Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 15/01/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00855/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7265 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
“della sentenza n. 5008/2025 emessa dalla Sezione V quater dell'adito Tar e pubblicata in data 10.03.2025 con correlata statuizione a carico del Ministero resistente sì come, a questi, notificata sia a fini esecutivi che di decorrenza del termine breve di appello e, sì come non eseguita spontaneamente su richiesta, passata in giudicato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AN TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. Quinta Quater, n. 5008/2025, che ha annullato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata Italiana a Dhaka il 5 marzo 2024, chiedendo di: “a) ordinare al Ministero resistente di dare esatta e satisfattiva ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata; b) nominare sin d’ora, in caso di mancato conformarsi dell’Ente, Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva”.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
All’udienza camerale del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, considerato che l’Ambasciata, alla quale la sentenza è stata notificata già il 10 marzo 2025, nonostante il tempo trascorso, non ha attivato il procedimento di riesame della richiesta di visto di ingresso presentata dal ricorrente.
Si deve perciò ordinare all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento di riesame mediante l’adozione di un provvedimento espresso – nell’esercizio del proprio potere e degli spazi di discrezionalità lasciati liberi del giudicato – entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
In caso di inerzia dell’amministrazione e, dunque, in mancanza dell’adozione di atto conclusivo del procedimento di riesame, si provvede sin da ora a nominare, quale Commissario ad acta , il Capo dell’Ufficio “Unità per i Visti”, presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie (DGIEPM) del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che provvederà, a seguito di istanza della parte ricorrente, entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, a dare integrale esecuzione alla predetta sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dispone le misure attuative del giudicato indicate in motivazione;
b) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato, da versare in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
AN TR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TR | ES AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.