TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/03/2026, n. 5593
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    L'attività della regione si limita a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza esercitare un potere autoritativo. Pertanto, si applica la giurisprudenza della Corte di cassazione che attribuisce la cognizione al giudice ordinario per le controversie in cui l'amministrazione esercita un'attività vincolata.

  • Improcedibile
    Sopravvenuto difetto di interesse

    A seguito della dichiarazione della società ricorrente, il ricorso relativo agli atti delle Amministrazioni centrali è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Poiché l'impugnazione degli atti regionali è stata ritenuta inammissibile per difetto di giurisdizione, anche la domanda accessoria di restituzione delle somme, che da tali atti discende, deve essere dichiarata inammissibile per lo stesso motivo.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Anche il decreto di rettifica, come l'atto originario, si limita a un'attività meramente tecnico-contabile e riepilogativa, priva di discrezionalità, attribuendo la competenza al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/03/2026, n. 5593
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5593
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo