Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 2423/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
10/02/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2423 del R.G. per l'anno 2020, avente ad oggetto: infortunio sul lavoro promossa da
, con gli avv.ti S. Rodinò e D. Racco Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A D'Agostino CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, sul presupposto di aver subito in data 01/12/2016 un infortunio sul lavoro nello svolgimento della sua attività di badante -circostanza non contestata dall'ente resistente- lamentava di aver riportato in conseguenza del predetto evento, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili, contestando l'esito della valutazione cui era pervenuto l'ente in sede amministrativa (in misura pari al 6%,) chiedendo che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità di cui si dice afflitto, pari almeno al
35% e comunque superiore alla percentuale riconosciuta.
2. Nella resistenza dell in ordine alla natura dell'inabilità, la causa è stata istruita CP_1 mediante l'espletamento di consulenza medico legale che ha consentito di accertare che in conseguenza del predetto infortunio, la ricorrente ha riportato un'invalidità qualificabile come permanente, nella misura del 15% con decorrenza dal 19/12/2017.
4. Nel merito, non si ravvisano – in difetto di specifiche allegazioni delle parti – ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui:
….Le lesioni riportate nell'infortunio del 01.12.2016 causano una inabilità permanente che si può quantificare secondo le tabelle CP_1
230. Anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera: arto
Dx fino al 18.
L'inabilità riportate per analogia e per la limitazione funzionale possono essere quantificate fino al grado dell'015% dalla data del 19.12.2017 dalla data dell'ultimo verbale redatto dall CP_1
5. Ne consegue la condanna dell assicuratore convenuto a determinare in tale CP_2 misura l'indennizzo al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza di legge.
6. Le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c., e quelle di consulenza tecnica seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa dell'infortunio sul lavoro del 01/12/2016 nella misura del 15%, al netto dell'importo già liquidatogli, oltre interessi legali al soddisfo;
- condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che, distratte a favore del CP_1 procuratore attoreo, liquida in € 1.300,00 oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore del dott. . Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 11/02/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo