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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 607/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29 maggio 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente C.F._1
dagli Avv. Claudia Alletto (C.F. ) e Salvatore Alletto (C.F. C.F._2
) del Foro di Caltanissetta, per procura in calce all'atto di C.F._3
appello,
appellante contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore Ing. , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Antonio Ragno (C.F. ) del Foro di Messina, per C.F._4
procura in atti,
appellato e nei confronti di
e , n.q. di eredi di , Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_5
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza resa a verbale del 11.5.2022 n. 833 del
Tribunale di Messina – “solo danni a cose”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 17 luglio 2013, il , Controparte_1
sito in , e il signor , proprietario di unità immobiliare CP_5 Persona_1
all'interno di quel Condominio, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale
di Messina il e l'architetto , odierno Controparte_5 Parte_1
appellante, premettendo che:
✓ durante la costruzione del fabbricato condominiale, la cattiva esecuzione dei lavori da parte della “ e la negligente gestione degli stessi, Controparte_6
da parte del Direttore dei Lavori Arch. , avevano comportato danni alla Pt_1
struttura dell'immobile ed alle singole unità, in particolare a quella del condomino , a causa di diffuse infiltrazioni d'acqua; CP_4
✓ con ricorso ex art 696 c.p.c. gli attori avevano adito il Tribunale di Messina per accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale erano sorti profili di responsabilità anche in capo al e all' e che pertanto Controparte_5 CP_7
si era proceduto ad estendere il contraddittorio a questi ultimi;
✓ L'ATP aveva confermato la presenza di danni alle strutture, che i ricorrenti ritenevano imputabili al ed al Direttore dei Lavori, in Controparte_5
particolare per la realizzazione e gestione delle condotte idriche e fognarie comunali adiacenti il terreno su cui insiste il . CP_1
Su tali premesse, gli attori hanno chiesto la condanna dei predetti all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare le cause di danno ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti anche a titolo di deprezzamento del valore degli immobili.
2. Costituitosi in giudizio, il Direttore dei Lavori, arch. , ha eccepito Pt_1
preliminarmente l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori, e nel merito, ne ha chiesto il rigetto, per avere l'ATP escluso profili di responsabilità
a suo carico.
2.1 – A sua volta, il ha contestato la sussistenza della Controparte_5
propria responsabilità, formulando, comunque, domanda di chiamata in causa della rigettata dal Tribunale;
ha altresì proposto domanda Controparte_6
riconvenzionale nei confronti di quest'ultima e di per il risarcimento dei Pt_1
danni subiti a causa della loro condotta.
3. Dopo l'interruzione del giudizio per il decesso dell'attore , e Persona_1
la riassunzione dello stesso nei confronti dei suoi eredi, odierni appellati contumaci, e dopo l'esperimento di due diverse CTU, il Tribunale, con sentenza
11 maggio 2022 n. 833, così ha statuito:
“rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto;
Pt_1
in parziale accoglimento delle domande degli attori, condanna il convenuto
al pagamento: Pt_1
in favore del della somma di € 14.669,45, oltre Controparte_1
IVA, oltre rivalutazione monetaria su tale importo dal 20 luglio 2021 ad oggi ed interessi legali sulla predetta somma, devalutata alla data della domanda e via
via rivalutata anno per anno, dalla data della domanda al soddisfo;
in favore degli eredi di , della somma di € 15.440,10, oltre IVA, Persona_1
oltre rivalutazione monetaria su tale importo dal 20 luglio 2021 ad oggi ed
interessi legali sulla predetta somma, devalutata alla data della domanda e via
via rivalutata anno per anno, dalla data della domanda al soddisfo;
condanna il all'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u., Controparte_5
come da parte motiva;
rigetta tutte le altre domande;
compensa nella misura del 30% le spese processuali tra le parti e condanna i
convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori in solido, del
restante 70% liquidato, relativamente alla fase di A.T.P., in € 2.037,00 per
compensi (scaglione fino a € 52.000,00 valori medi), oltre spese generali, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge e, relativamente al presente grado di giudizio, in €
477,00 per spese ed in € 2.660,00 per compensi (valori medi, scaglione fino ad
€ 52.000,00 per fase studio, fase introduttiva e 50% della fase istruttoria) oltre
spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
condanna i convenuti, in solido
tra loro, al pagamento, in favore degli eredi di , delle spese Persona_1
processuali liquidate in € 630,00 per compensi (50% della fase istruttoria), oltre
a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del
di € 2.590,00 per compensi (50% della fase CP_1 Controparte_1
istruttoria e fase decisionale), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per
legge; pone definitivamente il pagamento dei compensi dei consulenti tecnici
(fase dell'A.T.P. e presente fase) a carico dei convenuti in solido”. 4. Avverso la sentenza, l'architetto ha proposto appello. Pt_1
Nella presente fase di gravame si è costituito unicamente il , a CP_1
differenza degli eredi del condomino e del , dei quali CP_4 Controparte_5
deve dichiararsi, pertanto, la contumacia.
5. La preliminare eccezione del appellato di inammissibilità CP_1
del gravame ex art. 348-bis c.p.c. (peraltro già rigettata dalla Corte con ordinanza del 19 gennaio 2023) è palesemente infondata. Infatti, l'appellante ha indicato in maniera sufficientemente adeguata le parti del provvedimento di primo grado oggetto di censura, i motivi di contestazione e le modifiche che propone,
consentendo alla controparte di poter esplicare adeguatamente – come è
avvenuto – il proprio diritto di difesa.
6. Parte appellante ha reiterato l'eccezione, già proposta in primo grado, di
carenza di legittimazione attiva dei destinatari della notifica del ricorso per
riassunzione, a seguito della morte di , in quanto non sarebbe possibile CP_4
evincerne la natura di eredi. Essendo rimasti contumaci, ha ritenuto inoltre che gli stessi abbiano di fatto rinunciato a qualsiasi domanda risarcitoria relativa all'immobile di loro proprietà.
6.1 – Osserva la Corte, quanto al primo profilo, che, avendo il CP_1
prodotto il certificato di stato di famiglia del de cuius al momento della riassunzione, dal quale risultava implicitamente che e Controparte_3 [...]
erano rispettivamente moglie e figlio del defunto e con lui CP_4
conviventi, la notifica è stata correttamente effettuata ai soggetti chiamati all'eredità secondo la legge, senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità. Sarebbe stato onere di questi ultimi, eventualmente, una volta ricevuta la notifica, costituirsi per negare la propria qualità di eredi. In assenza di tale contestazione, la legittimazione passiva degli stessi non può mettersi in discussione (v. Cass. 10 novembre 2015, n.
22870, secondo cui “Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una
delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette
all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente
nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486 c.c. è idoneo ad instaurare un
valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi
riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.;
ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per
il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare,
costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere
la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione”: nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente all'instaurazione del rapporto processuale la notifica di un atto di riassunzione nei confronti di coloro i quali si trovavano nello stato di fatto legittimante la successione, in virtù dei rispettivi rapporti di coniugio e di filiazione con la parte defunta, in assenza di circostanze ostative evincibili dagli atti e non essendo stata trascritta, prima della notifica della riassunzione, la rinunzia all'eredità dedotta dal coniuge;
nello stesso senso, Cass. 16 novembre 2020).
6.2 – Quanto al profilo dell'asserita rinuncia alle domande, per la mancata costituzione degli eredi a seguito di riassunzione, intanto l'appellante si CP_4
limita a reiterare la propria prospettazione, senza una specifica censura alla motivazione resa sul punto dal Tribunale e che (anche a voler prescindere dalla inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.) a giudizio della Corte è del tutto condivisibile nel merito: infatti, è ius receptum che la mancata riproposizione delle domande contenute nell'atto di citazione non comporta una rinuncia alle stesse, che sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (Cass. 30 settembre 2008,
n. 24331; Cass. 15 aprile 2019, n. 10445).
6. In via istruttoria, poi, l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie formulate in primo grado e cioè il richiamo del c.t.u. o la rinnovazione dell'accertamento tecnico.
7. Con il primo motivo di gravame, l'arch. ha censurato la sentenza Pt_1
gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art
1669 c.c.
7.1 - Sul punto il Tribunale, premesso che è soggetta a prescrizione ordinaria decennale la garanzia per vizi e/o difformità costruttive che il committente fa valere nei confronti del tecnico incaricato - come nella specie - della direzione dei lavori affidati alla impresa edile (cfr. Cass. 18 aprile 2007 n. 9316), ha affermato che il convenuto, arch. non avesse provato il dies a quo di decorrenza Pt_1
della prescrizione, avendo genericamente allegato di aver concluso la sua opera agli inizi del 2001; al contrario, risulta documentalmente provato che l ha Pt_1
predisposto perizia giurata asseverata il 9 ottobre 2002 (indicata nella nota in atti
del Comune di prot. n. 10269 del 21 ottobre 2002 e richiamata anche CP_5
nella consulenza redatta dall'arch. , sicché fino a tale data ha svolto Per_2
la propria attività professionale per conto del Condominio attore;
poiché il ricorso
per A.T.P. è stato notificato agli odierni convenuti nel mese di aprile 2012, non è
decorso il termine decennale per il maturare della prescrizione”. 7.2 - Secondo l'appellante, tali conclusioni del Tribunale sono errate, nella parte in cui non considerano quanto indicato nel certificato di abitabilità, prodotto agli atti del procedimento per ATP, secondo cui “il collaudo delle opere è datato
03/10/2001”. Tale data, infatti, deve essere considerata come il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione decennale, coincidendo con il
“completamento dell'opera”, ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Quanto all'interruzione del termine prescrizionale, l'appellante ha dedotto di aver ricevuto una sola lettera raccomandata, datata 14 novembre 2011 e ricevuta in data 5 dicembre 2011, da non potersi ritenere comunque valido atto di interruzione, inerendo presunti danni, diversi da quelli per cui è stato poi incardinato il procedimento per ATP.
7.3 – La questione, a giudizio della Corte, allo stato non può essere decisa.
E' intanto vero che l'appellante coglie nel segno laddove, contestando la citata affermazione del Tribunale, evidenzia come il dies a quo del termine prescrizionale decennale decorra dalla data del collaudo, momento in cui è
effettivamente possibile individuare il “compimento dei lavori” di cui all'art. 1669
c.c. (cfr. Cass. 20 dicembre 2016, n. 26338, in tema di appalti pubblici, ma applicabile sul punto anche al caso di specie, per ciò che concerne l'individuazione del compimento dei lavori: “In tema di appalto di opere pubbliche,
la garanzia per l'esperimento dei rimedi di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., riguardo
a vizi e difetti rivelatisi contemporaneamente al suo esperimento, spiega la
propria efficacia solo dopo l'approvazione del collaudo secondo le forme sancite,
in via imperativa, dal r.d. n. 350 del 1895, applicabile “ratione temporis”, sicché è
solo dall'esito del collaudo che prendono corpo e significato sia la tematica
dell'accettazione dell'opera, che quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della
prescrizione dell'azione volta ad invocare la garanzia per questi ultimi. Ciò, del
resto, si spiega in ragione del fatto che la ricognizione dello stato delle opere
pubbliche da parte della P.A. non è riducibile alla percezione che di esso possa
avere un qualsiasi soggetto che rivesta una carica pubblica nell'amministrazione
committente, ma solo all'acquisizione formale nell'ambito del procedimento
amministrativo previsto dalla legge”). Tale data risulta provata agli atti tramite l'allegazione degli attori in primo grado del certificato di abitabilità del 21 ottobre
2002, prot. 10269 (“visto il deposito al Genio civile delle opere datato 3.10.2001
avente per oggetto: progetto per la costruzione di un edificio per civile abitazione
sito in Via Fontana Vecchia”).\ .
7.4 - D'altro canto, tuttavia, deve anche valutarsi la condotta del , CP_1
che assume di aver inviato ben prima della raccomandata del 14 settembre 2011
altre due lettere raccomandate il 25 agosto 2005 e il 10 febbraio 2006,
interrompendo il decorso del termine prescrizionale ben prima dello spirare dei dieci anni.
Tuttavia, di tali tre documenti non v'è traccia in atti, benché risultino essere stati versati al fascicolo di primo grado ed il cui esame appare essenziale.
Ne consegue che, per il principio di non dispersione delle prove già acquisite al processo (unitariamente considerato: Cass. 23 marzo 2024, n. 7923; Cass. 17
aprile 2023, n. 10202), deve disporsi – con separata ordinanza - la rimessione della causa sul ruolo e l'acquisizione al giudizio di appello dei superiori atti,
riservando al prosieguo l'esame degli altri motivi di impugnazione .
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 607/2022 R.G. sull'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1 CP_5
, e , entrambi nella qualità di eredi di
[...] CP_4 Controparte_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Messina dell'11.5.2022 n. Persona_1
833 e sull'appello incidentale proposto dal Condominio:
1. dichiara la contumacia del e di e Controparte_5 CP_4 [...]
; CP_3
2. rigetta l'eccezione del appellato di inammissibilità del gravame CP_1
ex art. 348-bis c.p.c.;
3. rigetta il motivo di appello inerente la dedotta carenza di legittimazione attiva dei destinatari della notifica del ricorso per riassunzione in pirmo grado;
4. rigetta il motivo inerente l'asserita rinuncia alle domande degli eredi a CP_4
seguito di riassunzione;
5. dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 16 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)