Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa
Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2891 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione all'udienza del 31.3.25, vertente
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avvocato Margherita Simonetta Verlingieri, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione ed el.te dom.ti presso il suo studio
Attori/opponenti
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Sondrio alla Piazza
Garibaldi n. 16
Opposta
E
– Società unipersonale per la Controparte_2
cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, in persona del suo legale rappresentante pagina 1 di 9
Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza della medesima CP_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo
[...]
Canonaco, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via
Traiano n. 45 presso lo studio dell'avvocato Enrica De Gregorio
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 31.3.25
Svolgimento del processo e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il precetto notificato da il 12/12/2013, con cui la stessa, deducendo l'inadempimento al contratto di mutuo del
26.05.2008 e successivo atto di riduzione e quietanza del
16.09.2010, intimava al mutuatario a Goglia Parte_1
Rosanna, in qualità di fideiussore, e a Parte_2
fideiussore e terzo datore di ipoteca, il pagamento della somma complessiva di € 37.054,19 oltre spese ed interessi di mora.
Al precetto faceva seguito, il 18/03/2014, pignoramento sugli immobili oggetto di ipoteca.
Nella procedura esecutiva interveniva la TE
, agente in nome e per conto di
[...] Controparte_2
nella sua qualità di servicer e mandataria della medesima
[...]
Controparte_2
Gli odierni opponenti, proponevano, in data 18/05/2021, opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma, c.p.c., chiedendo, in via preliminare la sospensione della procedura pagina 2 di 9 esecutiva. Si costituiva la Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il G.E. rigettava l'istanza di sospensione, assegnando il termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, che veniva instaurato dagli opponenti con l'atto introduttivo del presente giudizio.
si costituiva, contestando i motivi di Controparte_2
opposizione.
All'udienza del 31 marzo 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria,
è priva di pregio. Controparte_5
Invero, deve premettersi che, secondo la S.C., in un primo orientamento, in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. Non è quindi necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio;
invero, secondo la corte (Cass. 31188/17)” in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la pagina 3 di 9 formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione. Inoltre, la pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria ed, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Con recente decisione (n. 10200/21) la Corte ha ribadito il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.u.b., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti, precisando che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario
(legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso pagina 4 di 9 piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n.
5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la
Suprema Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. pagina 5 di 9 La Corte ha riconosciuto, ad esempio, che la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato, sono elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto;
nella specie emerge dagli atti che la convenuta ha la disponibilità di tutta la documentazione afferente il credito in oggetto, cosa che rientra nei requisiti sopra menzionati dalla Suprema Corte e di cui sopra si è detto.
L'opposta ha prodotto la dichiarazione della banca cedente
(dichiarazione di cessione proveniente da Controparte_1
e indirizza alla che,
[...] Controparte_2
producendogli in giudizio, ne conferma l'avvenuta ricezione); tale dichiarazione, unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo e di tutta la documentazione relativa al rapporto, è elemento presuntivo rilevante in ordine alla prova della cessione.
Nella specie, quindi, la prova dell'avvenuta cessione emerge sia dal fatto che la pignorante ha la disponibilità della documentazione afferente il credito in oggetto, sia dal tenore dell'avviso pubblicato, sia dalla dichiarazione resa dalla cedente.
Nel merito dell'opposizione, va evidenziato che non merita accoglimento la doglianza circa la mancata prova della erogazione, emergendo dagli atti che la somma oggetto di mutuo
è stata erogata e quietanzata.
Il contratto esecutivamente azionato può certamente essere considerato valido titolo esecutivo (come da motivazione della ordinanza depositata il 14/6/23, in sede esecutiva, cui si rimanda, condividendola interamente). pagina 6 di 9 In proposito, giova rilevare che non può essere posto in dubbio che il mutuo si perfeziona con la consegna della cosa mutuata;
tuttavia, il requisito della traditio rei è perfettamente individuabile nel riconoscimento in favore del mutuatario della disponibilità giuridica della somma, essendo tale elemento sufficiente (Cass.n 17194/15).
La predetta disponibilità giuridica, poi, può essere ritenuta sussistente in presenza di specifiche pattuizioni delle parti che consentono al mutuatario di dare incarico al mutuante di impegnare la somma per un interesse del mutuatario, con conseguente perfezionamento del mutuo e genesi dell'obbligazione restitutoria del mutuatario.
Deve aggiungersi che l'art. 39 del Testo Unico Bancario prevede la possibilità che stipulazione del contratto e erogazione del danaro siano oggetto di atti separati.
Per le considerazioni suesposte il contratto condizionato di mutuo oggetto di causa si configura come titolo esecutivo;
risultano peraltro depositate le contabili di erogazione.
Il mutuo in oggetto non va qualificato mutuo di scopo, atteso che è del tutto pacifica la liceità del mutuo stipulato anche per sanare una preesistente esposizione debitoria.
La S.C. ha chiarito che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità….
Nella fattispecie in esame, risulta dunque provata l'erogazione delle somme, l'estinzione anticipata del mutuo, della morosità pagina 7 di 9 dei mutuatari, dello stato dei lavori di miglioramento, tutti scopi e finalità raggiunte con l'erogazione del mutuo per cui è causa e dichiarate nello stesso, nonché, certificate da un documento redatto da un tecnico che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti.
Dalla documentazione allegata emerge comunque lo stato di avanzamento lavori e il certificato di regolare esecuzione lavori.
Quanto alla lamentata indeterminatezza e usurarietà dei tassi applicati, la infondatezza della doglianza emerge dagli accertamenti tecnici effettuati e dalla sentenza del 10/6/20 confermata anche dalla Corte d'Appello di Napoli, con la quale il
Tribunale di Benevento, nel rigettare l'opposizione come e la domanda riconvenzionale, sanciva la legittimità dei tassi applicati, precisando che era necessaria l'applicazione della maggiorazione del 2,1.
Va peraltro evidenziato che fino al 26/6/13, data del passaggio in sofferenza della posizione relativa al mutuo in oggetto, risulta applicato il tasso di interesse contrattuale, che non ha superato il limite usurario;
dopo il passaggio in sofferenza, in esecuzione di quanto previsto dal contratto, risulta applicato il tasso del
4,517 (contrattualmente previsto), maggiorato di due punti percentuali, nei limiti del tasso soglia.
L'opposizione all'esecuzione va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato nei confronti di Controparte_2
pagina 8 di 9 e per essa CP_2 Controparte_3
nella sua qualità di mandataria con rappresentanza
[...]
della medesima e Controparte_2 [...]
nonché sulle domande di cui all'atto Controparte_1
introduttivo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e le domande formulate nell'atto introduttivo
2)Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2000,00 per la fase di studio, € 1300,00 per la fase introduttiva, € 3000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge
Benevento 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 9 di 9