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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27431/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VOLONTIERI ELENA, elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 7 LEGNANO presso il difensore avv. VOLONTIERI ELENA
INTIMANTE
CONTRO
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
INTIMATO
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE: da memoria integrativa
- Accertata la violazione dell'art. 8 del contratto di locazione, nonché l'inadempimento ex art. 1587 n. 2 c.c. da parte del signor dichiarare la risoluzione del contratto di locazione uso Parte_2 abitativo, sottoscritto il 22/01/2022, regolarmente registrato il 04/03/2022 nel registro degli atti privati di Desio al n.1632 serie 3T anno 2022 per inadempimento del conduttore, ordinando allo stesso il rilascio immediato dell'immobile. - con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore, anche per i giudizi pendenti, dell'art. 45 comma 17, L. 18.6.2009, n. 69 –dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da uno sfratto per morosità intimato da Parte_1
nei confronti del conduttore in relazione al contratto di Parte_2
locazione ad uso abitativo sottoscritto il 22/01/2023, regolarmente registrato il 04/03/2022 atti privati di Desio al n. 001632 serie 3T anno 2022, in relazione al bene sito in Milano, Viale Certosa, 105, piano terra da intendersi avente durata di quattro anni a partire dal 22/01/2023 come previsto dall'art. 2 comma 1 L. 431/98, per un canone annuale di €. 8.160,00, con aumento ISTAT annuale, comprensivo di spese condominiali, salvo conguaglio annuale, da corrispondersi in n. 12 rate mensili da € 680,00 cadauna entro il 18 di ogni mese.
A fondamento della domanda, l'intimante deduceva che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione marzo, aprile e maggio 2024.
All'udienza fissata l'intimante chiedeva eventualmente termine per procedere alla rinotificazione dell'intimazione, essendo risultato l'intimato sconosciuto nel luogo di residenza. L'intimato non compariva. Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27.07.2024, il Giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetto risultato irreperibile, disponeva il mutamento del rito, rinviando all'udienza di discussione del 6 novembre 2024 e assegnando i termini per il deposito di memorie integrative.
Nella propria memoria integrativa, l'intimante insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto, con condanna della controparte al rilascio dell'immobile. Infine, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
Con ordinanza riservata, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 26.3.2025. In tale udienza, sostituita da note scritte, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
pagina 2 di 4 Le domande di risoluzione del contratto e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile meritano accoglimento.
Il rapporto locativo viene documentato dalla parte intimante, la quale ha dedotto inoltre che la morosità denunciata nell'atto introduttivo persiste e si è aggravata arrivando ad euro 4.760,00, poiché il convenuto continua a godere del bene locato, senza corrispondere alcunché per canoni e spese.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22/01/2023, regolarmente registrato il 04/03/2022 atti privati di Desio al n. 001632 serie 3T anno 2022 in relazione al bene sito in Milano, Viale Certosa,
105, piano terra da intendersi avente durata di quattro anni a partire dal 22/01/2023 come previsto dall'art. 2 comma 1 L. 431/98.
La parte intimante ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la resistente, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
La domanda di risoluzione del contratto suddetto deve, quindi, essere accolta, persistendo la morosità per diverse mensilità, stante l'importanza dell'inadempimento che, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere valutata in relazione al complessivo comportamento del conduttore, desunto dalla persistenza della mora per lungo tempo, e conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della legge n.
392/1978 secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Di conseguenza, merita accoglimento anche la domanda relativa alla condanna del conduttore al rilascio dell'immobile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 22/01/2023, regolarmente registrato il 04/03/2022 atti privati di Desio al n.
