Articolo 40 del Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138
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16 ottobre 2024
Art. 40. Attuazione 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12 e previo parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all' articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 :
a) sono definiti i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4;
b) sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalita' di cui all'articolo 34, comma 10;
c) sono individuate le modalita' di applicazione, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, degli strumenti deflattivi del contenzioso di cui all'articolo 38, comma 15.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con le Autorita' di settore NIS interessate, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e previo parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza:
a) possono essere stabiliti ulteriori criteri di identificazione delle tipologie di soggetto di cui agli allegati I e II, nonche' delle ulteriori tipologie di soggetto di cui all'articolo 3;
b) possono essere individuate ulteriori categorie di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, a cui si applica il presente decreto;
c) sono stabilite le modalita' di raccordo e di collaborazione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le Autorita' di settore NIS ai fini del presente decreto.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con le Amministrazioni interessate, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, previo parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, sono stabilite, ove necessario, le modalita' di raccordo e collaborazione di cui all'articolo 14.
4. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta delle Autorita' di settore NIS interessate, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS:
a) sono individuati, ove necessario, i soggetti ai quali si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4;
b) sono individuati i soggetti ai quali si applica il presente decreto ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9.
5. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS:
a) ai sensi degli articoli 3 e 6, e' stabilito l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui all'articolo 7, comma 2;
b) sono stabiliti i termini, le modalita' nonche' i procedimenti di utilizzo e accesso di cui all'articolo 7, comma 6, le eventuali ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire ai sensi dei commi 1 e 4 del medesimo articolo, nonche' i termini, le modalita' e i procedimenti di designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 5, comma 3;
c) possono essere definiti ulteriori disposizioni per l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12;
d) e' adottata, d'intesa con il Ministero della giustizia, la politica nazionale di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16, comma 4;
e) possono essere imposte condizioni per le informazioni messe a disposizione dalle autorita' competenti e dal CSIRT Italia nel contesto degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17, comma 3;
f) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano all'Autorita' nazionale competente NIS la loro partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17, comma 4;
g) possono essere designati gli esperti di sicurezza informatica di cui all'articolo 21, comma 1, nonche' individuate, se necessario, le modalita' per l'esecuzione della revisione tra pari di cui al medesimo articolo 21;
h) puo' essere imposto l'utilizzo di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati di cui all'articolo 27, definendo i relativi termini, criteri e modalita';
i) sono stabilite le categorie di rilevanza nonche' le modalita' e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e dei servizi, a valenza multisettoriale e, ove opportuno, settoriale, di cui all'articolo 30;
l) sono stabiliti obblighi proporzionati e graduali, a valenza multisettoriale e, ove opportuno, settoriale, di cui all'articolo 31, le modalita' di applicazione dei medesimi obblighi per i soggetti che svolgono attivita' in piu' settori o sottosettori e per i soggetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 2;
m) sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38, comma 2.
6. Sono esclusi dall'accesso e non sono soggetti a pubblicazione:
a) i decreti di cui al comma 3;
b) le determinazioni di cui al comma 4, lettera b), e al comma 5, lettera a);
c) atti, documenti, e informazioni relativi o comunque collegati alle notifiche degli incidenti o la cui divulgazione o il cui accesso possono comunque arrecare un possibile pregiudizio alla sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottati:
a) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3;
b) le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 4, lettera b), e al comma 5, lettere b) e c).
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati:
a) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2, lettera c);
b) le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 5, lettere d), f) e l).
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 5, lettera i).
10. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo sono aggiornati periodicamente e, comunque, ogni tre anni.
11. Le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al presente articolo sono aggiornate periodicamente e, comunque, ogni due anni.
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 :
«Art. 4 (Comitato interministeriale per la cybersicurezza). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza.
2. Il Comitato:
a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale;
b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza;
c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonche' per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza;
d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, nonche' altre autorita' civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
6. Il Comitato svolge altresi' le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all' articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.».
Entrata in vigore il 16 ottobre 2024