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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/10/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2489/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2489/2025 VG promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Ferracuti - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Porto Sant'Elpidio, Via Dei Cedri, n.5;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Santa Vittoria in Matenano il 4/12/1999 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 1999, Numero 5, Parte II, Serie A,
Ufficio 1) – dalla cui unione coniugale sono nati quattro figli, (nata in [...]_1
15/11/2000), (nata in data [...]), e (nati Persona_2 Persona_3 Persona_4 entrambi in data 6/2/2012).
***
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/6/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza dove meglio riterranno;
2) la casa coniugale, sita in Fermo, alla Via del Comune n. 1, sarà assegnata alla sig.ra con ivi compresi Pt_2 mobili e suppellettili, salvi tutti i beni personali che il ricorrente dovrà asportare. Il Signor si sposterà a vivere Pt_1 nella proprietà di via Recanati n. 17, sempre in Fermo (proprietà adiacenti).
3) I figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_4 Per_3 prevalente presso la mamma in Fermo, (FM) alla Via del Comune n. 1; anche le altre due figlie maggiorenni, non ancora indipendenti, rimarranno ad abitare con la madre, nei modi e nei tempi che riterranno opportuni, essendo studentesse Universitarie.
Il Sig. trasferirà la propria residenza sempre in Fermo (FM), alla Via Recanati n. 17. Pt_1
4) I genitori hanno stilato di comune accordo un piano genitoriale in rispetto del principio della bigenitorialità e, considerando il fatto che rimarranno a vivere vicini, i figli minori e potranno decidere come Per_3 Per_4 organizzare il proprio tempo durante il periodo scolastico come preferiranno, avendo giornalmente ampio accesso anche alla casa del padre. Durante le vacanze estive (giugno dopo chiusura scuola/luglio/agosto/settembre fino all'inizio dell'anno scolastico), il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori e per 10 giorni, Per_3 Per_4 anche da suddividersi in due periodi;
tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori.
5) Durante le festività natalizie la famiglia continuerà a festeggiare la Vigilia ed il giorno di Natale tutti assieme o come meglio vorranno organizzarsi.
Durante le festività pasquali, i figli minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
La medesima alternanza dovrà essere rispettata per tutte le altre feste rosse previste nel calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 dicembre) o come vorranno i genitori di comune accordo.
pagina 2 di 4 I minori trascorreranno con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché il giorno della festa della mamma e della festa del papà; il giorno del compleanno di e verrà festeggiato secondo i desideri Per_3 Per_4 degli stessi, alla presenza di entrambi i genitori;
6) i giorni indicati nei precedenti punti potranno essere modificati previo accordo fra i genitori, in considerazione di sopraggiunte esigenze dei medesimi e tenendo conto degli impegni scolatici ed extrascolastici dei ragazzi.
7) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e soprattutto dell'interesse degli stessi.
8) Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la genitorialità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di turnazione. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni più rilevanti inerenti e . Per_3 Per_4
9) il Sig. verserà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Pt_1 Pt_2 complessiva di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Il versamento della somma dovrà essere eseguito a partire dal 10 del mese successivo all'emissione della sentenza e così, in via continuativa;
Le spese straordinarie sostenute per i figli minori, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia adottato presso il Tribunale di
Fermo in data 10.07.2024, che i sig.ri e dichiarano di conoscere, saranno a carico del signor Pt_2 Pt_1 Pt_1 nella misura del 100%, in deroga a quanto ivi previsto, in quanto Egli è l'unico dei due coniugi che può sostenerle.
10) il signor verserà altresì alla Signora a titolo di mantenimento, l'importo mensile di € 150,00 ma Pt_1 Pt_2 si impegnerà al pagamento di tutte le utenze e delle tasse/imposte relative all'abitazione familiare. In questo modo i ricorrenti hanno deciso di definire ogni loro rapporto economico o di dare/avere.
11) I sig.ri ed dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda sentenza di Pt_1 Pt_2 separazione”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 9/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo pagina 3 di 4 intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Santa Vittoria in Matenano il 4/12/1999 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 1999, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio
1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2489/2025 VG promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Ferracuti - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Porto Sant'Elpidio, Via Dei Cedri, n.5;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Santa Vittoria in Matenano il 4/12/1999 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 1999, Numero 5, Parte II, Serie A,
Ufficio 1) – dalla cui unione coniugale sono nati quattro figli, (nata in [...]_1
15/11/2000), (nata in data [...]), e (nati Persona_2 Persona_3 Persona_4 entrambi in data 6/2/2012).
***
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/6/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza dove meglio riterranno;
2) la casa coniugale, sita in Fermo, alla Via del Comune n. 1, sarà assegnata alla sig.ra con ivi compresi Pt_2 mobili e suppellettili, salvi tutti i beni personali che il ricorrente dovrà asportare. Il Signor si sposterà a vivere Pt_1 nella proprietà di via Recanati n. 17, sempre in Fermo (proprietà adiacenti).
3) I figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_4 Per_3 prevalente presso la mamma in Fermo, (FM) alla Via del Comune n. 1; anche le altre due figlie maggiorenni, non ancora indipendenti, rimarranno ad abitare con la madre, nei modi e nei tempi che riterranno opportuni, essendo studentesse Universitarie.
Il Sig. trasferirà la propria residenza sempre in Fermo (FM), alla Via Recanati n. 17. Pt_1
4) I genitori hanno stilato di comune accordo un piano genitoriale in rispetto del principio della bigenitorialità e, considerando il fatto che rimarranno a vivere vicini, i figli minori e potranno decidere come Per_3 Per_4 organizzare il proprio tempo durante il periodo scolastico come preferiranno, avendo giornalmente ampio accesso anche alla casa del padre. Durante le vacanze estive (giugno dopo chiusura scuola/luglio/agosto/settembre fino all'inizio dell'anno scolastico), il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori e per 10 giorni, Per_3 Per_4 anche da suddividersi in due periodi;
tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori.
5) Durante le festività natalizie la famiglia continuerà a festeggiare la Vigilia ed il giorno di Natale tutti assieme o come meglio vorranno organizzarsi.
Durante le festività pasquali, i figli minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
La medesima alternanza dovrà essere rispettata per tutte le altre feste rosse previste nel calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 dicembre) o come vorranno i genitori di comune accordo.
pagina 2 di 4 I minori trascorreranno con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché il giorno della festa della mamma e della festa del papà; il giorno del compleanno di e verrà festeggiato secondo i desideri Per_3 Per_4 degli stessi, alla presenza di entrambi i genitori;
6) i giorni indicati nei precedenti punti potranno essere modificati previo accordo fra i genitori, in considerazione di sopraggiunte esigenze dei medesimi e tenendo conto degli impegni scolatici ed extrascolastici dei ragazzi.
7) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e soprattutto dell'interesse degli stessi.
8) Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la genitorialità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di turnazione. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni più rilevanti inerenti e . Per_3 Per_4
9) il Sig. verserà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Pt_1 Pt_2 complessiva di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Il versamento della somma dovrà essere eseguito a partire dal 10 del mese successivo all'emissione della sentenza e così, in via continuativa;
Le spese straordinarie sostenute per i figli minori, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia adottato presso il Tribunale di
Fermo in data 10.07.2024, che i sig.ri e dichiarano di conoscere, saranno a carico del signor Pt_2 Pt_1 Pt_1 nella misura del 100%, in deroga a quanto ivi previsto, in quanto Egli è l'unico dei due coniugi che può sostenerle.
10) il signor verserà altresì alla Signora a titolo di mantenimento, l'importo mensile di € 150,00 ma Pt_1 Pt_2 si impegnerà al pagamento di tutte le utenze e delle tasse/imposte relative all'abitazione familiare. In questo modo i ricorrenti hanno deciso di definire ogni loro rapporto economico o di dare/avere.
11) I sig.ri ed dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda sentenza di Pt_1 Pt_2 separazione”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 9/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo pagina 3 di 4 intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Santa Vittoria in Matenano il 4/12/1999 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 1999, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio
1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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