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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 25699 del R.G.N.C. del 2023
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in US (SU) nella Via Quintino Sella n.7/b, presso lo studio dell'avv. Terenzio
Schirru, che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Napoli al Centro Direzionale, Isola A/3, presso lo studio dell'avv. Jan Lim, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.12.2023, la sig.ra esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio in Napoli in data 22.12.2014 con il sig. (Atto n. 1, Parte II, s. C sez. Q, CP_1
Reg. Atti Matrimonio anno 2015); che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che da tempo era venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale;
nonché, accertata l'impossibilità della riconciliazione tra le parti, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nulla disporsi in ordine al mantenimento dei coniugi.
1 Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 18.03.2024, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.03.2024, si costituiva in giudizio , il quale non si CP_1
opponeva alla richiesta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.03.2024, davanti al Giudice relatore, effettuati i controlli ex art. 473 bis 21 co 1 cpc, venivano sentite le parti.
Il procuratore speciale della ricorrente dichiarava la volontà di costei di separarsi dal resistente e all'esito divorziare, senza domande reciproche.
Il resistente, comparso personalmente, dichiarava di non aver più visto la ricorrente dal 2019; di aver appreso che ella aveva iniziato una nuova relazione, dalla quale era nato un figlio;
di concordare sulla richiesta di separazione e divorzio, senza alcuna domanda reciproca di mantenimento.
All'esito il Giudice, stante l'assenza di minori e di domande, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Con sentenza n. 3632/2024 del 29.03.2024 il Collegio pronunciava la separazione personale ex art. 151 co. 1 dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Con ordinanza del 29.03.2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva la trattazione dell'udienza del 13.11.2024 in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, assegnando il termine per le note di trattazione scritta fino al giorno di udienza.
Con note di trattazione scritta depositate in data 12-13/11/2024 le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione, ma l'udienza veniva rinviata prima al
29.1.2025 e poi al 5.3.2025 per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza separativa.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto, attesa l'assenza di domande reciproche e di prole minore.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra nata a Parte_1
IG (Nigeria) il 12.11.1985 e , nato a [...] il [...] (Atto n. 1, p. II, s. C CP_1
sez. Q, Reg. Atti di Matrimonio anno 2015);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
4. spese compensate.
Così deciso in Napoli, 7.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Raffaele Sdino
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