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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/11/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. 508/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...……….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 508 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 30.5.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Cascione n.48 presso lo studio dell'avv.to Marta Beatrice Vaccara che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Imperia, Piazza Unità Nazionale n.24 presso lo studio dell'avv.to Elena Pezzetta che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...autorizzare i coniugi a vivere separati...”
per parte resistente: “...nulla opponendo all'accoglimento del ricorso quanto alla domanda in punto status...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
1 N. 508/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18.3.2025 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in SK (Ucraina) il 23.3.2010 con (matrimonio trascritto Controparte_1 agli atti dello Stato Civile del Comune di Imperia dell'anno 2010, al n.13 parte II, serie C) e che dall'unione sono nate le figlie (13 anni, essendo nata il [...]) e Per_1 Per_2 (9 anni, essendo nata il [...]), entrambe ancora minorenni;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che le figlie minori fossero congiuntamente affidate ad entrambi i genitori e presso di sé collocate (con assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, porsi a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento di e un assegno di importo non inferiore ad € 400,00 Per_1 Per_2 mensili (oltre al 65% delle spese straordinarie ed accessorie) nonché riconoscersi in proprio favore un contributo al mantenimento.
Si costituiva ritualmente in giudizio il resistente che, depositando propria Controparte_1 comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di visita delle figlie minori, dall'altro offriva per il loro mantenimento un assegno di importo pari ad € 600,00 mensili (oltre al 70% delle spese straordinarie ed accessorie), riservata in ogni caso a controparte ricorrente la percezione dell'intero AUU.
Con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. in data 7.6.2025 il Tribunale affidava ai Servizi Sociali del Comune di Imperia le figlie minori e con collocazione delle Per_1 Per_2 stesse presso l'abitazione della madre cui veniva assegnata la casa coniugale (con immediato allontanamento dalla stessa del resistente) e rimettendo alle valutazioni dei Servizi ogni decisione in punto frequentazione padre/figlie; decreto successivamente convalidato con ordinanza in data 12.7.2025 con la quale, ad integrazione di quanto in precedenza disposto, veniva posto a carico del padre per il mantenimento delle minori, un assegno di importo parti ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie ed alle spese relative alle utenze serventi la casa coniugale); quanto precede riservata alla ricorrente la percezione dell'intero AUU.
All'udienza del 9.10.2025, confermati con ordinanza ex art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. sull'accordo delle parti i provvedimenti in precedenza adottati (con il solo aumento ad € 700,00 mensili del contributo paterno al mantenimento ordinario della prole), le parti instavano in via preliminare per una definizione del giudizio in punto status. Alla medesima udienza il Tribunale, autorizzati i coniugi a vivere separati e senza allo stato necessità di adottare provvedimenti temporanei ex art. 473-bis.22, c.1 c.p.c., disponeva – ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. e limitatamente allo status – la discussione orale della causa e le parti precisavano sul punto le rispettive conclusioni. La causa, acquisite quelle del Pubblico Ministero, veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio esclusivamente in punto status.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione proposta da in quanto risulta adeguatamente provato Parte_1 come la convivenza fra le parti non sia più ripresa dopo la separazione di fatto, così come chiaramente desumibile dal contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi atti di costituzione nonché di fronte al Tribunale all'udienza del 9.10.2025.
2 N. 508/2025 R.G.A.C.C.
Deve, invece, rinviarsi al prosieguo di causa al fine di provvedere sulle ulteriori domande così come per l'adozione degli eventuali provvedimenti ex art. 473-bis.22, c.3 c.p.c. necessari per la sua istruzione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
3.5.1969 e nata a [...] il [...] Parte_1 unitisi in matrimonio in SK (Ucraina) il 23.3.2010; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Imperia dell'anno 2010, al n.13 parte II, serie C;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 7.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...……….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 508 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 30.5.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Cascione n.48 presso lo studio dell'avv.to Marta Beatrice Vaccara che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Imperia, Piazza Unità Nazionale n.24 presso lo studio dell'avv.to Elena Pezzetta che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...autorizzare i coniugi a vivere separati...”
per parte resistente: “...nulla opponendo all'accoglimento del ricorso quanto alla domanda in punto status...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
1 N. 508/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18.3.2025 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in SK (Ucraina) il 23.3.2010 con (matrimonio trascritto Controparte_1 agli atti dello Stato Civile del Comune di Imperia dell'anno 2010, al n.13 parte II, serie C) e che dall'unione sono nate le figlie (13 anni, essendo nata il [...]) e Per_1 Per_2 (9 anni, essendo nata il [...]), entrambe ancora minorenni;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che le figlie minori fossero congiuntamente affidate ad entrambi i genitori e presso di sé collocate (con assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, porsi a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento di e un assegno di importo non inferiore ad € 400,00 Per_1 Per_2 mensili (oltre al 65% delle spese straordinarie ed accessorie) nonché riconoscersi in proprio favore un contributo al mantenimento.
Si costituiva ritualmente in giudizio il resistente che, depositando propria Controparte_1 comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di visita delle figlie minori, dall'altro offriva per il loro mantenimento un assegno di importo pari ad € 600,00 mensili (oltre al 70% delle spese straordinarie ed accessorie), riservata in ogni caso a controparte ricorrente la percezione dell'intero AUU.
Con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. in data 7.6.2025 il Tribunale affidava ai Servizi Sociali del Comune di Imperia le figlie minori e con collocazione delle Per_1 Per_2 stesse presso l'abitazione della madre cui veniva assegnata la casa coniugale (con immediato allontanamento dalla stessa del resistente) e rimettendo alle valutazioni dei Servizi ogni decisione in punto frequentazione padre/figlie; decreto successivamente convalidato con ordinanza in data 12.7.2025 con la quale, ad integrazione di quanto in precedenza disposto, veniva posto a carico del padre per il mantenimento delle minori, un assegno di importo parti ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie ed alle spese relative alle utenze serventi la casa coniugale); quanto precede riservata alla ricorrente la percezione dell'intero AUU.
All'udienza del 9.10.2025, confermati con ordinanza ex art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. sull'accordo delle parti i provvedimenti in precedenza adottati (con il solo aumento ad € 700,00 mensili del contributo paterno al mantenimento ordinario della prole), le parti instavano in via preliminare per una definizione del giudizio in punto status. Alla medesima udienza il Tribunale, autorizzati i coniugi a vivere separati e senza allo stato necessità di adottare provvedimenti temporanei ex art. 473-bis.22, c.1 c.p.c., disponeva – ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. e limitatamente allo status – la discussione orale della causa e le parti precisavano sul punto le rispettive conclusioni. La causa, acquisite quelle del Pubblico Ministero, veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio esclusivamente in punto status.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione proposta da in quanto risulta adeguatamente provato Parte_1 come la convivenza fra le parti non sia più ripresa dopo la separazione di fatto, così come chiaramente desumibile dal contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi atti di costituzione nonché di fronte al Tribunale all'udienza del 9.10.2025.
2 N. 508/2025 R.G.A.C.C.
Deve, invece, rinviarsi al prosieguo di causa al fine di provvedere sulle ulteriori domande così come per l'adozione degli eventuali provvedimenti ex art. 473-bis.22, c.3 c.p.c. necessari per la sua istruzione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
3.5.1969 e nata a [...] il [...] Parte_1 unitisi in matrimonio in SK (Ucraina) il 23.3.2010; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Imperia dell'anno 2010, al n.13 parte II, serie C;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 7.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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