Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 6486/2019 R.G.A.C., promossa da :
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Montepaone Lido (CZ), alla Via Mazzini n. 56, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Saverio Viscomi (C.F.: ), dal quale sono altresì rappresentati e C.F._3 difesi, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORI IN RIASSUNZIONE -
C o n t r o
, e , nella qualità di eredi della sig.ra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(originaria convenuta); Persona_1
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: azioni a tutela del diritto di proprietà e della servitù di passaggio, con richiesta di risarcimento danni conseguenziale, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, il procuratore delle parti attrici ha concluso come da verbale del 2.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio, almeno, quanto alla originaria parte convenuta, fino a quando la stessa non è deceduta.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione della controparte, che i verbali di causa e successive note, per come predisposti dai contendenti dell'odierno processo.
L'odierno giudizio origina dalle domande, avanzate dai coniugi e , nei confronti Pt_1 Parte_2 dell'originaria convenuta, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni : Persona_1
“1) Accertare e dichiarare che la convenuta, dal 9.05.2019, ha apposto dei vasi sull'area destinata a servitù di passaggio in favore degli attori, identificata catastalmente dalle p.lle n. 433 sub 18 e 434 sub. 21, e ciò in corrispondenza del posto auto di sua esclusiva proprietà, ostacolando l'accesso e la fruizione dello stesso;
2)
434 sub. 21 siano lasciate libere e sgombre in modo da consentire agli attori di esercitare la servitù di passaggio costituita in favore del loro fondo;
3) Accertare e dichiarare che sulla corte esterna del fabbricato in questione, rimasta di proprietà della sig.ra questa ha tracciato dei parcheggi che per ampiezza e Persona_1 ubicazione risultano inadeguati, tanto che il loro utilizzo impedisce agli attori sia il comodo accesso all'ingresso del loro fabbricato, ovvero il carico e scarico di merce, sia la circolazione lungo la zona di corte ubicata ad est e per l'effetto, salvo quanto richiesto al punto successivo, ordinare alla convenuta, anche a seguito di apposita Ctu, la cancellazione di quelle zone destinate a parcheggio che costituiscono pregiudizio per gli attori, disponendo che le predette aree rimangano aperte al libero transito;
4) Accertare e dichiarare che la sig.ra con la sua condotta ha violato le disposizioni contenute nell'art. 1067 del c.c. e Persona_1
2043 c.c., tanto che la stessa è tenuta a risarcire i danni materiali e morali cagionati agli stessi attori dalla data del fatto all'eliminazione definitiva degli ostacoli apposti sulla corte del fabbricato, danni che possono essere quantificati in € 10.000,00 ovvero nella maggiore e/o minore somma che risulterà di Giustizia, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 1226 del c.c., anche in via equitativa;
5) Accertare e dichiarare che gli attori, in ossequi alla normativa vigente al momento della stipula dei relativi rogiti notarili di compravendita, hanno diritto all'attribuzione di una superficie pari a 56,40 metri quadrati di corte, da individuarsi in corrispondenza dell'area di ingresso del fabbricato, ove è ubicata la scala di accesso, e da destinarsi a parcheggio per le loro abitazioni;
6) Accertare e dichiarare che l'albero di gelso e le siepi piantate all'interno della corte di proprietà della sig.ra impediscono la veduta dalle finestre dell'abitazione degli attori ed invadono l'area Per_1 destinata all'esercizio della servitù di passaggio costituita in favore degli attori, condannando la convenuta ad eseguire la necessaria manutenzione del verde, a sue cure e spese, almeno una volta ogni tre mesi;
7) Accertare
e dichiarare che sulla corte di proprietà della sig.ra è ubicata una fossa settica che ricade proprio a Per_1 ridosso del balcone di abitazione degli attori, in violazione delle distanze dal confine di cui all'art. 889 del c.c., nonché accertare che la stessa è priva di idonea copertura e munita di impianto elettrico non a norma, condannando parte convenuta alla sua rimozione;
8)Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'originaria evocata convenuta, la quale, in via preliminare, deduceva il mancato esperimento della procedura di mediazione mentre, quanto al resto, nel respingere ogni avversa deduzione e richiesta, instava per il rigetto delle avverse domande.
Su istanza degli attori veniva esperita la procedura di mediazione che si concludeva negativamente in considerazione della mancata adesione della convenuta, che dapprima deduceva in giudizio l'omissione e successivamente si asteneva dal parteciparvi.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti, da entrambe le parti contendenti, in uno con l'espletamento di apposita CTu, all'udienza del 6.11.2023 veniva interrotta a seguito del dichiarato decesso della convenuta, ad opera del suo difensore.
Successivamente riassunta ad opera degli stessi attori, nei confronti degli eredi legittimi della suddetta convenuta, che rimanevano contumaci, all'udienza del 2.10.2024 è stata trattenuta per la decisione, all'esito dell'assegnazione dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi. Le domande di parte attrice, così per come articolate e dedotte, risultano, per quanto di ragione, fondate e quindi possono essere favorevolmente apprezzate sia pure nei limiti che seguono.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia degli epigrafati eredi dell'originaria convenuta, Persona_1
i quali, nonostante la rituale riassunzione della causa ad opera degli stessi attori, non hanno inteso partecipare all'ulteriore corso del giudizio.
Orbene, tutte le richieste promosse con l'odierno giudizio, da parte dei coniugi , non possono Pt_1 Parte_2 che essere scrutinate, proprio alla luce della loro specifica natura, alla luce delle dettagliate indagini tecniche svolte dal nominato Ctu, il quale, dopo aver, con dovizia di particolari, descritto lo stato dei luoghi, ha provveduto, proprio alla luce “dell'attenta disamina di quanto evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio ed in stretta corrispondenza, altresì, con le risultanze documentali presenti in atti, ad accertare la sussistenza o meno delle doglianze di cui ai punti 1, 3, 5, 6 e 7 delle conclusioni ivi rassegnate, motivando ogni valutazione al riguardo”, dando così risposta agli specifici quesiti all'uopo affidatigli dal Tribunale.
Ecco, quindi, che dopo aver descritto, anche a mezzo di precisa documentazione fotografica, lo stato dei luoghi, il perito dell'Ufficio, sempre attenendosi alle risultanze documentali presenti in atti ed a quelle ulteriori, sempre di carattere tecnico, eventualmente reperite presso gli uffici pubblici di competenza, ha descritto i vari accessi alle proprietà che ci occupano, soffermandosi anche sulla specifica rappresentazione di tutti quei dettagli richiamati nell'espletamento delle verifiche da riscontrare e di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Ecco che, dopo aver ripercorso e descritto, per ragioni di utilità tecnica oltre che al fine di dare o meno riscontro alle stesse richieste contenute in citazione, la “cronistoria della costruzione e della proprietà del fabbricato de quo, con riferimento agli atti di compravendita, peraltro espressamente richiamati da parte attrice nei propri scritti difensivi” (puntualizzando, altresì, alla luce di quanto specificato all'art. 6 dell'atto di compravendita per Notar rep. n. 161855 del 19.09.2016, non solo “l'esistenza della servitù di passaggio pedonale, Per_2 carrabile e di tubazioni a carico dell'area urbana avente accesso dalla Via Martin Luter King dai numeri civici
24 (lato monte) e 26 (lato mare) identificata con la p.lla 434 sub. 21 a favore delle p.lle 434 sub. 5, sub. 7 e sub. 20” ma anche che “i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie e nell'elaborato planimetrico depositato in Catasto, che in copia non autentica – previa visione ed approvazione – si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere “A”, “B”, “C” e
“D”), è passato, successivamente, alla disamina, dapprima, in generale, e poi in dettaglio, delle aree destinate a parcheggio, richiamando, per completezza di indagine, la disciplina all'epoca vigente in materia, per giungere, infine, “sulla scorta dei rilievi effettuati, ad affermare che “sull'area urbana identificata con il subalterno 21 (ex subalterno 18), di proprietà della convenuta, insistono n. 2 vasi …..che risultano posizionati in prossimità dei posti auto di proprietà di parte attrice” e che, per quanto desumibile “dalle riprese aeree reperite su Google Earth Pro, possono certamente risalire al mese di giugno del 2019.
