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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1242 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.BIGA TIZIANA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da n Andora Parte_1 CP_1
(SV) in data 21.06.2015, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Andora al numero 5, parte I, serie A, anno 2015.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza emessa dal Tribunale di Savona
in data 09.12.2022.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti in data 22.08.2016 è nato il figlio . Per_1
Per ciò che attiene alla questione relativa all'affidamento del figlio minore delle parti, si osserva che nel corso del giudizio sono emersi gravi indici di inidoneità genitoriale in capo alla figura paterna.
Infatti, il resistente, contattato dai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di effettuare il monitoraggio delle condizioni di vita del minore demandato da questo Tribunale, ha omesso di presentarsi all'appuntamento fissato, riferendo che la pec “sarebbe stata indirizzata in maniera non
corretta al sig. e non al Legale Rappresentante come da lui dichiarato tramite CP_1
autocertificazione presentata all'Ufficio Anagrafe di questo Ente” e dichiarando “di non essere
d'accordo con quanto scritto e che è tutto errato, che “il Servizio fa il lavoro sporco per il
Tribunale…” “…mi dispiace ma dovrò agire anche contro di lei”. Non è stato possibile avere un
colloquio con il sig. che non riconosce il ruolo del Tribunale né tantomeno della scrivente” CP_1
(cfr. relazione redatta dai Servizi Sociali territorialmente competenti in data 08.01.2025). In tal modo il anteponendo la propria ideologia all'interesse del minore, ha di fatto omesso di CP_1 partecipare al giudizio, dimostrando disinteresse nei confronti del figlio minore.
Sempre dalla relazione redatta dai Servizi Sociali territorialmente competenti è altresì emerso che il nucleo famigliare in oggetto era già stato conosciuto dal Servizio stesso nel mese di aprile 2024 a fronte di una segnalazione effettuata dall'Istituto Scolastico frequentato dal minore “in quanto
l'alunno aveva riportato ai propri compagni situazioni, racconti di vita trascorsi con il padre che
avevano destato preoccupazione, in quanto il bambino riferiva che il padre lo avrebbe lasciato
defecare all'interno di sacchetti e che lo avrebbe fatto dormire in un garage senza servizi igienici.
Per questo motivo, avrebbe iniziato a trattenere i propri bisogni. (…) Il sig. era Per_1 CP_1
stato edotto dei racconti che aveva riportato a scuola, risultando incredulo e comunicando Per_1
di non aver mai fatto dormire suo figlio all'interno di un garage e che il fatto di aver fatto defecare
il figlio all'interno di un sacchetto durante la loro permanenza nel camper, non era, secondo il suo
punto di vista, una mancanza o un'incuria nei confronti del figlio ma una condizione assolutamente
normale per la vita in camper. Il signor aveva dichiarato di prendersi cura del proprio CP_1
bambino e di avere una propria idea di educazione alimentare e scolastica che non coincideva con
quella materna e che quest'ultima riusciva in ogni caso a far prevalere. Il signor iferiva di CP_1
non aver mai firmato nulla circa l'iscrizione scolastica del figlio non accettando di conseguenza
alcuna attività relativa all'istituzione scolastica. In merito a ciò si era presentata una situazione di
totale disarmonia di vedute dei genitori di circa la sua educazione alimentare, scolastica e Per_1
la situazione sanitaria”.
Tali difficoltà risultano ancora sussistenti, ed infatti, sempre dalla relazione redatta dai Servizi
Sociali territorialmente competenti è emersa la totale assenza di comunicazione tra i genitori,
principalmente dovuta all'atteggiamento radicale tenuto dal resistente, che omette di informare la ricorrente su questioni fondamentali, come ad esempio la propria collocazione abitativa, con la conseguenza che la madre non conosce esattamente neppure l'indirizzo e la tipologia del luogo in cui il minore pernotta con il padre, né è sicura della presenza di altre persone che con lui convivono e che quindi intrattengono rapporti con il minore (cfr. relazione redatta dai Servizi Sociali territorialmente competenti, ove si legge: “Il sig. da quando si sono separati, non ha una CP_1
sistemazione abitativa stabile e ha cambiato spesso domicilio, ultimamente pare vivere a Diano
Marina (IM), ha infatti cercato di spiegare alla mamma quale sarebbe la finestra Per_1
dell'abitazione in cui si trova quando si reca dal padre, la sig.ra sa qual è lo stabile, ma Pt_1
non la casa. Presume che il sig. stia ancora frequentando una donna che la stessa ha avuto CP_1
modo di conoscere e reputa sia un buon riferimento per il figlio nei momenti in cui quest'ultimo si
reca dal padre”).
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla madre – non adeguatamente smentite dal padre e comunque confermate dalla relazione redatta dalle insegnanti di – è emerso che il padre “partecipi Per_1
poco alla vita quotidiana del bambino;
rispetto alla scuola non gli fa svolgere i compiti, non va ai
colloqui con le insegnanti, non firma per le uscite extrascolastiche, così come per la parte
sanitaria, dove la sig.ra si sente particolarmente in difficoltà in quanto il padre del minore Pt_1
è contrario alle cure mediche ed all'assunzione di medicinali” (cfr. cfr. relazione redatta dai Servizi
Sociali territorialmente competenti in data 08.01.2025). Il totale disinteresse del padre per l'aspetto scolastico della vita del minore - dovuto al mancato riconoscimento da parte del CP_1
dell'istituzione scolastica in sé - risulta confermato dalla relazione redatta dall'istituto scolastico frequentato dal minore, nella quale si legge che: “Durante lo scorso anno si è cercato di contattare
il padre del minore ripetutamente attraverso mail, pec e telefonate senza ricevere alcun riscontro. Il
suddetto genitore ad oggi non ha mai presenziato agli incontri con le insegnanti né alle riunioni
collettive né ai colloqui individuali. Inoltre si riscontra un atteggiamento totalmente indifferente
per tutto ciò che concerne l'ambito scolastico. Gli unici rapporti tra la scuola e la famiglia
avvengono unicamente con la madre” (cfr. relazione istituto scolastico del 10.12.2024).
Particolarmente preoccupanti risultano poi le ricadute sulla vita del minore delle posizioni radicali assunte dal padre dal punto di vista sanitario: a tal proposito, infatti, secondo quanto riferito dalla madre, il padre rifiuta di somministrare al minore farmaci di qualsiasi tipo, curando il bambino con infusi di belladonna o bottigliette di “acqua della guarigione” anche in presenza di sintomi febbrili particolarmente elevati e nonostante il minore abbia già avuto in tenera età convulsioni febbrili.
Risulta, inoltre, sempre dalle dichiarazioni rese dalla madre, che il padre abbia esercitato in maniera discontinua e saltuaria il proprio diritto di visita e che lo stesso abbia omesso di contribuire al mantenimento del figlio minore, salvo provvedere al parziale pagamento di alcune spese straordinarie.
Tali molteplici profili di inidoneità genitoriale, non smentiti dal padre nel corso del presente giudizio e comunque confermati dalle relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti e dell'Istituto Scolastico frequentato dal minore, nonché dal generale contegno tenuto dal resistente nel corso del presente giudizio (cfr. verbale di udienza del 30.01.2025), ostano alla previsione di un affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori.
Viceversa, non sono emersi elementi di criticità in relazione alle capacità genitoriali della ricorrente, che quantomeno dalla disgregazione dell'unità famigliare si occupa in via esclusiva della crescita del figlio minore, peraltro nonostante gli ostacoli frapposti dal padre, cercando inoltre di salvaguardare il rapporto padre-figlio, nonostante le carenze genitoriali paterne.
Pertanto, tenuto conto dell'inidoneità genitoriale paterna, valutate, invece, le buone capacità
genitoriali materne, in applicazione dei poteri officiosi, deve disporsi l'affidamento del figlio minore delle parti con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a Per_1
titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337 quater,
comma 3, c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità
genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale)
può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità
genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. “Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla
titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non
sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)” (cfr. Trib. Milano, 20 marzo
2014).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre e della diversità delle sue opinioni rispetto a quelle materne.
Quanto alla collocazione del minore, deve ovviamente disporsi che resti prevalentemente Per_1
collocato presso l'abitazione materna, essendo pacifico in atti che il minore abbia sempre convissuto con la madre, anche a seguito della dissoluzione famigliare, nonché tenuto conto dell'idoneità genitoriale della figura materna.
In relazione alle visite padre-figlio, nonostante la presenza di plurimi indici di inidoneità genitoriale paterna, ritiene il Collegio di poter disporre la celebrazione di incontri liberi tra il padre ed il figlio e ciò al solo fine di salvaguardare il rapporto padre-figlio, ritenuto comunque positivo (cfr.
dichiarazioni rese dalla madre all'udienza del 30.01.2025: “Il bambino va dal padre, certe volte nei
periodi in cui il padre è più di malumore anche ne risente e magari fa storie per andare dal Per_1
padre, se invece il padre è tranquillo va volentieri (…) Sinceramente io sono più tranquilla da
quando il padre è con la nuova compagna: non ho rapporti con lei, ma so chi è. Se per esempio la
incontriamo per strada con si vanno incontro e si abbracciano, so che lei gli dà qualche Per_1
vizietto in più. Il padre non è una cattiva persona, è cambiato come modo di vivere e come
ideologia, ma non è mai stato aggressivo, è sempre stata una persona buona”; cfr. anche relazione
Servizi Sociali dell'8.01.2025 ove si legge: “La sig.ra si dice tranquilla rispetto al comportamento
del nei confronti del figlio, lo descrive come una figura che gli consente di fare molteplici CP_1 attività, lo fa giocare e gli fa svolgere attività a stretto contatto con la natura (…) è molto Per_1
attaccato affettivamente al padre, ma si trova spesso nella condizione di dover tranquillizzare la
propria madre nei momenti in cui si reca presso la figura paterna in quanto non sa bene dove
andrà e che cosa farà”. Infatti, stante la radicalità delle idee del resistente – che non riconosce le regole societarie e pertanto non riconosce l'autorità di alcuna istituzione – imporre degli incontri protetti padre-figlio comporterebbe, di fatto, la totale interruzione del rapporto padre-figlio. Quanto
alle tempistiche dei suddetti incontri, ritiene il Collegio di dover disporre che il padre possa vedere il figlio minore per un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19.30 da concordarsi con la madre (in caso di mancato accordo il mercoledì) e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore aventi valenza prevalente, nonché a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle ore 15.00 sino alle ore 19.30, con esclusione, pertanto, dei pernotti del minore presso il padre, tenuto conto della totale assenza di indicazioni in relazione alla sistemazione abitativa del padre. Inoltre, considerati i molteplici indici di inidoneità genitoriale in capo alla figura paterna, i Servizi Sociali territorialmente competenti devono comunque essere incaricati di vigilare sull'andamento degli incontri padre- figlio, tramite colloqui di restituzione periodici con il minore, con la madre e, ove possibile, con il padre, con facoltà per i medesimi
Servizi Sociali di sospendere immediatamente i predetti incontri qualora ritenuti pregiudizievoli per il minore.
I Servizi Sociali territorialmente competenti devono, inoltre, essere incaricati di attivare ogni intervento ritenuto utile in favore del minore, ivi incluso, qualora ritenuto opportuno, la predisposizione di idoneo percorso psicologico in favore del minore.
Alla luce degli elementi emersi nel corso del presente giudizio in relazione alla figura paterna, il resistente deve essere invitato a prendere contatti con il Centro di Salute Mentale al fine di valutare una eventuale sua presa in carico.
Passando all'aspetto economico, si osserva quanto segue:
1. la madre, di anni 39, ha dichiarato di vivere, unitamente al figlio minore ed al suo nuovo compagno, in un immobile di sua proprietà esclusiva sul quale grava un mutuo con rata mensile pari ad Euro 350,00; 2. la madre svolge la professione di infermiera presso l'Ospedale di Imperia ed ha dichiarato di percepire da tale attività
uno stipendio mensile pari a circa Euro 1.500,00; 3. nel triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio, la ricorrente ha dichiarato un reddito annuo medio lordo pari ad Euro 23.452,00
(e, segnatamente, Euro 27.069,00 nell'anno 2020, Euro 19.262,00 nell'anno 2021 ed Euro
24.027,00 nell'anno 2022);
4. la ricorrente risulta proprietaria esclusiva di un immobile categoria catastale A7 sito in Andora, nonché di un box e di una cantina ad esso pertinenziali, oltre ad alcuni terreni;
5. la ricorrente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso
Banca Intesa Sanpaolo con saldo attivo alla data del 30.09.2023 pari ad euro 19.651,00; 6.
viceversa, il resistente, rimanendo contumace nel presente giudizio non ha fornito indicazioni circa la propria situazione economico-patrimoniale;
7. tuttavia, dalla sentenza di separazione emessa dal
Tribunale di Savona in data 09.12.2022 emerge che il lavorava, all'epoca, alle dipendenze CP_1
di una ditta che commercia prodotti ortofrutticoli e che rifornisce negozi di frutta e verdura;
8. ad ogni modo, il di anni 42, risulta avere una buona capacità lavorativa tenuto conto della CP_1
giovane età e del buono stato di salute (in assenza di indicazioni contrarie), nonché considerate le pregresse esperienze lavorative, dovendosi peraltro precisare che, come noto, anche l'eventuale stato di disoccupazione non esonera il genitore dalla contribuzione al mantenimento dei figli minori,
in assenza di accertata impossibilità lavorativa oggettiva.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra delineate, considerata l'età del figlio minore delle parti (che compirà 8 anni ad agosto) e le esigenze di vita ad esso correlate, tenuto altresì conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore
(attualmente prevalentemente a carico della madre), valutato altresì l'incremento delle necessità del figlio dovuto alla crescita, il Collegio ritiene di dover porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie,
individuate come segue, tenuto conto delle particolarità del caso concreto e delle difficoltà di comunicazione esistenti tra i genitori. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero,
quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma,
al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza
(Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006).
Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura,
vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di
Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche
quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi
''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa,
n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Deve, infine, respingersi la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la percezione integrale dell'assegno unico. Come noto, infatti, l'art. 2 comma 2 d.lgs. n. 230/2021 dispone che
“L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la
responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il successivo art. 6
comma 4 dispone, poi, che: “L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, CP_2
a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,
l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Pertanto, nel caso specifico essendo stato disposto l'affidamento (super)esclusivo del figlio minore alla madre, la ricorrente ha già il pieno diritto di trattenere per sé l'importo integrale del beneficio erogato sulla base della disposizione legislativa testé citata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n Andora (SV) in data 21.06.2015, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
[...]
Comune di Andora al numero 5, parte I, serie A, anno 2015;
* ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Andora di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con facoltà in capo alla Per_1
stessa di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con collocazione
presso la madre;
* dispone che il padre possa vedere il figlio minore per un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19.30 da concordarsi con la madre (in caso di mancato accordo il mercoledì) e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore aventi valenza prevalente, nonché a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle ore 15.00 sino alle ore
19.30, con esclusione, pertanto, dei pernotti del minore presso il padre, tenuto conto della totale assenza di indicazioni in relazione alla sistemazione abitativa del padre;
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a vigilare sull'andamento degli incontri padre- figlio, tramite colloqui di restituzione periodici con il minore, con la madre e,
ove possibile, con il padre, con facoltà per i medesimi Servizi Sociali di sospendere immediatamente i predetti incontri qualora ritenuti pregiudizievoli per il minore;
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano ad attivare ogni intervento ritenuto utile in favore del minore, ivi incluso, qualora ritenuto opportuno, la predisposizione di idoneo percorso psicologico in favore del minore stesso;
* invita il resistente a prendere contatti con il Centro di Salute Mentale al fine di valutare una eventuale sua presa in carico;
* pone a carico di a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore, la CP_1
somma mensile di euro 300,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese,
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* respinge le ulteriori domande proposte;
* condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in Euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Savona, 11.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Mele dott.ssa Lorena Canaparo