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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/05/2024, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Eugenio Scopelliti Presidente
2Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
In esito alla camera di consiglio del 16/4/24 nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 12/4/24) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 525/2021 R.G.L. appello avverso la sentenza n. 521/2021 RG 583/2019 del 25/2/2021 emessa dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, e vertente
TRA
(c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Bruno
Buozzi n.8/A presso lo studio dell'Avv. Matteo M. Riso;
E
Appellanti
in persona del suo Controparte_1
Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio di Roma il 21 luglio 2015, Repertorio 80974 Persona_1 - Rogito 21569, agli avvocati Angelo Labrini, Angela Fazio e Dario Adornato;
APPELLATO
Conclusioni
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso in primo grado ha impugnato l'avviso di addebito n. 394 Parte_1
2018 00032824 01 000 del complessivo importo di € 7.203,17, chiedendone l'annullamento per presunti vizi procedurali inerenti il fatto costitutivo della pretesa riconducibile al
Verbale unico di Accertamento e Notificazione n 2017020047 del 15.6.2018 notificato il
3.8.2018 e, per questo motivo, ha contestato l'esigibilità del credito contributivo.
In particolare ha eccepito: 1) nullità dell'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti di fatto e diritto, carenza di motivazione ed eccesso di potere, travisamento dei fatti. 2) nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione del verbale di accertamento, eccesso di potere, 3) nullità e/o illegittimità dell'atto amministrativo per carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990 e per violazione degli artt. 24 e 97 cost.
Si è costituito in primo grado l resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando che < ispettivo, poi esitato nel Verbale sotteso all'avviso di addebito impugnato, scaturiva dal controllo delle agevolazioni contributive richieste dalla ditta. Il ricorrente nella stagione estiva del 2013 ha svolto attività di “gestione di discoteche, sale da ballo e night” presso il
Lido Calajunco a seguito di un accordo di gestione stipulato con l'Amministrazione
Giudiziaria per ili periodo dall'11.7.2013 al 15.10.2013. Gli ispettori all'esito CP_1
dell'attività ispettiva, hanno contestato irregolarità riguardo ai lavoratori assunti, riscontrando una maggior somma dovuta per imponibili spettanti e differenze retributive sulla base del CCNL applicato (Turismo pubblici esercizi minori). Inoltre, per i lavoratori specificatamente indicati e come conseguenza di legge dell'inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore di cui si è detto prima, ha contestato anche la perdita del diritto alle agevolazioni contributive richieste ex art. 8, c.9, L. 407/90. Solo come motivazione aggiuntiva circa la perdita delle agevolazioni ha evidenziato che comunque le stesse non erano dovute in quanto, nonostante i contratti fossero formalmente a tempo indeterminato, in realtà erano stati occupati in attività stagionale ed al termine della stagione licenziamento per giustificato motivo oggettivo. A fronte delle puntuali risultanze dell'accertamento ispettivo (che – secondo la giurisprudenza di legittimità – è liberamente apprezzabile e valutazione e può considerarsi anche prova sufficiente), accertamento ispettivo al quale il ricorrente ha partecipato esibendo la documentazione richiesta e rendendo dichiarazioni, il ricorso appare genericamente motivato tanto da porsi al limite dell'inammissibilità.
Il punto nodale dell'accertamento ispettivo è la contestazione della mancata applicazione delle previsioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro (infatti da tale irregolarità discende anche la perdita delle agevolazioni richieste), ma il ricorrente non ha offerto alcun elemento probatorio di seguo contrario, limitandosi a generiche contestazioni del verbale ispettivo per mancata specificazione della “metodologia utilizzata”. Pertanto, il ricorso va rigettato >>.
Avverso detta decisione ha interposto appello il sulla base dei motivi che verranno Pt_1
di seguito esaminati.
Si è costituito in giudizio l' per difendersi supportando la decisione del Tribunale. CP_1
In esito alla camera di consiglio del 16/4/24 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Va disatteso il vizio eccepito concernente la nullità del verbale di accertamento < violazione dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990 e per violazione degli artt. 24 e 97 Cost.” con riferimento in particolare all'apposizione della firma da parte di un solo funzionario ispettivo, anziché due come normativamente previsto elemento questo che dovrebbe determinare la nullità dell'accertamento>>.
Il rilievo è infondato sia perché è inconferente il richiamo alla legge 241/1990 , sia perché non vi è alcuna disposizione che imponga detto obbligo a pena di nullità.
Va rilevato che “Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
(Cass., 2551/24)
In forza del princpio appena espresso appare condivisibile la decisione del Tribuanle di ritenere gli eccepiti vizi di forma del verbale ispettivo infondati, perché si limitano a generiche contestazioni senza per nulla porre in rilievo il cuore dell'accertamento che non viene per nulla contestato.
Basti rilevare, come già chiarito in sentenza, che nel verbale è stato contestato l'indebito godimento delle agevolazioni per i lavoratori , , Persona_2 Persona_3
e atteso che, sebbene gli stessi fossero Persona_4 Persona_5 Persona_6
stati formalmente assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dopo licenziati per giustificato motivo oggettivo, di fatto si trattava di un'attivtà stagionale sin dall'inizio del rapporto, come dichiarato spontaneamente dallo stesso datore di lavoro, il cui termine iniziale era stato fissato alla data dell'11 luglio 2013 e quello finale al 13 ottobre 2013, di conseguenza, l'assunzione a tempo indeterminato è stata posta al solo fine di godere indebitamente delle agevolazioni.
Solo con l'appello l'originario ricorrente, cambiando difesa, prova ad aggiustare il tiro entrando nel merito della fondatezza dell'accertamento con motivi nuovi e, pertanto, inammissibili in quanto tardivi.
In conclusione, l'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale circa la correttezza dell'accertamento ispettivo è condivisibile e non vi è alcuna ragione per integrarne la motivazione, i cui passaggi sono stati sopra trascritti.
La sentenza, pertanto, va confermata.
Le spese sono a carico dell'appellante nella misura liquidate sulla base del D.M n 147/22 (
III scaglione (valore lite € 7.203,17) valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Reggio Calabria n. 521/2021 del 25/2/2021 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1
dell' liquidate nella complessiva somma di € 1.984,00 oltre a spese generali al CP_1
15% iva e cpa se dovuti;
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio di Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16/4/24
Il Consigliere relatore Il Presidente
( dott.ssa Ginevra Chinè ) ( dott. Eugenio Scopelliti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Eugenio Scopelliti Presidente
2Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
In esito alla camera di consiglio del 16/4/24 nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 12/4/24) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 525/2021 R.G.L. appello avverso la sentenza n. 521/2021 RG 583/2019 del 25/2/2021 emessa dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, e vertente
TRA
(c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Bruno
Buozzi n.8/A presso lo studio dell'Avv. Matteo M. Riso;
E
Appellanti
in persona del suo Controparte_1
Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio di Roma il 21 luglio 2015, Repertorio 80974 Persona_1 - Rogito 21569, agli avvocati Angelo Labrini, Angela Fazio e Dario Adornato;
APPELLATO
Conclusioni
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso in primo grado ha impugnato l'avviso di addebito n. 394 Parte_1
2018 00032824 01 000 del complessivo importo di € 7.203,17, chiedendone l'annullamento per presunti vizi procedurali inerenti il fatto costitutivo della pretesa riconducibile al
Verbale unico di Accertamento e Notificazione n 2017020047 del 15.6.2018 notificato il
3.8.2018 e, per questo motivo, ha contestato l'esigibilità del credito contributivo.
In particolare ha eccepito: 1) nullità dell'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti di fatto e diritto, carenza di motivazione ed eccesso di potere, travisamento dei fatti. 2) nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione del verbale di accertamento, eccesso di potere, 3) nullità e/o illegittimità dell'atto amministrativo per carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990 e per violazione degli artt. 24 e 97 cost.
Si è costituito in primo grado l resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando che < ispettivo, poi esitato nel Verbale sotteso all'avviso di addebito impugnato, scaturiva dal controllo delle agevolazioni contributive richieste dalla ditta. Il ricorrente nella stagione estiva del 2013 ha svolto attività di “gestione di discoteche, sale da ballo e night” presso il
Lido Calajunco a seguito di un accordo di gestione stipulato con l'Amministrazione
Giudiziaria per ili periodo dall'11.7.2013 al 15.10.2013. Gli ispettori all'esito CP_1
dell'attività ispettiva, hanno contestato irregolarità riguardo ai lavoratori assunti, riscontrando una maggior somma dovuta per imponibili spettanti e differenze retributive sulla base del CCNL applicato (Turismo pubblici esercizi minori). Inoltre, per i lavoratori specificatamente indicati e come conseguenza di legge dell'inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore di cui si è detto prima, ha contestato anche la perdita del diritto alle agevolazioni contributive richieste ex art. 8, c.9, L. 407/90. Solo come motivazione aggiuntiva circa la perdita delle agevolazioni ha evidenziato che comunque le stesse non erano dovute in quanto, nonostante i contratti fossero formalmente a tempo indeterminato, in realtà erano stati occupati in attività stagionale ed al termine della stagione licenziamento per giustificato motivo oggettivo. A fronte delle puntuali risultanze dell'accertamento ispettivo (che – secondo la giurisprudenza di legittimità – è liberamente apprezzabile e valutazione e può considerarsi anche prova sufficiente), accertamento ispettivo al quale il ricorrente ha partecipato esibendo la documentazione richiesta e rendendo dichiarazioni, il ricorso appare genericamente motivato tanto da porsi al limite dell'inammissibilità.
Il punto nodale dell'accertamento ispettivo è la contestazione della mancata applicazione delle previsioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro (infatti da tale irregolarità discende anche la perdita delle agevolazioni richieste), ma il ricorrente non ha offerto alcun elemento probatorio di seguo contrario, limitandosi a generiche contestazioni del verbale ispettivo per mancata specificazione della “metodologia utilizzata”. Pertanto, il ricorso va rigettato >>.
Avverso detta decisione ha interposto appello il sulla base dei motivi che verranno Pt_1
di seguito esaminati.
Si è costituito in giudizio l' per difendersi supportando la decisione del Tribunale. CP_1
In esito alla camera di consiglio del 16/4/24 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Va disatteso il vizio eccepito concernente la nullità del verbale di accertamento < violazione dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990 e per violazione degli artt. 24 e 97 Cost.” con riferimento in particolare all'apposizione della firma da parte di un solo funzionario ispettivo, anziché due come normativamente previsto elemento questo che dovrebbe determinare la nullità dell'accertamento>>.
Il rilievo è infondato sia perché è inconferente il richiamo alla legge 241/1990 , sia perché non vi è alcuna disposizione che imponga detto obbligo a pena di nullità.
Va rilevato che “Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
(Cass., 2551/24)
In forza del princpio appena espresso appare condivisibile la decisione del Tribuanle di ritenere gli eccepiti vizi di forma del verbale ispettivo infondati, perché si limitano a generiche contestazioni senza per nulla porre in rilievo il cuore dell'accertamento che non viene per nulla contestato.
Basti rilevare, come già chiarito in sentenza, che nel verbale è stato contestato l'indebito godimento delle agevolazioni per i lavoratori , , Persona_2 Persona_3
e atteso che, sebbene gli stessi fossero Persona_4 Persona_5 Persona_6
stati formalmente assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dopo licenziati per giustificato motivo oggettivo, di fatto si trattava di un'attivtà stagionale sin dall'inizio del rapporto, come dichiarato spontaneamente dallo stesso datore di lavoro, il cui termine iniziale era stato fissato alla data dell'11 luglio 2013 e quello finale al 13 ottobre 2013, di conseguenza, l'assunzione a tempo indeterminato è stata posta al solo fine di godere indebitamente delle agevolazioni.
Solo con l'appello l'originario ricorrente, cambiando difesa, prova ad aggiustare il tiro entrando nel merito della fondatezza dell'accertamento con motivi nuovi e, pertanto, inammissibili in quanto tardivi.
In conclusione, l'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale circa la correttezza dell'accertamento ispettivo è condivisibile e non vi è alcuna ragione per integrarne la motivazione, i cui passaggi sono stati sopra trascritti.
La sentenza, pertanto, va confermata.
Le spese sono a carico dell'appellante nella misura liquidate sulla base del D.M n 147/22 (
III scaglione (valore lite € 7.203,17) valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Reggio Calabria n. 521/2021 del 25/2/2021 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1
dell' liquidate nella complessiva somma di € 1.984,00 oltre a spese generali al CP_1
15% iva e cpa se dovuti;
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio di Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16/4/24
Il Consigliere relatore Il Presidente
( dott.ssa Ginevra Chinè ) ( dott. Eugenio Scopelliti)