Sentenza 27 giugno 2023
Massime • 1
In tema di criteri per la determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, di cui all'art. 61, comma 2, lettera a) del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, per "quote storiche", spettanti a ciascun ruolo, si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione del citato art. 61, in quanto l'espressione "quote storiche", come confermato anche dall' interpretazione autentica della norma ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001, sta ad indicare le quote come "originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384 del 1990", nel regime pubblicistico, in epoca anteriore al c.c.n.l. 1994-1997, e prima del passaggio al nuovo sistema, quindi anche in attuazione degli accordi regionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2023, n. 18379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18379 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
AM Oggetto Lavoro pubblico Fondo retribuzione di risultato dirigenza sanitaria non medica R.G.N. 14903/2022 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 18379 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 27/06/2023 2 DI, AM RT, AM SA nella qualità di eredi di BA NA;
AD UC, DA SA nella qualità di eredi di DA DI;
CE AN, CE RL nella qualità di eredi di CE AS, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, presso lo studio dell’avv. BE Romei, che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Alessandro Furlani, Nicola NC SE VE;
- ricorrenti -
contro ASUR Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Antonelli n. 49, presso lo studio dell’avv. AS Colarizi, rappresentata e difesa dall’avv. Marisa Barattini;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 227/2021 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 31/08/2021 r.g.n. 311/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2023 dal Consigliere Ileana Fedele;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale BE Mucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti BE Romei, Alessandro Furlani, Nicola NC SE VE;
udita l’avv. Marisa Barattini. FATTI DI CAUSA 3 1. - La Corte d’appello di Ancona, in accoglimento del gravame proposto dall’ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale – Marche ha rigettato la domanda proposta da una serie di dipendenti intesa ad ottenere la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza della rideterminazione del Fondo per la retribuzione di risultato spettante alla dirigenza sanitaria non medica (ex gruppo B) per l’anno 2007, respingendo nel contempo l’appello incidentale proposto dai lavoratori sul regime delle spese processuali. 2. - Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha riformato la pronuncia di primo grado in base all’interpretazione dell’art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 adottata da questa Corte a seguito della sentenza a Sezioni Unite del 15/12/2017, n. 30222, in ordine alla riconosciuta rilevanza degli accordi regionali anteriori al passaggio al nuovo sistema contrattuale (Cass. Sez. L, 07/04/2021, n. 9319), in rivisitazione dell’approdo espresso in precedenza (Cass. Sez. L, 01/12/2019, n. 3134). 3. - Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i numerosi litisconsorti indicati in epigrafe - nella qualità di dirigenti sanitari non medici ovvero, in alcuni casi, di eredi, come pure specificato in epigrafe - per quattro motivi, cui resiste con controricorso l’ASUR Marche. 4. - Le parti hanno chiesto la discussione orale e depositato memoria. 5. - Il processo giunge in decisione all’esito della trattazione in 4 pubblica udienza nella quale sono intervenuti i difensori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, come interpretato nell’accordo di interpretazione autentica del c.c.n.l. 12 luglio 2001, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché all’art. 12 preleggi, la falsa applicazione e violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. nonché la falsa applicazione e violazione degli artt. 40, 47 e 49 del d.lgs. n. 165 del 2001, sul rilievo che non spetta alla contrattazione decentrata, in assenza di specifica disposizione in tal senso ex d.lgs. n. 165 del 2001, stabilire l’entità del fondo in oggetto, essendo essa compiutamente disciplinata dal c.c.n.l. nazionale, che ne definisce l’entità come originariamente determinata ai sensi del d.P.R. n. 384 del 1990, artt. 57 e ss. 2. - Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, come interpretato nell’accordo di interpretazione autentica del c.c.n.l. 12 luglio 2001 anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 384 del 1990, artt. 57 e ss. e dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel senso che per «quote storiche spettanti originariamente determinate» si deve fare riferimento a quelle individuate dall’art. 61 del c.c.n.l., che richiama il d.P.R. n. 384 5 del 1990, mentre l’accordo decentrato nella premessa dell’interpretazione autentica non fa altro che richiamare le “quote storiche spettanti a ciascun ruolo” senza minimamente alterarne la rispettiva consistenza se non in via dichiaratamente transitoria, ferma restando la “quota storica” secondo il valore “originariamente determinato”. 2.1. – I primi due motivi, strettamente congiunti e da considerare unitariamente in quanto complessivamente intesi a censurare l’interpretazione resa dalla Corte territoriale in ordine all’art. 61 del c.c.n.l. circa la rilevanza degli accordi regionali intervenuti anteriormente al passaggio al nuovo sistema, sono infondati per essere la sentenza impugnata conforme all’indirizzo espresso da questa Corte a partire dalla sentenza n. 9319 del 2021, cui va data continuità ribadendone l’impostazione. 2.2. – L’art. 61 («Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale.») del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 («Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, per gli aspetti normativi relativamente al quadriennio 1994-1997 e per il biennio economico 1994- 1995»), in ordine alla determinazione del fondo per la retribuzione di risultato, recita: «[…] Il fondo è costituito, nel 6 suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 - ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo - determinata per l’anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall’art.8, comma 3 della legge n. 537/93. Il fondo è incrementabile con le eventuali risorse aggiuntive di cui all’art. 5, comma 2. […]» (art. 61, comma 2, lett. a). 2.3. – Rispetto a tale disposizione, e, in particolare, con riferimento all’espressione utilizzata “quote storiche spettanti”, l’ARAN e le organizzazioni sindacali di categoriale sono addivenute ad un’interpretazione autentica, mediante sottoscrizione dell’accordo del 12 luglio 2001, nei seguenti termini: «Con riguardo alla formazione del fondo di cui all’art. 61, comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5.12.1996, le parti specificano che per “quote storiche spettanti” non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dall’art. 8, comma 3 della L. n. 537/1993.». 2.3.1. - Nelle premesse dell’accordo di interpretazione autentica si chiarisce che la dizione “quote storiche spettanti a ciascun ruolo” non è stata utilizzata nel senso di “corrisposto“ o “speso” 7 («nella considerazione della non perfetta corrispondenza temporale, in azienda, della corresponsione delle quote pattuite di produttività nell’anno di riferimento»), in quanto «se la formazione dei fondi si fosse fondata sulle risorse spese anziché su quelle spettanti sarebbe derivato un ulteriore indiretto abbattimento del fondo di cui all’art. 61 non prefigurato dalla norma pattizia» e che, pertanto, «le parti ritengono che nel ricorso in atto si debba fare soprattutto riferimento all’accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell’azienda immediatamente prima dell’applicazione dell’art. 61 del CCNL». 2.4. – Interpellata sull’interpretazione del citato art. 61, questa Corte, a Sezioni Unite, fu chiamata a rivalutare l’orientamento già espresso (in particolare con le decisioni del 21/11/2007, n. 24248, del 02/03/2012, n. 3304 e del 26/10/2012, n. 18463) rispetto al seguente quesito: «si contrappongono in giudizio la tesi della Azienda ULSS ricorrente, secondo la quale il fondo dovrebbe essere determinato tenendo conto del massimo “spendibile” sulla base dei parametri fissati dagli artt. 60, 61 e 62 del d.p.r. n.384 del 1990, e l’interpretazione sollecitata dai dirigenti non medici, a detta dei quali, al contrario, le parti collettive avrebbero inteso riferirsi al fondo cosiddetto “virtuale”, ossia quantificato ai sensi degli artt. 57 e 58 del richiamato D.P.R., a prescindere dai limiti massimi di plus orario stabiliti dall’art. 61 e dal numero dei dirigenti in servizio nell’anno di riferimento.». 2.4.1. - Rispetto al quesito così chiaramente definito, è stato in 8 primo luogo escluso che la soluzione possa trarsi in via immediata sulla base della norma di interpretazione autentica, che esclude chiaramente ed univocamente che le quote storiche siano determinabili in base a quanto in concreto pagato e corrisposto ai dirigenti sanitari («e ciò in base alla razionale considerazione logica che il “corrisposto” può dipendere da fattori meramente contingenti e/o di natura contabile o amministrativa e che, quindi, non può costituire un valido ed idoneo parametro per determinare le quote storiche (e conseguentemente i compensi spettanti ai dirigenti) per formare il fondo di cui all’art. 61 comma secondo comma CCNL 94-97 (sulla base delle quote “storiche” spettanti prima del passaggio al nuovo sistema)»), ma «non afferma nel modo più assoluto che il fondo non dovrebbe essere determinato tenendo conto del massimo “spendibile” sulla base dei parametri fissati dagli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n.384 del 1990.». 2.4.2. - Tanto premesso, per giungere alla corretta interpretazione della locuzione “quote storiche spettanti”, è stato sottolineato che è la stessa norma a richiamare il sistema precedente al passaggio al nuovo istituto della retribuzione di risultato per stabilire le modalità di finanziamento, esprimendo «un non equivoco rimando all’interezza del sistema previsto nel D.P.R. del 1990 che regolava, da ultimo, con un complesso di regole unitariamente predisposte (e nei tratti generali ribadite dal 1983), il sistema di regolazione dei compensi spettanti a titolo di incentivazione della produttività e che era incentrato 9 sul regime di plus orario», configurandosi, quindi, «un evidente collegamento sul piano finanziario/contabile tra la normativa previgente e quella introdotta con il CCNL del 94/97 per cui il nuovo fondo per la retribuzione di risultato attingeva a risorse determinate con il vecchio sistema che prevedeva tetti e massimali per lo svolgimento di plus orario riprodotti nel D.P.R. n. 384/90 che il contratto collettivo ha recepito in toto.». 2.4.3. - Accanto all’elemento letterale, con particolare riferimento al richiamo agli artt. 60, 61 e 62 del d.P.R. n. 384 del 1990 (in tema di partecipazione alla ripartizione del fondo secondo il sistema del plus orario), che avvalora l’opzione ermeneutica per cui «le parti sociali fossero ben consapevoli che il passaggio ad un diverso criterio di valorizzazione della produttività, anche per i dirigenti non medici, non avrebbe comportato un aggravio di spesa poiché il nuovo fondo si sarebbe determinato in base alle quote storiche a loro volta determinate nel rispetto dei limiti e dei massimali previsti», anche «elementari ragioni di natura logica ed argomentativa» conducono a ritenere che «le parti sociali non abbiano voluto trascurare quelle esigenze di contenimento dei costi e di limitazione della spesa pubblica che avevano connotato le scelte compiute nel settore sino al 93 e che proprio le espressioni “quote storiche spettanti” ed “originariamente determinate” (nonché con il richiamo alla decurtazione di cui alla legge n. 537/1993) si siano, invece, date carico di tali esigenze e siano, alla luce di queste, correttamente ricostruibili». 10 2.4.4. - Tale interpretazione risulta vieppiù avvalorata dalla considerazione secondo cui l’art. 62 del c.c.n.l. 94/97, al suo comma 9, consentiva alle ASL di proseguire sino al 30 giugno 1997 la gestione dell’istituto incentivante secondo le norme previste dall’art. 57, comma 6, lett. b), del d.P.R. n. 384 del 1990, legittimandosi, sino alla predetta data, un doppio canale (regime di plus orario e retribuzione per chi era già in grado di passare al nuovo sistema), con conseguente chiara dimostrazione della correlazione contabile-finanziaria tra i due sistemi per il necessario rispetto dei tetti previsti nella determinazione delle quote storiche, «posto che i due canali attivabili appaiono interscambiabili dal punto di vista delle coperture di spesa.». 2.4.5. - Infine, la medesima interpretazione discende anche dalla riduzione dei costi prevista dall’art. 8, comma 3, della legge n. 537 del 1993 (secondo la quale «per il comparto sanità, a decorrere dal 1 gennaio 1994, l’importo dei fondi di incentivazione di cui agli artt. 58 e 124 del D.P.R. 28.11.1990 n. 384 non può eccedere il 70% degli stanziamenti relativi all’anno 1991»), in quanto si deve ritenere che la decurtazione vada effettuata in relazione alle quote spendibili, cioè determinate in base ai tetti ed ai massimi previsti dal d.P.R. del 1990, come emerge dallo stesso art. 8 (che aggiunge che «a tal fine le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale ai sensi dell’art. 61 e 127 del citato 11 decreto»). Pertanto, «l’obiettivo di contenimento dei costi può essere salvaguardato e realizzato (e così hanno voluto le stesse parti sociali con la clausola di interpretazione autentica) solo con la riduzione della quota di plus orario effettuabile come già determinato e cioè intervenendo sulla quota massima “spendibile”, non in riferimento ad un “fondo virtuale” come prospettato dalle difese dei dirigenti […]. Diversamente opinando tali obiettivi di contenimento dei costi rimarrebbero aleatori.». 2.4.6. A risoluzione del quesito come sopra riportato è stato quindi espresso il seguente principio di diritto: «“per quote storiche spettanti” di cui all’art. 61, comma 2, CCNL 1994/97 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSNN del 5.12.1996 si intendono quelle determinate secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 384/1990 sulla base del valore unitario del plus orario determinato ex art. 61 comma settimo, moltiplicato per il numero massimo delle ore di plus orario consentito (ex art. 61 comma secondo) e per le unità di personale impegnato nell’attività incentivata: la riduzione del 30% prevista dall’art. 8 L. 1993 si deve applicare una volta determinata la quota massima spendibile ricostruita alla luce dei criteri prima indicati». 2.5. – Nel richiamare compiutamente l’ampio apparato motivo della predetta pronuncia a Sezioni Unite, Cass. n. 3134 del 2019, cit., ha ritenuto che soltanto fino al 30 giugno 1997 si potesse fare riferimento al vecchio regime (limitatamente ai 12 dirigenti non era ancora passati al sistema della retribuzione di risultato) e solo entro i suddetti limiti - temporali e soggettivi - si potesse fare applicazione degli “accordi decentrati a livello regionale” per la definizione dell’entità del fondo da destinare all’istituto di incentivazione secondo il sistema del plus orario, sempre nel rispetto dei tetti e dei massimale stabiliti dalla normativa statale, mentre, dopo quella data, per effetto dell’applicazione generalizzata del nuovo sistema di determinazione della retribuzione di risultato e del trattamento retributivo in tutto il pubblico impiego “contrattualizzato” - introdotto, a partire dal d.lgs. n. 29 del 1993 e poi definito dal d.lgs. n. 165 del 2001 - «la relativa competenza è stata attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro, con la previsione di una specifica procedura finalizzata a consentire allo Stato, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, di valutare la compatibilità della quantificazione dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e di bilancio», soprattutto a seguito dell’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed alla riconduzione del trattamento economico di tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati alla materia di competenza legislativa esclusiva statale dell’«ordinamento civile», con prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni (anche a statuto speciale) e delle Province autonome, in base al costante orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale. 13 2.5.1. - In virtù di tale interpretazione, per la rideterminazione del Fondo per la retribuzione di risultato la valenza degli accordi regionali è stata circoscritta nei seguenti termini: a) occorre limitare l’applicazione degli accordi regionali sino al 30 giugno 1997 e soltanto ai dirigenti sanitari ancora governati dal vecchio regime dell’incentivazione al plus orario;
b) oltre i suddetti limiti temporali e soggettivi occorre applicare la pertinente normativa statale sulla retribuzione di risultato facendo riferimento alla “quota massima spendibile”, determinata secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 30222 del 2017. 2.6. – Sulla questione della rilevanza degli accordi regionali è tornata Cass. n. 9319 del 2021, cit., pronunciando proprio in relazione alla posizione di dirigenti del ruolo sanitario (non medico) di ASUR Marche che avevano contestato la legittimità degli accordi regionali ai fini della quantificazione del fondo. 2.6.1. - Per approdare alla corretta ermeneutica della normativa collettiva la pronuncia procede ad attenta ricostruzione della disciplina dei fondi di produttività sul rilievo fondamentale che il nuovo fondo per la retribuzione di risultato è determinato in un importo pari alla somma dei precedenti fondi di produttività. In sintesi: a) il d.P.R. n. 348 del 1983 (artt. da 59 a 66), aveva introdotto il sistema delle «incentivazioni della produttività», con la corresponsione, a consuntivo, di compensi a fronte dello svolgimento da parte degli operatori sanitari di attività autorizzate oltre l’orario di lavoro (in plus orario), previa 14 fissazione di tetti massimi settimanali di plus orario autorizzabile per ciascuna categoria di personale, attraverso la ripartizione dell’apposito “fondo di incentivazione”, costituito presso ciascuna USL, tra tre categorie di personale, secondo quote percentuali stabilite dal d.P.R. n. 348 del 1983: medici (categoria A), personale sanitario (categoria B), restante personale (categoria C); b) il d.P.R. n. 228 del 1987 - di rinnovazione degli articoli 46,63,64 del d.P.R. n. 348 del 1983 - aumentava a quattro le categorie tra le quali ripartire il fondo, introducendo la categoria A2)- biologici, chimici, fisici, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato 28 aprile 1986 n. 308, che aveva annullato in parte qua il d.P.R. n. 348 del 1983, evidenziando la necessità di dare un autonomo riconoscimento al personale non-medico laureato;
c) il d.P.R. n. 270 del 1987 – che aveva individuato la categoria dei laureati non-medici come categoria B) – aveva previsto due forme di incentivazione della produttività, aggiungendo alla produttività ex artt. 59 e ss. del d.P.R. n. 348 del 1983, la produttività “per obiettivi”, quest’ultima legata a singoli progetti e finanziata con un apposito fondo;
d) la legge 29 dicembre 1990 n. 407 aveva stabilito la decadenza dall’1 febbraio 1991 dei provvedimenti disposti in applicazione degli istituti economici e normativi del d.P.R. n. 270 del 1987 e l’obbligo di applicare dalla stessa data i corrispondenti istituti del d.P.R. n. 384 del 1990, limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative;
e) il d.P.R. n. 384 del 1990 (artt. 57 e ss.), aveva confermato la struttura del 15 sistema incentivante (incentivazione: lett. a;
produttività per obiettivi: lett. b). 2.6.2. - In esito a tale ampio excursus ricostruttivo, in ordine all’art. 61 del c.c.n.l. è stato evidenziato che: dalla norma di interpretazione autentica risulta che le “quote storiche” non fanno riferimento a quanto “speso” dalle Aziende nell’anno 1993; le Sezioni Unite hanno chiarito che la “quota storica” dell'ex gruppo B non deve essere determinata in misura astratta, ma secondo il criterio del “massimo spendibile”; resta aperta la diversa questione della rilevanza degli accordi regionali intervenuti, negli anni 1990/1993, a ridurre l’importo del fondo. 2.6.3. - Con specifico riferimento all’incidenza degli accordi regionali, si è ritenuto di rimeditare il principio espresso da Cass. n. 3134 del 2019, cit., sulla base dei seguenti rilievi: la norma contrattuale utilizza la espressione “quote storiche”; l’accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2001 le definisce come quote «originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato», con tecnica regolativa già utilizzata dalle leggi intervenute a contenere l’importo dei fondi dopo il d.P.R. n. 384 del 1990 (art. 2, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modif. in legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché art. 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), assumendo come riferimento il monte in precedenza 16 “stanziato” in ciascuna azienda nell’anno 1991 ai fini del pagamento dell’emolumento; con la medesima tecnica il c.c.n.l. 1994/1997 ha inteso fare riferimento a quanto assegnato a ciascun gruppo di personale sotto il profilo “storico” e, dunque, anche in attuazione degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda prima della applicazione dell’art. 61; una diversa interpretazione comporterebbe che, in applicazione dell’art. 61 del c.c.n.l. 1994/1997, si dovrebbe procedere, ora per allora, ad un nuovo calcolo delle somme da destinare ai fondi di cui agli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384 del 1990, con recupero ex post delle economie sino ad allora realizzate;
tale effetto è stato escluso dalle parti collettive appunto con il prevedere il riferimento alle quote “storiche”; anche dalla interpretazione autentica risulta, in premessa, il riferimento delle parti collettive «all’accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell’azienda immediatamente prima dell’applicazione dell’articolo 61 del CCNL»; si legge nel dispositivo che le quote storiche spettanti sono le quote «originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti DPR 384/1990, applicati prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato»; il riferimento è dunque all’applicazione degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384 del 1990 avvenuta immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema. 2.6.4. - E’ stato quindi affermato il seguente principio di diritto: «Con riferimento alla formazione del fondo per la retribuzione di risultato, di cui all’articolo 61, comma due, lettera a) CCNL 17 1994/1997 dell’area della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale, amministrativa del comparto SANITA', per quote storiche spettanti a ciascun ruolo si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell’applicazione del suddetto articolo 61». 2.7. – A tale principio, come anticipato, ritiene il Collegio di dare continuità, dovendosi respingere le argomentazioni addotte dalla difesa dei ricorrenti per indubbiare la correttezza dell’interpretazione in tal modo resa. 2.7.1. - Infatti, giova qui sottolineare che nella più volte richiamata decisione assunta da questa Corte a Sezioni Unite non è stata affrontata la specifica questione della rilevanza degli accordi regionali, oggi all’esame, come già correttamente evidenziato nella citata pronuncia n. 9319 del 2021 e come peraltro emerge all’evidenza dal quesito sottoposto al Supremo Consesso, chiamato a dirimere il differente aspetto della perimetrazione del fondo alla quota “spendibile” (in luogo che “virtuale”), risolto nei termini sopra ampiamente riportati. Non è dunque prospettabile il censurato contrasto con il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite. 2.7.2. – Neppure è configurabile la violazione dell’art. 61 del c.c.n.l. secondo l’accordo di interpretazione autentica, in quanto, come pure annotato nella pronuncia n. 9319 del 2021, «A volere attribuire rilevanza all’accordo di interpretazione autentica, esso deporrebbe, anzi, in senso opposto. Nella 18 premessa, infatti, detto accordo fa salve le pattuizioni decentrate nel frattempo intervenute, nei seguenti termini: «che, pertanto, le parti ritengono che nel ricorso in atto si debba fare soprattutto riferimento all’accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell’azienda immediatamente prima dell’applicazione dell’art. 61 del CCNL», ciò che chiaramente induce a ritenere che le parti sociali abbiano piuttosto inteso richiamare la valenza degli accordi decentrati vigenti prima del nuovo sistema. 2.7.3. – Ancora, si rivela infondata la censura in ordine alla violazione dell’esclusiva competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro (e conseguente inapplicabilità degli accordi regionali), sul rilievo (pure espresso nella decisione cui si intende dare continuità) che trattasi di contrattazione decentrata che non riguardava i dirigenti già passati al regime della retribuzione di risultato - né si era svolta in epoca successiva al 30 giugno 1997- ma che era intervenuta nel regime pubblicistico, in epoca anteriore al c.c.n.l. 1994/1997, cui occorre tenere conto per determinare i fondi per l’anno 1993 ai sensi del d.P.R. n. 384 del 1990, ai quali rinvia l’art. 61, comma 2, lett. a), del c.c.n.l. 1994/1997. 2.7.4. – In definitiva, l’interpretazione già espressa da questa Corte nella sentenza n. 9319 del 2021, qui ripresa e ribadita, in ordine alla rilevanza degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell’applicazione dell’art. 61 in commento, non solo non si pone in contrasto con l’accordo di 19 interpretazione autentica, ma, anzi, risulta avallata dalla lettera del citato accordo e pienamente in linea con il precedente di questa Corte a Sezioni Unite nella parte in cui si è intesa ribadire, sul piano letterale oltre che logico, l’opzione ermeneutica per cui «le parti sociali fossero ben consapevoli che il passaggio ad un diverso criterio di valorizzazione della produttività, anche per i dirigenti non medici, non avrebbe comportato un aggravio di spesa poiché il nuovo fondo si sarebbe determinato in base alle quote storiche a loro volta determinate nel rispetto dei limiti e dei massimali previsti». Pertanto, l’uso stessa della locuzione “quote storiche spettanti” siccome “originariamente determinate” ai sensi degli artt. 57 e seguenti del d.P.R. n. 384 del 1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato, e il richiamo alla decurtazione di cui alla legge n. 537 del 1993, confortano l’assunto che le parti sociali intendevano perseguire l’obiettivo fondamentale della riduzione dell’impatto economico della promozione della produttività della dirigenza sanitaria. Ne consegue che proprio il fondamentale obiettivo del contenimento della spesa pubblica per il personale corrobora ulteriormente l’interpretazione che attribuisce rilievo agli accordi regionali intervenuti immediatamente prima dell’attuazione della riforma, per rispettare i tetti previsti nella determinazione delle quote storiche e assicurare le necessarie coperture di spesa. 2.7.5. – Non si ravvisa, pertanto, l’esigenza di rimettere la 20 questione alle Sezioni Unite, siccome sollecitato dalla difesa dei ricorrenti, escludendosi altresì, in ragione della dichiarata rimeditazione del principio già espresso da Cass. n. 3134 del 2019, profili di contrasto all’interno di questa Sezione. 3. - Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del c.c.n.l. 1994-1997, errata interpretazione dell’accordo decentrato ex DGRM n. 3440/91 (rapporto con DGRM n. 2753/93 e circolare n. 4/93), carenza probatoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 5 della legge n. 407 del 1990, dovendosi determinare le “quote storiche spettanti” in base a quelle individuate dall’art. 61 del c.c.n.l. 1994-1997, che richiama il d.P.R. n. 384 del 1990, mentre l’accordo regionale, ex DGRM n. 3440 del 1° luglio 1991 (unico prodotto in giudizio dall’ASUR), recepisce integralmente il d.P.R. n. 384 del 1990, e non contiene alcuna norma che autorizzi la decurtazione del fondo di incentivazione da parte della Regione Marche, non essendo stato prodotto in giudizio l’accordo decentrato regionale (ex DGRM n. 2700 del 1994) che aveva recepito la decurtazione prevista dalla circolare n. 4 del 1993, aggiungendosi, comunque, che l’effettivo contenuto del predetto accordo decentrato sarebbe diverso da quanto prospettato dall’amministrazione in quanto recepisce integralmente il contenuto dell’accordo di cui al d.P.R. n. 384 del 1990, operando la decurtazione non sul fondo di 21 incentivazione originariamente costituito bensì solo per il fondo dell’anno 1993. 3.1. – Il motivo è infondato nella parte in cui ripropone l’interpretazione già ampiamente disattesa con riferimento ai primi due motivi ed inammissibile nella parte in cui intende prospettare un’interpretazione degli accordi decentrati divergente da quella adottata nella sentenza impugnata senza addurre la specifica violazione di canoni ermeneutici e senza specificare se la questione della mancata produzione degli accordi fosse stata tempestivamente sollevata innanzi al giudice di merito, inammissibili ed irrilevanti le annotazioni rese in sede di memoria. 4. - Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese, instando per la condanna dell’ASUR Marche al rimborso delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di cassazione, nonché delle spese di CTU. 4.1. – Il motivo risulta chiaramente superato per effetto della riconosciuta infondatezza dei motivi di ricorso. 5. Tenuto conto della complessità della questione, oggetto di decisioni non sovrapponibili di questa stessa Corte, sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità. 6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 22 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/05/2023