lo stato dei luoghi;
- condannare i coniugi e/o il solo ad eliminare le Persona_2 Pt_1
infiltrazioni d'acqua che si stanno verificando nei locali di proprietà Controparte_7
ed in particolare nel locale retrostante quello prospiciente Piazza S.NI
[...]
ed attualmente adibito a cartolibreria,infiltrazioni provenienti dalla limitrofa proprietà nonchè al risarcimento dei danni subiti e subendi;
Pt_1
- condannare i coniugi in solido tra loro e/o il solo Parte_4 Pt_1
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza degli abusi ed
illegittimità perpetrate ai danni dei convenuti nella misura a determinarsi da rinnovanda ctu.
Ebbene, questo Tribunale ritiene di condividere le risultanze cui è pervenuto il CTU, in quanto la relazione depositata in atti risulta estremamente analitica e dettagliata,
normativamente e razionalmente fondata”.
Quanto ai manufatti realizzati dall'attore, il CTU ha evidenziato, in particolare, che: “Dal sopralluogo effettuato si è potuto riscontrare la presenza di una serie di manufatti realizzati nel cortile del in epoche diverse. Pt_1
Entrando nel cortile da P.zza San NI è presente un fabbricato di forma rettangolare delle dimensioni di circa 3.50 x 5.5 mt. mentre nella parte posteriore del
fabbricato, in ampliamento a questo, il ha realizzato un manufatto destinato Pt_1
a cucina e sala in acciaio, con chiusure laterali in vetro e copertura in lamiere grecate.
Il tutto è stato oggetto di Concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/85 rilasciata in data 28/05/1996 prot. 3929.
Si evidenzia che le Amministrazioni devono verificare solo la legittimità delle opere dal punto di vista edilizio e urbanistico, ma non ha il potere di accertare se vengono
lesi i diritti dei terzi. Questo vale tanto per il permesso di costruire quanto per la
Segnalazione certificata di inizio attività tanto per i titoli in sanatoria. Fatte queste
premesse, i giudici hanno spiegato che l'espressione "fatti salvi i diritti dei terzi" costituisce una sorta di manleva. Sta a significare che l'Amministrazione certifica la
conformità dell'intervento alla normativa edilizia e urbanistica, ma non ha responsabilità nel caso in cui l'intervento pregiudichi i diritti di un terzo, ad esempio
un confinante, che per tutelarsi potrà ricorrere al giudice ordinario.
In tale ottica si evidenzia che le opere presenti nel cortile di esclusiva proprietà del
seppure oggetti di concessione in sanatoria violano le norme sulle distanze Pt_1
dai confini.
Infatti, il primo fabbricato, entrando da P.zza San NI, dista dal confine circa 0.40 mt, mentre le opere realizzate nella parte posteriore del fabbricato, per due lati,
distano dal confine circa 0.70 mt, mentre sul lato posteriore di circa 1.40 mt. All
G”.
I manufatti realizzati dall'attore, dunque, anche se realizzati in presenza di concessione in sanatoria, risultano effettuati in violazione delle norme sulle distanze dai confini.
Per questo motivo, in quanto le opere in questione risultano comunque oggetto di sanatoria, ne va disposto il solo arretramento, onde rispettare le norme in tema di distanze dai confini.
Quanto allo sversamento del materiale di risulta, vista la pericolosità del luogo in cui sarebbe stato necessario accedere e, considerato che in data
22.06.2018, la locale polizia con gli uffici tecnici preposti e in successiva data 27.06.2018, ha effettuato un sopralluogo con relativo rilievo fotografico, il CTU si è attenuto a tale verbale di sopralluogo, ove è accertato quanto segue:
“Scendendo la scala di accesso, si trovano i primi due “occhi di cantina” e precisamente, uno a circa metà scalinata, e il secondo poco dopo di accedere al fondo
della cantina stessa e, come denunciato, risultano entrambi completamente chiusi.
La cantina in parola, si compone di un unico vano a forma di L che all'arrivo della
scalinata a un'ampiezza di circa 4.00 x 4.00 mt, allargandosi poi, sul lato destro e, per quanto potuto accertare, a dimensione, circa, mt 3.00x10.00 mt con altezza di
oltre 7.00 mt.
In fondo alla scala, erano visibili residui di materiali di vario genere, anche edili, che
rendono difficoltoso l'accesso al fondo della cantina.
Nel lato più ampio è stato costatata una enorme quantità di rifiuti, anch'essi di vario
genere, tra cui molti assimilabili ad inerti da demolizione e che formano addirittura una piccola collina, stimati, per quanto possibile in oltre 50.00 mc”.
Dal verbale di sopralluogo sopra menzionato e dal rilievo fotografico a esso allegato, si constata la presenza di rifiuti di vario genere, tra cui anche materiali inerti, nonché l'occlusione degli “occhi di cantina”.
Quest'ultima circostanza è stata documentata anche dal CTU con rilievi fotografici (cfr. All. H e All. I alla perizia).
Inoltre, il CTU ha verificato che, nell'intercapedine venutasi a formare a seguito della realizzazione del terrazzo in ampliamento al balcone della proprietà , sono presenti diverse tubazioni: CP_3
- “Due tubi in PVC rigido di colore arancione a servizio della proprietà
è una tubazione di diametro D 80 e sono posti sull'intradosso del CP_3
solaio del terrazzo per poi discendere nella proprietà ”; CP_3 Pt_1
- “Tubazione in acciaio con relativo filtro a servizio della cappa posizionata nel
locale cucina del sig. . è una tubazione di diametro di circa D 400 è Pt_1 leggermente sollevato dal solaio del blocco cucina/wc ed è posiziona circa lungo
la mezzeria di tale blocco”;
- “Un tubo in acciaio zincato, presumibilmente per il trasporto del gas, il quale
è posto a circa 20 cm dal muro perimetrale che delimita la proprietà
”. Pt_1
Quanto alle canne fumarie, il CTU ha accertato che: “lungo il prospetto est del fabbricato, lato interno cortile, per tutta l'altezza di tale parete, del tutto cieca,
sono presente 2 canne fumarie che proseguono dopo il solaio di copertura per circa
1.00 mt, così come previste dalle norme di attuazione del PRG del comune di
Roccarainola, art. 94. All. M”.
Il posizionamento delle canne fumarie, dunque, risponde ai requisiti di legge.
Quanto alle variazioni subite dall'immobile nel corso degli anni, il CTU
ha evidenziato che: “l'immobile risale agli anni 20 e nel tempo ha subito diverse modifiche, sia esse di carattere permanente sia di carattere meramente ornamentale,
vedi locali commerciali posti a piano terra.
Per quanto concerne le alterazioni permanenti vedasi le opere realizzate in proprietà
, prospiciente P.zza san NI, le opere realizzate in proprietà Controparte_4
meno visibili da P.zza san NI, o anche le opere in proprietà Pt_1
sia per quanto concerne l'ampliamento del terrazzo sia per quanto concerne CP_3 l'ampliamento del soppalco sull'attività commerciale posta a piano terra.
Per quanto concerne le alterazioni meramente ornamentali si fa riferimento in particolare alla caratterizzazione dell'ingresso sia del locale commerciale del Pt_1
che quello di . CP_3
In conclusione, quanto alle residue domande poste dai convenuti, non può delibaris la richiesta di declaratoria di illegittimità della costruzione del piano cantinato ricavato dai coniugi al di sotto Persona_2
del fabbricato prospettante su Piazza S.NI, nel quale trovansi gli immobili dei convenuti, in quanto trattasi di profili attinenti la regolarità
urbanistica scrutinabili dall'autorità giurisdizionale amministrativa.
Per lo stesso motivo, vanno rigettate le domande proposte dai convenuti in via riconvenzionale relative all'eliminazione della intercapedine realizzata a mezzo di un solaio al di sotto della terrazza di proprietà
; alla rimozione dei tubi apposti nella intercapedine sottostante CP_3
la terrazza della convenuta , alla eliminazione dal prospetto CP_3
principale del rivestimento in legno e tufo.
Infine, vanno rigettate, in quanto infondate, le domande formulate dai convenuti di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto sfornite di prova, nei termini che sono stati ampiamente chiariti in precedenza. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92,
comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3829/2018, così provvede:
- accoglie in parte le domande riconvenzionali proposte dai convenuti e per l'effetto dispone quanto segue:
1. accerta l'esistenza della servitù volontaria di affaccio e veduta a favore della proprietà della sig.ra e a carico della proprietà AR
, così come costituita a mezzo della scrittura privata Persona_2
di transazione dei giudizi pendenti tra le parti innanzi al Tribunale di
Napoli, R.G. nn.18046/83 e 18589/83;
2. condanna i coniugi a ridurre a legalità le opere Persona_2
presenti nel cortile di loro esclusiva proprietà, nel rispetto delle norme sulle distanze dai confini;
3. condanna i coniugi a liberare gli “occhi di cantina” Persona_2 occlusi a seguito della costruzione del locale sulla sottostante cantina,
previa demolizione dello stesso;
4. condanna i coniugi a sgomberare la cantina di Persona_2
proprietà da tutto il materiale di risulta e di altra Parte_5
natura da essi/esso sversatovi;
- rigetta le residue domande proposte dai convenuti in via riconvenzionale;
- accoglie in parte le domande formulate dall'attore e dalla chiamata in causa e, per l'effetto,
ordina alla sig.ra la rimozione dei tubi di scarico in AR
PVC che attraversano la proprietà del sig. e della sig.ra Parte_1
a servizio della stessa proprietà della sig.ra Controparte_5 CP_3
[...]
- in virtù dell'aggravio riconosciuto dal CTU sulla proprietà del sig.
e della sig.ra dispone che le spese Parte_1 Controparte_5
in ordine alla manutenzione della servitù di affaccio della sig.ra CP_3
vengano suddivise tra le parti interessate, in proporzione dei
[...]
rispettivi vantaggi;
- rigetta le restanti domande formulate dall'attore e dalla chiamata in causa;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Nola, lì 26.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura