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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 26 febbraio 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4765/2024 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1
ricorso introduttivo dall'avvocato Massimo Gennatiempo e con lo stesso elettivamente domiciliata in
Salerno alla Via Trento n.109
Ricorrente
E
– con sede legale in Roma in persona del suo Presidente Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' di Salerno, in uno al suo procuratore Avv. Francesco Bove CP_2
che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 per notar
[...]
in Fiumicino Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni rassegnate alla presente udienza:
Le parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19.9.2024 la ricorrente impugnava una richiesta dell' di CP_2
ripetizione delle somme dalla stessa percepite a titolo di reddito di cittadinanza, riconosciute a seguito di domanda presentata il 06/06/2022 e poi revocate per la mancata comunicazione del fatto che il di lei figlio, , in data 02/07/2022 avrebbe lavorato per un totale di n. 1 giorno beneficiando Persona_2
CP_ del corrispettivo lordo di € 92,92; di conseguenza con comunicazione datata 08.04.2024 l' aveva richiesto la restituzione della somma di € 4662,36 che sarebbe stata pagata a titolo di Rdc da Agosto CP_ 2022 a marzo 2023, mentre con comunicazione datata 09.04.2024 lo stesso aveva richiesto la restituzione della somma di € 150,00, che sarebbe stata pagata a titolo di indennità una tantum su Rdc mese di Novembre 2022; la ricorrente lamentava in particolare il fatto che, pur non avendo comunicato l'eventuale variazione della condizione occupazionale attraverso il modello RdC-Com, la sua situazione reddituale non avrebbe subito alcuna variazione significativa aggiungendo solo €
92,92 lordo (€ 53,77 netto) sull'importo percepito: peraltro la stessa variazione occupazionale avrebbe potuto al massimo essere considerata derivante da prestazione occasionale;
tanto premesso concludeva chiedeva al giudice adito di ” accertare e dichiarare illegittima la condotta tenuta dall' consistente nell'aver revocato l'erogazione alla ricorrente del RdC a causa della CP_2
mancata comunicazione lavorativa occasionale di n. 1 giorno del proprio figliolo;
b) accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente pari ad € 4662,36 nel periodo agosto 2022 – marzo
2023 a titolo di RdC è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' alla pari dell'indennità una tantum su Rdc mese di Novembre 2022; c) condannare l' CP_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla ricorrente: 1) la parte successiva alla revoca stessa e sino al completamento del periodo di 18 mesi;
2) un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale in misura pari a euro 200,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia); d) ordinare all' di ammettere la ricorrente al RdC anche per le eventuali domande successive, CP_2 ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' costituitosi in giudizio, specificava che il figlio della ricorrente era stato assunto in data
2/07/22, ma che il relativo mod. RDCcom esteso era stato inoltrato solo in data 07/06/2023, quindi ben oltre i 30 giorni previsti dall'art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.; chiedeva che l'adito
Tribunale accertasse e dichiarasse improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda del ricorrente con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale . ********
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento anche se non si condividono gli specifici motivi di doglianza sollevati in ricorso .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che la ricorrente contesta la richiesta dell' di restituzione del reddito di cittadinanza innanzitutto perché il reddito percepito CP_2
dal di lei figlio non avrebbe inciso sul diritto e sulla misura della prestazione percepita , sicché non vi sarebbe stato alcun obbligo di comunicazione da parte della interessata .
Detta doglianza , tuttavia , è priva di fondamento .
Va premesso, ai fini del puntuale inquadramento della questione, che il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella L. 26/2019, ha istituito il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia di tale diritto, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, indicando nell'art. 2 i requisiti sia soggettivi (riferiti a cittadinanza, residenza e soggiorno) che oggettivi, ovverosia di tipo reddituale e patrimoniale con valori inferiori a soglie prefissate in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) per l'accesso al beneficio, chiarendo nell'art. 3 le componenti del beneficio, suscettibile di variazione in ragione dei componenti del nucleo familiare, di eventuali disabilità sofferte da costoro e del reddito familiare, unitamente alle modalità e al periodo di erogazione, fermo restando che, a prescindere dagli esiti del conteggio, l'emolumento percepibile non può eccedere il tetto massimo annuo di Euro 9.360,00 né andare al di sotto di quello minimo di Euro 480,00 e prevedendo nel successivo art. 5 che il reddito suddetto è riconosciuto dall' ove ne ricorrano le condizioni. A tal CP_2
fine è richiesta una dichiarazione da presentare all'amministrazione previdenziale da parte del richiedente il sussidio, attestante la sussistenza dei requisiti necessari e di eventuali circostanze rilevanti per la sua quantificazione. Segue a tali disposizioni l'art. 7 che dispone al comma 4, che "
Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
E dunque l'art. 7 prevede la revoca del beneficio con efficacia retroattiva nella ipotesi in cui l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di RDC.
La previsione di tali oneri informativi si inserisce , infatti , nel concetto di leale cooperazione tra cittadino e amministrazione che , proprio al fine di assicurare il corretto funzionamento di una misura di riequilibrio sociale , quale si configura il reddito di cittadinanza , va improntato alla massima trasparenza .
Né ad invalidare tale conclusione può rilevare la circo stanza , affermata dal procuratore della ricorrente , circa la sussistenza , nel caso di specie , del requisito reddituale utile alla percezione del reddito di cittadinanza.
Ed invero , la sanzione della revoca della prestazione è diretta a tutelare l'amministrazione contro mendaci e omissioni circa l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale da parte dei soggetti che intendono accedere o già hanno acceduto al “ reddito di cittadinanza “ . Si tratta , cioè , di una disciplina correlata, nel suo complesso, al generale "principio antielusivo" che, come più volte affermato dalla Suprema Corte (ex plurimis, Sez. 4, n. 18107 del 16/03/2017) ,s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; per cui, la sanzione si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
Tale essendo la ratio della disposizione dell'art. 7 , comma 4 , d.l. n. 4 del 2019, deve ritenersi che la stessa trovi applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio e, in particolare, del superamento delle soglie di legge. Si tratta , infatti , di dati che sono in sé rilevanti ai fini del controllo , da parte dell'amministrazione erogante , sulla sussistenza dei presupposti per la concessione e il mantenimento del beneficio , senza che possa essere lasciato al cittadino beneficiario la scelta su cosa comunicare e cosa omettere . E ciò proprio perché il legislatore ha inteso creare un meccanismo di riequilibrio sociale , quale il reddito di cittadinanza , il cui funzionamento presuppone necessariamente una leale cooperazione tra cittadino e amministrazione , che sia ispirata alla massima trasparenza . Tale conclusione interpretativa si pone, del resto, in armonia con quanto già affermato dalla Suprema Corte in relazione alla fattispecie penale di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, in materia di patrocinio a spese dello
Stato, a norma del quale "La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lett. b), c)
e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37.
La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio;
la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato". In particolare, secondo Sez. U, n. 6591 del
27/11/2008, dep. 16/02/2009, Rv. 242152, integrano il delitto di cui al richiamato art. 95 le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. E tale orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva delle sezioni semplici (ex multis, Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, Rv. 264711), la quale ha anche precisato che si tratta di un'interpretazione che non si pone in contrasto con la Costituzione - e, in particolare, con gli artt. 2, 3, 24 e 27 - perchè attinge al generale dovere di lealtà dei cittadini verso l'amministrazione, che consente l'anticipazione della tutela penale attraverso l'utilizzazione dello strumento del reato di pericolo (Sez. 4, n. 18107 del 16/03/2017, Rv. 269806), fatta evidentemente salva l'esclusione della punibilità di condotte nelle quali manchi l'elemento del dolo, sia pure eventuale (Sez. 4, n. 37144 del
05/06/2019, Rv. 277129; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Rv. 272192). Si tratta di affermazioni che possono trovare applicazione, in via analogica, anche in relazione alla disciplina fissata dal D.L. n. 4 del 2019, art. 7, la quale non si differenzia in maniera essenziale da quella del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, in quanto entrambe appaiono dirette a sanzionare la violazione del dovere di lealtà del cittadino verso l'amministrazione che eroga una provvidenza in suo favore e non prevedono, perciò, la necessità di accertare la sussistenza in concreto dei requisiti reddituali di legge.
Né si può sostenere che , nella specie , la ricorrente non avrebbe avuto alcun onere di comunicazione dei redditi percepiti dal figlio perché derivanti da lavoro occasionale , atteso che per lavoro occasionale si intende un lavoro autonomo , ipotesi che non ricorre nel caso di specie .
Ma se è vero che la ricorrente aveva un obbligo di comunicazione all' del reddito percepito dal CP_2
figlio convivente , nella specie la sanzione della revoca della prestazione non appare comunque legittima .
Abbiamo infatti sopra detto che la revoca della prestazione costituisce una sanzione prevista dal legislatore per la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del cittadino . Nella specie , tuttavia , sebbene in maniera tardiva rispetto alle previsioni di legge , la ricorrente ha effettuato la comunicazione di cui si discute , tanto è vero che lo stesso istituto ne fa menzione nella comunicazione di revoca della prestazione .
L' , infatti , afferma che la ricorrente avrebbe effettuato detta comunicazione soltanto in data CP_2
7.6.2023 nonostante l'assunzione del proprio figlio risalisse al 2.7.2022 , sicchè sarebbe stato disatteso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 3, comma 8 , d.l.4/2019 per la predetta comunicazione .
Ma se ciò è indubbiamente vero , non possiamo tuttavia non considerare che è stato proprio il comportamento posto in essere dalla ricorrente a consentire all' di effettuare il rilievo per cui è CP_2
causa .In altri termini , il rilievo circa la mancata tempestiva comunicazione dei redditi percepiti dal componente del nucleo familiare non è originato da controlli d'ufficio da parte dell , ma proprio CP_2
dalla dichiarazione inoltrata dalla ricorrente . E a parere del giudicante non è possibile uniformare la sanzione nei confronti di chi omette del tutto di effettuare la dichiarazione reddituale e di chi , invece , con un ravvedimento operoso , effettua tale comunicazione , consentendo all' di effettuare i propri controlli . CP_2
Non va trascurato , tra l'altro , che la tardività nella comunicazione reddituale può senz'altro giustificarsi con la incertezza , anche giurisprudenziale , circa la stessa sussistenza dell'obbligo di comunicazione a fronte di redditi inferiori al limite dei tremila euro l'anno .
Nella specie , pertanto , non può che apprezzarsi il comportamento della ricorrente che , sia pure tardivamente , ha effettuato la predetta comunicazione e tanto è sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda .
L'esito complessivo della causa giustifica comunque l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio .
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara illegittima la richiesta dell CP_2
di restituzione del reddito di cittadinanza percepito dalla ricorrente nel periodo agosto 2022- marzo
2023 e dell'una tantum su Rdc per il mese di novembre 2022 ;
2.compensa tra le parti le spese del giugno .
Salerno 26 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio