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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27549/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27549 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, come da procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. C.F._2
Enrico Bartolini, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia - via XXV Aprile n. 18 e pertanto presso l'indirizzo telematico del difensore RICORRENTI E (c.f. e partita IVA , in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Giovanni Ferrini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Vicolo Cieco Agnello n. 1, e, pertanto, presso l'indirizzo telematico del difensore RESISTENTE OGGETTO: mutuo CONCLUSIONI Per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattese anche in via istruttoria ed incidentale, per tutti i motivi gradatamente esposti: nel merito:
1) accertare e dichiarare che gli interessi convenuti nel mutuo stipulato tra i ricorrenti e la convenuta in data 5.04.2007 CP_2
a rogito Notaio n. 86994/rep. e n. 19033, sono di tipo usurario e/o la relativa clausola, anche in relazione Per_1 all'indice Euribor, risulti indeterminata ex art. 1346 e 1284 comma 3 c.c. e/o in violazione di quanto previsto dall'art. 117 comma 6 TUB con conseguente nullità della clausola medesima;
2) per l'effetto, dichiarare l'obbligo della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 117 CP_2 comma 7 TUB a rielaborare il piano di ammortamento del mutuo de quo utilizzando il tasso BOT con decorrenza dalla data di stipula del contratto e applicarlo su tutte le rate future e condannare la medesima a restituire ai ricorrenti tutte CP_2 le somme corrisposte in eccedenza che, quantificate alla data del 31.03.2022, ammontano alla complessiva somma di € 48.720,87 (di cui € 47.033,47 per interessi pagati ed € 1.687,40 per altri costi pretesi) o di quelle diverse somme ritenute di giustizia e di tutte quelle somme non dovute sino alla data di rielaborazione del piano di ammortamento, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e, per il periodo ancora in ammortamento, a rideterminare il relativo piano imputando per ogni singola rata in scadenza la sola quota capitale ovvero, in subordine, la quota capitale e gli interessi al tasso BOT. Compenso professionale, oltre accessori di legge e spese di CTU e CTP, rifusi.
pagina 1 di 11 In via istruttoria: disporsi CTU tecnico contabile che, riguardo al mutuo de quo, accerti e determini (con calcolo matematico): A) se nella formula della rata che determina l'importo della rata iniziale del piano di ammortamento del contratto la CP_2 convenuta abbia applicato l'algoritmo dell'interesse composto (1+i elevato a n); B) l'indicazione nel contratto di mutuo de quo del costo occulto dell'interesse composto nella formula della rata del piano di ammortamento, con indicazione del Tasso Annuo Equivalente alla quale la era obbligata dalla Delibera CICR CP_2
9.02.200 art. 6 e 7 o con la sua espressa indicazione tra le clausole abusive/vessatorie sottoscritte in calce per espressa accettazione del mutuatario;
C) la percentualizzazione di detto costo occulto per gli anni di durata del contratto;
D) la somma di detta percentualizzazione al tasso corrispettivo e la verifica se il risultato superi il tasso soglia alla stipula e/o in corso di rapporto;
E) la percentualizzazione di detto costo occulto rata per rata, la somma al tasso corrispettivo del periodo e la verifica se il risultato superi il tasso soglia de periodo;
F) la percentualizzazione di detto costo occulto nel calcolo dell'ISC/TAEG, con ricalcolo del piano di ammortamento in assenza del regime di interesse composto nella formula della rata, cioè a quota capitale sempre di uguale importo;
G) il tasso di mora reale rapportandolo alla composizione della rata iniziale;
H) il tasso complessivo in relazione alla clausola di risoluzione contrattuale, che prevede che il tasso di mora sia calcolato anche sulle rate scadute;
I) nonché quantificare ogni altra criticità che il nominato CTU rileverà in relazione al suindicato contratto”.
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: respingere il ricorso in quanto infondato per le ragioni illustrate nei precedenti scritti difensivi e condannare i ricorrenti, in via tra loro solidale, a rifondere a le spese del giudizio comprensive di contributo forfetario e accessori di legge”. CP_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. i signori e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio la società chiedendo di accertare la nullità parziale,
[...] Controparte_1 sotto diversi profili, del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 5 aprile 2007 per l'importo di euro 251.000,00 e, quindi, di condannare la società convenuta alla rielaborazione del piano di ammortamento e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, quantificate nell'importo minimo di euro 45.548,91. Precisamente, in merito al contratto di mutuo, la difesa di parte attrice ha contestato, l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali e la violazione degli 1346 e 1284 c.c. nonché degli artt. 117, 121 e 125 bis T.U.B. in conseguenza dell'applicazione di un regime composto di capitalizzazione e, quindi, del pagamento di una rata più alta da parte del mutuatario rispetto all'ipotesi di capitalizzazione semplice, con alterazione del costo complessivo del contratto. Più in particolare:
- la banca aveva violato gli obblighi di trasparenza e determinatezza delle obbligazioni contrattuali in considerazione dell'applicazione di un piano di ammortamento “rovesciato” cd. alla francese, strutturato con l'addebito di maggiori interessi nella fase iniziale, con rate costanti composte da quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti, e che di fatto produceva un meccanismo di interessi composti;
- dall'esame della formula per il calcolo della rata emergeva un “costo occulto” derivante dal regime composto dell'interesse e che comportava l'applicazione di tassi più elevati rispetto a quelli indicati in contratto, in violazione sia dell'art. 821 c.c. sia dell'art. 1283 c.c.; pagina 2 di 11 - questo costo occulto poteva essere quantificato nella misura percentuale del 3,490%, con la conseguenza che il tasso effettivo del contratto era diverso e superiore (8,190%) rispetto a quello pattuito (pari alla stipula al 4,70%), che anche il TAEG/ISC reale (pari al 7,739%) era superiore a quello indicato in contratto, con conseguente nullità dei tassi e diritto alla ripetizione degli interessi ricalcolati, ai sensi degli artt. 121 e 125 bis TUB;
- ancora, il costo occulto, incidendo sulla determinazione del tasso corrispettivo reale, pari all'8,190%, comportava anche il superamento della soglia usura (pari al 5,805%), già alla data della stipula del contratto;
- anche rispetto al tasso di mora, indicato in contratto in misura pari al 6%, si registrava la violazione dell'obbligo di trasparenza, poiché la mora andava applicata sulla rata comprensiva di capitale e di interessi e il reale tasso di mora era pari al 16.283%;
- inoltre, considerando che in caso di risoluzione il tasso di mora andava applicato anche sulle rate scadute, già comprensive di interessi, ne derivava un cumulo di tassi, da quantificare nella misura del 24,021%, al quale conseguiva il superamento del tasso soglia. I ricorrenti hanno quindi chiesto di accertare la nullità del contratto e la sua conseguente gratuità.
2. Si è costituita in giudizio la società che ha contestato le deduzioni avversarie, Controparte_1 evidenziando come la lettura del contratto consentisse di verificare l'analitica indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e, comunque, la chiara indicazione di tutti gli importi dovuti dal mutuatario, precisando, quanto agli interessi di mora, che mai nel corso dell'ammortamento gli stessi erano stati applicati. La difesa della banca ha quindi rivendicato la correttezza del comportamento dalla stessa tenuto.
3. All'esito della prima udienza, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.; successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di procedere con l'espletamento della CTU invocata dalla difesa di parte attrice ed è stata fissata l'udienza del 2 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
4. Tanto premesso, le domande proposte dai signori e non sono meritevoli di Pt_1 Pt_2 accoglimento. Le domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1284 c.c. e violazione degli artt. 117, 125 e 125 bis T.U.B. sono infondate sotto tutti i profili evidenziati.
4.1. In merito alle originarie contestazioni relative al piano di ammortamento pattuito, cd. alla francese, in estrema sintesi, la difesa dei ricorrenti ha contestato l'invalidità delle condizioni contrattuali in conseguenza della concreta applicazione di un costo occulto che deriverebbe dal regime composto di capitalizzazione che avrebbe comportato il pagamento di una rata più alta a carico del mutuatario rispetto all'ipotesi di capitalizzazione semplice, nonché l'alterazione del costo complessivo del contratto. Al riguardo, giova riportare le indicazioni contenute nel contratto di mutuo, con particolare riguardo alle modalità di rimborso dell'importo finanziato;
a tal fine rilevano le seguenti previsioni: (i) l'importo mutuato pari ad euro Euro 251.000,00, (ii) il tasso pattuito, variabile trimestralmente e pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi, moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore;
interesse nominale annuo che alla data della stipula del contratto era pari al 4,70%; (iii) l'indice sintetico di costo volto a determinare il costo complessivo del finanziamento, quantificato nella misura del 4,79704%; (iv) il numero complessivo delle rate, pari a 240, per la restituzione del capitale mutuato;
pagina 3 di 11 (v) più precisamente, l'art. 4 del contratto di mutuo, relativo ai termini e alle modalità del rimborso, espressamente prevedeva che “1) La durata del mutuo è fissata in 240 mesi. La Parte mutuataria si obbliga a rimborsare detta somma di € 251.000,00 entro mesi 240 dal 1° maggio 2007 mediante rate con cadenza mensile posticipate, da pagarsi senza interruzione con addebito del conto corrente n. 40864980 intestato a e Parte_1 Pt_2 presso l'agenzia di Cittadella Borgo Bassano […] secondo il pianto di ammortamento concordato tra le parti, il
[...] quale firmato dalle parti e da me Notaio viene allegato sotto la lettera “C” al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Dette rate comprendono la quota di capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di 240 mesi oltre ad interessi. Si precisa che gli importi indicati nel piano indicato potranno essere variati in dipendenza della variazione del valore del parametro di rilevazione del tasso di interesse di cui al successivo art. 5 […]”; (vi) a seguire, l'art. 5, in tema di interessi, disponeva che “Si pattuisce espressamente che il mutuo è regolato da un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta data di decorrenza trimestre maggiorato di 0,7 punti in ragione d'anno. La variabilità si avrà pertanto ogni tre mesi a partire dal giorno 1° agosto 2007 […]. Si precisa che al momento della stipula del presente contratto il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari al 4% e pertanto il tasso di interesse ad oggi risulta pari al 4,70% su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 0,7 punti in ragione d'anno. L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) relativo al presente mutuo è pari al 4,79704%. In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo – anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto – decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza, interessi di mora a favore della nella misura del Tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 punti in ragione d'anno […]”. CP_2
4.2. Ciò posto, l'infondatezza delle tesi di parte attrice si evince alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di ammortamento alla francese nei mutui a tasso fisso (Cass. SS.UU, 29 maggio 2024, n. 15130), principi che di recente la Suprema Corte ha ritenuto estensibili anche ai mutui a tasso variabile, come nella fattispecie oggetto d'esame (Cass., 19 marzo 2025 n. 7382). Le Sezioni Unite sono state chiamate a valutare se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto dovesse contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
se, in mancanza di detta indicazione, il contratto fosse affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.); quali fossero le eventuali conseguenze di una simile nullità. Al riguardo, è stato anzitutto chiarito che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente) e che il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
che i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
che il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno),
pagina 4 di 11 determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Ebbene, facendo riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati, in ordine alla questione se in tale piano di ammortamento gli interessi (non scaduti) producano ulteriori interessi generando così un prezzo o un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria, le Sezioni Unite hanno affermato: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, richiamando a tal fine i rilievi della Procura generale secondo cui «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi» (Cass. SS.UU., n. 15130/2024, in motivazione p. 16). Del resto, hanno evidenziato le Sezioni Unite, l'espressione utilizzata in relazione ai piani di ammortamento alla francese in merito alla capitalizzazione in regime «composto» è unicamente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto (Cass., SS.UU. n. 15130/2024, in motivazione pag. 16-17). Ancora, è stato escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; a tal fine è stato ritenuto sufficiente che il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. In merito all'ipotizzata indeterminatezza dell'oggetto del contratto quale effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un «costo» o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b., le Sezioni Unite hanno ritenuto questa impostazione non condivisibile, rilevando come la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non attenga alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. quanto, piuttosto, a valutazioni di convenienza del contratto facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, valutazioni del tutto estranee all'ambito applicativo dell'art. 1346 c.c. Ancora, le Sezioni Unite hanno rilevato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del pagina 5 di 11 capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide, di per sé, sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Le Sezioni Unite, sotto un diverso profilo, hanno anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incidesse sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, hanno escluso che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» integri un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, con conseguente nullità parziale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. Al riguardo, è stato evidenziato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Più di recente, la Suprema Corte (ordinanza n. 7382/2025 cit.) ha evidenziato come i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgano senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile, ancorato ad un indice predeterminato;
ciò in quanto, “laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”. Quindi, alla luce dei principi espressi in tale ultima pronuncia della Corte di Cassazione, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Anche la giurisprudenza di merito cui si aderisce ha ritenuto che il piano di ammortamento c.d. alla francese, oltre ad essere pienamente compatibile con l'autonomia contrattuale delle parti, non comporti la pagina 6 di 11 violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., trattandosi di un sistema matematico di formazione delle rate predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi ivi inserita, sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì sulla quota capitale che di volta in volta residua dal pagamento delle rate precedenti. In tal modo, si esclude che nella scomposizione delle rate da restituire, gli interessi vadano di fatto determinati - anche solo in parte - sugli stessi interessi, producendo l'effetto anatocistico infondatamente prospettato dalla difesa di parte ricorrente (tra le altre, Corte d'Appello di Milano, 4 aprile 2023 n. 1145 e Corte d'Appello di Milano 9 maggio 2023 n. 1488; nella medesima prospettiva, anche Cass., Ordinanza 2 ottobre 2023, n. 27823).
In definitiva, nel caso di specie, si ritiene irrilevante l'assenza nel contratto di indicazioni circa il tipo di ammortamento e circa il regime di capitalizzazione «composto» degli interessi, trattandosi di un'informazione, nella fattispecie, non necessaria per la costruzione univoca del piano di ammortamento poiché al contratto è stata pacificamente allegata la tabella di ammortamento, contenente per ciascuna delle n. 240 rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all'integrale rimborso del prestito con l'ultima rata, e il contratto ha offerto i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto, precisamente ai sensi degli artt. 4 e 5. In base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve inoltre escludersi che l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese generi un costo occulto idoneo ad incidere sulla validità del contratto sotto tutti i profili indicati dalla difesa di parte ricorrente.
5. Per quanto concerne le contestazioni avanzate in merito alla usurarietà degli interessi, le considerazioni che precedono inducono a ritenere che anche questa domanda sia infondata. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, “ai fini della determinazione del tasso soglia, la normativa in tema di usura considera rilevanti tutte le voci del carico economico (tasso reale del credito) che si trovino applicate nel contesto del rapporto di credito, ivi compreso il “costo occulto” derivante dalla capitalizzazione composta” (ricorso p. 2); conseguentemente, considerando il costo occulto generato dall'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, che andrebbe aggiunto al tasso di interesse corrispettivo, ne discenderebbe il superamento del tasso soglia (cfr. ricorso par. 5 pag. 10). L'infondatezza della tesi emerge in considerazione dell'accertata assenza di un costo occulto derivante dall'applicazione di un regime di capitalizzazione composto, come sopra specificato. Sotto un diverso profilo, la difesa di parte ricorrente ha sostenuto che in ogni caso sarebbe usurario il tasso di mora in quanto lo stesso andava applicato sull'intera rata, comprensiva di capitale e di interessi, circostanza che comportava un cumulo dei tassi di interesse, con conseguente superamento del tasso soglia. La tesi di parte ricorrente non è condivisibile in quanto l'usurarietà degli interessi discenderebbe dalla sommatoria tra i tassi di interesse corrispettivo e di interesse moratorio. Ebbene, ai fini della valutazione del carattere usurario dei tassi di interesse, non appare corretto procedere alla sommatoria dei tassi (di interesse corrispettivo e di interesse moratorio) ritenendosi che tale tesi muova da un'errata interpretazione della nota sentenza della Cassazione, 9 gennaio 2013, n. 350 secondo cui al fine della verifica del rispetto del tasso soglia andrebbero cumulati il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio, laddove tale sentenza, lungi dall'aver affermato tale principio, ha evidenziato che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, limitandosi quindi a ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia. Nella stessa prospettiva devono interpretarsi le statuizioni contenute nelle recenti sentenze (Cass. n. 4 ottobre 2017 n. 23192 e Cass. n. 5598/2017) ove non si è affermato che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vanno cumulati ma che la valutazione di usurarietà riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. La pretesa sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi pagina 7 di 11 corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, in effetti, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti (così, Tribunale di Milano, 8 marzo 2016 n. 3021). Ciò in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento. Entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi, in via di principio, si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. In questa prospettiva, la Suprema Corte ha affermato che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., Ordinanza 4 novembre 2021 n. 31615)
6.1. Passando all'esame delle contestazioni sollevate nel corso del giudizio, si osserva che con il deposito della prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. parte ricorrente ha sollevato un ulteriore profilo di nullità del contratto, rilevando come nelle more del giudizio fosse stata pubblicata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34889 del 13 dicembre 2023 sulla manipolazione dei tassi Euribor nel periodo 29.09.2005- 30.05.2008, i cui principi erano applicabili anche alla fattispecie oggetto di causa. Alla luce di tale ordinanza, secondo la difesa della ricorrente, discenderebbe la nullità del contratto di mutuo esaminato, sottoscritto di ricorrenti in data 5 aprile 2007, quindi nel periodo preso in considerazione dalla Suprema Corte, in quanto l'accertata manipolazione del parametro Euribor comporterebbe la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e, in particolare dell'art. 117 TUB. Ora, anche prescindendo da valutazioni circa la novità della domanda (tenuto conto dell'assenza di quale riferimento all'ipotizzata invalidità dell'indice Euribor nel ricorso introduttivo) e, comunque, in merito alla sua estrema genericità (atteso che la difesa dei ricorrenti si è limitato a richiamare l'ordinanza della Cassazione sulla “manipolazione del tasso Euribor” senza nemmeno esplicitare quali effetti specifici tale manipolazione avrebbe prodotto sul mutuo oggetto di causa), si osserva come gli accertamenti della Commissione UE, genericamente indicati dalla difesa di parte ricorrente, abbiano riguardato il mercato dei derivati su tassi di interesse in euro, collegati all'Euribor o all'EONIA (Euro OverNight Index Average), complessivamente indicati con la sigla EIRD. Con riferimento alla presente causa è decisivo rilevare che essa riguardi un mutuo fondiario, cioè un settore di mercato completamente estraneo all'accertamento della Commissione UE. Il contratto in esame, infatti, non costituisce in nessun modo lo sbocco e l'attuazione dell'intesa censurata dalla Commissione, che ha riguardato il diverso mercato degli EIRD (così, Trib. Milano, sezione VI, sentenza 24 febbraio 2022, Pres. Filippi, est. Stefani, analogamente, Trib. Milano, sezione VI, 21 febbraio 2024, Pres. Cassano Cicuto, est. Gallina). Quindi, nella fattispecie oggetto d'esame, manca il nesso necessario tra l'intesa illecita e la sua pagina 8 di 11 attuazione: il mutuo concluso dai signori e con la non ha nessun collegamento Pt_1 Pt_2 CP_1 con l'accertata intesa anti-concorrenziale in materia di EIRD. In altre parole, per quanto riguarda il mercato dei mutui non sussiste alcun accertamento circa l'esistenza di un cartello delle banche;
inoltre, in tale settore l'applicazione di uno spread diversificato da banca a banca, che si somma al parametro Euribor, allontana ancora di più il singolo contratto dall'intesa illecita (così, Corte di Appello di Milano, 30 maggio 2023 n. 1770). Tali considerazioni inducono ad escludere una valenza generale dei principi espressi dalla Corte di Cassazione (ordinanza 12 ottobre 2023 n. 34889), atteso che - come già rilevato da questo Tribunale, sia pure in diversa composizione (Trib. Milano, sezione VI, 21 febbraio 2024, Pres. Cassano Cicuto, Rel. Gallina) - nel relativo iter motivazionale non è stato affrontato lo specifico e dirimente profilo sopra riportato, ossia che l'accertamento della Commissione UE e la successiva sanzione hanno interessato il ben diverso mercato degli EIRD;
ciò porta ad escludere la conseguenzialità cui, invece, è approdata la decisione della Suprema Corte, ossia che i contratti in esame costituiscano lo sbocco e l'attuazione dell'intesa censurata dalla Commissione. Sotto un diverso profilo, di recente la Suprema Corte ha affermato che i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE (Cass., 3 maggio 2024 n. 12007).
6.2. Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata in data 11 dicembre 2024, il difensore di parte ricorrente ha sollevato un ulteriore profilo di invalidità della clausola in tema di interessi (art. 5 del contratto), sempre in relazione al parametro Euribor, rilevando come l'art. 5 del contratto contenesse un richiamo al citato parametro senza la specifica indicazione della base di riferimento, ossia se l'anno commerciale di 360 giorni o quello civile di 365 giorni, laddove rinviava, ai fini della determinazione del tasso variabile, alla quotazione dell'Euribor a tre mesi “moltiplicato per il coefficiente 365\360” così che tale tasso dovrebbe considerarsi indeterminabile e rimesso alla valutazione discrezionale della banca (cfr. verbale dell'11 dicembre 2024). Il difensore dei ricorrenti ha quindi eccepito l'indeterminatezza del richiamo al parametro Euribor, contenuto nell'art. 5 ai fini della individuazione degli interessi dovuti, in quanto mancherebbe la precisa individuazione della base di calcolo temporale (anno commerciale 360 o anno civile 365). Come già rilevato, l'art. 5 del contratto di mutuo testualmente prevedeva che «[…] il mutuo è regolato da un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre maggiorato di 0,7 punti in ragione d'anno. La variabilità si avrà pertanto ogni tre mesi a partire dal giorno 1° agosto 2007 […]. Si precisa che al momento della stipula del presente contratto il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari al 4% e pertanto il tasso di interesse ad oggi risulta pari al 4,70% su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 0,7 punti in ragione d'anno». Secondo il consolidato orientamento cui questo giudice aderisce “Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, cod. civ.) non postula necessariamente che la convenzione pagina 9 di 11 medesima contenga una specifica indicazione del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso, cioè, il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse” (così, testualmente, Cass., 11 novembre 2005 n. 22898; analogamente, Cass., 19 luglio 2000 n. 9465; Cass., 2 febbraio 2007 n. 2317; Cass., 23 febbraio 2016 n. 3480). Con particolare riferimento al tasso di interesse variabile, è stato ritenuto idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (in applicazione dell'enunciato principio la Suprema Corte ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso “prime rate ABI” come rilevato da “ in quanto CP_3 determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici: così Cass. 4 gennaio 2022 n. 96). Nel caso di specie, dalla lettura della clausola citata, si evince che le parti hanno pattuito la concessione di un mutuo con applicazione di interessi variabili, determinato alla data della stipula nella misura del 4,70% (pari al 4%, quale quotazione dell'Euribor, con la maggiorazione di 0,70 punti percentuali), e l'individuazione del tasso variabile è avvenuta con il richiamo alla media del tasso Euribor a tre mesi, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre, maggiorato di 0,7 punti in ragione d'anno; è stato inoltre chiarito che, attesa la stipula del contratto in data 5 aprile 2007, la variabilità sarebbe avvenuta ogni tre mesi a partire dal giorno 1° agosto 2007. In effetti, come rilevato dalla difesa della parte resistente, il moltiplicatore 365/360 è utilizzato per trasformare la quotazione dell'Euribor da base 360 in quotazione euribor base 365. Quindi non si ravvisa la denunciata indeterminatezza in relazione alla individuazione del tasso applicato, posto che il contratto esplicitava la relativa formula, arrotondamento compreso, cioè l'Euribor tre mesi - base 365 (utilizzando la formula equivalente, ossia Euribor base 360 moltiplicato per il coefficiente 365/360). Ad ulteriore conferma di questa ricostruzione, si osserva che nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo era ulteriormente specificato che per coefficiente 365/360 andava intesa la “colonna 365 del CP_3
(cfr. doc. 1 di parte ricorrente p. 11). Nella medesima prospettiva rileva la circostanza che nella
[...] lettera di concessione del mutuo della vi era l'espresso riferimento al tasso di interesse Controparte_4 variabile in base all'Euribor 365/3 Mesi con arrotondamento allo 0,05 superiore (doc. 1 di parte ricorrente pag. 25). Analoghe previsioni erano inoltre contenute nella lettera inoltrata da al notaio e per CP_1 conoscenza agli odierni ricorrenti ai fini della relazione della minuta di contratto (doc. 1 di parte ricorrente pag. 27). Si tratta di elementi che, valutati unitariamente, confermano che il tasso di interesse andava individuata con riferimento alla quotazione del parametro Euribor a tre mesi, base 365. Inoltre, se anche dovesse ritenersi insufficiente il riferimento contenuto nel contratto di mutuo alla moltiplicazione per il coefficiente 365/360, deve evidenziarsi che la quotazione dell'Euribor poteva essere facilmente verificata da ciascuna delle parti attraverso il raffronto tra la misura del parametro indicata nel contratto alla data della stipula (4%) e i dati pubblicati sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata, in particolare sul quotidiano Il Sole 24 Ore. In altre parole, il divisore (360 o 365), seppure non fosse stato espressamente indicato, era desumibile dall'indicazione del tasso in vigore alla data di stipula del contratto (ossia 4% quale “quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre” - quindi aprile 2007) e dall'esame del quotidiano di riferimento (ossia ) dal quale poteva evincersi a quale divisore (360 o 365) CP_3 facesse riferimento il valore 4%. pagina 10 di 11 Al riguardo, deve solo rilevarsi l'inutilizzabilità del documento prodotto dalla difesa di parte ricorrente nel corso del giudizio al fine di svolgere tale verifica (allegato alla nota scritta del 12 febbraio 2025), trattandosi di rilevazione della “media” dell'indice Euribor per mese, quindi un dato difforme da quello richiamato nel contratto di mutuo ove si faceva riferimento non alla media bensì alla quotazione dell'Euribor “in essere per valuta data di decorrenza del trimestre” e si indicava il valore del 4% quale quotazione dell'Euribor “calcolato per valuta data odierna”, ossia al 5 aprile 2007 quale data di stipula del contratto. In conclusione sul punto, si ritiene che anche la mancata indicazione della base di calcolo rilevante per l'individuazione dell'Euribor, in ipotesi, non integri un'omissione incidente sulla validità della clausola, laddove sia indicato il valore numerico corrispondente al valore dell'Euribor 3 mesi in vigore alla data di stipula del contratto (nel caso di specie 4%) che poteva essere riferita soltanto ad una delle potenziali basi di calcolo (anno commerciale - 360 o anno civile - 365). Le considerazioni sin qui svolte, ad avviso di questo giudice, escludono che la clausola in questione fosse indeterminata o indeterminabile, avendo la stessa un contenuto determinato.
7. Dall'infondatezza delle domande sin qui esaminate consegue, evidentemente, anche il rigetto delle domande di ricostruzione e ricalcolo del piano di ammortamento nonché della domanda di ripetizione. In conclusione, tutte le domande proposte nel presente giudizio devono essere rigettate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto, in particolare, della limitata attività svolta nella fase istruttoria - consistita unicamente nel deposito delle memorie - e nella fase decisionale - consistita nel deposito del foglio di precisazione delle conclusioni - circostanze che giustificano per tali fasi l'applicazione dei valori minimi dei parametri) e della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a. rigetta le domande;
b. condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 delle spese di giudizio, che liquida nella somma di € 9.142,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 30 aprile 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27549 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, come da procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. C.F._2
Enrico Bartolini, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia - via XXV Aprile n. 18 e pertanto presso l'indirizzo telematico del difensore RICORRENTI E (c.f. e partita IVA , in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Giovanni Ferrini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Vicolo Cieco Agnello n. 1, e, pertanto, presso l'indirizzo telematico del difensore RESISTENTE OGGETTO: mutuo CONCLUSIONI Per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattese anche in via istruttoria ed incidentale, per tutti i motivi gradatamente esposti: nel merito:
1) accertare e dichiarare che gli interessi convenuti nel mutuo stipulato tra i ricorrenti e la convenuta in data 5.04.2007 CP_2
a rogito Notaio n. 86994/rep. e n. 19033, sono di tipo usurario e/o la relativa clausola, anche in relazione Per_1 all'indice Euribor, risulti indeterminata ex art. 1346 e 1284 comma 3 c.c. e/o in violazione di quanto previsto dall'art. 117 comma 6 TUB con conseguente nullità della clausola medesima;
2) per l'effetto, dichiarare l'obbligo della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 117 CP_2 comma 7 TUB a rielaborare il piano di ammortamento del mutuo de quo utilizzando il tasso BOT con decorrenza dalla data di stipula del contratto e applicarlo su tutte le rate future e condannare la medesima a restituire ai ricorrenti tutte CP_2 le somme corrisposte in eccedenza che, quantificate alla data del 31.03.2022, ammontano alla complessiva somma di € 48.720,87 (di cui € 47.033,47 per interessi pagati ed € 1.687,40 per altri costi pretesi) o di quelle diverse somme ritenute di giustizia e di tutte quelle somme non dovute sino alla data di rielaborazione del piano di ammortamento, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e, per il periodo ancora in ammortamento, a rideterminare il relativo piano imputando per ogni singola rata in scadenza la sola quota capitale ovvero, in subordine, la quota capitale e gli interessi al tasso BOT. Compenso professionale, oltre accessori di legge e spese di CTU e CTP, rifusi.
pagina 1 di 11 In via istruttoria: disporsi CTU tecnico contabile che, riguardo al mutuo de quo, accerti e determini (con calcolo matematico): A) se nella formula della rata che determina l'importo della rata iniziale del piano di ammortamento del contratto la CP_2 convenuta abbia applicato l'algoritmo dell'interesse composto (1+i elevato a n); B) l'indicazione nel contratto di mutuo de quo del costo occulto dell'interesse composto nella formula della rata del piano di ammortamento, con indicazione del Tasso Annuo Equivalente alla quale la era obbligata dalla Delibera CICR CP_2
9.02.200 art. 6 e 7 o con la sua espressa indicazione tra le clausole abusive/vessatorie sottoscritte in calce per espressa accettazione del mutuatario;
C) la percentualizzazione di detto costo occulto per gli anni di durata del contratto;
D) la somma di detta percentualizzazione al tasso corrispettivo e la verifica se il risultato superi il tasso soglia alla stipula e/o in corso di rapporto;
E) la percentualizzazione di detto costo occulto rata per rata, la somma al tasso corrispettivo del periodo e la verifica se il risultato superi il tasso soglia de periodo;
F) la percentualizzazione di detto costo occulto nel calcolo dell'ISC/TAEG, con ricalcolo del piano di ammortamento in assenza del regime di interesse composto nella formula della rata, cioè a quota capitale sempre di uguale importo;
G) il tasso di mora reale rapportandolo alla composizione della rata iniziale;
H) il tasso complessivo in relazione alla clausola di risoluzione contrattuale, che prevede che il tasso di mora sia calcolato anche sulle rate scadute;
I) nonché quantificare ogni altra criticità che il nominato CTU rileverà in relazione al suindicato contratto”.
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: respingere il ricorso in quanto infondato per le ragioni illustrate nei precedenti scritti difensivi e condannare i ricorrenti, in via tra loro solidale, a rifondere a le spese del giudizio comprensive di contributo forfetario e accessori di legge”. CP_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. i signori e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio la società chiedendo di accertare la nullità parziale,
[...] Controparte_1 sotto diversi profili, del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 5 aprile 2007 per l'importo di euro 251.000,00 e, quindi, di condannare la società convenuta alla rielaborazione del piano di ammortamento e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, quantificate nell'importo minimo di euro 45.548,91. Precisamente, in merito al contratto di mutuo, la difesa di parte attrice ha contestato, l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali e la violazione degli 1346 e 1284 c.c. nonché degli artt. 117, 121 e 125 bis T.U.B. in conseguenza dell'applicazione di un regime composto di capitalizzazione e, quindi, del pagamento di una rata più alta da parte del mutuatario rispetto all'ipotesi di capitalizzazione semplice, con alterazione del costo complessivo del contratto. Più in particolare:
- la banca aveva violato gli obblighi di trasparenza e determinatezza delle obbligazioni contrattuali in considerazione dell'applicazione di un piano di ammortamento “rovesciato” cd. alla francese, strutturato con l'addebito di maggiori interessi nella fase iniziale, con rate costanti composte da quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti, e che di fatto produceva un meccanismo di interessi composti;
- dall'esame della formula per il calcolo della rata emergeva un “costo occulto” derivante dal regime composto dell'interesse e che comportava l'applicazione di tassi più elevati rispetto a quelli indicati in contratto, in violazione sia dell'art. 821 c.c. sia dell'art. 1283 c.c.; pagina 2 di 11 - questo costo occulto poteva essere quantificato nella misura percentuale del 3,490%, con la conseguenza che il tasso effettivo del contratto era diverso e superiore (8,190%) rispetto a quello pattuito (pari alla stipula al 4,70%), che anche il TAEG/ISC reale (pari al 7,739%) era superiore a quello indicato in contratto, con conseguente nullità dei tassi e diritto alla ripetizione degli interessi ricalcolati, ai sensi degli artt. 121 e 125 bis TUB;
- ancora, il costo occulto, incidendo sulla determinazione del tasso corrispettivo reale, pari all'8,190%, comportava anche il superamento della soglia usura (pari al 5,805%), già alla data della stipula del contratto;
- anche rispetto al tasso di mora, indicato in contratto in misura pari al 6%, si registrava la violazione dell'obbligo di trasparenza, poiché la mora andava applicata sulla rata comprensiva di capitale e di interessi e il reale tasso di mora era pari al 16.283%;
- inoltre, considerando che in caso di risoluzione il tasso di mora andava applicato anche sulle rate scadute, già comprensive di interessi, ne derivava un cumulo di tassi, da quantificare nella misura del 24,021%, al quale conseguiva il superamento del tasso soglia. I ricorrenti hanno quindi chiesto di accertare la nullità del contratto e la sua conseguente gratuità.
2. Si è costituita in giudizio la società che ha contestato le deduzioni avversarie, Controparte_1 evidenziando come la lettura del contratto consentisse di verificare l'analitica indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e, comunque, la chiara indicazione di tutti gli importi dovuti dal mutuatario, precisando, quanto agli interessi di mora, che mai nel corso dell'ammortamento gli stessi erano stati applicati. La difesa della banca ha quindi rivendicato la correttezza del comportamento dalla stessa tenuto.
3. All'esito della prima udienza, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.; successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di procedere con l'espletamento della CTU invocata dalla difesa di parte attrice ed è stata fissata l'udienza del 2 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
4. Tanto premesso, le domande proposte dai signori e non sono meritevoli di Pt_1 Pt_2 accoglimento. Le domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1284 c.c. e violazione degli artt. 117, 125 e 125 bis T.U.B. sono infondate sotto tutti i profili evidenziati.
4.1. In merito alle originarie contestazioni relative al piano di ammortamento pattuito, cd. alla francese, in estrema sintesi, la difesa dei ricorrenti ha contestato l'invalidità delle condizioni contrattuali in conseguenza della concreta applicazione di un costo occulto che deriverebbe dal regime composto di capitalizzazione che avrebbe comportato il pagamento di una rata più alta a carico del mutuatario rispetto all'ipotesi di capitalizzazione semplice, nonché l'alterazione del costo complessivo del contratto. Al riguardo, giova riportare le indicazioni contenute nel contratto di mutuo, con particolare riguardo alle modalità di rimborso dell'importo finanziato;
a tal fine rilevano le seguenti previsioni: (i) l'importo mutuato pari ad euro Euro 251.000,00, (ii) il tasso pattuito, variabile trimestralmente e pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi, moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore;
interesse nominale annuo che alla data della stipula del contratto era pari al 4,70%; (iii) l'indice sintetico di costo volto a determinare il costo complessivo del finanziamento, quantificato nella misura del 4,79704%; (iv) il numero complessivo delle rate, pari a 240, per la restituzione del capitale mutuato;
pagina 3 di 11 (v) più precisamente, l'art. 4 del contratto di mutuo, relativo ai termini e alle modalità del rimborso, espressamente prevedeva che “1) La durata del mutuo è fissata in 240 mesi. La Parte mutuataria si obbliga a rimborsare detta somma di € 251.000,00 entro mesi 240 dal 1° maggio 2007 mediante rate con cadenza mensile posticipate, da pagarsi senza interruzione con addebito del conto corrente n. 40864980 intestato a e Parte_1 Pt_2 presso l'agenzia di Cittadella Borgo Bassano […] secondo il pianto di ammortamento concordato tra le parti, il
[...] quale firmato dalle parti e da me Notaio viene allegato sotto la lettera “C” al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Dette rate comprendono la quota di capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di 240 mesi oltre ad interessi. Si precisa che gli importi indicati nel piano indicato potranno essere variati in dipendenza della variazione del valore del parametro di rilevazione del tasso di interesse di cui al successivo art. 5 […]”; (vi) a seguire, l'art. 5, in tema di interessi, disponeva che “Si pattuisce espressamente che il mutuo è regolato da un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta data di decorrenza trimestre maggiorato di 0,7 punti in ragione d'anno. La variabilità si avrà pertanto ogni tre mesi a partire dal giorno 1° agosto 2007 […]. Si precisa che al momento della stipula del presente contratto il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari al 4% e pertanto il tasso di interesse ad oggi risulta pari al 4,70% su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 0,7 punti in ragione d'anno. L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) relativo al presente mutuo è pari al 4,79704%. In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo – anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto – decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza, interessi di mora a favore della nella misura del Tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 punti in ragione d'anno […]”. CP_2
4.2. Ciò posto, l'infondatezza delle tesi di parte attrice si evince alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di ammortamento alla francese nei mutui a tasso fisso (Cass. SS.UU, 29 maggio 2024, n. 15130), principi che di recente la Suprema Corte ha ritenuto estensibili anche ai mutui a tasso variabile, come nella fattispecie oggetto d'esame (Cass., 19 marzo 2025 n. 7382). Le Sezioni Unite sono state chiamate a valutare se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto dovesse contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
se, in mancanza di detta indicazione, il contratto fosse affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.); quali fossero le eventuali conseguenze di una simile nullità. Al riguardo, è stato anzitutto chiarito che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente) e che il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
che i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
che il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno),
pagina 4 di 11 determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Ebbene, facendo riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati, in ordine alla questione se in tale piano di ammortamento gli interessi (non scaduti) producano ulteriori interessi generando così un prezzo o un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria, le Sezioni Unite hanno affermato: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, richiamando a tal fine i rilievi della Procura generale secondo cui «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi» (Cass. SS.UU., n. 15130/2024, in motivazione p. 16). Del resto, hanno evidenziato le Sezioni Unite, l'espressione utilizzata in relazione ai piani di ammortamento alla francese in merito alla capitalizzazione in regime «composto» è unicamente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto (Cass., SS.UU. n. 15130/2024, in motivazione pag. 16-17). Ancora, è stato escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; a tal fine è stato ritenuto sufficiente che il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. In merito all'ipotizzata indeterminatezza dell'oggetto del contratto quale effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un «costo» o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b., le Sezioni Unite hanno ritenuto questa impostazione non condivisibile, rilevando come la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non attenga alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. quanto, piuttosto, a valutazioni di convenienza del contratto facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, valutazioni del tutto estranee all'ambito applicativo dell'art. 1346 c.c. Ancora, le Sezioni Unite hanno rilevato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del pagina 5 di 11 capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide, di per sé, sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Le Sezioni Unite, sotto un diverso profilo, hanno anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incidesse sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, hanno escluso che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» integri un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, con conseguente nullità parziale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. Al riguardo, è stato evidenziato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Più di recente, la Suprema Corte (ordinanza n. 7382/2025 cit.) ha evidenziato come i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgano senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile, ancorato ad un indice predeterminato;
ciò in quanto, “laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”. Quindi, alla luce dei principi espressi in tale ultima pronuncia della Corte di Cassazione, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Anche la giurisprudenza di merito cui si aderisce ha ritenuto che il piano di ammortamento c.d. alla francese, oltre ad essere pienamente compatibile con l'autonomia contrattuale delle parti, non comporti la pagina 6 di 11 violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., trattandosi di un sistema matematico di formazione delle rate predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi ivi inserita, sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì sulla quota capitale che di volta in volta residua dal pagamento delle rate precedenti. In tal modo, si esclude che nella scomposizione delle rate da restituire, gli interessi vadano di fatto determinati - anche solo in parte - sugli stessi interessi, producendo l'effetto anatocistico infondatamente prospettato dalla difesa di parte ricorrente (tra le altre, Corte d'Appello di Milano, 4 aprile 2023 n. 1145 e Corte d'Appello di Milano 9 maggio 2023 n. 1488; nella medesima prospettiva, anche Cass., Ordinanza 2 ottobre 2023, n. 27823).
In definitiva, nel caso di specie, si ritiene irrilevante l'assenza nel contratto di indicazioni circa il tipo di ammortamento e circa il regime di capitalizzazione «composto» degli interessi, trattandosi di un'informazione, nella fattispecie, non necessaria per la costruzione univoca del piano di ammortamento poiché al contratto è stata pacificamente allegata la tabella di ammortamento, contenente per ciascuna delle n. 240 rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all'integrale rimborso del prestito con l'ultima rata, e il contratto ha offerto i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto, precisamente ai sensi degli artt. 4 e 5. In base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve inoltre escludersi che l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese generi un costo occulto idoneo ad incidere sulla validità del contratto sotto tutti i profili indicati dalla difesa di parte ricorrente.
5. Per quanto concerne le contestazioni avanzate in merito alla usurarietà degli interessi, le considerazioni che precedono inducono a ritenere che anche questa domanda sia infondata. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, “ai fini della determinazione del tasso soglia, la normativa in tema di usura considera rilevanti tutte le voci del carico economico (tasso reale del credito) che si trovino applicate nel contesto del rapporto di credito, ivi compreso il “costo occulto” derivante dalla capitalizzazione composta” (ricorso p. 2); conseguentemente, considerando il costo occulto generato dall'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, che andrebbe aggiunto al tasso di interesse corrispettivo, ne discenderebbe il superamento del tasso soglia (cfr. ricorso par. 5 pag. 10). L'infondatezza della tesi emerge in considerazione dell'accertata assenza di un costo occulto derivante dall'applicazione di un regime di capitalizzazione composto, come sopra specificato. Sotto un diverso profilo, la difesa di parte ricorrente ha sostenuto che in ogni caso sarebbe usurario il tasso di mora in quanto lo stesso andava applicato sull'intera rata, comprensiva di capitale e di interessi, circostanza che comportava un cumulo dei tassi di interesse, con conseguente superamento del tasso soglia. La tesi di parte ricorrente non è condivisibile in quanto l'usurarietà degli interessi discenderebbe dalla sommatoria tra i tassi di interesse corrispettivo e di interesse moratorio. Ebbene, ai fini della valutazione del carattere usurario dei tassi di interesse, non appare corretto procedere alla sommatoria dei tassi (di interesse corrispettivo e di interesse moratorio) ritenendosi che tale tesi muova da un'errata interpretazione della nota sentenza della Cassazione, 9 gennaio 2013, n. 350 secondo cui al fine della verifica del rispetto del tasso soglia andrebbero cumulati il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio, laddove tale sentenza, lungi dall'aver affermato tale principio, ha evidenziato che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, limitandosi quindi a ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia. Nella stessa prospettiva devono interpretarsi le statuizioni contenute nelle recenti sentenze (Cass. n. 4 ottobre 2017 n. 23192 e Cass. n. 5598/2017) ove non si è affermato che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vanno cumulati ma che la valutazione di usurarietà riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. La pretesa sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi pagina 7 di 11 corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, in effetti, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti (così, Tribunale di Milano, 8 marzo 2016 n. 3021). Ciò in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento. Entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi, in via di principio, si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. In questa prospettiva, la Suprema Corte ha affermato che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., Ordinanza 4 novembre 2021 n. 31615)
6.1. Passando all'esame delle contestazioni sollevate nel corso del giudizio, si osserva che con il deposito della prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. parte ricorrente ha sollevato un ulteriore profilo di nullità del contratto, rilevando come nelle more del giudizio fosse stata pubblicata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34889 del 13 dicembre 2023 sulla manipolazione dei tassi Euribor nel periodo 29.09.2005- 30.05.2008, i cui principi erano applicabili anche alla fattispecie oggetto di causa. Alla luce di tale ordinanza, secondo la difesa della ricorrente, discenderebbe la nullità del contratto di mutuo esaminato, sottoscritto di ricorrenti in data 5 aprile 2007, quindi nel periodo preso in considerazione dalla Suprema Corte, in quanto l'accertata manipolazione del parametro Euribor comporterebbe la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e, in particolare dell'art. 117 TUB. Ora, anche prescindendo da valutazioni circa la novità della domanda (tenuto conto dell'assenza di quale riferimento all'ipotizzata invalidità dell'indice Euribor nel ricorso introduttivo) e, comunque, in merito alla sua estrema genericità (atteso che la difesa dei ricorrenti si è limitato a richiamare l'ordinanza della Cassazione sulla “manipolazione del tasso Euribor” senza nemmeno esplicitare quali effetti specifici tale manipolazione avrebbe prodotto sul mutuo oggetto di causa), si osserva come gli accertamenti della Commissione UE, genericamente indicati dalla difesa di parte ricorrente, abbiano riguardato il mercato dei derivati su tassi di interesse in euro, collegati all'Euribor o all'EONIA (Euro OverNight Index Average), complessivamente indicati con la sigla EIRD. Con riferimento alla presente causa è decisivo rilevare che essa riguardi un mutuo fondiario, cioè un settore di mercato completamente estraneo all'accertamento della Commissione UE. Il contratto in esame, infatti, non costituisce in nessun modo lo sbocco e l'attuazione dell'intesa censurata dalla Commissione, che ha riguardato il diverso mercato degli EIRD (così, Trib. Milano, sezione VI, sentenza 24 febbraio 2022, Pres. Filippi, est. Stefani, analogamente, Trib. Milano, sezione VI, 21 febbraio 2024, Pres. Cassano Cicuto, est. Gallina). Quindi, nella fattispecie oggetto d'esame, manca il nesso necessario tra l'intesa illecita e la sua pagina 8 di 11 attuazione: il mutuo concluso dai signori e con la non ha nessun collegamento Pt_1 Pt_2 CP_1 con l'accertata intesa anti-concorrenziale in materia di EIRD. In altre parole, per quanto riguarda il mercato dei mutui non sussiste alcun accertamento circa l'esistenza di un cartello delle banche;
inoltre, in tale settore l'applicazione di uno spread diversificato da banca a banca, che si somma al parametro Euribor, allontana ancora di più il singolo contratto dall'intesa illecita (così, Corte di Appello di Milano, 30 maggio 2023 n. 1770). Tali considerazioni inducono ad escludere una valenza generale dei principi espressi dalla Corte di Cassazione (ordinanza 12 ottobre 2023 n. 34889), atteso che - come già rilevato da questo Tribunale, sia pure in diversa composizione (Trib. Milano, sezione VI, 21 febbraio 2024, Pres. Cassano Cicuto, Rel. Gallina) - nel relativo iter motivazionale non è stato affrontato lo specifico e dirimente profilo sopra riportato, ossia che l'accertamento della Commissione UE e la successiva sanzione hanno interessato il ben diverso mercato degli EIRD;
ciò porta ad escludere la conseguenzialità cui, invece, è approdata la decisione della Suprema Corte, ossia che i contratti in esame costituiscano lo sbocco e l'attuazione dell'intesa censurata dalla Commissione. Sotto un diverso profilo, di recente la Suprema Corte ha affermato che i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE (Cass., 3 maggio 2024 n. 12007).
6.2. Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata in data 11 dicembre 2024, il difensore di parte ricorrente ha sollevato un ulteriore profilo di invalidità della clausola in tema di interessi (art. 5 del contratto), sempre in relazione al parametro Euribor, rilevando come l'art. 5 del contratto contenesse un richiamo al citato parametro senza la specifica indicazione della base di riferimento, ossia se l'anno commerciale di 360 giorni o quello civile di 365 giorni, laddove rinviava, ai fini della determinazione del tasso variabile, alla quotazione dell'Euribor a tre mesi “moltiplicato per il coefficiente 365\360” così che tale tasso dovrebbe considerarsi indeterminabile e rimesso alla valutazione discrezionale della banca (cfr. verbale dell'11 dicembre 2024). Il difensore dei ricorrenti ha quindi eccepito l'indeterminatezza del richiamo al parametro Euribor, contenuto nell'art. 5 ai fini della individuazione degli interessi dovuti, in quanto mancherebbe la precisa individuazione della base di calcolo temporale (anno commerciale 360 o anno civile 365). Come già rilevato, l'art. 5 del contratto di mutuo testualmente prevedeva che «[…] il mutuo è regolato da un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre maggiorato di 0,7 punti in ragione d'anno. La variabilità si avrà pertanto ogni tre mesi a partire dal giorno 1° agosto 2007 […]. Si precisa che al momento della stipula del presente contratto il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari al 4% e pertanto il tasso di interesse ad oggi risulta pari al 4,70% su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 0,7 punti in ragione d'anno». Secondo il consolidato orientamento cui questo giudice aderisce “Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, cod. civ.) non postula necessariamente che la convenzione pagina 9 di 11 medesima contenga una specifica indicazione del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso, cioè, il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse” (così, testualmente, Cass., 11 novembre 2005 n. 22898; analogamente, Cass., 19 luglio 2000 n. 9465; Cass., 2 febbraio 2007 n. 2317; Cass., 23 febbraio 2016 n. 3480). Con particolare riferimento al tasso di interesse variabile, è stato ritenuto idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (in applicazione dell'enunciato principio la Suprema Corte ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso “prime rate ABI” come rilevato da “ in quanto CP_3 determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici: così Cass. 4 gennaio 2022 n. 96). Nel caso di specie, dalla lettura della clausola citata, si evince che le parti hanno pattuito la concessione di un mutuo con applicazione di interessi variabili, determinato alla data della stipula nella misura del 4,70% (pari al 4%, quale quotazione dell'Euribor, con la maggiorazione di 0,70 punti percentuali), e l'individuazione del tasso variabile è avvenuta con il richiamo alla media del tasso Euribor a tre mesi, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre, maggiorato di 0,7 punti in ragione d'anno; è stato inoltre chiarito che, attesa la stipula del contratto in data 5 aprile 2007, la variabilità sarebbe avvenuta ogni tre mesi a partire dal giorno 1° agosto 2007. In effetti, come rilevato dalla difesa della parte resistente, il moltiplicatore 365/360 è utilizzato per trasformare la quotazione dell'Euribor da base 360 in quotazione euribor base 365. Quindi non si ravvisa la denunciata indeterminatezza in relazione alla individuazione del tasso applicato, posto che il contratto esplicitava la relativa formula, arrotondamento compreso, cioè l'Euribor tre mesi - base 365 (utilizzando la formula equivalente, ossia Euribor base 360 moltiplicato per il coefficiente 365/360). Ad ulteriore conferma di questa ricostruzione, si osserva che nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo era ulteriormente specificato che per coefficiente 365/360 andava intesa la “colonna 365 del CP_3
(cfr. doc. 1 di parte ricorrente p. 11). Nella medesima prospettiva rileva la circostanza che nella
[...] lettera di concessione del mutuo della vi era l'espresso riferimento al tasso di interesse Controparte_4 variabile in base all'Euribor 365/3 Mesi con arrotondamento allo 0,05 superiore (doc. 1 di parte ricorrente pag. 25). Analoghe previsioni erano inoltre contenute nella lettera inoltrata da al notaio e per CP_1 conoscenza agli odierni ricorrenti ai fini della relazione della minuta di contratto (doc. 1 di parte ricorrente pag. 27). Si tratta di elementi che, valutati unitariamente, confermano che il tasso di interesse andava individuata con riferimento alla quotazione del parametro Euribor a tre mesi, base 365. Inoltre, se anche dovesse ritenersi insufficiente il riferimento contenuto nel contratto di mutuo alla moltiplicazione per il coefficiente 365/360, deve evidenziarsi che la quotazione dell'Euribor poteva essere facilmente verificata da ciascuna delle parti attraverso il raffronto tra la misura del parametro indicata nel contratto alla data della stipula (4%) e i dati pubblicati sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata, in particolare sul quotidiano Il Sole 24 Ore. In altre parole, il divisore (360 o 365), seppure non fosse stato espressamente indicato, era desumibile dall'indicazione del tasso in vigore alla data di stipula del contratto (ossia 4% quale “quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre” - quindi aprile 2007) e dall'esame del quotidiano di riferimento (ossia ) dal quale poteva evincersi a quale divisore (360 o 365) CP_3 facesse riferimento il valore 4%. pagina 10 di 11 Al riguardo, deve solo rilevarsi l'inutilizzabilità del documento prodotto dalla difesa di parte ricorrente nel corso del giudizio al fine di svolgere tale verifica (allegato alla nota scritta del 12 febbraio 2025), trattandosi di rilevazione della “media” dell'indice Euribor per mese, quindi un dato difforme da quello richiamato nel contratto di mutuo ove si faceva riferimento non alla media bensì alla quotazione dell'Euribor “in essere per valuta data di decorrenza del trimestre” e si indicava il valore del 4% quale quotazione dell'Euribor “calcolato per valuta data odierna”, ossia al 5 aprile 2007 quale data di stipula del contratto. In conclusione sul punto, si ritiene che anche la mancata indicazione della base di calcolo rilevante per l'individuazione dell'Euribor, in ipotesi, non integri un'omissione incidente sulla validità della clausola, laddove sia indicato il valore numerico corrispondente al valore dell'Euribor 3 mesi in vigore alla data di stipula del contratto (nel caso di specie 4%) che poteva essere riferita soltanto ad una delle potenziali basi di calcolo (anno commerciale - 360 o anno civile - 365). Le considerazioni sin qui svolte, ad avviso di questo giudice, escludono che la clausola in questione fosse indeterminata o indeterminabile, avendo la stessa un contenuto determinato.
7. Dall'infondatezza delle domande sin qui esaminate consegue, evidentemente, anche il rigetto delle domande di ricostruzione e ricalcolo del piano di ammortamento nonché della domanda di ripetizione. In conclusione, tutte le domande proposte nel presente giudizio devono essere rigettate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto, in particolare, della limitata attività svolta nella fase istruttoria - consistita unicamente nel deposito delle memorie - e nella fase decisionale - consistita nel deposito del foglio di precisazione delle conclusioni - circostanze che giustificano per tali fasi l'applicazione dei valori minimi dei parametri) e della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a. rigetta le domande;
b. condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 delle spese di giudizio, che liquida nella somma di € 9.142,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 30 aprile 2025
Il giudice Ada Favarolo
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