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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/12/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 89/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 89/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
- attore -
contro
:
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. TI RO,
- convenuto -
e nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giampiero Schirru, P.IVA_1
- terza chiamata - avente ad oggetto: lesione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha agito nei confronti di per ottenere il Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza di un morso alla mano destra da parte del di proprietà del convenuto, subito il 13 febbraio Pt_3
2021 allorché lo stesso si trovava presso l'abitazione di quest'ultimo.
Il convenuto non ha contestato i fatti, limitandosi a chiedere di essere manlevato da in virtù della polizza n. 400679212, denominata “Generali Controparte_1
Sei a Casa_digital”.
La causa è stata trattata e istruita anche nella resistenza della terza chiamata per essere decisa come segue.
2. – La domanda dell'attore è fondata.
2.1. – è tenuto a risarcire i danni subiti dall'attore ai sensi Parte_2 dell'art. 2052 del codice civile. La prova del fatto lesivo è costituita, nel rapporto processuale tra attore e convenuto, dalla confessione giudiziale (art. 2733 c.c.) resa dal proprietario del nel corso dell'udienza del 27 novembre 2025. Pt_3
2.2. – La legge non prescrive che, nel caso di lesioni provocate da un animale, il danneggiato debba dare prova di aver tenuto una condotta diligente o di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Al contempo l'attività di gioco compiuta con un cane, consistente nel lancio e nel riporto di una pallina da tennis, non appare un comportamento in sé pericoloso, salvo che non venga allegato e dimostrato un atteggiamento effettivamente incauto della persona che si relaziona con l'animale.
Non rileva, in tale ottica, la stazza del cane, dal momento che la mordacità dell'animale – secondo un patrimonio di conoscenza comune – non è correlabile alle sue dimensioni. Tanto è vero che spesso sono i cani di piccola taglia quelli più inclini
– per paure correlate alla propria ridotta statura – a difendersi con i denti. Altro discorso, ovviamente, è quello attinente agli effetti del morso di un cane medio- piccolo rispetto a quello di un cane medio-grande. Ma tale aspetto può venire in rilievo solo in un momento successivo, da non sovrapporre a quello della valutazione dell'indole di un animale. Si tenga presente, a conferma di quanto precede, che il non viene annoverato ai fini assicurativi (cfr. pagina 36 Pt_3 delle condizioni generali di contrato allegate alla polizza n. 400679212 conclusa tra e , tra i cani pericolosi. Circostanza Parte_4 Controparte_1 viepiù rilevante in quanto gli assicuratori esaminano anticipatamente i fattori di rischio su basi statistiche.
Dall'esame degli atti e del materiale istruttorio non emerge che il danneggiato abbia tenuto una condotta imprudente. Non lo è il lancio di una pallina, a maggior ragione tenuto conto che l'attore conosceva il cane con cui stava giocando, frequentando l'abitazione del proprietario dell'animale, al quale era legato – come affermato proprio da quest'ultimo nel corso dell'interrogatorio formale del 27 novembre 2024 («Noi siamo amici con l'avv. il cane lo conosceva, andavamo anche a Pt_1 passeggiare insieme») – da rapporti d'amicizia.
Di conseguenza, non può muoversi alcun giudizio di colpevolezza in capo al danneggiato (artt. 2056 e 1227 c.c.).
2.3. – In ordine all'individuazione delle conseguenze dannose e alla liquidazione quantum debeatur si ritiene che abbia diritto al risarcimento del Parte_1 danno biologico, così come accertato all'esito dell'esame medico-legale condotto dal consulente tecnico d'ufficio, dott. (cfr. relazione di c.t.u. depositata il Persona_1
16 dicembre 2023: «
1. In ragione della documentazione in atti il trauma subito dall'Avv. ha cagionato un peggioramento temporaneo delle sue condizioni generali Parte_1 determinando un periodo l'inabilità temporanea totale di un giorno (corrispondente alla degenza presso il reparto di Ortopedia del P.O. di Lanusei). Mentre l'inabilità temporanea parziale è stata di complessivi 100 (cento) giorni di cui 40 (quaranta) al 75%, 30 (trenta) al 50% e 30 (trenta) al 25%. Le lesioni subite dall'Avv. in seguito al sinistro del 13.02.21, Parte_1 risultano correlabili causalmente all'aggressione da parte di un .
2. I postumi delle lesioni Pt_3 patite dall'Avv. in seguito al sinistro avvenuto in data 13.02.21, hanno Parte_1 determinato un danno biologico permanente che deve esser equamente valutato nella misura del 4%
(quattro) sulla base degli attuali barémes medico legali e norme di riferimento (*)»). Tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale elaborati dal
Tribunale di Milano, l'attore ha diritto ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di € 11.034,50.
Trattandosi di somma liquidata in via equitativa e secondo valori attuali, oggetto di periodico adeguamento, l'importo non è soggetto a rivalutazione.
L'attore ha invece diritto agli interessi al saggio legale, che nel caso della domanda giudiziale è quello indicato dall'art. 1284, comma 4, del codice civile. Essi sono dovuti dal giorno della notificazione dell'atto di citazione e devono essere conteggiati sulla somma di € 11.034,50, devalutata all'8 febbraio 2022 e poi rivalutata anno per anno sino al soddisfo.
2.4. – deve essere altresì condannato al risarcimento del Parte_2 danno patrimoniale subito dall'attore.
Esso è costituito dal danno emergente, corrispondente alle spese mediche sostenute, per un totale di € 469,89, oltre rivalutazione (trattandosi di debito di valore) e interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dall'8 febbraio 2022 sino al soddisfo.
Deve escludersi, invece, che l'esborso di € 4.000,00 sostenuto da Parte_1 per assumere un collaboratore durante la degenza sia conseguenza
[...] necessaria del fatto lesivo. Come condivisibilmente osservato dal consulente tecnico d'ufficio, in ragione del tipo di attività professionale svolta dal danneggiato
(avvocato), tipicamente intellettuale, deve escludersi che la lesione subita abbia potuto incidere negativamente sulla sua capacità lavorativa, se non in maniera piuttosto sfumata.
3. – La domanda di manleva è parzialmente fondata.
3.1. – Al suo accoglimento non osta la disposizione di cui all'art.
3.2 delle condizioni generali di contratto, dato che le parti hanno derogato parzialmente a detta previsione, stabilendo che «A parziale deroga dell'articolo 3.2 “Proprietà ed uso di animali in genere” e dell'articolo 5 "Esclusioni" l'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o uso di cani, con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci: (…)
[non figura il doberman]». Non è condivisibile, inoltre, la tesi secondo cui l'attore avesse, al momento del fatto, la custodia dell'animale, essendo rimasto da solo a casa del convenuto, giocando con l'animale.
Non è dimostrato che si sia recato a casa dell'amico per badare Parte_1 al cane. In contrario si rileva che l'attore è un avvocato e che – dagli unici elementi di giudizio raccolti (cfr. dichiarazioni del convenuto) – si trovava lì per ragioni di ospitalità, essendo rimasto da solo con il cane per qualche minuto, ossia per un tempo talmente ridotto che in alcun modo possa assumere valenza indiziaria dell'affidamento del alle sue cure. Pt_3
Le affermazioni della terza chiamata per sfuggire agli obblighi contrattuali assunti si fonda pertanto su un unico elemento che, al più, potrebbe avere valore indiziario se non fosse che esso non è né grave né preciso. Si tratta pertanto di un'illazione.
3.2. – deve essere perciò condannata a tenere indenne il Controparte_1 convenuto di quanto questi è tenuto a corrispondere all'attore in virtù di questa pronuncia, a titolo di risarcimento del danno e interessi, nei limiti di quelli maturati alla data della presente decisione. L'assicuratore non può rispondere, infatti, anche degli atti di mala gestio dell'assicurato, che attraverso il suo (ulteriore) inadempimento o tardivo adempimento dovesse maggiormente aggravare l'obbligo dell'assicuratore
(arg. ex art. 1175 c.c.).
3.3. – Non anche per le spese processuali (salvo quanto di seguito stabilito al paragrafo 4).
A prescindere dalla previsione di cui all'art. 2 delle condizioni di assicurazione, di cui potrebbe anche essere rilevata la nullità per violazione dell'art. 1932 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, sent. 5 luglio 2022, n. 21220), nel Parte_2 costituirsi, non ha in alcun modo resistito ad alcuna delle domande risarcitorie svolte nei suoi confronti.
Esaminando gli atti del convenuto non emergono, invero, contestazioni effettive e puntuali alla pretesa dell'attore, neanche in punto di quantum debeatur,
L'art. 1917, comma 3, pone a carico dell'assicuratore le spese processuali sostenute dall'assicurato per «resistere» all'azione. Sul presupposto, pertanto, che vi sia un'effettiva resistenza da parte dell'assicurato. In tal caso, infatti, l'attività difensiva svolta dal danneggiante si può rivelare utile per lo stesso assicuratore che beneficia dell'altrui condotta processuale. Diversamente non v'è ragione per cui l'assicuratore dovrebbe rimborsare all'assicurato le spese di lite, per un giudizio che, invero, non avrebbe avuto ragion d'essere.
La funzione dell'art. 1917, comma 3, c.c., anche alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) non è senz'altro quella di tutelare l'assicurato che scientemente abbia tenuto una condotta diretta ad aggravare inutilmente l'esposizione dell'assicuratore, come di fatto avvenuto nel presente giudizio.
4. – Tenuto conto che le richieste risarcitorie proposte da nei Parte_1 confronti di sono state accolte in misura inferiore alla metà del Parte_2 petitum, le spese processuali devono essere interamente compensate.
Nel rapporto processuale tra convenuto e terza chiamata si ritiene che le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., debbano essere compensate per un mezzo, in ragione del rigetto della richiesta formulata nei confronti di Controparte_1 ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c.; la restante parte deve essere posta a
[...] carico dell'assicuratore per effetto della soccombenza in punto di operatività della polizza.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4 e
5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
89/2022 R.G.A.C., così provvede: condanna al pagamento, in favore di di € Parte_2 Parte_1
11.034,50, oltre interessi al saggio indicato dall'art. 1284, comma 4, c.c., sulla medesima devalutata all'8 febbraio 2022 e poi rivalutata anno per anno, dal giorno della notificazione dell'atto di citazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di di € Parte_2 Parte_1 ulteriori 469,89, oltre rivalutazione e interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma
4, c.c., dall'8 febbraio 2022 sino al soddisfo;
compensa per intero le spese processuali tra e Parte_1 Parte_2
[...]
condanna a manlevare di quanto Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo dovesse effettivamente corrispondere in favore dell'attore nei limiti della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi maturati alla data della presente decisione;
compensa per un mezzo le spese processuali tra convenuto e terza chiamata, ponendo a carico di quest'ultima la restante parte che liquida in € 136,50 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge, e che di cui si dispone la distrazione in favore dell'Avv.
TI RO.
Così deciso in Lanusei, il 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 89/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
- attore -
contro
:
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. TI RO,
- convenuto -
e nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giampiero Schirru, P.IVA_1
- terza chiamata - avente ad oggetto: lesione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha agito nei confronti di per ottenere il Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza di un morso alla mano destra da parte del di proprietà del convenuto, subito il 13 febbraio Pt_3
2021 allorché lo stesso si trovava presso l'abitazione di quest'ultimo.
Il convenuto non ha contestato i fatti, limitandosi a chiedere di essere manlevato da in virtù della polizza n. 400679212, denominata “Generali Controparte_1
Sei a Casa_digital”.
La causa è stata trattata e istruita anche nella resistenza della terza chiamata per essere decisa come segue.
2. – La domanda dell'attore è fondata.
2.1. – è tenuto a risarcire i danni subiti dall'attore ai sensi Parte_2 dell'art. 2052 del codice civile. La prova del fatto lesivo è costituita, nel rapporto processuale tra attore e convenuto, dalla confessione giudiziale (art. 2733 c.c.) resa dal proprietario del nel corso dell'udienza del 27 novembre 2025. Pt_3
2.2. – La legge non prescrive che, nel caso di lesioni provocate da un animale, il danneggiato debba dare prova di aver tenuto una condotta diligente o di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Al contempo l'attività di gioco compiuta con un cane, consistente nel lancio e nel riporto di una pallina da tennis, non appare un comportamento in sé pericoloso, salvo che non venga allegato e dimostrato un atteggiamento effettivamente incauto della persona che si relaziona con l'animale.
Non rileva, in tale ottica, la stazza del cane, dal momento che la mordacità dell'animale – secondo un patrimonio di conoscenza comune – non è correlabile alle sue dimensioni. Tanto è vero che spesso sono i cani di piccola taglia quelli più inclini
– per paure correlate alla propria ridotta statura – a difendersi con i denti. Altro discorso, ovviamente, è quello attinente agli effetti del morso di un cane medio- piccolo rispetto a quello di un cane medio-grande. Ma tale aspetto può venire in rilievo solo in un momento successivo, da non sovrapporre a quello della valutazione dell'indole di un animale. Si tenga presente, a conferma di quanto precede, che il non viene annoverato ai fini assicurativi (cfr. pagina 36 Pt_3 delle condizioni generali di contrato allegate alla polizza n. 400679212 conclusa tra e , tra i cani pericolosi. Circostanza Parte_4 Controparte_1 viepiù rilevante in quanto gli assicuratori esaminano anticipatamente i fattori di rischio su basi statistiche.
Dall'esame degli atti e del materiale istruttorio non emerge che il danneggiato abbia tenuto una condotta imprudente. Non lo è il lancio di una pallina, a maggior ragione tenuto conto che l'attore conosceva il cane con cui stava giocando, frequentando l'abitazione del proprietario dell'animale, al quale era legato – come affermato proprio da quest'ultimo nel corso dell'interrogatorio formale del 27 novembre 2024 («Noi siamo amici con l'avv. il cane lo conosceva, andavamo anche a Pt_1 passeggiare insieme») – da rapporti d'amicizia.
Di conseguenza, non può muoversi alcun giudizio di colpevolezza in capo al danneggiato (artt. 2056 e 1227 c.c.).
2.3. – In ordine all'individuazione delle conseguenze dannose e alla liquidazione quantum debeatur si ritiene che abbia diritto al risarcimento del Parte_1 danno biologico, così come accertato all'esito dell'esame medico-legale condotto dal consulente tecnico d'ufficio, dott. (cfr. relazione di c.t.u. depositata il Persona_1
16 dicembre 2023: «
1. In ragione della documentazione in atti il trauma subito dall'Avv. ha cagionato un peggioramento temporaneo delle sue condizioni generali Parte_1 determinando un periodo l'inabilità temporanea totale di un giorno (corrispondente alla degenza presso il reparto di Ortopedia del P.O. di Lanusei). Mentre l'inabilità temporanea parziale è stata di complessivi 100 (cento) giorni di cui 40 (quaranta) al 75%, 30 (trenta) al 50% e 30 (trenta) al 25%. Le lesioni subite dall'Avv. in seguito al sinistro del 13.02.21, Parte_1 risultano correlabili causalmente all'aggressione da parte di un .
2. I postumi delle lesioni Pt_3 patite dall'Avv. in seguito al sinistro avvenuto in data 13.02.21, hanno Parte_1 determinato un danno biologico permanente che deve esser equamente valutato nella misura del 4%
(quattro) sulla base degli attuali barémes medico legali e norme di riferimento (*)»). Tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale elaborati dal
Tribunale di Milano, l'attore ha diritto ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di € 11.034,50.
Trattandosi di somma liquidata in via equitativa e secondo valori attuali, oggetto di periodico adeguamento, l'importo non è soggetto a rivalutazione.
L'attore ha invece diritto agli interessi al saggio legale, che nel caso della domanda giudiziale è quello indicato dall'art. 1284, comma 4, del codice civile. Essi sono dovuti dal giorno della notificazione dell'atto di citazione e devono essere conteggiati sulla somma di € 11.034,50, devalutata all'8 febbraio 2022 e poi rivalutata anno per anno sino al soddisfo.
2.4. – deve essere altresì condannato al risarcimento del Parte_2 danno patrimoniale subito dall'attore.
Esso è costituito dal danno emergente, corrispondente alle spese mediche sostenute, per un totale di € 469,89, oltre rivalutazione (trattandosi di debito di valore) e interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dall'8 febbraio 2022 sino al soddisfo.
Deve escludersi, invece, che l'esborso di € 4.000,00 sostenuto da Parte_1 per assumere un collaboratore durante la degenza sia conseguenza
[...] necessaria del fatto lesivo. Come condivisibilmente osservato dal consulente tecnico d'ufficio, in ragione del tipo di attività professionale svolta dal danneggiato
(avvocato), tipicamente intellettuale, deve escludersi che la lesione subita abbia potuto incidere negativamente sulla sua capacità lavorativa, se non in maniera piuttosto sfumata.
3. – La domanda di manleva è parzialmente fondata.
3.1. – Al suo accoglimento non osta la disposizione di cui all'art.
3.2 delle condizioni generali di contratto, dato che le parti hanno derogato parzialmente a detta previsione, stabilendo che «A parziale deroga dell'articolo 3.2 “Proprietà ed uso di animali in genere” e dell'articolo 5 "Esclusioni" l'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o uso di cani, con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci: (…)
[non figura il doberman]». Non è condivisibile, inoltre, la tesi secondo cui l'attore avesse, al momento del fatto, la custodia dell'animale, essendo rimasto da solo a casa del convenuto, giocando con l'animale.