pagina 3 di 4 001632 serie 3T anno 2022 in relazione all'immobile sito in Milano, Viale Certosa, 105, piano terra;
-condanna la parte intimata a rilasciare libero di persone e Parte_2 cose, nella disponibilità della parte ricorrente, l'immobile suddetto;
fissa per l'esecuzione la data del 26.4.2025;
-condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le Parte_2
spese di giudizio, che si liquida in € 2127 per compensi, € 76 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27431/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VOLONTIERI ELENA, elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 7 LEGNANO presso il difensore avv. VOLONTIERI ELENA
INTIMANTE
CONTRO
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
INTIMATO
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE: da memoria integrativa
- Accertata la violazione dell'art. 8 del contratto di locazione, nonché l'inadempimento ex art. 1587 n. 2 c.c. da parte del signor dichiarare la risoluzione del contratto di locazione uso Parte_2 abitativo, sottoscritto il 22/01/2022, regolarmente registrato il 04/03/2022 nel registro degli atti privati di Desio al n.1632 serie 3T anno 2022 per inadempimento del conduttore, ordinando allo stesso il rilascio immediato dell'immobile. - con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore, anche per i giudizi pendenti, dell'art. 45 comma 17, L. 18.6.2009, n. 69 –dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da uno sfratto per morosità intimato da Parte_1
nei confronti del conduttore in relazione al contratto di Parte_2
locazione ad uso abitativo sottoscritto il 22/01/2023, regolarmente registrato il 04/03/2022 atti privati di Desio al n. 001632 serie 3T anno 2022, in relazione al bene sito in Milano, Viale Certosa, 105, piano terra da intendersi avente durata di quattro anni a partire dal 22/01/2023 come previsto dall'art. 2 comma 1 L. 431/98, per un canone annuale di €. 8.160,00, con aumento ISTAT annuale, comprensivo di spese condominiali, salvo conguaglio annuale, da corrispondersi in n. 12 rate mensili da € 680,00 cadauna entro il 18 di ogni mese.
A fondamento della domanda, l'intimante deduceva che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione marzo, aprile e maggio 2024.
All'udienza fissata l'intimante chiedeva eventualmente termine per procedere alla rinotificazione dell'intimazione, essendo risultato l'intimato sconosciuto nel luogo di residenza. L'intimato non compariva. Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27.07.2024, il Giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetto risultato irreperibile, disponeva il mutamento del rito, rinviando all'udienza di discussione del 6 novembre 2024 e assegnando i termini per il deposito di memorie integrative.
Nella propria memoria integrativa, l'intimante insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto, con condanna della controparte al rilascio dell'immobile. Infine, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
Con ordinanza riservata, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 26.3.2025. In tale udienza, sostituita da note scritte, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
pagina 2 di 4 Le domande di risoluzione del contratto e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile meritano accoglimento.
Il rapporto locativo viene documentato dalla parte intimante, la quale ha dedotto inoltre che la morosità denunciata nell'atto introduttivo persiste e si è aggravata arrivando ad euro 4.760,00, poiché il convenuto continua a godere del bene locato, senza corrispondere alcunché per canoni e spese.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22/01/2023, regolarmente registrato il 04/03/2022 atti privati di Desio al n. 001632 serie 3T anno 2022 in relazione al bene sito in Milano, Viale Certosa,
105, piano terra da intendersi avente durata di quattro anni a partire dal 22/01/2023 come previsto dall'art. 2 comma 1 L. 431/98.
La parte intimante ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la resistente, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
La domanda di risoluzione del contratto suddetto deve, quindi, essere accolta, persistendo la morosità per diverse mensilità, stante l'importanza dell'inadempimento che, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere valutata in relazione al complessivo comportamento del conduttore, desunto dalla persistenza della mora per lungo tempo, e conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della legge n.
392/1978 secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Di conseguenza, merita accoglimento anche la domanda relativa alla condanna del conduttore al rilascio dell'immobile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 22/01/2023, regolarmente registrato il 04/03/2022 atti privati di Desio al n.
pagina 3 di 4 001632 serie 3T anno 2022 in relazione all'immobile sito in Milano, Viale Certosa, 105, piano terra;
-condanna la parte intimata a rilasciare libero di persone e Parte_2 cose, nella disponibilità della parte ricorrente, l'immobile suddetto;
fissa per l'esecuzione la data del 26.4.2025;
-condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le Parte_2
spese di giudizio, che si liquida in € 2127 per compensi, € 76 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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