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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7366/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 7366/2024 e 7368/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato ad [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv.to Paolo Galluccio, come da procura in atti.
RICORRENTI
E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli Avv.ti Margherita Dell'Anno e Marina Ragozzino, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7– 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 7/06/2024, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo da aprile 2019 al dicembre 2022 ( e da novembre 2017 ad aprile 2019 ( ). Parte_1 Parte_2 Cont A sostegno della domanda esponevano di essere dipendenti della convenuta, con la qualifica rispettivamente di collaboratore professionale sanitario infermiere attuale Ctg. D2 ( e Parte_1 operatore tecnico attuale Ctg. B fascia 1 ( ); di lavorare presso il Presidio Ospedaliero di Parte_2
Aversa (CE), con orario di lavoro articolato su cinque giorni, ovvero mattina, pomeriggio e notte e di essere stati spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali, come comprovato dalle risultanze dei cartellini marcatempo;
che l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in loro favore il compenso contrattualmente previsto dall'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 per la prestazione di attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, né concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995, normalmente erogato.
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Parte_3 la parziale prescrizione del credito. Nel merito ha chiesto, sulla base di varie argomentazioni, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Disposta la riunione dei procedimenti, sussistendo i presupposti della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
I ricorrenti appartengono alla categoria del personale turnista e la loro prestazione è pacificamente articolata su cinque giorni alla settimana come da ricorso e come risulta dai cartellini marcatempo depositati in atti.
Vi è, altresì, prova documentale che i ricorrenti per il lavoro prestato nel caso in cui il turno ricada in un giorno festivo percepiscano l'indennità prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995.
Gli istanti si lamentano che, nel caso di lavoro prestato in coincidenza di una festività infrasettimanale, non viene ulteriormente remunerato anche con il compenso per il lavoro straordinario, quindi con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo di cui all'art. 29
CCNL 2016-2018, né gli è stato consentito di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale.
Oggetto della presente controversia è, quindi, il diritto, vantato dai lavoratori, alla retribuzione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, retribuzione aggiuntiva rispetto all'indennità ex art. 44 già retribuita.
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-2018 secondo cui
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La materia del contendere è stata affrontata anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio in base al quale, nel comparto Sanità, l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL dell'1 settembre 1995, ora riversato nell'art. 86, comma 13, CCNL 2016 –
2018, è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ora fedelmente riversato nell'art. 29 CCNL 2016 – 2018 (cfr. Cass.,
25 gennaio 2021 n. 1505 e Cass., 10 marzo 2021 n. 6716 e Cass. 20743/23). Cont Secondo la Corte la tesi – sostenuta invero nel caso di specie anche dall' onvenuta - secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17).
A ciò deve aggiungersi, poi, che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata allora nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza in ragione dell'attività cui sono stati assegnati i ricorrenti, nonché delle stampe dei cartellini marcatempo versate in atti che riportano le giornate festive infrasettimanali in cui erano di turno ed hanno prestato attività lavorativa per l'arco temporale dedotto in giudizio.
Non coglie nel segno la difesa di parte resistente secondo cui non sarebbe stata prodotta alcuna richiesta di fruizione dei riposi compensativi o richiesta di pagamento dello straordinario, non configurandosi pertanto alcun inadempimento in capo a parte resistente.
Parte ricorrente, con la richiesta di pagamento nel presente giudizio, in qualità di creditore, ha esercitato la facoltà di scelta ex art 1285 c.c. e segg., non soggetta a termini decadenziali nel caso di specie chiedendo la retribuzione prevista per le ore di straordinario.
L'art 29 cit prevede, infatti, un'obbligazione facoltativa e pertanto i ricorrenti hanno diritto al pagamento del compenso straordinario.
Senza sottacere che, in ogni caso, in applicazione dell'art 2126 c.c. il lavoratore ha diritto alla retribuzione per l'attività di lavoro svolta in applicazione del principio di corrispettività ed effettività.
Per quanto innanzi, deve pertanto ritenersi fondata la pretesa ad una retribuzione aggiuntiva secondo i principi giurisprudenziali della Suprema Corte. Cont L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' esistente non può delimitare le pretese creditorie azionate.
Ed invero, i benefici economici richiesti in questa sede sono sottoposti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; atteso che il rapporto di lavoro in oggetto è assistito dalla garanzia della stabilità, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere in corso di rapporto di lavoro.
Per i crediti rivendicati, è stata versata in atti, tuttavia, una diffida, valevole quale atto interruttivo della prescrizione, inviata in data 15.02.2024 (Verde) e 31.08.2022 ( ). Pt_2
Pertanto, nel caso di specie, essendosi concretizzata l'interruzione della prescrizione, da ultimo con il deposito del presente ricorso, avvenuto in data 7.6.2024, deve concludersi che parte ricorrente ha diritto alla percezione delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'indennità per il lavoro prestato in occasione di festività infrasettimanali ex art. 9 CCNL di comparto maturate per l'intero arco temporale dedotto in ricorso.
Venendo alla quantificazione della somme, ed utilizzando il conteggio eseguito da parte ricorrente, calcolato in applicazione delle disposizioni contrattuali ed utilizzando le rilevazioni orarie risultanti dai cartellini marcatempo, ai ricorrenti va riconosciuta rispettivamente la somma di € 2.656,80 ( Pt_1
ed € 1.441,62 ( ) a titolo di compenso per il lavoro straordinario con la
[...] Parte_2 maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali per l'arco temporale indicato nei rispettivi ricorsi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e per l'effetto condanna l' Pt_4
in persona del Direttore Generale pt, al pagamento in loro favore rispettivamente della somma di
[...]
€ 2.656,80 per e € 1.441,62 per , oltre interessi legali dalla data di Parte_1 Parte_2 maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.314,00, oltre
Iva e cpa come per legge e spese generali al 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 11.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 7366/2024 e 7368/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato ad [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv.to Paolo Galluccio, come da procura in atti.
RICORRENTI
E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli Avv.ti Margherita Dell'Anno e Marina Ragozzino, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7– 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 7/06/2024, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo da aprile 2019 al dicembre 2022 ( e da novembre 2017 ad aprile 2019 ( ). Parte_1 Parte_2 Cont A sostegno della domanda esponevano di essere dipendenti della convenuta, con la qualifica rispettivamente di collaboratore professionale sanitario infermiere attuale Ctg. D2 ( e Parte_1 operatore tecnico attuale Ctg. B fascia 1 ( ); di lavorare presso il Presidio Ospedaliero di Parte_2
Aversa (CE), con orario di lavoro articolato su cinque giorni, ovvero mattina, pomeriggio e notte e di essere stati spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali, come comprovato dalle risultanze dei cartellini marcatempo;
che l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in loro favore il compenso contrattualmente previsto dall'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 per la prestazione di attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, né concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995, normalmente erogato.
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Parte_3 la parziale prescrizione del credito. Nel merito ha chiesto, sulla base di varie argomentazioni, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Disposta la riunione dei procedimenti, sussistendo i presupposti della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
I ricorrenti appartengono alla categoria del personale turnista e la loro prestazione è pacificamente articolata su cinque giorni alla settimana come da ricorso e come risulta dai cartellini marcatempo depositati in atti.
Vi è, altresì, prova documentale che i ricorrenti per il lavoro prestato nel caso in cui il turno ricada in un giorno festivo percepiscano l'indennità prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995.
Gli istanti si lamentano che, nel caso di lavoro prestato in coincidenza di una festività infrasettimanale, non viene ulteriormente remunerato anche con il compenso per il lavoro straordinario, quindi con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo di cui all'art. 29
CCNL 2016-2018, né gli è stato consentito di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale.
Oggetto della presente controversia è, quindi, il diritto, vantato dai lavoratori, alla retribuzione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, retribuzione aggiuntiva rispetto all'indennità ex art. 44 già retribuita.
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-2018 secondo cui
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La materia del contendere è stata affrontata anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio in base al quale, nel comparto Sanità, l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL dell'1 settembre 1995, ora riversato nell'art. 86, comma 13, CCNL 2016 –
2018, è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ora fedelmente riversato nell'art. 29 CCNL 2016 – 2018 (cfr. Cass.,
25 gennaio 2021 n. 1505 e Cass., 10 marzo 2021 n. 6716 e Cass. 20743/23). Cont Secondo la Corte la tesi – sostenuta invero nel caso di specie anche dall' onvenuta - secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17).
A ciò deve aggiungersi, poi, che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata allora nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza in ragione dell'attività cui sono stati assegnati i ricorrenti, nonché delle stampe dei cartellini marcatempo versate in atti che riportano le giornate festive infrasettimanali in cui erano di turno ed hanno prestato attività lavorativa per l'arco temporale dedotto in giudizio.
Non coglie nel segno la difesa di parte resistente secondo cui non sarebbe stata prodotta alcuna richiesta di fruizione dei riposi compensativi o richiesta di pagamento dello straordinario, non configurandosi pertanto alcun inadempimento in capo a parte resistente.
Parte ricorrente, con la richiesta di pagamento nel presente giudizio, in qualità di creditore, ha esercitato la facoltà di scelta ex art 1285 c.c. e segg., non soggetta a termini decadenziali nel caso di specie chiedendo la retribuzione prevista per le ore di straordinario.
L'art 29 cit prevede, infatti, un'obbligazione facoltativa e pertanto i ricorrenti hanno diritto al pagamento del compenso straordinario.
Senza sottacere che, in ogni caso, in applicazione dell'art 2126 c.c. il lavoratore ha diritto alla retribuzione per l'attività di lavoro svolta in applicazione del principio di corrispettività ed effettività.
Per quanto innanzi, deve pertanto ritenersi fondata la pretesa ad una retribuzione aggiuntiva secondo i principi giurisprudenziali della Suprema Corte. Cont L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' esistente non può delimitare le pretese creditorie azionate.
Ed invero, i benefici economici richiesti in questa sede sono sottoposti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; atteso che il rapporto di lavoro in oggetto è assistito dalla garanzia della stabilità, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere in corso di rapporto di lavoro.
Per i crediti rivendicati, è stata versata in atti, tuttavia, una diffida, valevole quale atto interruttivo della prescrizione, inviata in data 15.02.2024 (Verde) e 31.08.2022 ( ). Pt_2
Pertanto, nel caso di specie, essendosi concretizzata l'interruzione della prescrizione, da ultimo con il deposito del presente ricorso, avvenuto in data 7.6.2024, deve concludersi che parte ricorrente ha diritto alla percezione delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'indennità per il lavoro prestato in occasione di festività infrasettimanali ex art. 9 CCNL di comparto maturate per l'intero arco temporale dedotto in ricorso.
Venendo alla quantificazione della somme, ed utilizzando il conteggio eseguito da parte ricorrente, calcolato in applicazione delle disposizioni contrattuali ed utilizzando le rilevazioni orarie risultanti dai cartellini marcatempo, ai ricorrenti va riconosciuta rispettivamente la somma di € 2.656,80 ( Pt_1
ed € 1.441,62 ( ) a titolo di compenso per il lavoro straordinario con la
[...] Parte_2 maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali per l'arco temporale indicato nei rispettivi ricorsi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e per l'effetto condanna l' Pt_4
in persona del Direttore Generale pt, al pagamento in loro favore rispettivamente della somma di
[...]
€ 2.656,80 per e € 1.441,62 per , oltre interessi legali dalla data di Parte_1 Parte_2 maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.314,00, oltre
Iva e cpa come per legge e spese generali al 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 11.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano