Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3905 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3905 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 04.10.2024 da:
(C.F. , nata il [...] a [...] NÀ di AV (VE) Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...],
e
(C.F. ) nato l'[...] a [...]_2 C.F._2
Livenza (TV) e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Chiara Frare (PEC:
, in San NÀ di AV (Ve), Via Cesare Battisti n. 33, che Email_1
li rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
1
06.03.2025 che di seguito si riproducono: “accertata l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale tra gli stessi, pronunciare la separazione personale tra i NOi Parte_1
e ordinando, ai sensi dei legge, di procedere all'annotazione e trascrizione Parte_2
del provvedimento nei pubblici registri all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
RE (TV) (rif. atto di matrimonio concordatario del 08.02.2014 n. 1 P.II, serie A anno
2014) alle seguenti concordate condizioni che quivi si riportano: assegnazione casa familiare e affido condiviso 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ogni altro obbligo imposto dalla legge. 2) Preso atto che il NO , autorizzato dalla Pt_2
moglie, ha reperito altro idoneo alloggio, i coniugi concordano a che la casa coniugale, - con tutti gli arredi ad eccezione di quelli di proprietà del IG. e della di lui famiglia di Pt_2
origine che le parti ben conoscono ed hanno in precedenza di comune accordo identificato – sita in San NÀ di AV (VE) via Mussetta di Sopra n. 54B costituito da appartamento posto al terzo piano (interno n. B/11), con garage di pertinenza al piano terra, unità facenti parte del fabbricato denominato “Condominio Eolo” sito in San NÀ di AV (VE) via Mussetta di
Sopra n. 54B così censito NCEU: foglio 32 map. 1403 sub 21 piano 3 zona cens. 2 cat. A/2a) cl. 5 vani 6,5 – sup. cat. tot. Mq. 103/tot. Esc. Aree scoperteb) mq.94 – RC Euro 654,61; foglio
32 – map. 1403 – sub. 4 piano T zona cens. 2 – cat. C/6a) cl. 7 – consistenza mq.18 – sup. cat. mq.21 – RC Euro 69,72, venga assegnata alla moglie perché vi possa abitare con i figli e 3) i coniugi concordano che il figlio minore venga affidato in Per_1 CP_1 CP_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la mamma;
le
2 parti danno atto che la figlia è divenuta maggiorenne lo scorso 29.01.2025 e che la Per_1
stessa in ogni caso, non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la mamma presso la casa familiare;
contributo al mantenimento e spese straordinarie 4) i coniugi convengono che il NO corrisponda alla NOa a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al mantenimento per i figli, con decorrenza dalla data della domanda, la somma mensile complessiva di Euro 450,00 ciascuno e quindi per Euro 900,00 complessivamente da far pervenire a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa, sul conto
Pa corrente della NOa già noto al marito, entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT. 5) I coniugi convengono che l'assegno unico ovvero le diverse forme di detrazione fiscale previste per figli a carico vengano richieste ed incassate esclusivamente dalla IG.ra ; 6) i coniugi convengono che le spese straordinarie come riportate e Parte_1
descritte anche in ordine al consenso, nel Protocollo del Tribunale di Venezia, che i coniugi sottoscrivono per accettazione vengano suddivide tra i coniugi al 50% ciascuno. Per il caso di anticipazione della singola spesa nella misura del 100% da parte di uno dei coniugi, l'altro coobbligato, dovrà saldare la propria quota entro 7 (sette) giorni dal pagamento effettuato ed anticipato anche per suo conto. Le fatture e/o ricevute fiscali largamente intese per le spese mediche di qualunque genere sostenute per i figli, saranno intestate ai predetti, al fine di permettere la detrazione fiscale al coniuge che se ne farà carico nella misura convenuta. visite e tempi di permanenza 7) i coniugi concordano che il padre veda e tenga con sé CP_1
due sere a settimana con pernotto il mercoledì e il venerdì andando a prenderlo alle 19:00 e accompagnandolo a scuola la mattina seguente. In ogni caso nel corso dell'anno il padre, con congruo preavviso alla madre, potrà vedere il figlio senza alcuna limitazione secondo gli impegni scolastici e sportivi del minore nonché le loro eIGenze, in considerazione dell'età adolescenziale del medesimo;
eventuali modifiche saranno concordate di volta in volta dai coniugi in base agli impegni lavorativi di entrambi, dando un preavviso almeno il giorno prima della data fissato. 8) i coniugi concordano che nel corso dell'anno, il padre tenga con sé i figli a week end alternati con pernotto, dal venerdì alle ore 19:00 fino alla domenica sera,
Pa incaricandosi di riaccompagnarli a casa alle ore 21:00. 9) la NOa si impegna a fornire
3 con costanza tutte le informazioni di maggior interesse riguardanti i figli relative alla salute, scuola (andamento assemblee, gite, etc.) ed alle attività extrascolastiche, ludiche e di vita sociale dei figli e il NO si impegna a prendere parte alle medesime qualora sia Pt_2
necessaria od opportuna la sua presenza;
10) i coniugi concordano che nel periodo estivo trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive. A tal proposito i CP_1
coniugi dovranno programmare, in base alle proprie eIGenze lavorative, detto periodo, con comunicazione reciproca entro e non oltre fine maggio di ogni anno;
11) in caso di malattia del figlio e/o di convalescenza dello stesso, i coniugi concorderanno di volta in volta di tenerle presso di sé, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, ovvero di accompagnarlo presso l'abitazione dei nonni, materni o paterni, in base al momento di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, previa verifica della non disponibilità presso l'altro genitore. I coniugi concordano altresì che laddove il periodo di malattia o convalescenza si protragga per più di 5 giorni, sarà consentito all'altro coniuge di accedere presso l'abitazione per fare visita;
12) ove durante il periodo di pertinenza di ciascun genitore le condizioni di visita siccome concordate non potranno essere rispettate a causa della malattia e/o impedimento del figlio, i genitori, nell'ottica della reciproca collaborazione e del buon senso, nell'interesse del figlio, concorderanno di volta in volta modalità di recupero in giorni e/o periodi successivi;
13) le vacanze natalizie – salvo diversa decisione che i genitori si potranno riservare di prendere in accordo – rimarrà con i genitori ad anni CP_1
alterni: il 24 dicembre con la madre, il giorno di Natale con il padre ed alternativamente dal
26 al 31 dicembre con l'uno dall' 1 al 6 gennaio con l'altro. Per le vacanze pasquali staranno
2 giorni con la madre e due giorni con il padre ad anni alterni. 14) Per tutte le altre festività
e ricorrenze familiari (compleanni dei genitori, dei nonni, anniversari et similia), CP_1
rimarrà agli stessi anche quando esse dovessero coincidere con i giorni di permanenza presso l'altro genitore;
15) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori;
REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI ECONOMICO-
PATRIMONIALI CONIUGI 16) nulla disporsi in favore dei coniugi che, allo stato, risultano economicamente autonomi;
17) coniugi, volendo provvedere alla definizione di tutti i
4 rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistenti e di effettuare le seguenti attribuzioni. 17A)immobile adibito ad abitazione familiare – cessione quote proprietà. Al fine di risolvere la crisi coniugale e quale funzione solutoria e compensativa, il IG. C.F. nato l'8 Parte_2 C.F._2
dicembre 1985 a Motta di Livenza (TV) e residente in [...] trasferisce alla IG.ra C.F. nata il [...] a [...]_1 C.F._1
NÀ di AV (VE) ed ivi residente in [...] che accetta la piena proprietà della quota di 1 /2 delle unità immobiliari come infra descritte, oggetto del contratto di compravendita del 24.06.2019 n. 5140 di rep. e fascicolo n.
4.284 Notaio
[...]
di Santo Stino di Livenza (VE), registrato in Portogruaro il 03.07.2019 al n. 205 Persona_2
serie 1T trascritto a Venezia il 3.7.2029 r.G.n. 22828 r.P.n. 15959 (cfr. doc.8 e doc.16) – al quale le parti fanno espresso riferimento per la più esatta identificazione del bene, dei vincoli, pesi e servitù ad esso inerenti – rinunciando all'ipoteca legale;
in particolare trattasi di appartamento posto al terzo piano (interno n. B/11), con garage di pertinenza al piano terra, unità facenti parte del fabbricato denominato “Condominio Eolo” sito in San NÀ di AV
(VE) via Mussetta di Sopra n. 54B così catastalmente individuate giusta dichiarazione di fabbricato urbano n. 523.1/2008 presentata al Catasto dei Fabbricati di Venezia in data
12.02.2008 e registrata al protocollo n. VE0030029: FOGLIO 32 - MAP. 1403 - SUB 21
PIANO 3 ZONA CENS. 2 CAT. A/2a) CL. 5 VANI 6,5 – SUP. CAT. TOT. MQ. 103/TOT. ESC.
AREE SCOPERTEb) MQ.94 – RC EURO 654,61; FOGLIO 32 – MAP. 1403 – SUB. 4 PIANO T
ZONA CENS. 2 – CAT. C/6a) CL. 7 – CONSISTENZA MQ.18 – SUP. CAT. MQ.21 – RC EURO
69,72; CONFINI DA in senso orario come segue: - l'abitazione con distacco su CP_2
scoperto comune (sub.1) su tre lati, vano scale ed ascensore comune (sub.2) es altra unità
(sub.22); - il garage con altro garage (sub.5), scoperto comune (sub.1) su due lati e portico comune (sub.3). Detti beni vengono ceduti con la partecipazione pro-quota alle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 e seguenti C.C.. In particolare le parti si danno reciprocamente atto che sono beni comuni i seguenti: subalterno 1 - Via Mussetta di Sopra - piano T - b.c.n.c. ai subalterni dal 4 al 27 (area cortilizia); subalterno 2 - Via Mussetta di
5 Sopra - piani T-1-2-3 b.c.n.c. ai subalterni dal 4 al 23 (atrio, ascensore, vano scale e vano contatori); subalterno 3 - Via Mussetta di Sopra - piano T - b.c.n.c. ai subalterni dal 4 al 23
(portici); il tutto come meglio risulta dall'elaborato planimetrico, in uno con l'elenco dei subalterni assegnati. A migliore identificazione delle unità immobiliari sopra descritte, si allegano le relative planimetrie catastali depositate presso il Catasto dei Fabbricati di
Venezia (All. B) Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, come integrato e modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il IG. dichiara e la IG.ra Parte_2
prende atto che i dati catastali delle unità immobiliari urbane in oggetto sulla base Parte_1
delle risultanze dei Registri Immobiliari (cfr. doc.16), nonché la loro rappresentazione grafica, quale risultante dalle planimetrie catastali già sopra allegate, sono conformi allo stato di fatto di dette unità immobiliari urbane. Inoltre, ai sensi di legge, i IG.ri Parte_2
ed prendono atto e riconoscono che le unità immobiliari oggetto del
[...] Parte_1
presente atto hanno un'intestazione catastale conforme e corrispondente alle attuali risultanze dei Registri Immobiliari (All. A). PRECISAZIONI: - Gli immobili oggetto di trasferimento sono gravati da mutuo fondiario n. 043/001505 per Euro 160.000,00 con costituzione ed iscrizione di ipoteca volontaria in favore della parte mutuante Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile S.C. con sede legale in via Trento 1, 33082 Azzano
Decimo PN (già Banca di Monastier e del Sile – Credito cooperativo società cooperativa) per la somma a garanzia di Euro 240.000,00 come da atto mutuo fondiario e ipoteca volontaria re. 5141 racc.
4.285 del 24.6.2019 in Santo Stino di Livenza avanti notaio dalla Porta Per_2
reg. Portogruaro il 3.7.2019 al n. 206 serie 1T iscritto a Venezia il 3.7.2019 r.G.n. 22830 r.P.n.
3890 (All.A); Le unità immobiliari in oggetto vengono trasferite a corpo, nello stato di fatto e di diritto e grado di manutenzione in cui attualmente si trovano, con le relative accessioni, pertinenze, ragioni, azioni e servitù attive e passive, apparenti e non apparenti. Le unità immobiliari in oggetto vengono acquistate per intero dalla IG.ra come sino ad oggi Parte_1
possedute, con tutti i diritti, i vincoli e gli oneri derivanti dalla loro appartenenza ad un fabbricato condominiale, richiamandosi il regolamento di condominio con annesse tabelle
6 millesimali, già allegato all'atto in data 23 aprile 2008 n. 82.594 di repertorio Notaio
registrato a Treviso in data 8 maggio 2008 al n. 9252 serie 1T e trascritto Persona_3
a Venezia in data 9 maggio 2008 ai n.ri 16546/10065; regolamento e tabelle che la IG. Pt_1
[...
dichiara di ben conoscere ed accettare. Il IG. si impegna, a comunicare Parte_2
all'amministrazione del condominio quanto previsto ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, disp. att. C.C.. Per quanto attiene poi al pagamento delle spese condominiali, i coniugi dichiarano di avervi provveduto per tutte quelle sostenute dalla amministrazione condominiale fino alla data odierna. All'atto della sottoscrizione del verbale avanti il deIGnando Giudice/Collegio, la IG.ra è immessa nel possesso in via esclusiva delle unità immobiliari trasferite Parte_1
con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi oneri e spese condominiali e quant'altro a carico dei beni. Parimenti, il IG. restituisce le chiavi dei predetti immobili ceduti. Parte_2
La IG.ra si impegna altresì ad intestare a sé stessa, a proprie spese, le utenze delle Parte_1
unità immobiliari trasferite e a sostenere dalla data di trasferimento ed in futuro tutte le relative spese. PROVENIENZA: le unità sopra descritte sono pervenute ai coniugi IG.ri Pt_1
[...
e in forza di atto di compravendita del 24.06.2019 n. 5140 di rep. e Parte_2
fascicolo n.
4.284 Notaio di Santo Stino di Livenza (VE), registrato in Persona_2
Portogruaro il 03.07.2019 al n. 205 serie 1T trascritto a Venezia il 3.7.2029 r.G.n. 22828
r.P.n. 15959 (All. B) : il IG. garantisce: - che relativamente alle Pt_3 Parte_2
unità immobiliari descritte, non sussistono debiti o controversie né deliberazioni condominiali comportanti l'assunzione di oneri futuri per spese straordinarie;
- la piena proprietà delle quote immobiliari trasferite, assicurandone la libertà da ipoteche ed altri pesi ed oneri, vincoli, diritti personali di godimento da parte di terzi, diritti reali parziali, trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e l'immunità da ogni altro onere o vincolo pregiudizievole, ad eccezione dell'ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo fondiario citato infra ed iscritta a Venezia - presentazione n. 188 del 3.7.2019 r.G.n. 22830 r.P.n. 3890.
La suddetta ipoteca che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della IG.ra Parte_1
una volta estinto il mutuo nella sua interezza. I coniugi richiamano le servitù di elettrodotto e di passaggio costituite entrambe a favore dell' ed a carico dell'originario mappale CP_3
7 706, dal quale deriva il mappale 1403 in oggetto, giusta atti di data 24 febbraio 1993 n.ri
50.283 e 50.284 di repertorio Notaio trascritti a Venezia il 10 marzo Persona_4
1993 ai n.ri 4777-4778/3470-3471. I coniugi precisano infine che il terreno sul quale sorge il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto rientra nel Piano Urbanistico
Attuativo per il quale è stato costituito il consorzio urbanistico denominato " CP_4
13-15", giusta atto di data 27 febbraio 2006 n. 111.362 di repertorio Notaio
[...] [...]
registrato a San NÀ di AV il 7 marzo 2006 al n. 264, consorzio che ha stipulato Per_5
la relativa convenzione in data 7 giugno 2006 n. 111.734 di repertorio Notaio
[...]
trascritta a Venezia il 27 giugno 2006 ai n.ri 28422/16291. ATTESTATO DI Per_5
PRESTAZIONE ENERGETICA Ai sensi del D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, come modificato dal D.lgs. n. 311 del 2006 e dal D.lgs. n. 112 del 2008, poi convertito nella Legge 6 agosto 2008
n. 133, nonché dal D.L. n. 28 del 2011 e dal D.L. n. 63/2013 convertito con modifiche nella
Legge 3 agosto 2013 n. 90, la IG.ra riconosce esserle stati consegnati dal IG. Parte_1
i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso di quanto oggetto del Parte_2
presente atto e di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato della prestazione energetica dell'unità immobiliare in oggetto ed allegato al presente verbale (All. B) Il IG. garantisce la validità dell'attestato “APE” Parte_2
nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficientamento energetico dell'impianto termico installato. DICHIARAZIONI
URBANISTICHE: Ai sensi dell'art. 40 II comma della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il IG. dichiara che la costruzione del fabbricato Parte_2
di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è avvenuta in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di San NÀ di AV in data 12 dicembre 2006 n. 282/2006,
Prot. n. 32677, successiva variante in corso d'opera di data 26 febbraio 2008 n. 4719 Var.
PC282/2006 e che l'autorizzazione di agibilità è stata rilasciata in data 23 aprile 2008 n.
14519 di Rif. Prot. Dichiara infine che successivamente non sono stati realizzati interventi edilizi, modifiche o variazioni, per i quali fosse necessario il rilascio di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività,
8 e/o comunque tali da richiedere il rilascio di concessione o permesso in sanatoria. Si evidenzia variazione toponomastica del 28.06.2024 pratica n. VE0101091 in atti dal
28.06.2024 n. 101091.1/2024 per quanto concerne l'indirizzo delle unità immobiliari trasferite che da visure castali è il seguente: via Mussetta di Sopra n. 54B piano 3 e piano terra Comune di San NÀ di AV, riportato nel corpo dell'atto come da visura catastale e ispezione ipotecaria allegata al presente verbale. RINUNCIA IPOTECA LEGALE E
AUTORIZZAZIONI: Il IG. autorizza le volture censuarie, nonché la Parte_2
trascrizione della presente cessione presso l'Ufficio dei Registri immobiliari di Venezia, con espressa rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Competente Conservatore da ogni sua responsabilità a riguardo. La IG.ra provvederà alla trascrizione e alla Parte_1
volturazione del provvedimento giudiziale contenente la cessione, con spese suddivise tra le parti in ragione della metà. Con la cessione della proprietà della casa coniugale, il IG. cede alla IG.ra ogni suo diritto inerente ai mobili ed ai corredi Parte_2 Parte_1
esistenze nella medesima casa. I IG.ri ed , consapevoli della Parte_2 Parte_1
responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, concordemente dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di mediatori. La presente compravendita è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice/Collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione. Le parti e il difensore inoltre si impegnano a curare la trascrizione del presente verbale presso la competente Conservatoria dei R.R.I.I. e dichiarano di esonerare il Conservatore dei R.R.I.I. da ogni responsabilità. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio con spese divise a metà tra le stesse. 17B) accollo mutuo e liberatoria coobligato A fronte Pt_2
del trasferimento di cui al punto 17A) i coniugi convengono che la IG.ra C.F. Parte_1 [...]
nata il [...] a [...] NÀ di AV (VE) ed ivi residente in [...]
9 Mussetta di Sopra n. 54B si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo - a partire dalla rata scadente alla sottoscrizione del verbale avanti il deIGnando Giudice/Collegio e fino ad estinzione del debito o nei termini previsti nel piano rata ovvero anticipata ovvero a mezzo surroga - che i coniugi hanno contratto in San Stino di Livenza (VE)il 24.06.2019 verso la
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile S.C. con sede legale in via Trento 1,
33082 Azzano Decimo PN (già Banca di Monastier e del Sile – Credito cooperativo società cooperativa) mediante la stipula di mutuo fondiario n. 043/001505 re. 5141 racc.
4.285 avanti notaio dalla Porta reg. Portogruaro il 3.7.2019 al n. 206 serie 1T erogato per Per_2
Euro 160.000,00 in linea capitale e con costituzione di ipoteca volontaria sugli immobili oggetto di trasferimento per una somma a garanzia di Euro 240.000,00, iscritta in Venezia il 3.7.2019 r.G.n. 22830 r.P.n. 3890, in favore della Banca predetta creditore ipotecario, e per l'effetto liberando il IG. .F. nato l'[...] Parte_2 C.F._2
a Motta di Livenza (TV) e residente in [...], che accetta, dalla sua veste di co-debitore ipotecario coobbligato in solido e cointestatario del mutuo sopra specificato n. 043/001505 con ogni effetto di legge. Eventuali costi ed oneri anche di trascrizione relativa alla nuova titolarità e debenza in punto titolarità mutuo e modifica delle parti nelle trascrizioni ipotecarie, verrà sostenuta dalle parti nella misura della metà ciascuno. La IG.ra si riconosce subingredita al IG. verso la Parte_1 Parte_2
Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori fino alla completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. 17C) assegnazione e trasferimento bene mobile registrato – toyota auris tg EV043AG I coniugi convengono che il veicolo Toyota Auris tg. EV043AG n. telaio SB1KN3JE90E015108 carta circ. CL0045310 (cfr. doc.10) di proprietà di sia trasferita in proprietà esclusiva al IG. Parte_1 Parte_2
in quanto egli non possiede altri veicoli. Pertanto, la IG.ra C.F. Parte_1 CodiceFiscale_4
, nata il [...] a [...] NÀ di AV (VE) ed ivi residente in via Mussetta di
[...]
Sopra n. 54B trasferisce definitivamente la proprietà (ed il possesso) del veicolo Toyota Auris tg. EV043AG n. telaio SB1KN3JE90E015108 carta circ. CL0045310 di sua proprietà, con ogni
10 garanzia di legge, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti al IG. Pt_2
C.F. nato l'[...] a [...] e
[...] C.F._2
residente in [...] che accetta senza riserve. 17D) quote societari e conti correnti depositi A definizione dei rapporti economico-patrimoniali tra coniugi in relazione allo scioglimento della comunione legale conseguente alla separazione, il IG. dichiara che le quote sociali di proprietà esclusiva della IG.ra Parte_2 Pt_1
[...
nella misura del 15% della società del valore di Euro 1.500,00 su capitale CP_5
interamente versato per Euro 10.000,00 non fanno parte della comunione legale e che egli rinuncia sin dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale a far valere ogni contraria azione;
- quanto ai conti correnti e depositi indicati infra, le parti dichiarano e riconoscono che gli stessi non fanno parte della comunione legale e pertanto i coniugi rinunciano sin dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale a far valere ogni contraria azione o pretesa in relazione al diritto di credito vantato nei confronti degli Istituti depositari e relativo alle somme tutte ivi detenute, definendo sin d'ora, senza alcuna eccezione o riserva quanto segue: - i coniugi concordano e si impegnano reciprocamente ad eseguire senza alcuna riserva o opposizione alla chiusura del conto cointestato sopra identificato (rif. n.20204300552290 Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese e Monsile S.C.), avendo il IG. già provveduto ad aprire altro Parte_2
conto proprio n. 000015182717 presso l'Istituto Crédit agricole. Quanto a quest'ultimo conto corrente indicato e di titolarità esclusiva del IG. i coniugi dichiarano e Parte_2
riconoscono che lo stesso non fa parte della comunione legale e pertanto i coniugi rinunciano sin dalla sottoscrizione dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale a far valere ogni contraria azione o pretesa in relazione al diritto di credito vantato nei confronti degli Istituti depositari e relativo alle somme tutte ivi detenute. - i coniugi concordano e riconoscono che il saldo giacente del conto intestato in via esclusiva ad Pt_1
[...
(Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile S.C. n. 20204300161361), rimarrà nella titolarità e disponibilità esclusiva a quest'ultima; - i coniugi concordano e riconoscono che il libretto di risparmio postale nominativo n.26772948 cointestato al IG. Pt_2
11 ed alla zia, IG.ra , rimarrà nella titolarità ed esclusiva disponibilità Pt_2 Parte_4
dei cointestatari”. per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 04.10.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i IG.ri e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 08.02.2014, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RE (Tv) al n. 1, parte II, serie A, Uff.1, dell'anno
2014. Dal matrimonio sono nati due figli: (n. 29.01.2007) ed (n. Per_1 CP_1
14/12/2009).
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
All'udienza del 06.03.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al Giudice delegato, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento della domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso e riportate in epigrafe le quali prevedono anche la regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, con trasferimento immobiliare confermato e sottoscritto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
12 Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale delle figlie.
Si prende atto degli ulteriori accordi di natura economica raggiunti dalle parti, comprensivi di trasferimento immobiliare.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 08.02.2014, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di RE (Tv) al n. 1, parte II, serie A, Uff.1, dell'anno 2014 , alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 13.03.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
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