Vasi, quelli testé descritti che, in considerazione con quanto specificato dallo stesso Ctu al “paragrafo 4” dell'elaborata relazione, sulla normativa in materia di parcheggi” ed in aderenza con tutto quanto poi precisato in relazione a ciascun posto auto (che “risulta anche dotato di n. 6 paletti di cui 4 posizionati negli angoli e 2 nella mezzeria dei lati lunghi”), e negli stessi atti notarili presenti nel carteggio documentale del giudizio, ha risposto al primo quesito così concludendo : “Alla luce delle considerazioni sopra esposte è possibile affermare che certamente dal Giugno del 2019 sull'area urbana identificata con il subalterno 21 (ex subalterno 18), di proprietà della convenuta, insistono due vasi posizionati rispettivamente in prossimità dei posti auto di proprietà di parte attrice : Vaso “V1” 97x40 cm – ubicato in prossimità del lato corto
DC del posto auto “P1” (subalterno 19); Vaso “V1” 77x40 cm – ubicato in prossimità del lato corto
EF del posto auto “P2” (subalterno 20). È altresì possibile affermare che i suddetti vasi ostacolano
l'ingresso e la fruizione dei posti auto di proprietà di parte attrice”, riconoscendo, quindi, come del tutto
“fondata la doglianza n. 1 delle conclusioni rassegnate da parte attrice”.
Quanto, poi, allo scrutinio del secondo quesito, “riguardante il tracciamento dei parcheggi sulla corte esterna
(doglianza n. 3)”, il tecnico del Tribunale, a seguito degli espletati accertamenti per come descritti nelle pagg.
56, 57, 58 e 59 del predisposto elaborato, ha, in via preliminare, affermato :
- “che le delimitazioni a mezzo strisce ubicate nel settore “S2” dell'area urbana, non possono costituire parcheggi, essendo stalli e corsia non adeguati alle prescrizioni di norma;
d'altronde”, riportando come sia stata “la stessa parte convenuta ad aver sostenuto che l'area non costituisce parcheggio”;
- che “Il settore “S2 – a”, nelle dimensioni attuali, restando ferma la possibilità di utilizzo dello stesso come posto auto, non impedisce a parte attrice il comodo accesso all'ingresso del fabbricato, né la circolazione all'interno della corte”;
- che “Il settore “S2 – b”, non può essere utilizzato in alcun modo, in quanto impedisce a parte attrice la circolazione all'interno della corte e ostacola l'ingresso e la fruizione dei posti auto di proprietà di parte attrice”; per poi giungere alla conclusione che “le delimitazioni a mezzo strisce ubicate nel settore “S3” dell'area urbana, impediscono a parte attrice la circolazione all'interno della corte e ostacolano
l'ingresso e la fruizione dei posti auto di proprietà di parte attrice”, riconoscendo, così, “parzialmente fondata, la doglianza n. 3 delle conclusioni rassegnate” da quest'ultima.
Trattasi, però, di una conclusione che non ha tenuto conto del fatto, per come correttamente evidenziato in comparsa conclusionale, dallo stesso difensore degli attori, che “questi ultimi hanno lamentato unicamente la non realizzazione a regola d'arte delle aree di parcheggio ubicate nella zona est della corte del fabbricato, per come può evincersi dal contenuto della Ctp a firma del geom. Notaro, allegata al proprio fascicolo di parte”.
Ciò che porta, cos', a ritenere del tutto fondata (e non parzialmente fondata, per come concluso dal Ctu), la relativa avanzata lagnanza.
Per quel che concerne, poi, la risposta data al “3° punto del quesito, riguardante l'attribuzione di una porzione di corte agli attori – doglianza n. 5 –”, il Ctu, sempre dopo aver percorso la corretta indagine circa la individuazione della effettiva disciplina giuridica di settore, e dopo aver riportato il tutto in stretta connessione con gli atti di compravendita di cui in atti, è giunto alla conclusione: - che “è possibile affermare che ai sensi della legge n. 246 dell'1.12.2005, che, essendo la costruzione del parcheggio antecedente al 2005 e nelle more non è stata venduta alcuna unità abitativa del fabbricato in oggetto, il parcheggio è liberamente trasferibile senza alcun vincolo d'uso”;
- che, “è possibile affermare che, in ossequio alla normativa vigente al momento della stipula degli atti di compravendita, parte attrice non ha diritto all'attribuzione di una superficie pari a 56,40 metri quadrati di corte”.
Ciò che finisce, quindi, col riconoscere che la “doglianza n. 5 delle conclusioni rassegnate da parte attrice
è priva di fondamento”.
Quanto, poi, alla risposta data dallo stesso Ctu al quesito riguardante l'albero di gelso e le siepi, di cui alla
“doglianza n. 6”, il tecnico del Tribunale, seguendo sempre l'abituale ed esaustiva metodologia di indagine che non può prescindere dal richiamare la pertinente disciplina in materia, per come contenuta nel codice civile, e dopo aver descritto le specifiche caratteristiche delle “camere dell'unità immobiliare posta al piano terra (subalterno 3) all'interno delle quali risulterebbe impedita la veduta”, corredando il tutto con le “riprese aeree reperite”, nel corso dei vari anni di interesse – anno 2011 fino all'anno 2022 - (da cui desumere le opportune considerazioni in “merito alla conformazione ed allo stato manutentivo dell'area destinata a verde, con particolare riferimento all'albero di gelso insistente sul lato Nord dell'area urbana - subalterno 21, di proprietà di parte convenuta”), ha potuto accertare :
“- che certamente alla data di acquisto dell'unità immobiliare da parte degli attori, il gelso era esistente e la sua conformazione si presentava pressoché identica a quella attuale;
in tale ottica nessuna variazione alla visuale porta finestra della cucina può rilevarsi rispetto a quella preesistente all'acquisto;
- che, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, non può rilevarsi neanche la mancata potatura dell'albero, essendo quest'ultima certamente rilevabile nel giugno del 2019 e nel marzo 2021;
- che la distanza rilevata tra l'albero e la porta finestra, sia in relazione al tronco che al diametro massimo della chioma, rientra abbondantemente nei limiti prescritti dal codice civile;
pertanto, neanche in tal senso può rilevarsi una violazione del diritto di veduta o un impedimento al passaggio dei raggi solari;
- che non vi è correlazione alcuna tra la conformazione e/o manutenzione dell'albero di gelso e l'esercizio della servitù di passaggio costituita in favore degli attori e gravante sull'area urbana”.
Ciò che ha, così, consentito al medesimo Ctu di concludere, affermando “che l'albero di gelso presente nell'area urbana di proprietà della convenuta (subalterno 21) non impedisce la veduta dalla porta finestra dell'unità immobiliare (subalterno 3) di proprietà di parte attrice e non invade l'area destinata all'esercizio della servitù di passaggio costituita in favore degli attori”.
Quanto, invece, al discorso della siepe esistente il loco, il Ctu, seguendo sempre analoga metodologia di indagine tecnica riferita alle riprese aeree nel corso dei vari anni, è giunto alla conclusione che “la siepe presente nell'area urbana di proprietà della convenuta (subalterno 21) non impedisce la veduta dalla porta finestra dell'unità immobiliare (subalterno3) di proprietà di parte attrice, ma invade l'area destinata all'esercizio della servitù di passaggio costituita in favore degli attori, limitando la corsia di transito pedonale e carrabile posta a Sud del fabbricato”, con conseguenziale affermazione di parziale fondatezza della “doglianza n. 6 delle conclusioni rassegnate da parte attrice”.
La svolta indagine tecnica, affidata al nominato Ctu, si conclude, infine, con la risposta data al “5° punto del quesito, riguardante la fossa settica (doglianza n. 7)”, in relazione alla quale si premette che parte attrice ha interessato anche “i competenti uffici comunali e provinciali”, dalla cui presente documentazione è possibile riscontrare come “quanto lamentato da parte attrice sia fondato ed è stato formalmente riconosciuto come tale dagli enti preposti, per come risultante dall'ordinanza n. 7 del 13.06.2022 del Controparte_4
Tuttavia, occorre precisare che il pregiudizio scaturente dalla suddetta circostanza risulta all'attualità eliminato, come chiaramente indicato nel verbale di accertamento del 23.09.2022, con il quale è stato appurato dagli enti preposti che parte convenuta ha provveduto alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi”.
Ed ancora, aggiunge, lo stesso Ctu, sempre a tal riguardo che : “Quanto riscontrato dagli enti preposti con il suddetto verbale di accertamento, smentisce quanto sostenuto dal sig. nella sua nota acquisita al Pt_1 protocollo n. 7261 del 26.09.2022 del Comune di laddove sostiene “che non è stato in alcun modo CP_4 ripristinato l'originario stato dei luoghi” e che “l'intervento realizzato dal crea pregiudizio per CP_1
l'immobile di proprietà del sottoscritto”.
Ciò che ha portato il tecnico del Tribunale a concludere sul punto, affermando, “che quanto lamentato da parte attrice con la doglianza n. 7 è fondato ed è stato formalmente riconosciuto dagli enti preposti mediante l'Ordinanza n. 7 del 13.06.2022 del Comune di tuttavia occorre precisare che il CP_4 pregiudizio scaturente dalla suddetta circostanza risulta all'attualità eliminato, come desumibile dal verbale di accertamento del 23.09.2022, con il quale è stato appurato dagli enti preposti che parte convenuta ha provveduto alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi”.
Alle conclusioni testé illustrate, rimaste tali anche all'esito delle esaustive e pertinenti risposte date dal medesimo Ctu alle osservazioni di entrambe le parti processuali (ed al cui contenuto qui integralmente si rimanda per ragioni di mera comodità espositiva), questo Tribunale ritiene di dover interamente aderire in quanto non solo frutto di una corretta metodologia di indagine, espletata in stretta aderenza con le risultanze documentali presenti in atti, oltre che su quelle, di carattere strettamente tecnico, eventualmente reperite presso gli uffici di settore, ma anche scevre di alcuna contraddizione e/o lacuna deduttiva.
Alla luce di quanto sopra, può quindi concludersi col riconoscimento, parziale, della fondatezza delle svariate domande per come prospettate dagli odierni attori, disponendo in proposito l'adozione di tutto ciò che appare necessario per il ripristino dello status quo ante e per la tutela dei diritti fatti valere dai medesimi deducenti.
Quanto, invece, al discorso afferente alla domanda risarcitoria, per come ricollegata da parte attrice alle conseguenze delle suddette doglianze, ritiene lo scrivente che le raggiunte conclusioni ad opera del nominato consulente tecnico, per come sopra illustrate, consentano l'adozione, sia pure nei limiti che seguono, di una decisione favorevole che non può che essere incentrata però esclusivamente sulla mancata fruizione, per tutto il tempo impegnato dal corso dell'odierna procedura, delle aree de quibus, e sulle riscontrate difficoltà, per gli odierni attori, incontrate, per lo stesso arco temporale, sia nell'esercizio delle esistenti servitù di passaggio oggetto di indagine che del pregiudizio subito fino all'avvenuta rimozione della “fossa settica” di cui in citazione, avvenuta solo nel 2022 ovvero a distanza di circa tre anni dall'avvio della presente azione e solo a seguito dell'intervento da parte del competente ente pubblico locale (che, per come desumibile dagli atti di causa, aveva rilevato la presenza della fossa de qua e la sua non conformità rispetto alle prescrizioni di settore, ordinandone la rimozione con conseguenziale ripristino dello stato dei luoghi.
Importo risarcitorio, quello di cui in oggetto, che non può che essere determinato in via equitativa e che, in considerazione dei fattori che precedono, può attribuirsi, già al netto del valore attuale della moneta e degli interessi compensativi (applicati in coerenza con il tasso legale), nella complessiva posta di € 4.000,00.
Nulla di ulteriore può essere, per converso, attribuito in difetto di un preciso supporto probatorio al riguardo.
Sulla suddetta somma, infine, a far data dal deposito della presente sentenza, al soddisfo, spetteranno, poi, gli interessi di mora, sempre al tasso legale, per effetto del mutamento della natura della medesima posta de qua, da debito di valore a debito di valuta.
Le spese di lite, ivi comprese quelle già liquidate in ordine alla espletata Ctu, seguono la soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, corrispondenti al valore della domanda (ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) ed alla concreta attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, nella contumacia degli epigrafati convenuti, in qualità, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, le richieste di cui in citazione e per l'effetto, dispone:
1) che parti convenute provvedano alla immediata rimozione dei vasi per come meglio individuati in parte motiva, ordinando che le p.lle n. 433 sub. 18 e 434 sub. 21 siano lasciate libere e sgombre in modo da consentire agli attori sia l'esercizio della servitù di passaggio costituita in favore del loro fondo che di poter utilizzare i parcheggi di loro esclusiva proprietà;
2) che parti convenute provvedano alla cancellazione di quelle zone destinate a parcheggio e/o aree di rispetto tracciate nelle zone S2 ed S3, per come meglio descritte in parte motiva, in quanto integrante pregiudizio per l'esercizio dei diritti degli attori, ordinando che le predette aree rimangano aperte al libero transito;
3) che parti convenute provvedano, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli odierni attori, a titolo risarcitorio, della complessiva posta di € 4.000,00 (già al valore attuale della moneta ed ivi compresi gli interessi compensativi), per come meglio indicato in parte motiva, oltre agli interessi di mora già descritti nella stessa suddetta motivazione;
4) dispone che gli stessi convenuti provvedano ad eseguire, a loro cura e spese, e con cadenza almeno quadrimestrale, la necessaria manutenzione della siepe di cui in atti e per come meglio illustrata in motivazione, sì da evitare che la sua crescita possa continuare ad estendersi sull'area destinata all'esercizio della servitù di passaggio costituita in favore delle parti attrici, limitando la corsia di transito sia pedonale che carrabile, posta a Sud del fabbricato;
- rigetta, per converso, la doglianza di parte attrice n. 5, riguardante la richiesta di attribuzione di una porzione di corte di parte convenuta, pari a mq 56,40 (da individuarsi i n corrispondenza dell'area di ingresso del fabbricato, ove è ubicata la scala di accesso) e la domanda afferente al pregiudizio dedotto in riferimento alla presenza dell'albero di gelso di cui in atti;
5) condanna i sopra indicati convenuti, sempre in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti, che, si liquidano in complessivi € 4.874,8, di cui € 294,80 per esborsi documentati, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge;
6) pone definitivamente, a carico dei medesimi convenuti, e sempre in solido tra loro, le spese riguardanti la espletata Ctu, per come già liquidate nelle more del processo.
Così deciso in Catanzaro, il 29.05.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)