Non è dimostrato che si sia recato a casa dell'amico per badare Parte_1 al cane. In contrario si rileva che l'attore è un avvocato e che – dagli unici elementi di giudizio raccolti (cfr. dichiarazioni del convenuto) – si trovava lì per ragioni di ospitalità, essendo rimasto da solo con il cane per qualche minuto, ossia per un tempo talmente ridotto che in alcun modo possa assumere valenza indiziaria dell'affidamento del alle sue cure. Pt_3
Le affermazioni della terza chiamata per sfuggire agli obblighi contrattuali assunti si fonda pertanto su un unico elemento che, al più, potrebbe avere valore indiziario se non fosse che esso non è né grave né preciso. Si tratta pertanto di un'illazione.
3.2. – deve essere perciò condannata a tenere indenne il Controparte_1 convenuto di quanto questi è tenuto a corrispondere all'attore in virtù di questa pronuncia, a titolo di risarcimento del danno e interessi, nei limiti di quelli maturati alla data della presente decisione. L'assicuratore non può rispondere, infatti, anche degli atti di mala gestio dell'assicurato, che attraverso il suo (ulteriore) inadempimento o tardivo adempimento dovesse maggiormente aggravare l'obbligo dell'assicuratore
(arg. ex art. 1175 c.c.).
3.3. – Non anche per le spese processuali (salvo quanto di seguito stabilito al paragrafo 4).
A prescindere dalla previsione di cui all'art. 2 delle condizioni di assicurazione, di cui potrebbe anche essere rilevata la nullità per violazione dell'art. 1932 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, sent. 5 luglio 2022, n. 21220), nel Parte_2 costituirsi, non ha in alcun modo resistito ad alcuna delle domande risarcitorie svolte nei suoi confronti.
Esaminando gli atti del convenuto non emergono, invero, contestazioni effettive e puntuali alla pretesa dell'attore, neanche in punto di quantum debeatur,
L'art. 1917, comma 3, pone a carico dell'assicuratore le spese processuali sostenute dall'assicurato per «resistere» all'azione. Sul presupposto, pertanto, che vi sia un'effettiva resistenza da parte dell'assicurato. In tal caso, infatti, l'attività difensiva svolta dal danneggiante si può rivelare utile per lo stesso assicuratore che beneficia dell'altrui condotta processuale. Diversamente non v'è ragione per cui l'assicuratore dovrebbe rimborsare all'assicurato le spese di lite, per un giudizio che, invero, non avrebbe avuto ragion d'essere.
La funzione dell'art. 1917, comma 3, c.c., anche alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) non è senz'altro quella di tutelare l'assicurato che scientemente abbia tenuto una condotta diretta ad aggravare inutilmente l'esposizione dell'assicuratore, come di fatto avvenuto nel presente giudizio.
4. – Tenuto conto che le richieste risarcitorie proposte da nei Parte_1 confronti di sono state accolte in misura inferiore alla metà del Parte_2 petitum, le spese processuali devono essere interamente compensate.
Nel rapporto processuale tra convenuto e terza chiamata si ritiene che le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., debbano essere compensate per un mezzo, in ragione del rigetto della richiesta formulata nei confronti di Controparte_1 ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c.; la restante parte deve essere posta a
[...] carico dell'assicuratore per effetto della soccombenza in punto di operatività della polizza.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4 e
5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
89/2022 R.G.A.C., così provvede: condanna al pagamento, in favore di di € Parte_2 Parte_1
11.034,50, oltre interessi al saggio indicato dall'art. 1284, comma 4, c.c., sulla medesima devalutata all'8 febbraio 2022 e poi rivalutata anno per anno, dal giorno della notificazione dell'atto di citazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di di € Parte_2 Parte_1 ulteriori 469,89, oltre rivalutazione e interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma
4, c.c., dall'8 febbraio 2022 sino al soddisfo;
compensa per intero le spese processuali tra e Parte_1 Parte_2
[...]
condanna a manlevare di quanto Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo dovesse effettivamente corrispondere in favore dell'attore nei limiti della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi maturati alla data della presente decisione;
compensa per un mezzo le spese processuali tra convenuto e terza chiamata, ponendo a carico di quest'ultima la restante parte che liquida in € 136,50 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge, e che di cui si dispone la distrazione in favore dell'Avv.
TI RO.
Così deciso in Lanusei, il 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti