TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/12/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1239/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
RZ AM
INTERVENUTO
VERBALE DI UDIENZA DEL 12 dicembre 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams pagina 1 di 9 (ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per l'avv.to BA MB Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice,
verificata la notifica all'irreperibile,
vista la mancata costituzione del convenuto pagina 2 di 9 DICHIARA la contumacia del signor Controparte_1
A questo punto, invita quindi l'attore a precisare le conclusioni
L'avv. Bartolotti precisa e conclude come da nota integrativa, dichiara che la morosità
ad oggi persiste ed ammonta a complessivi 9.200,00 e l'immobile non è stato rilasciato e liberato.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BA MB, elettivamente domiciliato in CORSO GIACOMO
MATTEOTTI 15 a LUGO presso il difensore avv. BA MB
ATTORE
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da verbale di udienza odierna:
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia: - Previa la declaratoria di contumacia del convenuto,
accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. agli obblighi Controparte_1
pagina 4 di 9 derivanti dal contratto di locazione 02.11.22 e conseguentemente, dichiararlo risolto
per inadempimento ex art. 1453 c.c.; - Condannare il convenuto al rilascio immediato
dell'immobile sito in Cesena, Via Pier Paolo Pasolini n. 2, piano secondo (Foglio 124,
Mappale 144, sub. 11, Cat. C/2), libero da persone e cose, nel più breve termine
possibile; - Condannare il convenuto al pagamento dei canoni scaduti e non versati,
pari ad € 8.000,00 (€ 400 X 20 mensilità), oltre interessi e rivalutazione e alle mensilità
non pagate da oggi fino alla risoluzione del contratto, nonché al pagamento
dell'indennità di occupazione per il periodo successivo alla risoluzione fino all'effettivo
rilascio; - Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite per il giudizio per
convalida locatizia (€ 2.460,00 oltre CPA e rimborso forfettario -valori medi-) e per
l'attivazione del procedimento di mediazione (€ 441,00 oltre CPA e rimborso forfettario
-valori medi-), oltre alle spese anticipate pari a € 391,90 (comprensive delle spese di
avvio del procedimento di mediazione pari a € 190,32 e di notifica).” Ha precisato che l'importo della morosità persistente alla data odierna è pari ad Euro 9.200,00, avendo il conduttore maturato altre mensilità rispetto a quelle precisate nella memoria integrativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione del procedimento, non più richiesta dal codice di rito vigente.
La causa deriva dal mutamento del rito rispetto al procedimento di convalida di sfratto di morosità con intimazione notificata all'irreperibile.
Parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo per irreperibilità alla comunicazione dello stesso da parte del chiamato.
pagina 5 di 9 Non dedotta alcuna istruttoria, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato udienza di discussione, senza autorizzare diverse ed ulteriori memorie o atti.
Spetta ora decidere.
La domanda del ricorrente è risultata fondata e va, pertanto, accolta.
Parte ricorrente ha, difatti, documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il rilascio. Dal momento che in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27 marzo 1998, n. 3232 Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446),
provata dunque da parte attrice l'esistenza di un contratto di locazione e non provato dalla parte convenuta l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite e nei termini contrattualmente condivisi, può ritenersi che il comportamento della parte convenuta, irreperibile e non comparsa in alcun modo e neppure per l'esperimento conciliativo alla causa che la riguarda, costituisca inadempimento idoneo, ai sensi dell'art.1455 c.c., a giustificare la domanda di risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio dell'immobile. Infatti, dall'esame degli scritti e dei documenti versati in atti, è innegabile l'inadempienza contrattuale prospettata nell'atto introduttivo.
L'inadempimento è ulteriormente abbondato, tanto che ad oggi la morosità persistente dichiarata dal locatore è pari ad euro 9.200,00 e contrddistingue la necessaria gravità per la declaratoria di inadempimento.
pagina 6 di 9 Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto.
Sulla scorta di un condivisibile dettato del Supremo Collegio, bisogna stabilire se l'inadempimento medesimo sia, o meno, di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; una valutazione da effettuare pure in ragione del comportamento assunto dal conduttore successivamente alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., III, 17 marzo 2006, n.
5902), e, comunque, caratterizzato, nel caso di specie, dal mancato versamento della somma dovuta di euro 9.200,00 odierne.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per il grave inadempimento del conduttore. Tale risoluzione impone il rilascio dell'immobile "de quibus", fissando per l'esecuzione un termine breve stante la gravità
della morosità e dell'irreperibilità del conduttore che potrebbe essere di pregiudizio per la manutenzione dell'immobile. Fissa il giudice fin da ora il termine per il rilascio al 31
dicembre 2025.
In forza della già rimarcata omessa corresponsione del precisato importo di Euro
9.200,00 ad oggi dovuta a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti fino a quando non verrà eseguito il rilascio dell'immobile, si impone, quindi, la condanna del conduttore alla dazione, in favore del locatore, della predetta somma oltre i canoni a pagina 7 di 9 scadere fino alla data di esecuzione del provvedimento. Difatti, nel caso di cui innanzi,
sono intervenute pronunce giurisprudenziali meritevoli di piena adesione: " In tema di locazione di immobili urbani, la condanna al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, co. 1, c.p.c., secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione di pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione, ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli
"da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse ancora che si verifichi l'inadempimento" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31.05.2005,
n. 116003).
Le spese seguono la soccombenza, vengono liquidate per la mediazione e per la lite in un unico importo e tenuto conto dell'attività effettivamente esperita con riduzione massima
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa 1239/25, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 ACCERTA e DICHIARA il grave inadempimento di Controparte_1
Per l'effetto
DICHIARA risolto il contratto di locazione inter-partes
FISSA per la consegna dell'immobile de quo libero da cose e persone e quindi per il suo rilascio la data del 31 dicembre 2025
NA parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro
9.200,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati oltre quelli a scadere fino al rilascio effettivo
NA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite,
che si liquidano in € 391,90 per spese, € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Forlì, 12 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1239/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
RZ AM
INTERVENUTO
VERBALE DI UDIENZA DEL 12 dicembre 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams pagina 1 di 9 (ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per l'avv.to BA MB Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice,
verificata la notifica all'irreperibile,
vista la mancata costituzione del convenuto pagina 2 di 9 DICHIARA la contumacia del signor Controparte_1
A questo punto, invita quindi l'attore a precisare le conclusioni
L'avv. Bartolotti precisa e conclude come da nota integrativa, dichiara che la morosità
ad oggi persiste ed ammonta a complessivi 9.200,00 e l'immobile non è stato rilasciato e liberato.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BA MB, elettivamente domiciliato in CORSO GIACOMO
MATTEOTTI 15 a LUGO presso il difensore avv. BA MB
ATTORE
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da verbale di udienza odierna:
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia: - Previa la declaratoria di contumacia del convenuto,
accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. agli obblighi Controparte_1
pagina 4 di 9 derivanti dal contratto di locazione 02.11.22 e conseguentemente, dichiararlo risolto
per inadempimento ex art. 1453 c.c.; - Condannare il convenuto al rilascio immediato
dell'immobile sito in Cesena, Via Pier Paolo Pasolini n. 2, piano secondo (Foglio 124,
Mappale 144, sub. 11, Cat. C/2), libero da persone e cose, nel più breve termine
possibile; - Condannare il convenuto al pagamento dei canoni scaduti e non versati,
pari ad € 8.000,00 (€ 400 X 20 mensilità), oltre interessi e rivalutazione e alle mensilità
non pagate da oggi fino alla risoluzione del contratto, nonché al pagamento
dell'indennità di occupazione per il periodo successivo alla risoluzione fino all'effettivo
rilascio; - Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite per il giudizio per
convalida locatizia (€ 2.460,00 oltre CPA e rimborso forfettario -valori medi-) e per
l'attivazione del procedimento di mediazione (€ 441,00 oltre CPA e rimborso forfettario
-valori medi-), oltre alle spese anticipate pari a € 391,90 (comprensive delle spese di
avvio del procedimento di mediazione pari a € 190,32 e di notifica).” Ha precisato che l'importo della morosità persistente alla data odierna è pari ad Euro 9.200,00, avendo il conduttore maturato altre mensilità rispetto a quelle precisate nella memoria integrativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione del procedimento, non più richiesta dal codice di rito vigente.
La causa deriva dal mutamento del rito rispetto al procedimento di convalida di sfratto di morosità con intimazione notificata all'irreperibile.
Parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo per irreperibilità alla comunicazione dello stesso da parte del chiamato.
pagina 5 di 9 Non dedotta alcuna istruttoria, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato udienza di discussione, senza autorizzare diverse ed ulteriori memorie o atti.
Spetta ora decidere.
La domanda del ricorrente è risultata fondata e va, pertanto, accolta.
Parte ricorrente ha, difatti, documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il rilascio. Dal momento che in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27 marzo 1998, n. 3232 Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446),
provata dunque da parte attrice l'esistenza di un contratto di locazione e non provato dalla parte convenuta l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite e nei termini contrattualmente condivisi, può ritenersi che il comportamento della parte convenuta, irreperibile e non comparsa in alcun modo e neppure per l'esperimento conciliativo alla causa che la riguarda, costituisca inadempimento idoneo, ai sensi dell'art.1455 c.c., a giustificare la domanda di risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio dell'immobile. Infatti, dall'esame degli scritti e dei documenti versati in atti, è innegabile l'inadempienza contrattuale prospettata nell'atto introduttivo.
L'inadempimento è ulteriormente abbondato, tanto che ad oggi la morosità persistente dichiarata dal locatore è pari ad euro 9.200,00 e contrddistingue la necessaria gravità per la declaratoria di inadempimento.
pagina 6 di 9 Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto.
Sulla scorta di un condivisibile dettato del Supremo Collegio, bisogna stabilire se l'inadempimento medesimo sia, o meno, di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; una valutazione da effettuare pure in ragione del comportamento assunto dal conduttore successivamente alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., III, 17 marzo 2006, n.
5902), e, comunque, caratterizzato, nel caso di specie, dal mancato versamento della somma dovuta di euro 9.200,00 odierne.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per il grave inadempimento del conduttore. Tale risoluzione impone il rilascio dell'immobile "de quibus", fissando per l'esecuzione un termine breve stante la gravità
della morosità e dell'irreperibilità del conduttore che potrebbe essere di pregiudizio per la manutenzione dell'immobile. Fissa il giudice fin da ora il termine per il rilascio al 31
dicembre 2025.
In forza della già rimarcata omessa corresponsione del precisato importo di Euro
9.200,00 ad oggi dovuta a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti fino a quando non verrà eseguito il rilascio dell'immobile, si impone, quindi, la condanna del conduttore alla dazione, in favore del locatore, della predetta somma oltre i canoni a pagina 7 di 9 scadere fino alla data di esecuzione del provvedimento. Difatti, nel caso di cui innanzi,
sono intervenute pronunce giurisprudenziali meritevoli di piena adesione: " In tema di locazione di immobili urbani, la condanna al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, co. 1, c.p.c., secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione di pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione, ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli
"da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse ancora che si verifichi l'inadempimento" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31.05.2005,
n. 116003).
Le spese seguono la soccombenza, vengono liquidate per la mediazione e per la lite in un unico importo e tenuto conto dell'attività effettivamente esperita con riduzione massima
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa 1239/25, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 ACCERTA e DICHIARA il grave inadempimento di Controparte_1
Per l'effetto
DICHIARA risolto il contratto di locazione inter-partes
FISSA per la consegna dell'immobile de quo libero da cose e persone e quindi per il suo rilascio la data del 31 dicembre 2025
NA parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro
9.200,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati oltre quelli a scadere fino al rilascio effettivo
NA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite,
che si liquidano in € 391,90 per spese, € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Forlì, 12 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 9 di 9