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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1512 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
[...]
DIFENSORE: AVV. CRISTINA POLIMENO
- RICORRENTI -
CONTRO
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
avente a oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
➢ Ricorrenti:
“Nel merito Accertare e dichiarare che gli opponenti hanno detenuto l'immobile sito in via Francesca Romea 53/55 come inquilini di fatto;
Accertare e dichiarare che gli opponenti hanno corrisposto somme in contanti a sig. la somma CP_2 di € 600,00 a settimana quale canone di locazione;
1 Accertare e dichiarare che fra i sig.ri e da un lato e il sig. Parte_1 Parte_1 Controparte_1 dall'altro è sussistito un rapporto di locazione di fatto dal 25 maggio del 2018 ad oggi;
Accertare e dichiarare che tale rapporto di locazione di fatto era nullo in quanto basato su patti contrari alla legge;
Per gli effetti, accertare l'esistenza del contratto di locazione fra i sig.ri e Parte_1
(conduttori) e locatore) ed accogliere la domanda di Parte_1 Controparte_1 riconduzione del contratto di locazione a condizioni conformi ex art. 13 comma 6 legge n. 431/1998; Accertare e dichiarare che il sig. non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei CP_1 ricorrenti, e per gli effetti condannarlo alle spese processuali e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.comma 2. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex artt. 447-bis, 618 c.p.c.,
[...]
e hanno introdotto, nei confronti di Parte_1 Parte_1
, giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi avverso Controparte_1
l'esecuzione per rilascio dell'immobile sito in Altopascio (LU), via Francesca
Romea 53/55, promossa nei loro confronti dal resistente sulla base di ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa nei confronti dei conduttori CP_2
e chiedendo dichiararsi esistente un rapporto di
[...] Persona_1
locazione di fatto tra gli opponenti ed il dal 2018, accertarne la nullità e CP_1
ricondurlo a condizioni conformi ex art. 13, 6° comma, l. 431/1998 e dichiarare che non sussisteva il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata, con condanna ex art. 96, 2° comma, c.p.c
§1.1 – Hanno dedotto gli opponenti che nel possesso dell'immobile erano stati immessi dai conduttori e ma che il era a CP_2 Persona_1 CP_1
conoscenza del rapporto di sub-locazione, per il quale venivano corrisposte somme in contanti ai conduttori;
che, falliti i tentativi di accordo con il proprietario in ordine all'entità del canone di locazione, gli opponenti avevano illegittimamente
2 subito lo sfratto convalidato contro i conduttori, che mai avevano abitato l'immobile, sebbene gli occupanti non avessero ricevuto né la notifica del titolo esecutivo e del precetto, né del preavviso di rilascio.
§1.2 – Nella contumacia del resistente, la causa veniva spedita in decisione e all'esito dell'udienza del 5.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., veniva data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Le domande dei ricorrenti sono infondate e vanno rigettate.
§3. – Invero, nel presente giudizio di merito, gli opponenti non hanno riproposto alcuna domanda direttamente avente ad oggetto gli atti del processo esecutivo, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per rilascio, atteso che, negata la sospensione dell'esecuzione, il rilascio è stato frattanto eseguito con conseguente perdita di interesse ad una pronuncia sul punto.
L'illegittimità dell'esecuzione forzata dev'essere però scrutinata in quanto presupposto indefettibile della domanda avente ad oggetto la responsabilità ex art. 96, 2° comma, c.p.c., imputandosi al di aver illegittimamente eseguito CP_1
l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, agendo senza la normale prudenza.
§4. – A tale riguardo, corre l'obbligo di considerare che è certamente indubitabile che “la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone (cfr. Cass. n. 15083/00, n. 3183/03, n. 9024/05,
n. 3087/07), ed è incompatibile con l'immissione in possesso dell'esecutante; se, invece, il terzo è un detentore c.d. interessato, vale a dire titolare di un diritto di godimento del bene opponibile al creditore, l'esecuzione per rilascio si compie nella forma particolare dell'art. 608, comma secondo, ult. inc., c.p.c. (cfr. Cass. n. 5384/13); la sentenza che ordina il rilascio di un immobile va fatta valere come titolo esecutivo nei confronti del soggetto che occupa l'immobile, senza titolo o con titolo
3 non opponibile al creditore, al fine di conseguire l'adeguamento dello stato di fatto alla situazione giuridica che la sentenza di condanna ha accertato in capo all'attore, poiché detto soggetto è l'unico in grado di poter adempiere l'obbligazione di restituzione del bene (cfr. già Cass. n. 6330/85, n.
149/91, n. 11090/93)” (cfr., in motivazione, Cass. n. 20053 del 2013). In altri termini, soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare, sicché a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio;
se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore procedente (cfr. Cass. n. 11583/2005, n. 18179/2007, n. 10723/2011).
Ciò detto, se questo è vero – ed è dunque vero che titolo esecutivo, precetto e avviso di rilascio avrebbero dovuto essere notificati agli occupanti, così come è parimenti inconfutabile che ciò non sia nella specie avvenuto – è altrettanto indiscutibile che la condanna per responsabilità processuale aggravata di cui agli artt. 96, 1° e 2° comma, c.p.c. presuppone la prova del danno sofferto o, quanto meno, l'allegazione degli elementi di fatto idonei da porre a sostegno della liquidazione equitativa del danno (Cass. n. 21798/2015; n. 7583/2004).
Nulla di tutto ciò è stato fatto constare dagli atti di causa e dai documenti prodotti, donde il rigetto della domanda a tal proposito formulata.
§5. – La domanda ex art. 13, 6° comma, l. 431/1998 è invece destituita di fondamento, atteso che dagli atti non consta la prova di alcuna locazione di fatto, in base a contratto nullo siccome non registrato, che sia stata instaurata direttamente tra gli odierni opponenti ed il A tutto concedere, dalle riproduzioni della CP_1
messaggistica istantanea allegate al ricorso (doc. 5) constano semmai accordi per il pagamento di somme di denaro in favore dei conduttori e, segnatamente, del
4 di tal che solo con quest'ultimo – e non con il – avrebbe potuto CP_2 CP_1
sorgere un rapporto di (sub)locazione di fatto.
Da qui, il rigetto anche di tale capo di domanda.
§6. – In assenza di attività difensiva del resistente, non vi è materia per pronunciare in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
Lucca, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
5
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1512 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
[...]
DIFENSORE: AVV. CRISTINA POLIMENO
- RICORRENTI -
CONTRO
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
avente a oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
➢ Ricorrenti:
“Nel merito Accertare e dichiarare che gli opponenti hanno detenuto l'immobile sito in via Francesca Romea 53/55 come inquilini di fatto;
Accertare e dichiarare che gli opponenti hanno corrisposto somme in contanti a sig. la somma CP_2 di € 600,00 a settimana quale canone di locazione;
1 Accertare e dichiarare che fra i sig.ri e da un lato e il sig. Parte_1 Parte_1 Controparte_1 dall'altro è sussistito un rapporto di locazione di fatto dal 25 maggio del 2018 ad oggi;
Accertare e dichiarare che tale rapporto di locazione di fatto era nullo in quanto basato su patti contrari alla legge;
Per gli effetti, accertare l'esistenza del contratto di locazione fra i sig.ri e Parte_1
(conduttori) e locatore) ed accogliere la domanda di Parte_1 Controparte_1 riconduzione del contratto di locazione a condizioni conformi ex art. 13 comma 6 legge n. 431/1998; Accertare e dichiarare che il sig. non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei CP_1 ricorrenti, e per gli effetti condannarlo alle spese processuali e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.comma 2. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex artt. 447-bis, 618 c.p.c.,
[...]
e hanno introdotto, nei confronti di Parte_1 Parte_1
, giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi avverso Controparte_1
l'esecuzione per rilascio dell'immobile sito in Altopascio (LU), via Francesca
Romea 53/55, promossa nei loro confronti dal resistente sulla base di ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa nei confronti dei conduttori CP_2
e chiedendo dichiararsi esistente un rapporto di
[...] Persona_1
locazione di fatto tra gli opponenti ed il dal 2018, accertarne la nullità e CP_1
ricondurlo a condizioni conformi ex art. 13, 6° comma, l. 431/1998 e dichiarare che non sussisteva il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata, con condanna ex art. 96, 2° comma, c.p.c
§1.1 – Hanno dedotto gli opponenti che nel possesso dell'immobile erano stati immessi dai conduttori e ma che il era a CP_2 Persona_1 CP_1
conoscenza del rapporto di sub-locazione, per il quale venivano corrisposte somme in contanti ai conduttori;
che, falliti i tentativi di accordo con il proprietario in ordine all'entità del canone di locazione, gli opponenti avevano illegittimamente
2 subito lo sfratto convalidato contro i conduttori, che mai avevano abitato l'immobile, sebbene gli occupanti non avessero ricevuto né la notifica del titolo esecutivo e del precetto, né del preavviso di rilascio.
§1.2 – Nella contumacia del resistente, la causa veniva spedita in decisione e all'esito dell'udienza del 5.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., veniva data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Le domande dei ricorrenti sono infondate e vanno rigettate.
§3. – Invero, nel presente giudizio di merito, gli opponenti non hanno riproposto alcuna domanda direttamente avente ad oggetto gli atti del processo esecutivo, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per rilascio, atteso che, negata la sospensione dell'esecuzione, il rilascio è stato frattanto eseguito con conseguente perdita di interesse ad una pronuncia sul punto.
L'illegittimità dell'esecuzione forzata dev'essere però scrutinata in quanto presupposto indefettibile della domanda avente ad oggetto la responsabilità ex art. 96, 2° comma, c.p.c., imputandosi al di aver illegittimamente eseguito CP_1
l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, agendo senza la normale prudenza.
§4. – A tale riguardo, corre l'obbligo di considerare che è certamente indubitabile che “la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone (cfr. Cass. n. 15083/00, n. 3183/03, n. 9024/05,
n. 3087/07), ed è incompatibile con l'immissione in possesso dell'esecutante; se, invece, il terzo è un detentore c.d. interessato, vale a dire titolare di un diritto di godimento del bene opponibile al creditore, l'esecuzione per rilascio si compie nella forma particolare dell'art. 608, comma secondo, ult. inc., c.p.c. (cfr. Cass. n. 5384/13); la sentenza che ordina il rilascio di un immobile va fatta valere come titolo esecutivo nei confronti del soggetto che occupa l'immobile, senza titolo o con titolo
3 non opponibile al creditore, al fine di conseguire l'adeguamento dello stato di fatto alla situazione giuridica che la sentenza di condanna ha accertato in capo all'attore, poiché detto soggetto è l'unico in grado di poter adempiere l'obbligazione di restituzione del bene (cfr. già Cass. n. 6330/85, n.
149/91, n. 11090/93)” (cfr., in motivazione, Cass. n. 20053 del 2013). In altri termini, soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare, sicché a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio;
se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore procedente (cfr. Cass. n. 11583/2005, n. 18179/2007, n. 10723/2011).
Ciò detto, se questo è vero – ed è dunque vero che titolo esecutivo, precetto e avviso di rilascio avrebbero dovuto essere notificati agli occupanti, così come è parimenti inconfutabile che ciò non sia nella specie avvenuto – è altrettanto indiscutibile che la condanna per responsabilità processuale aggravata di cui agli artt. 96, 1° e 2° comma, c.p.c. presuppone la prova del danno sofferto o, quanto meno, l'allegazione degli elementi di fatto idonei da porre a sostegno della liquidazione equitativa del danno (Cass. n. 21798/2015; n. 7583/2004).
Nulla di tutto ciò è stato fatto constare dagli atti di causa e dai documenti prodotti, donde il rigetto della domanda a tal proposito formulata.
§5. – La domanda ex art. 13, 6° comma, l. 431/1998 è invece destituita di fondamento, atteso che dagli atti non consta la prova di alcuna locazione di fatto, in base a contratto nullo siccome non registrato, che sia stata instaurata direttamente tra gli odierni opponenti ed il A tutto concedere, dalle riproduzioni della CP_1
messaggistica istantanea allegate al ricorso (doc. 5) constano semmai accordi per il pagamento di somme di denaro in favore dei conduttori e, segnatamente, del
4 di tal che solo con quest'ultimo – e non con il – avrebbe potuto CP_2 CP_1
sorgere un rapporto di (sub)locazione di fatto.
Da qui, il rigetto anche di tale capo di domanda.
§6. – In assenza di attività difensiva del resistente, non vi è materia per pronunciare in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
Lucca, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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