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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/12/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
Sezione seconda civile
R.P.U. n. 119-1/ /2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. ssa NN SA Presidente
dott.ssa NNlisa Barzazi Giudice
dott. RE LI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni, presentata in proprio dalla sig.ra (c.f. ), con l'avv. ELVIRA LA Parte_1 C.F._1
ROSA;
sentito il giudice relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo la parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, lett. c), e 268 CCII, in quanto:
- è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- è in stato di sovraindebitamento, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo di € 140.000
circa, il patrimonio prontamente liquidabile è costituito da una modesta liquidità e dalla porzione dei redditi da lavoro che eccederà rispetto a quanto sarà escluso dalla liquidazione in forza del decreto di cui alla lett.b) del 4° comma dell'art.268 CCII per il suo mantenimento e della propria famiglia;
cespiti il cui valore è ampiamente inferiore all'esposizione debitoria;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'OCC
Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di OR di ZO (iscritto al n. 320 del
Registro Organismi del Ministero della Giustizia), dott.ssa nella quale è stata Persona_1
illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato che la relazione attesta, in modo ragionevolmente attendibile, che dalla liquidazione sarà
possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente dell'art. 270,
c. 5, CCII, si applicano l'art. 142 (Beni del debitore), l'art. 143 (Rapporti processuali), in quanto compatibili, e gli artt. 150 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 (concorso creditori) CCII;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, l'adempimento può essere solo dalla cancelleria;
rilevato che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato determinare il limite entro il quale i guadagni del debitore non sono compresi nella liquidazione, sulla base di apposita e successiva istanza, corrdata da documentazione in ordine a quanto percepito e alle spese di mantenimento proprio e della famiglia;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:
- dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra Parte_1
(C.F. ), C.F._1
- nomina giudice delegato il dott. RE MASSARELLI;
- nomina liquidatore l'OCC Udinese I Diritti del Debitore-Segretariato Sociale Comune di
OR di ZO (Udine), che ha designato come gestore della crisi la dott.ssa Persona_1 - assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine fino al 20/03/2026 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo della posta elettronica certificata (al domicilio digitale che questi attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI), la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;
- manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata alla debitrice;
- dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Udine, 18/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
RE LI NN SA